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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 8012 /2023 promossa da:
- - ass. avv. PERSICO, (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1
contro
- - ass. dottor Controparte_1 P.IVA_1 Per_1
dottoressa ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) Per_2 all'udienza del 26/3/2024 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
1.1. con ricorso depositato in data 20.11.2023 ha affermato: Parte_1
- di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine, stipulando i seguenti contratti nei seguenti aa.ss.: A.S. 2006/2007 ex art. 4, comma 3, L 124/99 per complessivi 100 giorni;
A.S. 2012/2013 ex art. 4, comma 3, L 124/99 per complessivi 228 giorni;
A.S. 2013/2014 ex art. 4, comma 3, L 124/99 per complessivi 220 giorni;
A.S. 2014/2015 ex art. 4, commi 3, L
124/99 per complessivi 244 giorni;
A.S. 2015/2016 ex art. 4, commi 2 e 3, L 124/99 fino al 30/6;
A.S. 2016/2017 ex art. 4, commi 2 e 3, L 124/99 fino al 30/6; di aver prestato servizio dall'A.S.
2017/2018 all'anno scolastico 2023/2024 su cattedre vacanti e disponibili, presso diversi istituti scolastici, in forza di contratti stipulati ex art. 4, comma 1, L 124/99, sino al 31/8 di ciascun anno;
- di ritenere abusiva la reiterazione delle assunzioni a termine, in ragione dell'avvenuto superamento del termine massimo di 36 mesi, avendo ella lavorato, negli anni scolastici compresi tra il 2017/2018 e il 2023/2024 anche in forza di contratti stipulati “in assenza di ragioni sostitutive e, quindi su posti vacanti” e di non aver potuto fruire di alcuna delle “misure di stabilizzazione” disposte dal;
CP_1
- di aver dunque diritto al risarcimento dei danni da quantificarsi ai sensi dell'art. 32, comma 5, l.
183/2010;
- di aver sempre percepito il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, e di avere perciò diritto al pagamento delle differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento delle progressioni economiche, per un totale di € 11.283,57;
- di non aver percepito sia l'indennità per ferie non fruite, sia quella per festività soppresse, negli as.ss. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2019/2020 e di essere pertanto in credito della somma di euro 2680,38, oltre interessi e spese;
- di non aver beneficiato, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE, e di aver dunque diritto al pagamento dell'importo di € 3.000,00 (pari ad €
500 per ogni anno scolastico), oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo,
1.2. - il ha difeso la legittimità del proprio operato deducendo di aver dato corretta CP_1
applicazione delle previsioni legali e di quelle contrattuali ed eccependo la prescrizione in relazione alla domanda di pagamento dell'indennità per ferie non fruite relative all'a.s. 2012/2013
e alla domanda volta ad ottenere la somma di euro 500 a titolo di carta docente per l'a.s.
2018/2019;
1.3. – nel corso del giudizio la parte ricorrente ha chiesto di poter modificare la domanda relativa alle ferie non fruite al fine di ottenere il pagamento della maggior somma di euro 7217,10, ha aderito all'eccezione di prescrizione relativamente all'indennità per le ferie non fruite nell'a.s.
2012/2013, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere in relazione alla carta docenti relativa all'a.s. 2023/2024 dando atto di aver ricevuto il pagamento da parte del , ha CP_1
proceduto ad una diversa quantificazione del credito per la progressione per anzianità, indicando
– in accordo con la controparte – l'importo di euro 11.979,75, ha aderito ai conteggi avversari relativi all'indennità per ferie non fruite ed ha chiesto, in relazione alla domanda di risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti a termine, di applicare le previsioni del D.L. 131/2024, conv. in l. 166/2014;
2. osservato, quanto alla domanda con la quale è stata dedotta l'abusiva reiterazione dei contratti a termine,
2.1. – che senza incorrere in contestazioni ad opera del la ricorrente la dedotto di aver CP_1
prestato servizio negli anni 2015/2016 e 2016/2017 in forza di contratti sino al 30 giugno e nei successivi anni (dal 2017/2018 sino al 2023/2024) in forza di contratti sino al 31 agosto;
2.2. – che, come si evince dal capo 15 del ricorso, la parte ricorrente ha limitato le proprie doglianze ai sette contratti stipulati, dal 2017/2018 al 2023/2024, sino al 31 agosto di ciascun anno;
2.3. – che nel sistema delineato dalla l. 107/2015, una volta posto rimedio mediante un piano straordinario di stabilizzazioni alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni a tempo determinato in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (art. 1 comma 95 e ss.), la reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea avrebbe dovuto essere evitata attraverso la prevista indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, unitamente all'applicazione dell'art. 1 comma 131 secondo cui “a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”, disposizione poi abrogata dall'art. 4 bis d.l. 2/7/2018
n. 87 (c.d. Decreto dignità, conv. in l. 9/8/2018 n. 96);
2.4. - che l'art. 29 comma 2 d. lgs. 15/6/2015 n. 81 ha escluso espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dall'applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo;
2.5. – che a fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal d.lgs.
13/4/2017 n. 59 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), è rimasta quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. 3/5/1999 n. 124 senza espressi limiti di durata;
tale disposizione tuttavia va interpretata nella sola lettura consentita – per quanto riguarda la possibilità di reiterare l'assegnazione di supplenze – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20/7/2016 n.
187, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino;
2.6. – che è sufficiente in questa sede richiamare – per quanto riguarda i concetti di illegittima reiterazione dei contratti a termine e di ragioni obiettive che possano giustificarla – la corposa giurisprudenza della CGUE in merito all'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, compendiata e sintetizzata nella pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata: in estrema sintesi, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che la normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
2.7. – che in merito alla configurabilità dell'abuso, deve richiamarsi l'interpretazione nomofilattica compiuta dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 7/11/2016 (cfr., tra le altre, la n. 22552), che ha limitato la considerazione alle sole supplenze su “organico di diritto”, prese in considerazione dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, facendo salva la possibilità per il lavoratore di allegare e provare che, nella concreta assegnazione delle supplenze su organico di fatto e delle supplenze temporanee, vi sia stato un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico;
2.8. – che l'illecito è stato ritenuto rilevante, in assenza di espresse indicazioni legislative volte ad individuare gli estremi dell'abuso, nel caso del superamento del termine triennale previsto – anche a seguito della l. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 d.lgs. 297/1994 – per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti;
2.9. - che - considerato che nel caso di specie i 36 mesi di servizio risultano superati a decorrere dall'a.s. 2020/2021 in poi (sino all'a.s. 2023/2024) - entro tali limiti può ritenersi sussistente il denunciato abuso;
3. quanto alla tutela da accordare alla parte ricorrente, si osserva che
3.1. - nelle sentenze più sopra citate la Cassazione ha chiarito che, in caso di illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il terzo contratto di durata annuale, fermo il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, e fatta salva l'efficacia riparatoria per equivalente della sopravvenuta immissione in ruolo, il risarcimento del danno può ritenersi una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e ad eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea e che, in assenza di prova ad opera del lavoratore del maggior pregiudizio subito, possono essere applicati per la quantificazione del danno i parametri dettati dall'art. 32 comma 5 l. 182/2010, norma poi abrogata e sostituita dall'art. 28 comma 2 d.lgs. 81/2015, che così dispone “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”;
3.2. - come osservato dalla parte attrice senza incorrere in obiezioni ad opera della controparte, la ricorrente non ha beneficiato di alcuna procedura di stabilizzazione: la misura sanzionatoria adeguata in relazione all'accertato abuso deve pertanto essere individuata in quella risarcitoria, non essendo necessaria, contrariamente a quanto sostenuto dal , la prova di un effettivo CP_1
danno;
3.3. - il danno che, secondo la sentenza Cass. SS.UU. n. 5072/2016 e le successive conformi, deve essere risarcito, è infatti il pregiudizio subìto dal docente per l'illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro nell'ambito del pubblico impiego privatizzato: si tratta di un danno presunto, conseguente alla violazione di norme imperative di derivazione comunitaria, qualificabile, appunto, come "danno comunitario", con esonero dall'onere probatorio ed avente anche natura e finalità sanzionatorie, costituito dalla condizione di precarietà in cui il lavoratore viene abusivamente tenuto, in violazione della normativa dell'Unione Europea, e cioè per un periodo superiore a quello massimo da essa consentito (36 mesi);
3.4 - nel corso del giudizio sulla misura del risarcimento è intervenuto il Legislatore che, ritenendo evidentemente non adeguate le misure sanzionatorie offerte dall'ordinamento interno rispetto al danno da violazione della direttiva 1999/70/UE (ed in particolare il risarcimento del danno previsto dall'art. 32 comma 5 l. 183/2010, poi abrogato e sostituito dall'analoga tutela di cui all'art. 28, co.
2, d. lgs. n. 81/2015), con decreto legge 131/2024 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, entrato in vigore il 17.9.2024 e convertito con legge 14 novembre 2024, n. 166, ha modificato l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, inserendo la seguente disposizione: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”; 3.5. - se può dubitarsi che il criterio ora introdotto sia direttamente applicabile agli abusi già verificatisi in assenza di una espressa previsione di retroattività (come invece ritenuto dalla locale
Corre d'Appello nella sentenza n. 12/2025), si può invece certamente sostenere che esso possa essere utilizzato quale parametro per la liquidazione in via equitativa rimessa al giudice in relazione agli abusi pregressi, considerato che si tratta di una misura che appare sufficientemente dissuasiva e che la parte ricorrente non ha offerto la prova di aver subito un maggior danno;
3.6. - il risarcimento per il superamento del termine dei 36 mesi, avvenuto dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2023/2024 con il conferimento di 4 supplenze, può esser equitativamente quantificato, tenuto conto della durata dell'abuso e del numero dei contratti a termine stipulati dopo il termine massimo, nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
(come indicata dalla parte ricorrente, senza incorrere in obiezioni ad opera della controparte: euro
2.326,38 mensili),
4. rilevato, quanto alla domanda volta ad ottener il pagamento delle differenze retributive originate dal mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio,
4.1. – che alla luce delle difese del e dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia CP_1
Europea nelle sentenze 13 settembre 2007 (causa C 307/05) e 8 settembre 2011 (causa C 117-
10), è evidente la denunciata disparità tra il trattamento retributivo riservato ai docenti assunti a tempo determinato, ai quali l'anzianità di servizio non viene riconosciuta, e quello riservato ai loro colleghi assunti a tempo indeterminato, i quali beneficiano delle relative maggiorazioni: come espressamente riconosciuto nella comparsa di risposta, il , in attuazione delle previsioni CP_1
del c.c.n.l. del comparto scuola, attribuisce solo al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio, mentre non riconosce ai dipendenti assunti a termine alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti con il medesimo instaurati, corrispondendo soltanto la retribuzione relativa alla prima posizione stipendiale, recependo il principio di cui all'art. 526 d.lvo. 297/1994, in base al quale “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”;
4.2. - la suddetta disciplina si pone in palese contrasto con i principi comunitari che vietano ogni disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.199 - recepito dalla direttiva 28.6.1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea – nell'interpretazione costantemente offerta dalla Corte di Giustizia Europea: i lavoratori a termine devono beneficiare anche di tutti quegli istituti che danno rilevanza all'anzianità ai fini della progressione economica, non essendo ravvisabile – né essendo stata prospettata dal – una obiettiva CP_1
incompatibilità tra tali istituti e la natura del contratto a tempo determinato, specie nei casi, come quello in esame, in cui il rapporto di lavoro si è protratto per diversi anni senza sostanziale soluzione di continuità;
4.3. - a queste stesse conclusioni è pervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (sentenza n. 22558 del 7/11/2016, qui da intendersi integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c);
4.4. - la ricorrente ha dunque diritto al pagamento delle differenze retributive conseguenti alle fasce stipendiali via via maturate in ragione dell'anzianità di servizio come indicata dal CP_1
nelle note da ultimo depositate (9 anni, 5 mesi e 28 giorni);
4.5. - per il resto non residua contestazione, dato che all'udienza del 2.10.2024 le parti hanno concordemente quantificato il credito della ricorrente nella misura di euro 11.879,75, oltre interessi dal dovuto al saldo;
5. osservato, in relazione alla domanda relativa all'assegnazione della carta docenti per gli aa.ss. dal 2018/2019 al 2023/2024,
5.1. - che per l'ultimo anno cui si riferisce la domanda le parti hanno dato atto che il ha CP_1 proceduto al pagamento e deve quindi essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
5.2. - che la domanda possa essere qualificata – in base al complessivo contenuto del ricorso – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla carta stessa nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo;
5.3. – che l'art. 1, comma 121 L. 107/2015, prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
- con D.P.C.M. del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini (art. 2):
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente
a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…). Il disciplina le modalità di revoca della CP_1
Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
5.4. - che la questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: nell'ordinanza pronunciata il
18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la CGUE ha osservato, tra l'altro, che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta elettronica è stata riconosciuta, Controparte_1
ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, laddove, come nel caso posto all'attenzione della Corte, la situazione della parte ricorrente e quella dei docenti assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto CP_1
di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste;
5.5. – che la Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 resa ex art. 363 bis c.p.c., ha osservato che l'art. 1, co. 121, cit. deve essere disapplicato perché in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, escludendo gli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, l. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2,
l. 124/1999) ed ha pertanto affermato che anche a tali docenti “spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” se “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al , CP_1
5.6. - che sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella suddetta sentenza (qui da intendersi integramente richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c.) la domanda debba essere accolta, avendo la parte ricorrente documentato di aver svolto nel periodo dedotto in giudizio incarichi di docenza annuale e di esser rimasta all'interno del sistema scolastico, perché incaricata di una supplenza: non essendo stato addotto alcun impedimento da parte del , CP_1
l'obbligo formativo può essere adempiuto in forma specifica, mediante la consegna e l'attivazione della carta elettronica, con le stesse modalità previste per i docenti di ruolo dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 o da eventuali, successive previsioni, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre i soli interessi, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, vigendo il divieto di cumulo degli accessori e non essendo stata data prova ad opera della parte ricorrente del maggior danno;
5.7 - che l'eccezione di prescrizione non sia meritevole di accoglimento, considerato che (1) come affermato anche dalla Cassazione nella sentenza più sopra citata, “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”; (2) posto che l'incarico è stato conferito in data 1.9.2018 e che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla diffida pervenuta al Ministero il 4.7.2023 (v. doc. 2 ric.), il credito relativo all'a.s. 2018/2019 non è quindi estinto per prescrizione;
6. osservato, quanto alla domanda relativa all'indennità per ferie non fruite,
6.1. – che per l'a.s. 2012/2013 la domanda non può essere accolta, risultando fondata l'eccezione di prescrizione decennale, alla quale ha aderito la parte attrice all'udienza del 17.7.2024;
6.2. - che la parte ricorrente alla prima udienza ha chiesto di condannare la controparte non al pagamento della somma di euro 2680,38 (indicata nelle conclusioni del ricorso unitamente all'indennità per le festività soppresse), ma della maggior somma di euro 7217,10, asserendo che dovrebbero essere retribuiti per intero tutti i giorni di ferie previsti dal c.c.n.l., in applicazione dei criteri di cui alla sentenza della Cassazione n. 16705 del 17.6.2024, depositata dopo l'instaurazione del presente giudizio,
6.3. - che in assenza del consenso della controparte l'istanza della parte attrice non può essere accolta, perché si fonda su una allegazione che non solo è nuova (e cioè l'avvenuto, ininterrotto svolgimento di attività lavorativa da parte della docente , sia nei giorni destinati alle Pt_1
lezioni, sia durante tutti i giorni di sospensione delle lezioni, negli anni scolastici dal 2013/2014 al
2018/2019), ma che si pone anche in contrasto con il prospetto di cui al capo 16 del ricorso, in cui sono stati indicati i giorni di ferie “fruite” (e non i giorni di sospensione delle lezioni, come invece affermato dalla parte attrice alla prima udienza);
6.4. - che per tutto il periodo di causa trova applicazione l'art. 1 comma 54 legge 228/2012, che prevede che i docenti a tempo determinato possano fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, e, nei periodi diversi, per massimo sei giorni,
e l'art. 5 comma 8 d.l. 95/12 conv. in legge 135/2012, che prevede la monetizzazione delle ferie limitatamente alla differenza tra giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito fruire delle ferie;
6.5. - che non è stato allegato né tanto meno provato che la ricorrente non fosse consapevole del limite imposto alla monetizzazione;
6.6. – che, contrariamente a quanto sostenuto dal , appare irrilevante il fatto che la parte CP_1
ricorrente non abbia chiesto ulteriori giorni di ferie rispetto a quelli indicate nel proprio conteggio, perché le norme sopra citate consentono, e non impongono, di fruire del congedo in periodi diversi da quello di sospensione delle lezioni (nel limite comunque di sei giorni);
6.7 - che la domanda di pagamento appare quindi fondata e può essere accolta nei limiti delle somme indicate dal (euro 1491,25), avendo la parte ricorrente dato atto all'udienza del CP_1
2.10.2024 della correttezza dei conteggi avversari, qualora non ammessa la modifica della domanda;
7.
ritenuto che
a diverse conclusioni debba pervenirsi con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle festività soppresse, considerato che
- l'art. 1 L. 23/12/1977 n. 937 dispone che “1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde” e l'art. 14 c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009 prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”;
- i giorni di riposo aggiuntivo di cui al citato art. 1, comma 1 lett. b), L. 937/1977 possono dunque essere concessi dal per espressa previsione della legge solo previa richiesta degli CP_1
interessati e tenendo conto delle esigenze dei servizi da svolgere nel periodo di sospensione delle lezioni: di conseguenza, era onere della parte ricorrente allegare e dimostrare di aver espressamente esercitato tale diritto presentando l'apposita richiesta e consentendo al CP_1
di valutarla sulla base delle specifiche esigenze di servizio di volta in volta sussistenti;
- nel ricorso la parte attrice si è invece limitata ad equiparare le ferie alle festività soppresse, ma, come osservato dal tribunale di Ivrea in analogo contenzioso, “Sebbene entrambi gli istituti consentano un'astensione da lavoro retribuita per godere di un periodo di riposo, essi si differenziano quanto: i) alla durata [30 o 32 giorni per ferie, a seconda dell'anzianità di servizio: art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola;
4 giorni per le festività di cui all'art. 1, lett. b), l.
937/1977: art. 14 CCNL comparto scuola]; ii) alle conseguenze della mancata fruizione, posto che per le ferie le conseguenze della mancata fruizione si verificano solo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le festività soppresse le conseguenze si verificano anche nel corso del rapporto di lavoro. Risulta, quindi, evidente, da un lato, l'intenzione del legislatore e delle parti sociali di prevedere una disciplina ad hoc, significativamente differente da quella prevista per le ferie, per i 4 giorni in esame e, dall'altro lato, la natura aggiuntiva di tali giorni rispetto a quelli previsti per ferie. Ebbene, considerato che la disciplina interna – sia legislativa che collettiva – distingue nettamente i due istituti non vi sono ragioni per considerarli, invece, equivalenti ai fini della direttiva 2003/88/CE. Infatti, come risulta dall'art. 23 dir. 2003/88/CE, tale direttiva fissa i requisiti minimi per la tutela del 7 lavoratore rispetto all'orario di lavoro. Con particolare riferimento alle ferie, l'art. 7 dir. 2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Ebbene, − il contratto collettivo applicabile prevede 30 o 32 giorni di ferie annue per il personale a tempo indeterminato, a seconda dell'anzianità di servizio (art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola).
Trattasi, all'evidenza, di periodo di tempo superiore rispetto a quello minimo previsto dalla dir.
2003/88/CE;
− per il personale a tempo determinato, il contratto collettivo dispone che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato (art. 19, comma 2, CCNL comparto scuola). Ciò costituisce, peraltro, perfetta applicazione del principio pro rata temporis sancito dalla clausola 4, comma 2, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Da quanto esposto, emerge chiaramente che la tutela (minima) prevista dalla dir. 2003/88/CE in punto ferie è ampiamente riconosciuta al personale scolastico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Come detto, quindi, non vi sono ragioni per estendere al diverso istituto delle festività gli stessi principi elaborati dalla Corte di Giustizia con riferimento alle ferie poiché: i) si tratta di due istituti differenti secondo il diritto interno;
ii) anche in assenza della previsione dei 4 giorni per cui è causa, il diritto interno assicurerebbe comunque uno standard di tutela superiore
a quello minimo richiesto dall'art. 7 dir. 2003/88/CE. Ne consegue che la disciplina europea – e
l'interpretazione della stessa datane dalla Corte di Giustizia – non può essere invocata dalla ricorrente per pretendere che il datore di lavoro avrebbe dovuto invitarla a godere dei giorni di cui all'art. 1 lett. b) l. 937/1977 e art. 14 CCNL applicabile nonché avvisarla che, in mancanza di fruizione, tali giorni sarebbero andati persi” (così la sentenza n. 523/2023 qui da intendersi integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.);
- la domanda, così come formulata, non appare quindi meritevole di accoglimento;
8.
ritenuto che
in considerazione della prevalente soccombenza le spese di lite possano esser poste a carico del e che la liquidazione possa esser effettuata applicando i valori medi CP_1
di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della pluralità delle domande formulate, potendosi accordare la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente della somma Controparte_1 corrispondente a 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r (euro 2.326,38 mensili) a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, oltre interessi dalla presente sentenza sino al saldo;
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità via via maturata nel corso dei successivi contratti a termine (9 anni, 5 mesi e 28 giorni) e per l'effetto dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di € 11.879,75, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24 e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il CP_1 all'accredito sulla carta della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente a titolo CP_1 di indennità sostitutiva delle ferie non fruite della somma di €. 1.491,25,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in CP_1 complessivi € 7377,00 oltre 15% per rimborso spese generali, i.va., c.p.a. e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell'avv. PERSICO.
La giudice
Roberta PASTORE