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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di conIGlio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 24794/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RIBOLA ANNA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PELI NICOLA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 19/12/2024, con cui Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Ospitaletto-BS in data 5.5.07 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ospitaletto al numero 3, parte II, serie C, dell'anno 2007), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 24.12.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Obbligo di vita separata e del mutuo rispetto;
CP 2. Affido condiviso del figlio minore che manterrà la residenza prevalente con la madre come il fratello R_
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente- presso la casa famigliare di proprietà del IG. PE
, sita in via Tosio n.34 int.1 (identificata catastalmente come segue: Comune di Brescia NCT, foglio Parte_1
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138, particella 11 sub.13), che viene pertanto assegnata alla madre collocataria, IG.ra , unitamente Parte_2 all'arredo ivi presente, di proprietà esclusiva del IG. (ad eccezione di beni ed effetti personali della Parte_1 IG.ra . Con la precisazione che il IG. potrà asportare i propri effetti personali oltre ad alcuni arredi, già Pt_2 Parte_1 concordemente individuati, impegnandosi a lasciare la casa famigliare entro e non oltre quindi giorni dal deposito del presente ricorso.
3. Diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli ogni qual volta questi lo desidereranno, compatibilmente con gli impegni lavorati paterni e previo avviso alla madre, nonché, quanto a settimanalmente, dal mercoledì alle ore 18,00
R_ fino alla mattina seguente, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola. Altresì, quindicinalmente, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica. Come da consuetudine familiare, trascorrerà la Vigilia con il padre e il
R_ giorno di Natale con la madre;
i restanti giorni di vacanza scolastica natalizia verranno trascorsi equamente dal minore con ciascun genitore, tenuto conto dei desideri del minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni.
R_ trascorrerà alternativamente con ciascun genitore la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; i residui giorni di vacanza, alternativamente con ciascun genitore, avuto riguardo ai desideri del minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni. Durante le vacanze estive, trascorrerà fino a quattro settimane, anche non consecutive, con il _3 padre e/o con i nonni paterni, da comunicare alla madre entro il 31/05 di ogni anno. Il padre avrà altresì il diritto di trascorrere un week end lungo con il figlio indicativamente dal giovedì alla domenica, anche in periodo di
R_ frequenza scolastica, per un massimo di due volte l'anno, oltre ai tempi di frequentazione sopra previsti. Durante tali periodi di vacanza e i predetti week end lunghi, le abituali frequentazioni verranno sospese.
4. Obbligo del padre di concorrere al mantenimento dei figli e fino a quando non saranno PE R_ economicamente autosufficienti, nella misura di €. 1.000,00 mensili ciascuno (e così complessivamente €.2.000,00 mensili), oltre rivalutazione istat, importo da accreditare alla madre collocataria entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario facendosi altresì carico, nella misura del 100%, delle spese straordinarie relative alla prole, come disciplinate dal protocollo adottato da codesto Tribunale, che si allega. Con la precisazione che le spese del Grest organizzato dall'oratorio dovranno intendersi come non necessitanti di preventivo accordo mentre le attività ricreative estive organizzate da altri enti dovranno essere previamente concordate tra i genitori. Il padre concorrerà nel mantenimento dei figli come sopra indicato con decorrenza dal mese successivo a quello in cui lascerà la casa famigliare.
5. Obbligo del IG. di concorrere al mantenimento della IG.ra , oggi priva di Parte_1 Parte_2 occupazione, nella misura di €. 1.500,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da accreditarle entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Ciò con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il IG. lascerà la casa famigliare, restando a suo carico le spese relative alle utenze domestiche relative al Parte_1 periodo antecedente al suo trasferimento. I ricorrenti concordano in ordine al fatto che l'assegno di separazione venga riconosciuto in favore della IG.ra per un tempo massimo di 24 mesi e in ogni caso sino alla pubblicazione Parte_2 della sentenza divorzile.
6. Obbligo del IG. , nudo proprietario, di garantire alla IG.ra il pieno godimento a Parte_1 Parte_2 titolo di comodato gratuito dell'immobile sito in Ponte di Legno (BS) in via Marangoni nr. 18, garantendo l'adempimento degli usufruttuari IG. e IG.ra e facendosi altresì carico del costo delle correlate utenze. Controparte_2 Parte_3
Ciò con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino a quando tale immobile verrà trasferito in favore della IG.ra in ottemperanza alle già previste condizioni divorzili. Pt_2
7. In considerazione della disparità economica sussistente tra i coniugi, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, il IG. corrisponderà altresì alla IG.ra la somma di €. 20.000,00 (ventimila//00) a Parte_1 Pt_2 mezzo di assegno circolare, ciò anche a tacitazione di ogni rapporto di dare/avere tra le parti.
8. Il IGnor concede in comodato d'uso gratuito alla IG.ra l'autovettura Jaguar targata Parte_1 Parte_2
FT397HL, di sua esclusiva proprietà, e si impegna a sostenerne tutte le spese di manutenzione fino al 31.08.2025, data
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in cui, contestualmente alla restituzione di tale automobile da parte della IG.ra il predetto provvederà ad Pt_2 accreditare in favore di quest'ultima €.25.000,00 (venticinquemila//00), somma che la IG.ra si impegna Parte_2
a impiegare, entro mesi uno, per l'acquisto di un'autovettura.
9. La IG.ra si obbliga dal 4/8/2025 a concedere in uso al figlio la propria autovettura Golf Pt_2 PE
Volkswagen targata FF 586 XA, ovvero a permutarla per l'acquisto della vettura di cui al punto che precede, che dovrà in tal caso essere utilizzabile anche da , restituendo al IG. quanto ricavato da tale permuta. PE Parte_1
10. La IG.ra concede il Fiorino targato ES 226 ZH di sua proprietà al IG. , che si Parte_2 Parte_1 farò carico di ogni conseguente spesa.
11. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione afferente alla separazione e ai rapporti patrimoniali in essere, di tal che null'altro è dovuto a qualsivoglia titolo, dall'uno all'altro coniuge, reciprocamente»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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