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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti signori magistrati:
dott. Benedetto Sieff Presidente relatore dott. Laura Di Bernardi Giudice dott. Enrica Poli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2573 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. FULVIO FAMELI;
RICORRENTE - ATTORE
contro
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DI STATO DI TRENTO (c.f. ), P.IVA_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTO - CONVENUTO
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
pag. 1 di 4 “in riforma dell'impugnato provvedimento, Voglia l'Ill.mo Collegio, accogliere il proposto ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale, mandando alla Questura per il rilascio del relativo PDS ante riforma rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro.
Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge e liquidazione del gratuito patrocinio”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso di
Contr soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., – nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv. l. n.
50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando la decisione assunta dal Questore di in adesione al parere negativo della Commissione CP_1
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona assunto nella seduta del 05.07.2023 (doc. 1 attore).
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dal ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) un soggiorno nel territorio nazionale che perdura dal 1989, secondo incontestata affermazione del ricorrente;
pag. 2 di 4 b) l'aver conseguito, in Italia, la patente di guida (doc. 4 ricorrente);
c) la presenza, in Italia, del fratello e della sorella, entrambi cittadini Italiani (docc. 7 e 8 ricorrente);
d) lo svolgimento, di recente, di attività lavorativa, in Alto Adige, come collaboratore domestico (per una persona presso la quale era anche domiciliato, docc. 10 e 11 ricorrente) e nel settore alberghiero e della ristorazione (doc. 12 ricorrente);
e) la concreta prospettiva di dover dare assistenza alla sorella (cittadina italiana, come detto), affetta da poliomielite invalidante ed impossibilitata ad una autonoma gestione della quotidianità (cfr. certificato medico doc. 13 ricorrente, nel quale si afferma che la sorella: “allo stato attuale non riesce a svolgere le normali attività di igiene personale
e della casa, preparazione di pasti, fare la spesa etc, e necessita pertanto di un aiuto costante in casa (che al momento è costituito dal fratello)”), essendo quest'ultima già autorizzata dall'IPES (doc. 14 ricorrente), ossia dall'istituto di edilizia sociale che gestisce l'alloggio pubblico nel quale ella risiede, ad ospitare il fratello onde egli possa aiutarla ad adempiere alle quotidiane incombenze.
Si ritiene che tali elementi di integrazione del ricorrente, per come caratterizzati dal significativo collante della presenza del fratello e della sorella, assumano carattere preminente rispetto alle pregresse condanne subite dal ricorrente in sede penale, trattandosi di fatti ormai risalenti ad oltre 20 anni fa, e avendo oltre tutto il ricorrente frattanto ottenuto, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di del 01.12.2020, la riabilitazione su taluni (i più CP_1
risalenti) di detti fatti.
3. Nulla deve disporsi in questa sede in punto spese, essendo il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e risultando infine vittorioso contro un'amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012 e Cass. n. 30876 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) accerta il diritto del ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno per protezione
Contr speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.,
2) nulla sulle spese.
pag. 3 di 4 Trento, 29 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Benedetto Sieff
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti signori magistrati:
dott. Benedetto Sieff Presidente relatore dott. Laura Di Bernardi Giudice dott. Enrica Poli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2573 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. FULVIO FAMELI;
RICORRENTE - ATTORE
contro
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DI STATO DI TRENTO (c.f. ), P.IVA_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTO - CONVENUTO
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
pag. 1 di 4 “in riforma dell'impugnato provvedimento, Voglia l'Ill.mo Collegio, accogliere il proposto ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale, mandando alla Questura per il rilascio del relativo PDS ante riforma rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro.
Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge e liquidazione del gratuito patrocinio”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso di
Contr soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., – nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv. l. n.
50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando la decisione assunta dal Questore di in adesione al parere negativo della Commissione CP_1
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona assunto nella seduta del 05.07.2023 (doc. 1 attore).
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dal ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) un soggiorno nel territorio nazionale che perdura dal 1989, secondo incontestata affermazione del ricorrente;
pag. 2 di 4 b) l'aver conseguito, in Italia, la patente di guida (doc. 4 ricorrente);
c) la presenza, in Italia, del fratello e della sorella, entrambi cittadini Italiani (docc. 7 e 8 ricorrente);
d) lo svolgimento, di recente, di attività lavorativa, in Alto Adige, come collaboratore domestico (per una persona presso la quale era anche domiciliato, docc. 10 e 11 ricorrente) e nel settore alberghiero e della ristorazione (doc. 12 ricorrente);
e) la concreta prospettiva di dover dare assistenza alla sorella (cittadina italiana, come detto), affetta da poliomielite invalidante ed impossibilitata ad una autonoma gestione della quotidianità (cfr. certificato medico doc. 13 ricorrente, nel quale si afferma che la sorella: “allo stato attuale non riesce a svolgere le normali attività di igiene personale
e della casa, preparazione di pasti, fare la spesa etc, e necessita pertanto di un aiuto costante in casa (che al momento è costituito dal fratello)”), essendo quest'ultima già autorizzata dall'IPES (doc. 14 ricorrente), ossia dall'istituto di edilizia sociale che gestisce l'alloggio pubblico nel quale ella risiede, ad ospitare il fratello onde egli possa aiutarla ad adempiere alle quotidiane incombenze.
Si ritiene che tali elementi di integrazione del ricorrente, per come caratterizzati dal significativo collante della presenza del fratello e della sorella, assumano carattere preminente rispetto alle pregresse condanne subite dal ricorrente in sede penale, trattandosi di fatti ormai risalenti ad oltre 20 anni fa, e avendo oltre tutto il ricorrente frattanto ottenuto, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di del 01.12.2020, la riabilitazione su taluni (i più CP_1
risalenti) di detti fatti.
3. Nulla deve disporsi in questa sede in punto spese, essendo il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e risultando infine vittorioso contro un'amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012 e Cass. n. 30876 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) accerta il diritto del ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno per protezione
Contr speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.,
2) nulla sulle spese.
pag. 3 di 4 Trento, 29 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Benedetto Sieff
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