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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/08/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo MAGRI' Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 626/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MARRAS ANDREA, elettivamente domiciliato in Parte_1
CORSO ITALIA N. 72, SALUZZO, presso il difensore avv. MARRAS ANDREA
e
, con il patrocinio dell'avv. MARRAS ANDREA, elettivamente Controparte_1
domiciliato in CORSO ITALIA N. 72, SALUZZO, presso il difensore avv. MARRAS ANDREA
RICORRENTI
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_2
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i SI.ri e Parte_1 Controparte_1
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in OPPIDO MAMERTINA il 14/04/1985, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte II, Serie A, dell'anno 1985; che dal matrimonio erano nati tre figli: (nato a [...] il [...]), (nato a [...] il Per_1 Per_2
27.12.93), (nato a [...] il [...]), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_3
che i coniugi si erano separati consensualmente in data 27.05.2010, con verbale omologato il 21.6.2010 dal Tribunale di Saluzzo (doc. 02);
che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Saluzzo la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente deSInava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si trascrivono, e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oppido Mamertina (RC) il
14/4/1985, come trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 7, parte 2, serie A nonché al
Comune di Delianuova al n. 1, parte 2, serie B, anno 1985, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Dichiarare che i ricorrenti concordano in merito alle condizioni che seguono:
- la casa coniugale sita in Verzuolo, Frazione Villanovetta, Via Drago n. 47, di proprietà dei ricorrenti per pari quota, già assegnata alla SI.ra , verrà alienata aterzi e il prezzo di vendita sarà CP_1
suddiviso tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
- il prezzo della vendita verrà determinato da perito estimatore che le Parti hanno già concordemente individuato in forza di separato accordo;
- la SI.ra continuerà ad abitare l'immobile di Verzuolo sino al momento della vendita e ove CP_1
questa non intervenga entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, la SI.ra si CP_1
pagina 2 di 4 impegna sin da ora a rilasciare la casa entro dieci giorni dalla scadenza del termine semestrale;
in alternativa, alla scadenza del semestre, la SI.ra IA avrà facoltà di continuare ad abitare la casa, già coniugale, corrispondendo un'indennità per l'occupazione nella misura concordata in separato accordo;
- per il tempo della permanenza della SI.ra presso l'immobile di Verzuolo, le spese di CP_1 amministrazione ordinaria dell'unità abitativa già casa coniugale, incluse quelle relative alle utenze, sono poste a carico della medesima sulla quale graveranno altresì, le eventuali spese di straordinaria amministrazione, nonché le imposte e ogni onere fiscale inerente l'immobile predetto;
3. Dare atto che le parti dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione comunque connessa con il pregresso vincolo matrimoniale e di non aver alcunché a pretendere l'una dall'altra.
4. Spese legali compensate tra le parti”.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva in data 20.3.2025 per l'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, vi è accordo economico patrimoniale e i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge. Inoltre, i coniugi hanno dato atto che i figli nati dal matrimonio sono tutti e tre maggiorenni ed economicamente indipendenti. La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di ConSIlio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario del matrimonio civile contratto il 14/04/1985 in OPPIDO MAMERTINA da , nato Parte_1
a ISASCA (CN) il 20/08/1957, e da , nata a [...] il Controparte_1
pagina 3 di 4 23/03/1967, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
OPPIDO MAMERTINA al N. 7, parte II Serie A, anno 1985, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OPPIDO MAMERTINA di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di conSIlio del 31/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott. Rodolfo Magrì
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo MAGRI' Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 626/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MARRAS ANDREA, elettivamente domiciliato in Parte_1
CORSO ITALIA N. 72, SALUZZO, presso il difensore avv. MARRAS ANDREA
e
, con il patrocinio dell'avv. MARRAS ANDREA, elettivamente Controparte_1
domiciliato in CORSO ITALIA N. 72, SALUZZO, presso il difensore avv. MARRAS ANDREA
RICORRENTI
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_2
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i SI.ri e Parte_1 Controparte_1
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in OPPIDO MAMERTINA il 14/04/1985, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte II, Serie A, dell'anno 1985; che dal matrimonio erano nati tre figli: (nato a [...] il [...]), (nato a [...] il Per_1 Per_2
27.12.93), (nato a [...] il [...]), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_3
che i coniugi si erano separati consensualmente in data 27.05.2010, con verbale omologato il 21.6.2010 dal Tribunale di Saluzzo (doc. 02);
che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Saluzzo la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente deSInava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si trascrivono, e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oppido Mamertina (RC) il
14/4/1985, come trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 7, parte 2, serie A nonché al
Comune di Delianuova al n. 1, parte 2, serie B, anno 1985, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Dichiarare che i ricorrenti concordano in merito alle condizioni che seguono:
- la casa coniugale sita in Verzuolo, Frazione Villanovetta, Via Drago n. 47, di proprietà dei ricorrenti per pari quota, già assegnata alla SI.ra , verrà alienata aterzi e il prezzo di vendita sarà CP_1
suddiviso tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
- il prezzo della vendita verrà determinato da perito estimatore che le Parti hanno già concordemente individuato in forza di separato accordo;
- la SI.ra continuerà ad abitare l'immobile di Verzuolo sino al momento della vendita e ove CP_1
questa non intervenga entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, la SI.ra si CP_1
pagina 2 di 4 impegna sin da ora a rilasciare la casa entro dieci giorni dalla scadenza del termine semestrale;
in alternativa, alla scadenza del semestre, la SI.ra IA avrà facoltà di continuare ad abitare la casa, già coniugale, corrispondendo un'indennità per l'occupazione nella misura concordata in separato accordo;
- per il tempo della permanenza della SI.ra presso l'immobile di Verzuolo, le spese di CP_1 amministrazione ordinaria dell'unità abitativa già casa coniugale, incluse quelle relative alle utenze, sono poste a carico della medesima sulla quale graveranno altresì, le eventuali spese di straordinaria amministrazione, nonché le imposte e ogni onere fiscale inerente l'immobile predetto;
3. Dare atto che le parti dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione comunque connessa con il pregresso vincolo matrimoniale e di non aver alcunché a pretendere l'una dall'altra.
4. Spese legali compensate tra le parti”.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva in data 20.3.2025 per l'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, vi è accordo economico patrimoniale e i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge. Inoltre, i coniugi hanno dato atto che i figli nati dal matrimonio sono tutti e tre maggiorenni ed economicamente indipendenti. La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di ConSIlio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario del matrimonio civile contratto il 14/04/1985 in OPPIDO MAMERTINA da , nato Parte_1
a ISASCA (CN) il 20/08/1957, e da , nata a [...] il Controparte_1
pagina 3 di 4 23/03/1967, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
OPPIDO MAMERTINA al N. 7, parte II Serie A, anno 1985, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OPPIDO MAMERTINA di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di conSIlio del 31/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott. Rodolfo Magrì
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