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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. RE BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
,nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F.: C.F. 1
rappresenta e difesa dall'Avv. Sabrina Santella.
e
C.F. 2 ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 (C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Santella.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. il figlio minore DR sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la mamma nella di lei residenza attualmente fissata presso la casa familiare, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni volta che vorrà, previo preavviso ed accordo con la madre, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e le prevalenti esigenze del minore. Ad ogni buon fine e per evitare l'insorgere di dissapori tra i genitori e per garantire il diritto del minore alla frequentazione paterna, si propone il seguente calendario da considerarsi indicativo e flessibile: - a fine settimana alternati il padre terrà con sé RE dal venerdì dall'uscita di scuola o dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica, alla domenica alle ore 19.30 ovvero alle 22.00 in orario estivo, riaccompagnandolo a casa al termine di ogni frequentazione;
- durante la settimana il padre, nelle settimane in cui non ha il weekend, terrà il minore i giorni del mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola ovvero dalle ore 10.00 nei periodi di chiusura scolastica fino alle ore 21.30, riaccompagnandolo a casa al termine di ogni frequentazione. - durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare, da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno. - durante il periodo delle festività natalizie, alternativamente negli anni il giorno del 24 e del 25 dicembre, del 26 dicembre e del 6 gennaio, e del 31 e 1° gennaio. In occasione del compleanno di ciascun genitore questi avranno la facoltà di poterlo trascorrere in compagnia del minore, previo accordo con l'altro genitore. - il minore trascorrerà con ciascun genitore alternativamente negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni nonché le eventuali settimane bianche o vacanze in periodi autunnali ed invernali;
3. il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere CP_1 alla sig.ra figlio minore RE la somma mensile Pt_1 titolo di contributo al manteni di € 300,00 (euro trecento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
4. disporre che i genitori parteciperanno in ragione del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche (ivi compresa la mensa), sportive e ludico ricreative, previamente concordate tra gli stessi, che si rendessero necessarie per I MINORI secondo il Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati in essere presso il Tribunale di Civitavecchia, con le seguenti specificazioni: SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) E CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
TRA I GENITORI: visite specialistiche prescritte dal medico curante ed effettuarsi in strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati al Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
- SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) E CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA
I GENITORI: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti specialistici in libera professione interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno; SPESE
EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) E CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO TRA I GENITORI: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento attrezzatura;
babysitter, viaggi e vacanze senza genitori.
5. la casa familiare, fino a quando non sarà venduta, resterà assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto che ivi vi abiterà unitamente al figlio DR, mentre il marito se ne allontanerà a far data dal mese di dicembre 2025; al fine di risolvere i rapporti familiari pendenti, a definizione e transazione delle pregresse posizioni patrimoniali e addivenire alla sottoscrizione del presente accordo, le parti convengono che la casa coniugale sita in Fiumicino (Rm), Loc. Aranova, Via Seneghe n. 29 (distinta al N.C.E.U. al foglio
313, part. 287, sub. 6 e 4) con annesso locale autorimessa sita al piano terra e contraddistinto al N.C.U.E. al foglio 313, part. 287, sub. 3 verrà posta in vendita a terzi ed i proventi realizzati saranno suddivisi al 50% tra gli stessi coniugi a definizione e tacitazione di ogni eventuale pretesa scaturente dal legame matrimoniale. A tal fine la sig.ra Pt_1 si impegna fin d'ora a consentire le visite dei potenziali acquirenti. I coniugi si danno reci atto che le spese di gestione ordinaria dell'abitazione, ivi comprese e per espresso ai fini esemplificativi e non esaustivi le utenze e la TARI, saranno suddivise al
50% tra gli stessi, sino al giorno della vendita con immissione in possesso degli eventuali acquirenti;
6. i coniugi si danno reciprocamente atto che le condizioni suindicate ed in particolare le attribuzioni patrimoniali stabilite sono state ritenute dagli stessi necessarie ed indispensabili per addivenire alla sottoscrizione congiunta del presente accordo;
dichiarano dunque di essere pienamente soddisfatti ed all'esito di quanto qui previsto, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
7. i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
8. i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti d'identità e del passaporto mentre per il rinnovo e/o rilascio del documento per il minore sarà sempre necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 8.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. RE BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
,nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F.: C.F. 1
rappresenta e difesa dall'Avv. Sabrina Santella.
e
C.F. 2 ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 (C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Santella.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. il figlio minore DR sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la mamma nella di lei residenza attualmente fissata presso la casa familiare, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni volta che vorrà, previo preavviso ed accordo con la madre, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e le prevalenti esigenze del minore. Ad ogni buon fine e per evitare l'insorgere di dissapori tra i genitori e per garantire il diritto del minore alla frequentazione paterna, si propone il seguente calendario da considerarsi indicativo e flessibile: - a fine settimana alternati il padre terrà con sé RE dal venerdì dall'uscita di scuola o dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica, alla domenica alle ore 19.30 ovvero alle 22.00 in orario estivo, riaccompagnandolo a casa al termine di ogni frequentazione;
- durante la settimana il padre, nelle settimane in cui non ha il weekend, terrà il minore i giorni del mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola ovvero dalle ore 10.00 nei periodi di chiusura scolastica fino alle ore 21.30, riaccompagnandolo a casa al termine di ogni frequentazione. - durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare, da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno. - durante il periodo delle festività natalizie, alternativamente negli anni il giorno del 24 e del 25 dicembre, del 26 dicembre e del 6 gennaio, e del 31 e 1° gennaio. In occasione del compleanno di ciascun genitore questi avranno la facoltà di poterlo trascorrere in compagnia del minore, previo accordo con l'altro genitore. - il minore trascorrerà con ciascun genitore alternativamente negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni nonché le eventuali settimane bianche o vacanze in periodi autunnali ed invernali;
3. il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere CP_1 alla sig.ra figlio minore RE la somma mensile Pt_1 titolo di contributo al manteni di € 300,00 (euro trecento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
4. disporre che i genitori parteciperanno in ragione del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche (ivi compresa la mensa), sportive e ludico ricreative, previamente concordate tra gli stessi, che si rendessero necessarie per I MINORI secondo il Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati in essere presso il Tribunale di Civitavecchia, con le seguenti specificazioni: SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) E CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
TRA I GENITORI: visite specialistiche prescritte dal medico curante ed effettuarsi in strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati al Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
- SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) E CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA
I GENITORI: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti specialistici in libera professione interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno; SPESE
EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) E CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO TRA I GENITORI: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento attrezzatura;
babysitter, viaggi e vacanze senza genitori.
5. la casa familiare, fino a quando non sarà venduta, resterà assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto che ivi vi abiterà unitamente al figlio DR, mentre il marito se ne allontanerà a far data dal mese di dicembre 2025; al fine di risolvere i rapporti familiari pendenti, a definizione e transazione delle pregresse posizioni patrimoniali e addivenire alla sottoscrizione del presente accordo, le parti convengono che la casa coniugale sita in Fiumicino (Rm), Loc. Aranova, Via Seneghe n. 29 (distinta al N.C.E.U. al foglio
313, part. 287, sub. 6 e 4) con annesso locale autorimessa sita al piano terra e contraddistinto al N.C.U.E. al foglio 313, part. 287, sub. 3 verrà posta in vendita a terzi ed i proventi realizzati saranno suddivisi al 50% tra gli stessi coniugi a definizione e tacitazione di ogni eventuale pretesa scaturente dal legame matrimoniale. A tal fine la sig.ra Pt_1 si impegna fin d'ora a consentire le visite dei potenziali acquirenti. I coniugi si danno reci atto che le spese di gestione ordinaria dell'abitazione, ivi comprese e per espresso ai fini esemplificativi e non esaustivi le utenze e la TARI, saranno suddivise al
50% tra gli stessi, sino al giorno della vendita con immissione in possesso degli eventuali acquirenti;
6. i coniugi si danno reciprocamente atto che le condizioni suindicate ed in particolare le attribuzioni patrimoniali stabilite sono state ritenute dagli stessi necessarie ed indispensabili per addivenire alla sottoscrizione congiunta del presente accordo;
dichiarano dunque di essere pienamente soddisfatti ed all'esito di quanto qui previsto, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
7. i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
8. i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti d'identità e del passaporto mentre per il rinnovo e/o rilascio del documento per il minore sarà sempre necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 8.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone