Sentenza 13 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 13/07/2022, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2022
N. 01211/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2018, proposto da
Italiascavi ed Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Silvio Dodaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.S. Abbrescia n.83/B;
contro
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Don Bosco N 49;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota del 10.10.2017 a firma del Responsabile della Sede I.N.AI.L. di Taranto, recante preavviso di diniego del finanziamento;
- del diniego di finanziamento del 27.11.2017 a firma del Responsabile della Sede I.N.A.I.L. di Taranto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo ancorché non conosciuto, ed in particolare, ove occorra, del bando ISI 2016 Puglia e della graduatoria finale delle domande ammesse al finanziamento, in parte qua e nei limiti degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
Con il ricorso all’esame, la Società ricorrente ha impugnato l’epigrafata nota del 27.11.2017 con la quale l’I.N.A.I.L. - sede di Taranto ha definitivamente negato il finanziamento dalla stessa richiesto (con domanda di partecipazione al bando ISI 2016 Puglia per l’acquisto di una nuova gru che avrebbe dovuto evitare la più pericolosa attività di movimentazione manuale dei carichi) con la seguente motivazione: “… Il Bando ISI 2016 prevede che, per le operazioni di sollevamento e trasporto di un carico, sono finanziabili i progetti per i quali, dalla valutazione del rischio, risulti che l’indice di rischio sia maggiore di 2, valutato secondo la norma UNISO 11228-1:2009 e del ISO/TR 12295. Dalla relazione tecnica del rischio atteso dopo l’intervento, deve risultare che il valore dell’indice di rischio sia ridotto almeno di 1 punto rispetto al valore assunto prima dell’intervento. Quanto sopra non risulta nella proposta di progetto (indice rischio = 1,41) pertanto esso non risulta finanziabile ” , nonché il preavviso di diniego del 10.10.2017 e gli altri atti indicati in epigrafe.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate:
1) Violazione e falsa applicazione di legge (articoli 8, 9, 10 e 21 octies L. n. 241/1990) nonché del bando ISI 2016 Puglia (art. 18). Istruttoria carente. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione. Motivazione perplessa e malgoverno dei principi di imparzialità, buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
2) Violazione e falsa applicazione di legge (D. Lgs. n. 81/2008) nonché dell’Allegato 1 al bando ISI 2016 Puglia. Istruttoria carente. Travisamento. Erroneità nei presupposti. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione. Motivazione insussistente e/o perplessa e malgoverno dei principi di imparzialità, buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
Con memoria difensiva depositata il 16.02.2018 si è costituito in giudizio l’I.N.A.I.L. rilevando che “ con provvedimento della Sede INAIL di Taranto del 15.02.2018, allegato in atti, l’Istituto ha accolto le osservazioni della Ditta ricorrente valutando positivamente superata la fase di verifica prevista dall’art. 18 dell’avviso pubblico ed ammettendo la stessa al contributo per l’importo richiesto di €130.000,00 ” e revocando l’impugnata nota del 27.11.2017 con la quale l’I.N.A.I.L. aveva definitivamente negato il finanziamento dalla stessa richiesto.
Con memoria depositata il 16.02.2018 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare chiedendo che “ Nell’ipotesi di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, l’INAIL venga condannata al pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso del contributo unificato, in applicazione del principio della soccombenza virtuale” .
All’udienza in Camera di Consiglio del 20 febbraio 2018 la causa, su istanza di parte, è stata quindi cancellata dal ruolo delle cautelari.
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ritenuto che:
A seguito della sopravvenienza descritta in narrativa (rappresentata dalla nota del 15.2.2018 con la quale l’Istituto resistente ha comunicato di aver accolto le osservazioni della Ditta ricorrente valutando positivamente la fase di verifica prevista dall’art. 18 dell’Avviso pubblico ed ammettendo la stessa al contributo finanziario per l’importo richiesto di € 130.000,00”) non resta al Tribunale che dichiarare - ex art.34 comma 5 c.p.c. - l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico dell’Istituto resistente sulla base del principio della soccombenza virtuale (avuto riguardo alla circostanza, peraltro riconosciuta dall’Istituto resistente, che l’acquisto della nuova gru - oggetto della richiesta di finanziamento presentata dalla ricorrente - risultava obiettivamente finanziabile in quanto il coefficiente di rischio della movimentazione manuale dei carichi - documentato ed attestato dal D.V.R. Aziendale - era pari a 2,70, superiore al richiesto indice di rischio 2 valutato secondo la norma UNISO 11228-1:2009 e del ISO/TR 12295, e dopo l’intervento l’indice di rischio aziendale era pari a 1,41 ridotto, dunque, di oltre un punto) e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Istituto resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore della Società ricorrente, liquidate in € 1.000,00, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO