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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3928/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Nola, 20.06.2024, n. 2051), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. Nicoletta Ranieri (c.f.:
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cercola (NA), alla C.F._2 via Giuseppe Moscati n. 6 (p.e.c.: ; Email_1 appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso in virtù di procura in allegato alla comparsa di costituzione dall'avv.
Maria Assunta Donnarumma (c.f.: ), presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliato in Pollena Trocchia (NA), alla via Dante Alighieri n. 109 (p.e.c.:
; Email_2 appellato nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello. Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi il gravame.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, atteso l'oggetto della causa, non involgente interessi facenti capo a soggetti di età minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Nola il 17.01.2019, CP_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 07.07.2007 - dal quale, rispettivamente nelle date del 03.05.2008, del Parte_1
12.11.2010 e dell'1.11.2012, erano nati i figli , ed - chiedendo Per_1 Persona_2 CP_2 disporsi l'affido condiviso della prole con prevalente collocazione presso la moglie e regolamentazione del diritto di visita padre-figli, assegnarsi alla coniuge la casa familiare (di sua proprietà per la quota del 10% e per la restante quota di proprietà della ) Parte_1 ubicata in Volla (NA), alla via San Francesco n. 24, porsi a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno complessivo di euro 800,00 al mese (comprensivo dell'Assegno Unico Universale per la prole), oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla disporsi in favore della controparte a titolo di assegno divorzile, essendo la moglie ancora in giovane età, abile al lavoro, in possesso di un diploma di scuola superiore e percettrice di redditi fiscalmente non dichiarati.
Con memoria di costituzione depositata in vista dell'udienza presidenziale fissata per il
22.11.2019, rappresentato di essere disoccupata e di percepire un reddito Parte_1 di cittadinanza dell'importo di 190 euro al mese nonché di essere dedita all'accudimento della prole e di sostenere l'intera rata (pari a circa 370 euro al mese) del mutuo dell'importo di 75.000 euro contratto unitamente al marito per la ristrutturazione della casa coniugale, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidarsi in forma condivisa la prole con collocazione prevalente della medesima presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, fissarsi a carico del marito un assegno di contributo al mantenimento dei figli dell'importo complessivo di euro 1.050,00 al mese, oltre all'Assegno Unico Universale ed al
50% delle spese straordinarie;
contestualmente, la resistente formulava rinuncia all'assegno divorzile per sé.
All'esito dell'udienza celebratasi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Nola, nel corso della quale la ribadiva la propria rinuncia alla corresponsione dell'assegno Parte_1 divorzile, l' umentava (rispetto a quanto statuito nella sentenza di separazione emessa il CP_3
10.05.2017) l'importo mensile dell'assegno dovuto dal a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della prole da euro 450,00 ad euro 700,00, oltre agli assegni familiari (pari ad euro 390,00 al mese), e confermava l'assegno di mantenimento in favore della , Parte_1 dell'importo di euro 200,00 al mese.
Falliti i successivi tentativi delle parti di pervenire ad una soluzione concordata della controversia dinanzi al G.I., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 2051 del 20.06.2024, depositata il 24.06.2024, il Tribunale adito - dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, disposto l'affido condiviso della prole con collocazione preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno nonché assegnazione della casa coniugale alla resistente - poneva a carico di l'obbligo di corrispondere alla coniuge, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della prole, l'assegno di euro 750,00 al mese (al di fuori dell'Assegno Unico per la prole - dell'importo mensile di 390 euro - già percepito dalla ), oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie;
contestualmente, il Tribunale dichiarava non dovuto dal ricorrente alla coniuge alcun assegno divorzile, sul punto stigmatizzando il comportamento processuale incoerente della , la quale - come esposto nella motivazione della sentenza - Parte_1
<'assegno divorzile;
le parti addivengono anche a bozza di accordo all'udienza del 12.03.2021, in cui le stesse manifestano l'intento di mutare il rito, ed ancora parte resistente conferma di rinunciare all'assegno divorzile. Tuttavia, nella successiva udienza del 16.04.2021, la resistente chiede determinarsi assegno divorzile nella misura di euro 100,00>>; rilevato, poi, che la (peraltro Parte_1 non diversamente dal ricorrente, che aveva rappresentato di trarre dalla propria attività lavorativa di pasticciere un reddito inferiore a 21.000 euro all'anno e di essere gravato del canone di locazione dell'alloggio in cui vive, dell'importo di 250 euro al mese) non aveva ottemperato all'onere di depositare documentazione reddituale aggiornata all'attualità, il
Tribunale osservava che la donna < economica, formula una richiesta di mantenimento per un ammontare che appare irrisorio o quantomeno simbolico, in quanto detto ammontare, come tale, non può certamente garantire un'adeguata autonomia economica alla parte, dal che è agevole desumere che la Parte_1 abbia verosimilmente autonomia economica e, quindi, mezzi adeguati per la propria sussistenza>>.
Lo stesso comportamento processualmente ostativo della Buonincontro, che aveva impedito una risoluzione consensuale della controversia già nel 2021 senza addurre valide ragioni giustificative a base della scelta di revocare la rinuncia all'assegno divorzile, veniva ritenuto suscettibile di fondare la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte. 1.1. Con ricorso depositato il 12.09.2024 ha proposto appello la quale, Parte_1 per le ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto - in riforma della sentenza impugnata - sancirsi il suo diritto ad ottenere dal un assegno divorzile dell'importo di CP_1 euro 100,00 al mese, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e vittoria delle spese processuali relative al grado di appello.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si è costituito con comparsa di risposta , resistendo CP_1 nel merito.
All'esito della camera di consiglio del 02.07.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di gravame, lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe Parte_1 ritenuto immotivato il mutamento del suo contegno processuale manifestato dopo la rinuncia
- inizialmente formulata nella comparsa di costituzione depositata il 07.11.2019 - all'assegno di divorzio attraverso la successiva revoca della medesima formalizzata posteriormente all'udienza del 16.04.2021. In particolare l'appellante osserva che, in realtà, nel corpo della
“comparsa integrativa” datata 05.10.2021, ella aveva esplicitato che la richiesta dell'assegno di divorzio era stata motivata dalle condizioni di salute della donna (affetta da scoliosi dorso- lombare e dai postumi di una seria affezione da Covid 19) e dal mancato mantenimento dell'impegno, assunto dal marito nel corso dell'udienza presidenziale del 12.03.2021, di consegnare ai figli delle polizze-vita, poi risultate inesistenti. Tanto rilevato, argomenta la che, nel caso in esame, sussisterebbero i presupposti per la fissazione in suo Parte_1 favore del domandato assegno di divorzio, dato che - come precisato nel verbale di udienza cartolare del 10.07.2023 - ella sarebbe priva di una fissa occupazione lavorativa, sostiene in via esclusiva la rata (pari a circa 370 euro al mese) del mutuo cointestato relativo ai lavori di ristrutturazione della ex casa coniugale in cui vive (che fino al 2014 pagava il marito, titolare di una quota del 10% dell'immobile) - rispetto alla quale risulta ultimamente morosa per le sue critiche condizioni economiche - e si sostenterebbe solo grazie all'assegno di mantenimento che le corrispondeva il marito ed all'esiguo importo (pari a 187 euro al mese) del reddito di cittadinanza, fruendo per il resto del solo ammontare dell'Assegno Unico per la prole (pari a circa 390 euro al mese); ricorrerebbe, dunque, una significativa sperequazione fra le situazioni economiche delle parti, atteso che il marito (precedentemente già gravato da un assegno di mantenimento in suo favore di 200 euro al mese) percepisce una retribuzione netta di circa
21.000 euro all'anno. Riguardo alla domanda di compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, poi, l'appellante ribadisce le giuste ragioni che avrebbero sorretto la revoca della sua rinuncia a percepire l'assegno di divorzio e sottolinea, altresì, la parziale soccombenza in cui sarebbe incorso lo stesso , condannato a corrisponderle un assegno di contributo al CP_1 mantenimento della prole dell'importo di complessivi 750 euro al mese, superiore di 50 euro alla somma che l'uomo nel corso del processo si era dichiarato disponibile a sostenere.
2.1. Con la comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata resiste nel merito
[...]
il quale, nel chiedere il rigetto del gravame, ribadisce l'incoerenza del CP_1 comportamento processuale della , evidenziando come nella stessa “comparsa Parte_1 integrativa” depositata in fase di apertura di istruttoria ella aveva nuovamente formalizzato la rinuncia all'assegno divorzile, rinuncia ulteriormente richiamata, del resto, con la “memoria di precisazione della domanda” depositata il 02.03.2022.
Proprio la citata ambiguità del contegno processuale della controparte, unitamente alla necessità di valutare l'esito complessivo della causa, imporrebbero la conferma della sentenza impugnata anche in punto di governo delle spese del primo grado di giudizio.
3. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va evidenziato, in primo luogo, che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C.
(Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Ciò posto, deve in via preliminare ed assorbente rilevarsi come, nella fattispecie in esame, non sia stata fornita prova di una significativa sperequazione fra le situazioni reddituali delle parti, condizione preliminare per la configurabilità del diritto di uno dei coniugi alla percezione dell'assegno di divorzio a carico dell'altro.
Ed invero, appare indubitabile come in relazione all'assegno di divorzio la abbia Parte_1 assunto un atteggiamento processuale ondivago e poco trasparente, ove si consideri che, dopo avere esplicitamente rinunciato alla fissazione in suo favore del detto emolumento nella comparsa di costituzione depositata il 07.11.2019 e nel corpo della bozza di accordo sottoscritto dinanzi al Presidente delegato il 12.03.2021, durante la successiva udienza del 16.04.2021 la donna chiedeva determinarsi in suo favore un assegno divorzile dell'importo
(peraltro esiguo) di euro 100,00 al mese.
Né appaiono persuasive le ragioni della revoca della rinuncia addotte dall'appellante nell'atto di gravame (quali sopra riportate), atteso che, nella medesima “comparsa integrativa” depositata in fase di apertura dell'istruttoria (nel corpo della quale la descriveva Parte_1
l'esiguità delle sue risorse economiche dovuta all'onere connesso alla rata mensile del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale ed il sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni di salute), al punto 4 delle conclusioni ella rinnovava nuovamente la “rinuncia per se stessa ad ogni contributo da parte del sig. a titolo di assegno divorzile”, CP_1 ribadendo tale posizione nella successiva “memoria di precisazione della domanda ex art. 183
c.p.c. co. VI - I termine” depositata il 02.03.2022, con cui si richiamava “a tutte le conclusioni” della succitata comparsa integrativa, salvo poi, in sede di precisazione delle conclusioni, a rinnovare tout court la richiesta di fissazione a carico del marito dell'assegno in parola.
Alla stregua di quanto testé osservato, appare logico desumere (come ritenuto dal giudice di prime cure) che la disponga di adeguati mezzi economici e che non sussista la Parte_1 rappresentata sperequazione fra la sua condizione economica e quella del (il quale, a sua CP_1 volta, percepisce una retribuzione annua inferiore ai 21.000 euro ed è onerato del canone di locazione dell'immobile in cui abita - dell'importo di euro 250,00 al mese - e dell'assegno di contributo al mantenimento della prole); supporta - del resto - tale conclusione l'argomento logico secondo cui in alcun modo il modesto importo (oggetto della domanda dell'appellante) di euro 100,00 al mese potrebbe contribuire a ridurre il dedotto divario patrimoniale.
Peraltro, a differenza di quanto rappresentato nell'atto di gravame, la ha riferito Parte_1 ai Servizi Sociali del Comune di Volla (NA) - la cui relazione socio-ambientale datata
30.01.2025 è stata depositata in atti dall'appellante - che ha conseguito il titolo di ASACOM e dal 2021 lavora (con frequenza asseritamente saltuaria) come operatrice d'infanzia presso varie cooperative sociali, palesando di avere acquisito una specifica qualificazione professionale.
Discende da quanto esposto che deve dichiararsi non dovuto in favore di Parte_1 alcun assegno di divorzio a carico dell'appellante.
3.2. Analogamente è ad opinarsi riguardo alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, tenuto conto del descritto contegno processuale della , Parte_1 peraltro ingiustificatamente ostativo ad una definizione consensualizzata della procedura già dal 2021; né appare configurabile una concreta (parziale) soccombenza reciproca delle parti nella circostanza che la sentenza di primo grado abbia posto a carico del un assegno di CP_1 contributo al mantenimento della prole di soli 50 euro superiore alla somma che il predetto si era dichiarato disponibile a sostenere. Del resto, le determinazioni relative alle spese processuali di primo grado non possono prescindere dalla valutazione dell'esito complessivo della causa e - in tale ottica - il rigetto integrale del gravame in disamina assume rilievo decisivo ai fini della conferma della condanna al pagamento delle spese riportata dalla con la sentenza impugnata ed altresì Parte_1 della condanna della medesima alla refusione in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, le quali, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2051/2024, emessa dal Tribunale di Nola CP_1 il 20.06.2024 e pubblicata il 24.06.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 dell'appellato, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3928/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Nola, 20.06.2024, n. 2051), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. Nicoletta Ranieri (c.f.:
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cercola (NA), alla C.F._2 via Giuseppe Moscati n. 6 (p.e.c.: ; Email_1 appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso in virtù di procura in allegato alla comparsa di costituzione dall'avv.
Maria Assunta Donnarumma (c.f.: ), presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliato in Pollena Trocchia (NA), alla via Dante Alighieri n. 109 (p.e.c.:
; Email_2 appellato nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello. Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi il gravame.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, atteso l'oggetto della causa, non involgente interessi facenti capo a soggetti di età minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Nola il 17.01.2019, CP_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 07.07.2007 - dal quale, rispettivamente nelle date del 03.05.2008, del Parte_1
12.11.2010 e dell'1.11.2012, erano nati i figli , ed - chiedendo Per_1 Persona_2 CP_2 disporsi l'affido condiviso della prole con prevalente collocazione presso la moglie e regolamentazione del diritto di visita padre-figli, assegnarsi alla coniuge la casa familiare (di sua proprietà per la quota del 10% e per la restante quota di proprietà della ) Parte_1 ubicata in Volla (NA), alla via San Francesco n. 24, porsi a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno complessivo di euro 800,00 al mese (comprensivo dell'Assegno Unico Universale per la prole), oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla disporsi in favore della controparte a titolo di assegno divorzile, essendo la moglie ancora in giovane età, abile al lavoro, in possesso di un diploma di scuola superiore e percettrice di redditi fiscalmente non dichiarati.
Con memoria di costituzione depositata in vista dell'udienza presidenziale fissata per il
22.11.2019, rappresentato di essere disoccupata e di percepire un reddito Parte_1 di cittadinanza dell'importo di 190 euro al mese nonché di essere dedita all'accudimento della prole e di sostenere l'intera rata (pari a circa 370 euro al mese) del mutuo dell'importo di 75.000 euro contratto unitamente al marito per la ristrutturazione della casa coniugale, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidarsi in forma condivisa la prole con collocazione prevalente della medesima presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, fissarsi a carico del marito un assegno di contributo al mantenimento dei figli dell'importo complessivo di euro 1.050,00 al mese, oltre all'Assegno Unico Universale ed al
50% delle spese straordinarie;
contestualmente, la resistente formulava rinuncia all'assegno divorzile per sé.
All'esito dell'udienza celebratasi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Nola, nel corso della quale la ribadiva la propria rinuncia alla corresponsione dell'assegno Parte_1 divorzile, l' umentava (rispetto a quanto statuito nella sentenza di separazione emessa il CP_3
10.05.2017) l'importo mensile dell'assegno dovuto dal a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della prole da euro 450,00 ad euro 700,00, oltre agli assegni familiari (pari ad euro 390,00 al mese), e confermava l'assegno di mantenimento in favore della , Parte_1 dell'importo di euro 200,00 al mese.
Falliti i successivi tentativi delle parti di pervenire ad una soluzione concordata della controversia dinanzi al G.I., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 2051 del 20.06.2024, depositata il 24.06.2024, il Tribunale adito - dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, disposto l'affido condiviso della prole con collocazione preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno nonché assegnazione della casa coniugale alla resistente - poneva a carico di l'obbligo di corrispondere alla coniuge, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della prole, l'assegno di euro 750,00 al mese (al di fuori dell'Assegno Unico per la prole - dell'importo mensile di 390 euro - già percepito dalla ), oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie;
contestualmente, il Tribunale dichiarava non dovuto dal ricorrente alla coniuge alcun assegno divorzile, sul punto stigmatizzando il comportamento processuale incoerente della , la quale - come esposto nella motivazione della sentenza - Parte_1
<'assegno divorzile;
le parti addivengono anche a bozza di accordo all'udienza del 12.03.2021, in cui le stesse manifestano l'intento di mutare il rito, ed ancora parte resistente conferma di rinunciare all'assegno divorzile. Tuttavia, nella successiva udienza del 16.04.2021, la resistente chiede determinarsi assegno divorzile nella misura di euro 100,00>>; rilevato, poi, che la (peraltro Parte_1 non diversamente dal ricorrente, che aveva rappresentato di trarre dalla propria attività lavorativa di pasticciere un reddito inferiore a 21.000 euro all'anno e di essere gravato del canone di locazione dell'alloggio in cui vive, dell'importo di 250 euro al mese) non aveva ottemperato all'onere di depositare documentazione reddituale aggiornata all'attualità, il
Tribunale osservava che la donna < economica, formula una richiesta di mantenimento per un ammontare che appare irrisorio o quantomeno simbolico, in quanto detto ammontare, come tale, non può certamente garantire un'adeguata autonomia economica alla parte, dal che è agevole desumere che la Parte_1 abbia verosimilmente autonomia economica e, quindi, mezzi adeguati per la propria sussistenza>>.
Lo stesso comportamento processualmente ostativo della Buonincontro, che aveva impedito una risoluzione consensuale della controversia già nel 2021 senza addurre valide ragioni giustificative a base della scelta di revocare la rinuncia all'assegno divorzile, veniva ritenuto suscettibile di fondare la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte. 1.1. Con ricorso depositato il 12.09.2024 ha proposto appello la quale, Parte_1 per le ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto - in riforma della sentenza impugnata - sancirsi il suo diritto ad ottenere dal un assegno divorzile dell'importo di CP_1 euro 100,00 al mese, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e vittoria delle spese processuali relative al grado di appello.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si è costituito con comparsa di risposta , resistendo CP_1 nel merito.
All'esito della camera di consiglio del 02.07.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di gravame, lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe Parte_1 ritenuto immotivato il mutamento del suo contegno processuale manifestato dopo la rinuncia
- inizialmente formulata nella comparsa di costituzione depositata il 07.11.2019 - all'assegno di divorzio attraverso la successiva revoca della medesima formalizzata posteriormente all'udienza del 16.04.2021. In particolare l'appellante osserva che, in realtà, nel corpo della
“comparsa integrativa” datata 05.10.2021, ella aveva esplicitato che la richiesta dell'assegno di divorzio era stata motivata dalle condizioni di salute della donna (affetta da scoliosi dorso- lombare e dai postumi di una seria affezione da Covid 19) e dal mancato mantenimento dell'impegno, assunto dal marito nel corso dell'udienza presidenziale del 12.03.2021, di consegnare ai figli delle polizze-vita, poi risultate inesistenti. Tanto rilevato, argomenta la che, nel caso in esame, sussisterebbero i presupposti per la fissazione in suo Parte_1 favore del domandato assegno di divorzio, dato che - come precisato nel verbale di udienza cartolare del 10.07.2023 - ella sarebbe priva di una fissa occupazione lavorativa, sostiene in via esclusiva la rata (pari a circa 370 euro al mese) del mutuo cointestato relativo ai lavori di ristrutturazione della ex casa coniugale in cui vive (che fino al 2014 pagava il marito, titolare di una quota del 10% dell'immobile) - rispetto alla quale risulta ultimamente morosa per le sue critiche condizioni economiche - e si sostenterebbe solo grazie all'assegno di mantenimento che le corrispondeva il marito ed all'esiguo importo (pari a 187 euro al mese) del reddito di cittadinanza, fruendo per il resto del solo ammontare dell'Assegno Unico per la prole (pari a circa 390 euro al mese); ricorrerebbe, dunque, una significativa sperequazione fra le situazioni economiche delle parti, atteso che il marito (precedentemente già gravato da un assegno di mantenimento in suo favore di 200 euro al mese) percepisce una retribuzione netta di circa
21.000 euro all'anno. Riguardo alla domanda di compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, poi, l'appellante ribadisce le giuste ragioni che avrebbero sorretto la revoca della sua rinuncia a percepire l'assegno di divorzio e sottolinea, altresì, la parziale soccombenza in cui sarebbe incorso lo stesso , condannato a corrisponderle un assegno di contributo al CP_1 mantenimento della prole dell'importo di complessivi 750 euro al mese, superiore di 50 euro alla somma che l'uomo nel corso del processo si era dichiarato disponibile a sostenere.
2.1. Con la comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata resiste nel merito
[...]
il quale, nel chiedere il rigetto del gravame, ribadisce l'incoerenza del CP_1 comportamento processuale della , evidenziando come nella stessa “comparsa Parte_1 integrativa” depositata in fase di apertura di istruttoria ella aveva nuovamente formalizzato la rinuncia all'assegno divorzile, rinuncia ulteriormente richiamata, del resto, con la “memoria di precisazione della domanda” depositata il 02.03.2022.
Proprio la citata ambiguità del contegno processuale della controparte, unitamente alla necessità di valutare l'esito complessivo della causa, imporrebbero la conferma della sentenza impugnata anche in punto di governo delle spese del primo grado di giudizio.
3. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va evidenziato, in primo luogo, che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C.
(Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Ciò posto, deve in via preliminare ed assorbente rilevarsi come, nella fattispecie in esame, non sia stata fornita prova di una significativa sperequazione fra le situazioni reddituali delle parti, condizione preliminare per la configurabilità del diritto di uno dei coniugi alla percezione dell'assegno di divorzio a carico dell'altro.
Ed invero, appare indubitabile come in relazione all'assegno di divorzio la abbia Parte_1 assunto un atteggiamento processuale ondivago e poco trasparente, ove si consideri che, dopo avere esplicitamente rinunciato alla fissazione in suo favore del detto emolumento nella comparsa di costituzione depositata il 07.11.2019 e nel corpo della bozza di accordo sottoscritto dinanzi al Presidente delegato il 12.03.2021, durante la successiva udienza del 16.04.2021 la donna chiedeva determinarsi in suo favore un assegno divorzile dell'importo
(peraltro esiguo) di euro 100,00 al mese.
Né appaiono persuasive le ragioni della revoca della rinuncia addotte dall'appellante nell'atto di gravame (quali sopra riportate), atteso che, nella medesima “comparsa integrativa” depositata in fase di apertura dell'istruttoria (nel corpo della quale la descriveva Parte_1
l'esiguità delle sue risorse economiche dovuta all'onere connesso alla rata mensile del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale ed il sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni di salute), al punto 4 delle conclusioni ella rinnovava nuovamente la “rinuncia per se stessa ad ogni contributo da parte del sig. a titolo di assegno divorzile”, CP_1 ribadendo tale posizione nella successiva “memoria di precisazione della domanda ex art. 183
c.p.c. co. VI - I termine” depositata il 02.03.2022, con cui si richiamava “a tutte le conclusioni” della succitata comparsa integrativa, salvo poi, in sede di precisazione delle conclusioni, a rinnovare tout court la richiesta di fissazione a carico del marito dell'assegno in parola.
Alla stregua di quanto testé osservato, appare logico desumere (come ritenuto dal giudice di prime cure) che la disponga di adeguati mezzi economici e che non sussista la Parte_1 rappresentata sperequazione fra la sua condizione economica e quella del (il quale, a sua CP_1 volta, percepisce una retribuzione annua inferiore ai 21.000 euro ed è onerato del canone di locazione dell'immobile in cui abita - dell'importo di euro 250,00 al mese - e dell'assegno di contributo al mantenimento della prole); supporta - del resto - tale conclusione l'argomento logico secondo cui in alcun modo il modesto importo (oggetto della domanda dell'appellante) di euro 100,00 al mese potrebbe contribuire a ridurre il dedotto divario patrimoniale.
Peraltro, a differenza di quanto rappresentato nell'atto di gravame, la ha riferito Parte_1 ai Servizi Sociali del Comune di Volla (NA) - la cui relazione socio-ambientale datata
30.01.2025 è stata depositata in atti dall'appellante - che ha conseguito il titolo di ASACOM e dal 2021 lavora (con frequenza asseritamente saltuaria) come operatrice d'infanzia presso varie cooperative sociali, palesando di avere acquisito una specifica qualificazione professionale.
Discende da quanto esposto che deve dichiararsi non dovuto in favore di Parte_1 alcun assegno di divorzio a carico dell'appellante.
3.2. Analogamente è ad opinarsi riguardo alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, tenuto conto del descritto contegno processuale della , Parte_1 peraltro ingiustificatamente ostativo ad una definizione consensualizzata della procedura già dal 2021; né appare configurabile una concreta (parziale) soccombenza reciproca delle parti nella circostanza che la sentenza di primo grado abbia posto a carico del un assegno di CP_1 contributo al mantenimento della prole di soli 50 euro superiore alla somma che il predetto si era dichiarato disponibile a sostenere. Del resto, le determinazioni relative alle spese processuali di primo grado non possono prescindere dalla valutazione dell'esito complessivo della causa e - in tale ottica - il rigetto integrale del gravame in disamina assume rilievo decisivo ai fini della conferma della condanna al pagamento delle spese riportata dalla con la sentenza impugnata ed altresì Parte_1 della condanna della medesima alla refusione in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, le quali, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2051/2024, emessa dal Tribunale di Nola CP_1 il 20.06.2024 e pubblicata il 24.06.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 dell'appellato, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano