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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/07/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Matteo Prato Presidente relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 781/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Casciaro;
- ricorrente -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Salcina;
CP_1 C.F._2
- resistente - nonché
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 17.4.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 20.3.1996, in Rossano, aveva contratto matrimonio concordatario con b) dall'unione erano nati quattro figli ( il CP_1 Persona_1
12.08.1996; il 9.12.1998; il 20.03.2002; il Persona_2 Persona_3 Persona_4
6.6.2011); c) con decreto del 5.2.2019 il Tribunale di Castrovillari aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate, che prevedevano espressamente che “
1. La sig.ra CP_1
continuerà a vivere nella casa coniugale con i figli e . 2.
[...] Per_1 Persona_5 Per_4
L'affido dei figli minori (20/3/2002) e (6/6/2011) sarà Persona_3 Persona_4 condiviso con collocazione abituale presso l'abitazione della mamma e con diritto di visita del padre ogni martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle 21:00 e, a fine settimana alternati dal venerdì ore
20 alla domenica stessa ora;
le festività saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni e durante le vacanze estive i figli resteranno con il padre per 15 giorni consecutivi da indicare entro il 30 giugno.
3. Il sig. s'impegna a versare un assegno di mantenimento per i figli minori di Per_3 complessivi € 200,00 mensili oltre alle spese straordinarie nell'interesse della prole, preventivamente concordate in ragione del 50%.
4. Il sig. , stante l'impossibilità di Per_3
provvedere al mantenimento della consorte si impegna a titolo di mantenimento a cedere in un'unica soluzione alla Signora la propria quota di proprietà della casa coniugale pari al CP_1
50% catastalmente individuata al foglio 25, particella 22, sub. 21, categoria A/3 sita in Via dei
Piceni, 21, Rossano Calabro da trascrivere presso la Conservatoria a cura della Cancelleria”; d) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, ha concluso invocando la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata telematicamente il 25.6.2025 si è costituita in giudizio la quale ha dato atto dell'intervenuta sussistenza di “mutamenti rilevanti CP_1
nelle condizioni economiche delle parti e nelle esigenze dei figli, tali da giustificare una diversa quantificazione dell'assegno di mantenimento”, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra
e il Sig. , disponendo un assegno di mantenimento a carico del sig. CP_1 Parte_1
nella misura di € 350,00 con decorrenza dalla domanda”. Parte_1
All'udienza di prima comparizione celebrata l'11.7.2025 - all'esito del tentativo di riconciliazione personale che non ha sortito esito positivo - i difensori e le parti, entrambe presenti personalmente, hanno dato atto dell'avvenuto perfezionamento del seguente accordo conciliativo: “dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario tra i medesimi intercorso, alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione consensuale, con la precisazione che il sig. Pt_1
ha già ceduto a la propria quota di proprietà relativa all'immobile che
[...] CP_1 costituiva la causa coniugale”.
I difensori hanno, quindi, discusso oralmente la causa chiedendo al Tribunale di prendere atto delle predette condizioni.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 19.12.2018 in sede di giudizio di separazione rubricato al n.
2686/2018 R.G., poi definito con decreto di omologa del 5.2.2019.
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le seguenti condizioni, così concordate a verbale d'udienza dell'11.7.2025: “dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario tra i medesimi intercorso, alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione consensuale, con la precisazione che il sig. ha già ceduto a la propria Parte_1 CP_1 quota di proprietà relativa all'immobile che costituiva la causa coniugale”.
Con riferimento alle condizioni concordate e testé trascritte - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 781/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rossano, in data
20/03/1996, tra (nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_1 CP_1
Bocchigliero il 03/02/1966), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 1996. 2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato (oggi ) Parte_2
per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 14/7/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Matteo Prato Presidente relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 781/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Casciaro;
- ricorrente -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Salcina;
CP_1 C.F._2
- resistente - nonché
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 17.4.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 20.3.1996, in Rossano, aveva contratto matrimonio concordatario con b) dall'unione erano nati quattro figli ( il CP_1 Persona_1
12.08.1996; il 9.12.1998; il 20.03.2002; il Persona_2 Persona_3 Persona_4
6.6.2011); c) con decreto del 5.2.2019 il Tribunale di Castrovillari aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate, che prevedevano espressamente che “
1. La sig.ra CP_1
continuerà a vivere nella casa coniugale con i figli e . 2.
[...] Per_1 Persona_5 Per_4
L'affido dei figli minori (20/3/2002) e (6/6/2011) sarà Persona_3 Persona_4 condiviso con collocazione abituale presso l'abitazione della mamma e con diritto di visita del padre ogni martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle 21:00 e, a fine settimana alternati dal venerdì ore
20 alla domenica stessa ora;
le festività saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni e durante le vacanze estive i figli resteranno con il padre per 15 giorni consecutivi da indicare entro il 30 giugno.
3. Il sig. s'impegna a versare un assegno di mantenimento per i figli minori di Per_3 complessivi € 200,00 mensili oltre alle spese straordinarie nell'interesse della prole, preventivamente concordate in ragione del 50%.
4. Il sig. , stante l'impossibilità di Per_3
provvedere al mantenimento della consorte si impegna a titolo di mantenimento a cedere in un'unica soluzione alla Signora la propria quota di proprietà della casa coniugale pari al CP_1
50% catastalmente individuata al foglio 25, particella 22, sub. 21, categoria A/3 sita in Via dei
Piceni, 21, Rossano Calabro da trascrivere presso la Conservatoria a cura della Cancelleria”; d) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, ha concluso invocando la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata telematicamente il 25.6.2025 si è costituita in giudizio la quale ha dato atto dell'intervenuta sussistenza di “mutamenti rilevanti CP_1
nelle condizioni economiche delle parti e nelle esigenze dei figli, tali da giustificare una diversa quantificazione dell'assegno di mantenimento”, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra
e il Sig. , disponendo un assegno di mantenimento a carico del sig. CP_1 Parte_1
nella misura di € 350,00 con decorrenza dalla domanda”. Parte_1
All'udienza di prima comparizione celebrata l'11.7.2025 - all'esito del tentativo di riconciliazione personale che non ha sortito esito positivo - i difensori e le parti, entrambe presenti personalmente, hanno dato atto dell'avvenuto perfezionamento del seguente accordo conciliativo: “dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario tra i medesimi intercorso, alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione consensuale, con la precisazione che il sig. Pt_1
ha già ceduto a la propria quota di proprietà relativa all'immobile che
[...] CP_1 costituiva la causa coniugale”.
I difensori hanno, quindi, discusso oralmente la causa chiedendo al Tribunale di prendere atto delle predette condizioni.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 19.12.2018 in sede di giudizio di separazione rubricato al n.
2686/2018 R.G., poi definito con decreto di omologa del 5.2.2019.
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le seguenti condizioni, così concordate a verbale d'udienza dell'11.7.2025: “dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario tra i medesimi intercorso, alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione consensuale, con la precisazione che il sig. ha già ceduto a la propria Parte_1 CP_1 quota di proprietà relativa all'immobile che costituiva la causa coniugale”.
Con riferimento alle condizioni concordate e testé trascritte - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 781/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rossano, in data
20/03/1996, tra (nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_1 CP_1
Bocchigliero il 03/02/1966), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 1996. 2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato (oggi ) Parte_2
per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 14/7/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.