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Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Causa n. 238 /2025 R.G.A.C. promossa da (avv.GAROFALO FLORIANO ) Parte_1 nei confronti di Controparte_1
Il giudice del lavoro designato, dott.ssa Laura Ciarcia;
- visto il ricorso per decreto ingiuntivo che precede;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- ritenuta la propria competenza e la fondatezza della domanda;
- visti gli artt. 633 ss. c.p.c.;
- ritenuto che sussista l'ipotesi di cui all'art. 642, comma 2° c.p.c., essendo il credito in questa sede azionato adeguatamente documentato dalla busta paga predisposta dalla so- cietà debitrice;
INGIUNGE
A in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1 pagare alla parte ricorrente in epigrafe indicata, nel domicilio eletto, immediatamente e senza dilazione, la complessiva somma lorda di euro1943,06 per le causali di cui al ricor- so, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data della cessazione del rapporto sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre alle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 473,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfet- tario delle spese al 15% I.V.A. e C.P.A..
DICHIARA il presente decreto provvisoriamente esecutivo, ricordando alla parte ingiunta che, en- tro il termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto, potrà proporre opposizione da- vanti a questo Tribunale.
Chieti, lì 12/02/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
SEZIONE LAVORO
Causa n. 238 /2025 R.G.A.C. promossa da (avv.GAROFALO FLORIANO ) Parte_1 nei confronti di Controparte_1
Il giudice del lavoro designato, dott.ssa Laura Ciarcia;
- visto il ricorso per decreto ingiuntivo che precede;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- ritenuta la propria competenza e la fondatezza della domanda;
- visti gli artt. 633 ss. c.p.c.;
- ritenuto che sussista l'ipotesi di cui all'art. 642, comma 2° c.p.c., essendo il credito in questa sede azionato adeguatamente documentato dalla busta paga predisposta dalla so- cietà debitrice;
INGIUNGE
A in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1 pagare alla parte ricorrente in epigrafe indicata, nel domicilio eletto, immediatamente e senza dilazione, la complessiva somma lorda di euro1943,06 per le causali di cui al ricor- so, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data della cessazione del rapporto sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre alle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 473,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfet- tario delle spese al 15% I.V.A. e C.P.A..
DICHIARA il presente decreto provvisoriamente esecutivo, ricordando alla parte ingiunta che, en- tro il termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto, potrà proporre opposizione da- vanti a questo Tribunale.
Chieti, lì 12/02/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia