CA
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/11/2024, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N° 848/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 22 ottobre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 848/23 R.G.L. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Amalfa c.f. , fax 0909240442, pec .- CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo Email_2 studio in Messina via Centonze 137 -Appellante
CONTRO
in persona del Sindaco, con sede in Messina, Controparte_1
Corso Cavour 87 (c.f ), elettivamente domiciliata in Messina viale P.IVA_1
Principe Umberto is. 238/C n. 79/d presso lo studio dell'avv. Antonella Spolaor,
C.F. che la rappresenta e difende. –Appellata CodiceFiscale_3
OGGETTO: mansioni superiori- appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Messina n° 1288 pubblicata in data 21 giugno 2023
CONCLUSIONI
D'Onofrio: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che l'appellante, nell'arco temporale 28 settembre 2017 – 19 novembre 2019, ha svolto mansioni di fatto superiori rientranti nella categoria C e condannare la controparte a corrispondergli a titolo di differenze stipendiali 2.969,24 euro e per indennità di vigilanza 1.365,63 euro, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa an- che a seguito di eventuale CTU. Condannare l'appellata alla rifusione delle spese di ambo i gradi da liquidare in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
: 1) Dichiarare inammissibile l'appello e Controparte_1
comunque rigettarlo nel merito;
2) Rigettare la richiesta di acquisizione ex art. 437 comma 2 c.p.c. della documentazione offerta dall'appellante (ai nn. 2-3-4-5-6), non ricorrendo il carattere dell' indispensabilità; 3) Condannare l'appellante al N° 848/23 r.g.l.
pagamento delle spese e compensi del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina depositato il 20 febbraio 2022,
, dipendente della Città Metropolitana (ex Provincia) di Parte_1 Contr Messina (di seguito nquadrato in cat. B3, deduceva di avere svolto in realtà mansioni ascrivibili alla cat. C dal 28 settembre 2017 al 19 novembre 2019 e chie- deva la condanna dell'amministrazione a pagargli le differenze sulla retribuzione nonché l'indennità di vigilanza, indicandone i relativi importi con riferimento alle tabelle contrattuali.
Resistendo CM, depositate note, con sentenza n° 1288 depositata in data 21 giugno 2023 il giudice di primo grado ha rigettato le domande condannando il ri- corrente a rimborsare alla resistente le spese di lite.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 1 dicembre Parte_1
2023. Nella resistenza di CM, la causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter
c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 22 ottobre 2024 con l'assegnazione di ter- mine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestiva- mente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le note art. 127ter c.p.c. l'appellante chiede che sia concesso rinvio con ter- mini per note conclusive. Le note art.127ter da lui depositate contengono già tutta- via un ampio tentativo di confutazione delle difese che CM ha adottato in questo grado, e non le sole "istanze e conclusioni". Una volta che questa Corte tenga conto di esse nel loro insieme, in luogo di considerarle inammissibili come richiesto da
CM, la concessione di un nuovo termine sarebbe un'inutile duplicazione in spregio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
1- ha narrato in primo grado che, con deliberazione 36/CM Parte_1 del 2 novembre 2016, CM modificò il proprio regolamento del corpo di polizia metropolitana inserendo all'art. 13 le figure di "collaboratore di polizia metropoli- tana" cat. B3 e di "esecutore di polizia metropolitana" cat. B1, inserendo in pianta organica 19 posti per i primi e 20 per i secondi, da coprire con procedure di mobilità orizzontale.
Il ricorrente, giudicato idoneo in esito alle procedure, veniva inserito nel profilo di esecutore a decorrere dal 28 settembre 2017 svolgendo i relativi compiti fin quando, con deliberazione 27 del 31 ottobre 2019, le figure di istruttore PM ed ese- cutore PM non venivano soppresse in quanto non rientranti fra quelle previste dall'all. A CCNL 31 marzo 1999, cat. D e cat. C.. CM lo riassegnava a partire dal
19 novembre 2019 alle mansioni di esecutore stradale.
L'appellante ha evidenziato in primo grado di avere concretamente svolto, fino al novembre 2019, mansioni proprie degli ufficiali e degli agenti, che possono essere assegnate solo a personale appartenente alle cat. C e D, mentre il personale in cat. N° 848/23 r.g.l.
B avrebbe potuto essere impegnato solo in ambiti molto ristretti, descritti in parti- colare nell'atto di indirizzo 2433/Gab del 2 ottobre 20191. In tal modo, secondo il ricorrente, CM ha implicitamente ammesso che le mansioni svolte da istruttori ed esecutori PM andassero ricondotte a profili della cat. C.
2- CM ha resistito osservando che la controparte non ha descritto le mansioni svolte nel periodo in cui era inquadrato come esecutore PM, e contestando comun- que che si trattasse di compiti esulanti dall'inquadramento. Ha aggiunto che il lavo- ratore non ha mai impugnato gli atti di inquadramento e che, pacificamente, allo stato svolge mansioni rientranti nella categoria di appartenenza.
Riguardo poi alla domanda di indennità di vigilanza, CM ha segnalato, citando il parere Aran 1291, che vi ha diritto solo il personale in possesso della qualifica di agente di PS conferita dal Prefetto che esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 legge 65/1986.
Il tribunale ha osservato che:
- nell'atto di indirizzo prot. 1963/19/GAB del 2 agosto 2019 il sindaco metropoli- tano dava in effetti atto della relazione del segretario generale che segnalava la ne- cessità di utilizzazione del personale cat. B rispetto all'intento iniziale (incrementare i servizi esterni e internalizzare il servizio ausiliare di prevenzione e controllo fau- nistico e venatorio nelle zone di riserva) e del conseguente rischio che i dipendenti avanzassero pretese concernenti livelli di inquadramento e indennità connesse alle funzioni, e che conseguentemente invitava il Comandante a rivisitare l'impianto re- golamentare e predisporre un piano operativo delle mansioni assegnate ai dipen- denti che fosse coerente con le qualifiche rivestite da ciascuno secondo CCNL;
- nell'atto di indirizzo prot. 2433/19/GAB del 2 ottobre 2019 il sindaco disponeva per l'appunto che nel corpo di polizia metropolitana fossero inseriti solo dipendenti di cat. C e D e che il personale cat. B venisse utilizzato solo "per specifici progetti, di natura temporanea, legati alla viabilità alla tutela dell'ambiente ovvero ad altre attività di valenza nell'ambito territoriale, in ragione dei relativi fabbisogni" e il comandante avrebbe dovuto adeguare a questi principi il piano operativo;
- l'art. 13 del regolamento come riformulato del 2019 si adeguava ai predetti atti di indirizzo.
Il Giudice a quo ha tuttavia ritenuto che tale sequenza procedimentale, sebbene Co provi che aveva rilevato un impiego dei dipendenti difforme da quello previsto dal CCNL, non basta a dimostrare che il singolo lavoratore avesse concretamente svolto mansioni ascrivibili alla cat. C, specie considerando che residuavano delle ipotesi di impiego compatibili con il CCNL come da cit. prot. 2433/19/GAB.
Non emergendo la dimostrazione dalla documentazione anzidetta, il tribunale ha evidenziato che il lavoratore avrebbe dovuto specificamente allegare le mansioni N° 848/23 r.g.l.
concretamente svolte, rilevando che tanto non è stato fatto nel ricorso introduttivo.
Il tribunale ha inoltre condiviso integralmente la difesa di CM riguardo l'indennità di vigilanza, ritenuta conforme in particolare all'art. 37 comma 1 lett. b) e alla di- chiarazione congiunta n° 5 del CCNL.
3- L'appellante produce in questa sede fogli di servizio (docc. 2 e 3), verbali di violazione del CdS (doc. 4) e della normativa in tema di rifiuti (doc. 5) unitamente ai fogli di valutazione del Comandante, sostenendo di esserne entrato in possesso solo dopo la pubblicazione della sentenza qui impugnata "avendo l'ente – del tutto comprensibilmente – opposto diniego per la sussistenza di dati sensibili".
L'appellante non spiega tuttavia se la propria richiesta sia stata inoltrata a CM prima di iniziare il giudizio di primo grado, né produce la richiesta e men che meno la risposta negativa della controparte. A ciò si aggiunga che egli avrebbe dovuto quantomeno descrivere in ricorso le mansioni espletate e fare presente di avere chie- sto la documentazione ricevendone rifiuto.
La decadenza dalla prova è pertanto pacifica, e di ciò sembra rendersi conto lo stesso appellante che infatti invoca l'attività istruttoria d'ufficio ritenendo che la do- cumentazione abbia i caratteri dell'indispensabilità, evidenziando con Cass. sez. lav. ord. 11146/2023 che ciò consentirebbe a questa Corte di superare le preclusioni istruttorie.
Il problema non è tuttavia dato dalla decadenza, quanto dalla tardività delle alle- gazioni. Il Giudice del lavoro (Cass. SS.UU. 11353/2004) deve infatti azionare i propri poteri istruttori d'ufficio sempre entro i limiti del principio dispositivo e dun- que con riguardo ai fatti allegati dalle parti ed acquisiti al processo in modo rituale.
Nel caso di specie il ricorso introduttivo del primo grado non contiene alcuna de- scrizione concreta delle mansioni svolte, ma solo dei servizi ai quali il lavoratore ha asserito di essere stato destinato. Egli, richiamando il resoconto del Sindaco
[...]
biennio 2018/19, ha descritto l'attività del personale di polizia metropo- Persona_1 litana nel suo insieme, consistente in 324 controlli ambito venatorio con 32 seque- stri, 315 controlli ambientali con 6 verbali, 130 controlli nell'area Capo Peloro e
Ganzirri, 93 verbali su auto e motocicli, 30 sanzioni demani marittimo, 1.000 ver- bali circa di contestazione violazioni al codice della strada. Non una parola egli ha speso per spiegare, in quell'ambito, quali fossero le attività a lui personalmente ascrivibili, e addirittura egli non si è nemmeno preoccupato di chiarire se le funzioni degli istruttori ed esecutori PM fossero di mero supporto a quelle del personale cat.
C o se fossero le stesse di questi ultimi.
Va constatato addirittura che questo sforzo è incompleto persino nell'atto di ap- pello, in una fase, cioè, in cui sarebbe tardivo. L'appellante, richiamando i fogli di servizio tardivamente prodotti, segnala che in essi compare la propria firma e che ciò dimostrerebbe che egli abbia "effettuato in piena autonomia attività di controllo e repressive che, in quanto tali, rientrano nelle mansioni proprie dell'agente… cat. N° 848/23 r.g.l.
C", ma essere presenti ad una determinata operazione e sottoscrivere il relativo ver- bale non basta se l'attività concretamente svolta non vi viene descritta.
4- Anche volendo superare il problema di ammissibilità, la prova sarebbe comun- que insufficiente. Va innanzitutto deplorato l'atteggiamento incurante della difesa dell'appellante che ha scaraventato nel fascicolo centinaia di pagine senza una mi- nima illustrazione del loro contenuto. In ogni caso, nessuno dei fogli di servizio prodotti reca esclusivamente la firma dell'appellante. In ciascuna delle attività ivi menzionate la sottoscrizione risulta sempre accoppiata a quella di altro o (più spesso) altri dipendenti. La sottoscrizione non dimostra dunque che il ricorrente abbia svolto attività "in piena autonomia" (come egli asserisce) e assumendone le relative responsabilità.
Inoltre l'appellante produce a pag. 13 del file "fogli di servizio 2017" (all. 2 pro- duzione in appello) una relazione che lo indica come mero "collaboratore" dell'as- sistente (pacificamente inquadrato in C). CP_3
Diversa conclusione non può trarsi dai fogli contenenti le valutazioni formulate dal comandante nei confronti dell'appellante.
Egli produce:
1- anno 2017 per "attività di prevenzione e repressione in materia ambientale, vigilanza venatoria ed in acque interne e stradale sul territorio della provincia di Messina. Supporto del personale del Corpo per le attività amministra- tive" con attività "servizi esterni per prevenire illeciti nelle strade provinciali";
2- anno 2018 idem;
3- anno 2019, che non contiene alcuna descrizione delle mansioni ma solo il giudizio sulla prestazione. La precisazione per il 2017 e 2018 che il la- voratore svolgeva "supporto" avvalora addirittura la tesi della funzione meramente accessoria dei suoi compiti.
5- Vero è che CM, quando intraprese l'iter che condusse all'istituzione dei posti di esecutore e collaboratore PM, aveva come fine quello di una "razionale imple- mentazione del Corpo da attuarsi con procedura di mobilità orizzontale" (così te- stualmente la nota prot. 908/15/Gab del 5 aprile 2016).
L'appellante a partire da pag. 15 dell'atto di appello intende tale finalità come mi- rante a incrementare il numero dei dipendenti assegnati al Corpo e, dato che in que- st'ultimo possono essere inseriti solo dipendenti in cat. C o D, non essendo contrat- tualmente previste mansioni inferiori a quelle di istruttore, suggerisce che l'intento di CM fosse quello di assegnare lui (e i colleghi nella stessa posizione) a mansioni proprie della cat. C.
In realtà proprio la lettera della nota prot. 908/15/Gab dimostra semmai l'opposto: se CM avesse inteso aumentare l'organico dei dipendenti inseriti nel Corpo, non avrebbe potuto farlo con procedura di mobilità orizzontale, ma avrebbe dovuto at- tuare procedure concorsuali. La nota non parla del resto di ampliamento del Corpo, ma di "razionale implementazione", e l'uso di siffatta terminologia barocca e buro- N° 848/23 r.g.l.
cratica è spia della volontà dell'ente di non parificare la procedura ad una progres- sione verticale.
Vero è infine che il Sindaco metropolitano, come visto, segnalava con l'atto prot.
1963/19/Gab che il segretario generale aveva segnalato un'utilizzazione difforme del personale in cat. B, ma il ricorrente avrebbe dovuto allegare, in relazione alla propria posizione, quali fossero le difformi utilizzazioni e dimostrarlo. Oltretutto, tale difformità avrebbe dovuto essere di tale rilievo da fare ritenere le (eventuali) mansioni superiori come prevalenti e non meramente occasionali. La nota ora in esame non contiene del resto alcuna specifica confessione, ma solo mette in evi- denza il rischio che si verifichino condizioni tali da indurre il personale ad avanzare pretese ex art. 52 T.U. 165/2001.
È pertanto condivisibile la spiegazione offerta da CM che spiega che l'esecutore
PM integrava "l'ufficio amministrativo del corpo", cioè per l'appunto l'insieme dei servizi di supporto (amministrativi, ausiliari ed esecutivi) rispetto all'attività propria della dotazione organica del corpo stesso. Tali conclusioni trovano del resto para- dossalmente conferma nell'organigramma prodotto come all. 5 al ricorso introdut- tivo, in cui l'appellante viene indicato con funzioni di mera collaborazione e senza alcuna indicazione della titolarità di funzioni proprie della cat. C.
6- L'appello è dunque infondato, riguardo non solo alle differenze retributive, ma anche all'indennità di vigilanza che presuppone la dimostrazione della natura delle mansioni svolte.
Attesa la semplicità della controversia, vanno applicati i minimi tariffari in rela- zione al valore del disputatum (4.334,87euro). La causa viene decisa in unica udienza senza istruzione e pertanto la relativa fase non va liquidata.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 1 dicembre 2023 da Parte_1
, contro , avverso la sentenza del Giudice
[...] Controparte_1 del lavoro di Messina n° 1288 pubblicata in data 21 giugno 2023, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata condannando l'appellante a rimborsare all'appel- lata le spese di lite, liquidate in 963,00 euro oltre i.v.a., c.p.a. e generali.
Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
Messina 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 doc. 1 produzione ricorrente, pag. 8).
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 22 ottobre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 848/23 R.G.L. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Amalfa c.f. , fax 0909240442, pec .- CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo Email_2 studio in Messina via Centonze 137 -Appellante
CONTRO
in persona del Sindaco, con sede in Messina, Controparte_1
Corso Cavour 87 (c.f ), elettivamente domiciliata in Messina viale P.IVA_1
Principe Umberto is. 238/C n. 79/d presso lo studio dell'avv. Antonella Spolaor,
C.F. che la rappresenta e difende. –Appellata CodiceFiscale_3
OGGETTO: mansioni superiori- appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Messina n° 1288 pubblicata in data 21 giugno 2023
CONCLUSIONI
D'Onofrio: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che l'appellante, nell'arco temporale 28 settembre 2017 – 19 novembre 2019, ha svolto mansioni di fatto superiori rientranti nella categoria C e condannare la controparte a corrispondergli a titolo di differenze stipendiali 2.969,24 euro e per indennità di vigilanza 1.365,63 euro, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa an- che a seguito di eventuale CTU. Condannare l'appellata alla rifusione delle spese di ambo i gradi da liquidare in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
: 1) Dichiarare inammissibile l'appello e Controparte_1
comunque rigettarlo nel merito;
2) Rigettare la richiesta di acquisizione ex art. 437 comma 2 c.p.c. della documentazione offerta dall'appellante (ai nn. 2-3-4-5-6), non ricorrendo il carattere dell' indispensabilità; 3) Condannare l'appellante al N° 848/23 r.g.l.
pagamento delle spese e compensi del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina depositato il 20 febbraio 2022,
, dipendente della Città Metropolitana (ex Provincia) di Parte_1 Contr Messina (di seguito nquadrato in cat. B3, deduceva di avere svolto in realtà mansioni ascrivibili alla cat. C dal 28 settembre 2017 al 19 novembre 2019 e chie- deva la condanna dell'amministrazione a pagargli le differenze sulla retribuzione nonché l'indennità di vigilanza, indicandone i relativi importi con riferimento alle tabelle contrattuali.
Resistendo CM, depositate note, con sentenza n° 1288 depositata in data 21 giugno 2023 il giudice di primo grado ha rigettato le domande condannando il ri- corrente a rimborsare alla resistente le spese di lite.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 1 dicembre Parte_1
2023. Nella resistenza di CM, la causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter
c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 22 ottobre 2024 con l'assegnazione di ter- mine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestiva- mente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le note art. 127ter c.p.c. l'appellante chiede che sia concesso rinvio con ter- mini per note conclusive. Le note art.127ter da lui depositate contengono già tutta- via un ampio tentativo di confutazione delle difese che CM ha adottato in questo grado, e non le sole "istanze e conclusioni". Una volta che questa Corte tenga conto di esse nel loro insieme, in luogo di considerarle inammissibili come richiesto da
CM, la concessione di un nuovo termine sarebbe un'inutile duplicazione in spregio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
1- ha narrato in primo grado che, con deliberazione 36/CM Parte_1 del 2 novembre 2016, CM modificò il proprio regolamento del corpo di polizia metropolitana inserendo all'art. 13 le figure di "collaboratore di polizia metropoli- tana" cat. B3 e di "esecutore di polizia metropolitana" cat. B1, inserendo in pianta organica 19 posti per i primi e 20 per i secondi, da coprire con procedure di mobilità orizzontale.
Il ricorrente, giudicato idoneo in esito alle procedure, veniva inserito nel profilo di esecutore a decorrere dal 28 settembre 2017 svolgendo i relativi compiti fin quando, con deliberazione 27 del 31 ottobre 2019, le figure di istruttore PM ed ese- cutore PM non venivano soppresse in quanto non rientranti fra quelle previste dall'all. A CCNL 31 marzo 1999, cat. D e cat. C.. CM lo riassegnava a partire dal
19 novembre 2019 alle mansioni di esecutore stradale.
L'appellante ha evidenziato in primo grado di avere concretamente svolto, fino al novembre 2019, mansioni proprie degli ufficiali e degli agenti, che possono essere assegnate solo a personale appartenente alle cat. C e D, mentre il personale in cat. N° 848/23 r.g.l.
B avrebbe potuto essere impegnato solo in ambiti molto ristretti, descritti in parti- colare nell'atto di indirizzo 2433/Gab del 2 ottobre 20191. In tal modo, secondo il ricorrente, CM ha implicitamente ammesso che le mansioni svolte da istruttori ed esecutori PM andassero ricondotte a profili della cat. C.
2- CM ha resistito osservando che la controparte non ha descritto le mansioni svolte nel periodo in cui era inquadrato come esecutore PM, e contestando comun- que che si trattasse di compiti esulanti dall'inquadramento. Ha aggiunto che il lavo- ratore non ha mai impugnato gli atti di inquadramento e che, pacificamente, allo stato svolge mansioni rientranti nella categoria di appartenenza.
Riguardo poi alla domanda di indennità di vigilanza, CM ha segnalato, citando il parere Aran 1291, che vi ha diritto solo il personale in possesso della qualifica di agente di PS conferita dal Prefetto che esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 legge 65/1986.
Il tribunale ha osservato che:
- nell'atto di indirizzo prot. 1963/19/GAB del 2 agosto 2019 il sindaco metropoli- tano dava in effetti atto della relazione del segretario generale che segnalava la ne- cessità di utilizzazione del personale cat. B rispetto all'intento iniziale (incrementare i servizi esterni e internalizzare il servizio ausiliare di prevenzione e controllo fau- nistico e venatorio nelle zone di riserva) e del conseguente rischio che i dipendenti avanzassero pretese concernenti livelli di inquadramento e indennità connesse alle funzioni, e che conseguentemente invitava il Comandante a rivisitare l'impianto re- golamentare e predisporre un piano operativo delle mansioni assegnate ai dipen- denti che fosse coerente con le qualifiche rivestite da ciascuno secondo CCNL;
- nell'atto di indirizzo prot. 2433/19/GAB del 2 ottobre 2019 il sindaco disponeva per l'appunto che nel corpo di polizia metropolitana fossero inseriti solo dipendenti di cat. C e D e che il personale cat. B venisse utilizzato solo "per specifici progetti, di natura temporanea, legati alla viabilità alla tutela dell'ambiente ovvero ad altre attività di valenza nell'ambito territoriale, in ragione dei relativi fabbisogni" e il comandante avrebbe dovuto adeguare a questi principi il piano operativo;
- l'art. 13 del regolamento come riformulato del 2019 si adeguava ai predetti atti di indirizzo.
Il Giudice a quo ha tuttavia ritenuto che tale sequenza procedimentale, sebbene Co provi che aveva rilevato un impiego dei dipendenti difforme da quello previsto dal CCNL, non basta a dimostrare che il singolo lavoratore avesse concretamente svolto mansioni ascrivibili alla cat. C, specie considerando che residuavano delle ipotesi di impiego compatibili con il CCNL come da cit. prot. 2433/19/GAB.
Non emergendo la dimostrazione dalla documentazione anzidetta, il tribunale ha evidenziato che il lavoratore avrebbe dovuto specificamente allegare le mansioni N° 848/23 r.g.l.
concretamente svolte, rilevando che tanto non è stato fatto nel ricorso introduttivo.
Il tribunale ha inoltre condiviso integralmente la difesa di CM riguardo l'indennità di vigilanza, ritenuta conforme in particolare all'art. 37 comma 1 lett. b) e alla di- chiarazione congiunta n° 5 del CCNL.
3- L'appellante produce in questa sede fogli di servizio (docc. 2 e 3), verbali di violazione del CdS (doc. 4) e della normativa in tema di rifiuti (doc. 5) unitamente ai fogli di valutazione del Comandante, sostenendo di esserne entrato in possesso solo dopo la pubblicazione della sentenza qui impugnata "avendo l'ente – del tutto comprensibilmente – opposto diniego per la sussistenza di dati sensibili".
L'appellante non spiega tuttavia se la propria richiesta sia stata inoltrata a CM prima di iniziare il giudizio di primo grado, né produce la richiesta e men che meno la risposta negativa della controparte. A ciò si aggiunga che egli avrebbe dovuto quantomeno descrivere in ricorso le mansioni espletate e fare presente di avere chie- sto la documentazione ricevendone rifiuto.
La decadenza dalla prova è pertanto pacifica, e di ciò sembra rendersi conto lo stesso appellante che infatti invoca l'attività istruttoria d'ufficio ritenendo che la do- cumentazione abbia i caratteri dell'indispensabilità, evidenziando con Cass. sez. lav. ord. 11146/2023 che ciò consentirebbe a questa Corte di superare le preclusioni istruttorie.
Il problema non è tuttavia dato dalla decadenza, quanto dalla tardività delle alle- gazioni. Il Giudice del lavoro (Cass. SS.UU. 11353/2004) deve infatti azionare i propri poteri istruttori d'ufficio sempre entro i limiti del principio dispositivo e dun- que con riguardo ai fatti allegati dalle parti ed acquisiti al processo in modo rituale.
Nel caso di specie il ricorso introduttivo del primo grado non contiene alcuna de- scrizione concreta delle mansioni svolte, ma solo dei servizi ai quali il lavoratore ha asserito di essere stato destinato. Egli, richiamando il resoconto del Sindaco
[...]
biennio 2018/19, ha descritto l'attività del personale di polizia metropo- Persona_1 litana nel suo insieme, consistente in 324 controlli ambito venatorio con 32 seque- stri, 315 controlli ambientali con 6 verbali, 130 controlli nell'area Capo Peloro e
Ganzirri, 93 verbali su auto e motocicli, 30 sanzioni demani marittimo, 1.000 ver- bali circa di contestazione violazioni al codice della strada. Non una parola egli ha speso per spiegare, in quell'ambito, quali fossero le attività a lui personalmente ascrivibili, e addirittura egli non si è nemmeno preoccupato di chiarire se le funzioni degli istruttori ed esecutori PM fossero di mero supporto a quelle del personale cat.
C o se fossero le stesse di questi ultimi.
Va constatato addirittura che questo sforzo è incompleto persino nell'atto di ap- pello, in una fase, cioè, in cui sarebbe tardivo. L'appellante, richiamando i fogli di servizio tardivamente prodotti, segnala che in essi compare la propria firma e che ciò dimostrerebbe che egli abbia "effettuato in piena autonomia attività di controllo e repressive che, in quanto tali, rientrano nelle mansioni proprie dell'agente… cat. N° 848/23 r.g.l.
C", ma essere presenti ad una determinata operazione e sottoscrivere il relativo ver- bale non basta se l'attività concretamente svolta non vi viene descritta.
4- Anche volendo superare il problema di ammissibilità, la prova sarebbe comun- que insufficiente. Va innanzitutto deplorato l'atteggiamento incurante della difesa dell'appellante che ha scaraventato nel fascicolo centinaia di pagine senza una mi- nima illustrazione del loro contenuto. In ogni caso, nessuno dei fogli di servizio prodotti reca esclusivamente la firma dell'appellante. In ciascuna delle attività ivi menzionate la sottoscrizione risulta sempre accoppiata a quella di altro o (più spesso) altri dipendenti. La sottoscrizione non dimostra dunque che il ricorrente abbia svolto attività "in piena autonomia" (come egli asserisce) e assumendone le relative responsabilità.
Inoltre l'appellante produce a pag. 13 del file "fogli di servizio 2017" (all. 2 pro- duzione in appello) una relazione che lo indica come mero "collaboratore" dell'as- sistente (pacificamente inquadrato in C). CP_3
Diversa conclusione non può trarsi dai fogli contenenti le valutazioni formulate dal comandante nei confronti dell'appellante.
Egli produce:
1- anno 2017 per "attività di prevenzione e repressione in materia ambientale, vigilanza venatoria ed in acque interne e stradale sul territorio della provincia di Messina. Supporto del personale del Corpo per le attività amministra- tive" con attività "servizi esterni per prevenire illeciti nelle strade provinciali";
2- anno 2018 idem;
3- anno 2019, che non contiene alcuna descrizione delle mansioni ma solo il giudizio sulla prestazione. La precisazione per il 2017 e 2018 che il la- voratore svolgeva "supporto" avvalora addirittura la tesi della funzione meramente accessoria dei suoi compiti.
5- Vero è che CM, quando intraprese l'iter che condusse all'istituzione dei posti di esecutore e collaboratore PM, aveva come fine quello di una "razionale imple- mentazione del Corpo da attuarsi con procedura di mobilità orizzontale" (così te- stualmente la nota prot. 908/15/Gab del 5 aprile 2016).
L'appellante a partire da pag. 15 dell'atto di appello intende tale finalità come mi- rante a incrementare il numero dei dipendenti assegnati al Corpo e, dato che in que- st'ultimo possono essere inseriti solo dipendenti in cat. C o D, non essendo contrat- tualmente previste mansioni inferiori a quelle di istruttore, suggerisce che l'intento di CM fosse quello di assegnare lui (e i colleghi nella stessa posizione) a mansioni proprie della cat. C.
In realtà proprio la lettera della nota prot. 908/15/Gab dimostra semmai l'opposto: se CM avesse inteso aumentare l'organico dei dipendenti inseriti nel Corpo, non avrebbe potuto farlo con procedura di mobilità orizzontale, ma avrebbe dovuto at- tuare procedure concorsuali. La nota non parla del resto di ampliamento del Corpo, ma di "razionale implementazione", e l'uso di siffatta terminologia barocca e buro- N° 848/23 r.g.l.
cratica è spia della volontà dell'ente di non parificare la procedura ad una progres- sione verticale.
Vero è infine che il Sindaco metropolitano, come visto, segnalava con l'atto prot.
1963/19/Gab che il segretario generale aveva segnalato un'utilizzazione difforme del personale in cat. B, ma il ricorrente avrebbe dovuto allegare, in relazione alla propria posizione, quali fossero le difformi utilizzazioni e dimostrarlo. Oltretutto, tale difformità avrebbe dovuto essere di tale rilievo da fare ritenere le (eventuali) mansioni superiori come prevalenti e non meramente occasionali. La nota ora in esame non contiene del resto alcuna specifica confessione, ma solo mette in evi- denza il rischio che si verifichino condizioni tali da indurre il personale ad avanzare pretese ex art. 52 T.U. 165/2001.
È pertanto condivisibile la spiegazione offerta da CM che spiega che l'esecutore
PM integrava "l'ufficio amministrativo del corpo", cioè per l'appunto l'insieme dei servizi di supporto (amministrativi, ausiliari ed esecutivi) rispetto all'attività propria della dotazione organica del corpo stesso. Tali conclusioni trovano del resto para- dossalmente conferma nell'organigramma prodotto come all. 5 al ricorso introdut- tivo, in cui l'appellante viene indicato con funzioni di mera collaborazione e senza alcuna indicazione della titolarità di funzioni proprie della cat. C.
6- L'appello è dunque infondato, riguardo non solo alle differenze retributive, ma anche all'indennità di vigilanza che presuppone la dimostrazione della natura delle mansioni svolte.
Attesa la semplicità della controversia, vanno applicati i minimi tariffari in rela- zione al valore del disputatum (4.334,87euro). La causa viene decisa in unica udienza senza istruzione e pertanto la relativa fase non va liquidata.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 1 dicembre 2023 da Parte_1
, contro , avverso la sentenza del Giudice
[...] Controparte_1 del lavoro di Messina n° 1288 pubblicata in data 21 giugno 2023, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata condannando l'appellante a rimborsare all'appel- lata le spese di lite, liquidate in 963,00 euro oltre i.v.a., c.p.a. e generali.
Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
Messina 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 doc. 1 produzione ricorrente, pag. 8).