TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/12/2024, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2034 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2034/2022 promossa da
(c.f. rappresentato anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Vittorio Bottaro (c.f.
) e Claudio Guzzaloni (c.f. ), in Codogno (LO) alla via C.F._2 C.F._3
Vittorio Emanuele n. 81;
- Attore
nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4 rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Furiosi (c.f.
), in Lodi (LO) alla via Lodivecchio n. 51; C.F._5
- Convenuta
con l'intervento di avv.ta Giovanna Bugada nella sua qualità di Curatrice speciale del minore Persona_1
(c.f. )
[...] C.F._6
e del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ
Conclusioni delle parti per l'attore Parte_1
“Accertare e dichiarare che il sig non è il padre di Parte_1 [...]
e conseguentemente Persona_2 ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA (CR) di eseguire le conseguenti prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre a spese generali 15%, IVA e cpa.
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, precedute dalle parole “vero che”.”. per la convenuta Controparte_1
“Accertare e dichiarare la paternità biologica del minore secondo Persona_1 le risultanze della CTU;
con vittoria, compensi e spese del presente giudizio da liquidarsi a favore dello Stato, che ha prestato il patrocinio.”. per il minore con l'avv.ta Giovanna Bugada: Persona_1
“Accertare e dichiarare che il sig. non è il padre biologico di del Parte_1 minore e per l'effetto, ordinare al competente Ufficio di Stato Persona_1
Civile di procedere all'annotazione della relativa pronuncia a margine dell'atto di nascita, com i conseguenti provvedimenti in ordine alla paternità ed all'attribuzione al minore del cognome paterno.
Il curatore speciale chiede, nell'interesse del minore, che il tribunale inarichi i Servizi Sociali di
SA di indagine psico sociale sul nucleo famigliare di Persona_1
(ove è presente altro minore di 7 anni, fratello di ), per eventuale supporto socio – psicologico. PE
Con vittoria delle spese di lite, a carico dell'Erario, essendo il minore ammesso al gratuito patrocinio, da liquidarsi come da separata istanza.”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
1. Con atto di citazione del 09.08.2022 il sig. ha adito il Tribunale Parte_1 affinché accertasse e dichiarasse che l'attore non è il padre del minore Persona_1
e, per l'effetto, ordinasse all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA (CR) di
[...] eseguire le conseguenti prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
A fondamento delle proprie domande l'attore ha dedotto le seguenti circostanze:
- in data 10.08.2011 il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio in Egitto;
PE CP_1
- durante l'unione sono nati i figli (13.09.2016) Persona_3
ed (12.08.2021); Persona_1
2 - nel 2021 l'attore è venuto a conoscenza del tradimento della convenuta, sicché il 28.01.2022 hanno divorziato in Egitto;
- il sig. si è sottoposto al test di paternità presso la MGENOMA molecolar Genetics PE
Laboratories Group, tramite il quale ha accertato la non paternità del minore;
PE
- all'anagrafe dell'Ufficiale di Stato Civile il minore è registrato come figlio di entrambi gli ex coniugi, ma verosimilmente non è figlio del sig. PE PE
- vani sono stati i tentativi di giungere ad una risoluzione bonaria della questione.
All'udienza del 16.12.2022 la Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della convenuta.
Con provvedimento del 21.12.2022 la Giudice ha nominato Curatrice speciale del minore
[...]
l'avv.ta Giovanna Bugada, la quale si è costituita il 28.03.2023 chiedendo la Persona_1 rinnovazione dell'atto di citazione alla convenuta Controparte_1
avendo reperito notizie aggiornate in merito alla sua attuale residenza;
nel merito ha chiesto
[...]
l'accertamento che l'attore non è il padre biologico del minore , con le conseguenti statuizioni di PE legge;
ha chiesto altresì che il Tribunale incaricasse il Servizi Sociali di SA (CR) di indagine psico – sociale sul nucleo familiare del minore, ove è presente un fratello di anni 6, per eventuale supporto socio – psicologico.
All'udienza del 21.04.2023 è stata quindi disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione alla convenuta presso la residenza di SA (CR).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.09.2023 si è costituita la convenuta sig.ra
[...] contestando le deduzioni avversarie, e domandando Controparte_1 preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo sig. Controparte_2
presunto padre di;
nel merito ha chiesto l'accertamento di paternità biologica del
[...] PE minore, attribuendola o all'attore o al terzo chiamato in causa.
All'udienza del 20.10.2023 le parti hanno discusso in merito alla questione della chiamata in causa del terzo, presunto padre biologico del minore. All'esito, la Giudice ha rigettato la relativa istanza, ritenendo pregiudiziale la decisione in merito alla domanda attorea.
È stata quindi disposta CTU genetica, con nomina del dott. il quale in data 15.05.2024 Persona_4 ha depositato la relazione peritale, nella quale, all'esito degli accertamenti biologici effettuati, ha concluso nel senso di escludere che l'attore sia il padre biologico Parte_1 del minore Persona_1
Alla successiva udienza del 10.07.2024 la Giudice, sostituita dal deposito di note scritta ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per il 27.09.2024 l'udienza di precisazione
3 delle conclusioni.
A detta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice, preso atto della rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha disposto la trasmissione del fascicolo al PM ed al Collegio per la decisione.
2. Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Come noto, quando un figlio nasce in costanza di matrimonio si presume che la paternità sia del marito della madre (artt. 231 – 232 c.c.). Tuttavia, nel caso in cui il marito nutra dei dubbi sulla paternità, per superare tale presunzione deve esercitare l'azione di disconoscimento, al fine di “… provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio ed il presunto padre” (art. 243 bis comma II c.c.).
Nel caso di specie, il test del DNA eseguito sui tamponi salivari prelevati al sig. Parte_1
al minore e alla madre
[...] Persona_1 Controparte_1
e la successiva analisi dei marcatori genetici investigati ha portato all'esclusione
[...] del rapporto di paternità dell'attore nei confronti del minore . PE
Come precisato dal CTU dott. nelle sue conclusioni infatti: “dal confronto diretto dei profili Per_4 dei soggetti interessati è emerso che non vi è compatibilità genetica fra il profilo di
[...]
e quello relativo a in altre parole è Parte_1 Persona_5 possibile affermare che non è il figlio biologico di Persona_5 [...]
”. Parte_1
Tanto premesso in merito al rapporto di filiazione, occorre poi procedere al bilanciamento tra il favor veirtatis, ossia la verità biologica, ed il favor minoris, ossia la tutela alla sua identità personale e status, legata alla conservazione di legami affettivi e familiari. Come chiarito dalla Suprema Corte, “tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (sent. I sez. civ. Corte di
Cassazione n. 6517/2019 del 06.03.2019).
Nel caso di specie, secondo la ricostruzione in fatto operata dalle parti, e confermata dal curatore speciale del minore, è incontestato che il minore non abbia intessuto legami affettivi e familiari con il sig. PE
dato il breve lasso temporale intercorso tra la sua nascita, avvenuta il 12.08.2021, e il divorzio PE tra il sig. e la moglie sig.ra avvenuto il 28.01.2022. PE CP_1
Proprio in ragione dell'assenza di alcuna relazione affettiva tra l'attore, Parte_1
e il minore , nonché tenuto conto dell'età di quest'ultimo (di appena pochi mesi al
[...] PE momento della cessazione della convivenza con il presunto padre, ed oggi di soli 3 anni), è possibile
4 escludere che il cognome del padre sia divenuto un autonomo segno distintivo dell'identità personale di
, di talchè non appare pregiudizievole per il minore la perdita del cognome . PE PE
Pertanto, alla rimozione dello status di figlio di conseguirà la Parte_1 perdita da parte del minore del cognome e l'attribuzione del cognome della madre, PE CP_1
Una volta passata in giudicato, la presente sentenza sarà annotata nell'atto di nascita del minore, così come previsto dall'art. 48, primo comma, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ai sensi del quale “La sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita” (cfr. art. 49, lett. m), d.p.r. cit. nonché art. 49, lett. p), d.p.r. cit.).
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura dell'azione esperita necessaria ai fini della dichiarazione di nullità del riconoscimento di paternità e dell'adesione delle parti convenute alla domanda attorea.
Le spese del curatore speciale del minore, in quanto parte necessaria del giudizio di disconoscimento, ex art. 247 c.c., sono poste a carico di ciascuna parte in misura del 50% ciascuna, e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei paramenti di cui al DM 147/2022 e saranno versate all'Erario attesa l'ammissione del minore al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, come da delibera in atti.
Le spese di CTU genetica sono definitivamente poste a carico di parte attrice e della convenuta
[...]
in ragione del 50% ciascuno. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che nato a [...] il [...], Parte_1 non è il padre biologico del minore nato a [...] il Persona_1
12.08.2021, figlio di e, per l'effetto, Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA (CR) di annotare la presente sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita relativo a Persona_6
[...]
3) dispone che il minore perda il cognome paterno “ e che gli sia attribuito il cognome materno PE
; CP_1
4) compensa le spese di lite tra le parti;
5) condanna e Parte_1 Controparte_1 ciascuno in misura del 50%, al pagamento delle spese di lite del curatore speciale del minore, che liquida in €3.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA sugli importi imponibili, da
5 versarsi all'Erario;
6) pone le spese di CTU genetica definitivamente a carico di e Parte_1
in ragione del 50% ciascuno. Controparte_1
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 12.11.2024
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2034/2022 promossa da
(c.f. rappresentato anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Vittorio Bottaro (c.f.
) e Claudio Guzzaloni (c.f. ), in Codogno (LO) alla via C.F._2 C.F._3
Vittorio Emanuele n. 81;
- Attore
nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4 rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Furiosi (c.f.
), in Lodi (LO) alla via Lodivecchio n. 51; C.F._5
- Convenuta
con l'intervento di avv.ta Giovanna Bugada nella sua qualità di Curatrice speciale del minore Persona_1
(c.f. )
[...] C.F._6
e del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ
Conclusioni delle parti per l'attore Parte_1
“Accertare e dichiarare che il sig non è il padre di Parte_1 [...]
e conseguentemente Persona_2 ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA (CR) di eseguire le conseguenti prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre a spese generali 15%, IVA e cpa.
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, precedute dalle parole “vero che”.”. per la convenuta Controparte_1
“Accertare e dichiarare la paternità biologica del minore secondo Persona_1 le risultanze della CTU;
con vittoria, compensi e spese del presente giudizio da liquidarsi a favore dello Stato, che ha prestato il patrocinio.”. per il minore con l'avv.ta Giovanna Bugada: Persona_1
“Accertare e dichiarare che il sig. non è il padre biologico di del Parte_1 minore e per l'effetto, ordinare al competente Ufficio di Stato Persona_1
Civile di procedere all'annotazione della relativa pronuncia a margine dell'atto di nascita, com i conseguenti provvedimenti in ordine alla paternità ed all'attribuzione al minore del cognome paterno.
Il curatore speciale chiede, nell'interesse del minore, che il tribunale inarichi i Servizi Sociali di
SA di indagine psico sociale sul nucleo famigliare di Persona_1
(ove è presente altro minore di 7 anni, fratello di ), per eventuale supporto socio – psicologico. PE
Con vittoria delle spese di lite, a carico dell'Erario, essendo il minore ammesso al gratuito patrocinio, da liquidarsi come da separata istanza.”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
1. Con atto di citazione del 09.08.2022 il sig. ha adito il Tribunale Parte_1 affinché accertasse e dichiarasse che l'attore non è il padre del minore Persona_1
e, per l'effetto, ordinasse all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA (CR) di
[...] eseguire le conseguenti prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
A fondamento delle proprie domande l'attore ha dedotto le seguenti circostanze:
- in data 10.08.2011 il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio in Egitto;
PE CP_1
- durante l'unione sono nati i figli (13.09.2016) Persona_3
ed (12.08.2021); Persona_1
2 - nel 2021 l'attore è venuto a conoscenza del tradimento della convenuta, sicché il 28.01.2022 hanno divorziato in Egitto;
- il sig. si è sottoposto al test di paternità presso la MGENOMA molecolar Genetics PE
Laboratories Group, tramite il quale ha accertato la non paternità del minore;
PE
- all'anagrafe dell'Ufficiale di Stato Civile il minore è registrato come figlio di entrambi gli ex coniugi, ma verosimilmente non è figlio del sig. PE PE
- vani sono stati i tentativi di giungere ad una risoluzione bonaria della questione.
All'udienza del 16.12.2022 la Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della convenuta.
Con provvedimento del 21.12.2022 la Giudice ha nominato Curatrice speciale del minore
[...]
l'avv.ta Giovanna Bugada, la quale si è costituita il 28.03.2023 chiedendo la Persona_1 rinnovazione dell'atto di citazione alla convenuta Controparte_1
avendo reperito notizie aggiornate in merito alla sua attuale residenza;
nel merito ha chiesto
[...]
l'accertamento che l'attore non è il padre biologico del minore , con le conseguenti statuizioni di PE legge;
ha chiesto altresì che il Tribunale incaricasse il Servizi Sociali di SA (CR) di indagine psico – sociale sul nucleo familiare del minore, ove è presente un fratello di anni 6, per eventuale supporto socio – psicologico.
All'udienza del 21.04.2023 è stata quindi disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione alla convenuta presso la residenza di SA (CR).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.09.2023 si è costituita la convenuta sig.ra
[...] contestando le deduzioni avversarie, e domandando Controparte_1 preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo sig. Controparte_2
presunto padre di;
nel merito ha chiesto l'accertamento di paternità biologica del
[...] PE minore, attribuendola o all'attore o al terzo chiamato in causa.
All'udienza del 20.10.2023 le parti hanno discusso in merito alla questione della chiamata in causa del terzo, presunto padre biologico del minore. All'esito, la Giudice ha rigettato la relativa istanza, ritenendo pregiudiziale la decisione in merito alla domanda attorea.
È stata quindi disposta CTU genetica, con nomina del dott. il quale in data 15.05.2024 Persona_4 ha depositato la relazione peritale, nella quale, all'esito degli accertamenti biologici effettuati, ha concluso nel senso di escludere che l'attore sia il padre biologico Parte_1 del minore Persona_1
Alla successiva udienza del 10.07.2024 la Giudice, sostituita dal deposito di note scritta ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per il 27.09.2024 l'udienza di precisazione
3 delle conclusioni.
A detta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice, preso atto della rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha disposto la trasmissione del fascicolo al PM ed al Collegio per la decisione.
2. Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Come noto, quando un figlio nasce in costanza di matrimonio si presume che la paternità sia del marito della madre (artt. 231 – 232 c.c.). Tuttavia, nel caso in cui il marito nutra dei dubbi sulla paternità, per superare tale presunzione deve esercitare l'azione di disconoscimento, al fine di “… provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio ed il presunto padre” (art. 243 bis comma II c.c.).
Nel caso di specie, il test del DNA eseguito sui tamponi salivari prelevati al sig. Parte_1
al minore e alla madre
[...] Persona_1 Controparte_1
e la successiva analisi dei marcatori genetici investigati ha portato all'esclusione
[...] del rapporto di paternità dell'attore nei confronti del minore . PE
Come precisato dal CTU dott. nelle sue conclusioni infatti: “dal confronto diretto dei profili Per_4 dei soggetti interessati è emerso che non vi è compatibilità genetica fra il profilo di
[...]
e quello relativo a in altre parole è Parte_1 Persona_5 possibile affermare che non è il figlio biologico di Persona_5 [...]
”. Parte_1
Tanto premesso in merito al rapporto di filiazione, occorre poi procedere al bilanciamento tra il favor veirtatis, ossia la verità biologica, ed il favor minoris, ossia la tutela alla sua identità personale e status, legata alla conservazione di legami affettivi e familiari. Come chiarito dalla Suprema Corte, “tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (sent. I sez. civ. Corte di
Cassazione n. 6517/2019 del 06.03.2019).
Nel caso di specie, secondo la ricostruzione in fatto operata dalle parti, e confermata dal curatore speciale del minore, è incontestato che il minore non abbia intessuto legami affettivi e familiari con il sig. PE
dato il breve lasso temporale intercorso tra la sua nascita, avvenuta il 12.08.2021, e il divorzio PE tra il sig. e la moglie sig.ra avvenuto il 28.01.2022. PE CP_1
Proprio in ragione dell'assenza di alcuna relazione affettiva tra l'attore, Parte_1
e il minore , nonché tenuto conto dell'età di quest'ultimo (di appena pochi mesi al
[...] PE momento della cessazione della convivenza con il presunto padre, ed oggi di soli 3 anni), è possibile
4 escludere che il cognome del padre sia divenuto un autonomo segno distintivo dell'identità personale di
, di talchè non appare pregiudizievole per il minore la perdita del cognome . PE PE
Pertanto, alla rimozione dello status di figlio di conseguirà la Parte_1 perdita da parte del minore del cognome e l'attribuzione del cognome della madre, PE CP_1
Una volta passata in giudicato, la presente sentenza sarà annotata nell'atto di nascita del minore, così come previsto dall'art. 48, primo comma, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ai sensi del quale “La sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita” (cfr. art. 49, lett. m), d.p.r. cit. nonché art. 49, lett. p), d.p.r. cit.).
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura dell'azione esperita necessaria ai fini della dichiarazione di nullità del riconoscimento di paternità e dell'adesione delle parti convenute alla domanda attorea.
Le spese del curatore speciale del minore, in quanto parte necessaria del giudizio di disconoscimento, ex art. 247 c.c., sono poste a carico di ciascuna parte in misura del 50% ciascuna, e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei paramenti di cui al DM 147/2022 e saranno versate all'Erario attesa l'ammissione del minore al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, come da delibera in atti.
Le spese di CTU genetica sono definitivamente poste a carico di parte attrice e della convenuta
[...]
in ragione del 50% ciascuno. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che nato a [...] il [...], Parte_1 non è il padre biologico del minore nato a [...] il Persona_1
12.08.2021, figlio di e, per l'effetto, Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA (CR) di annotare la presente sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita relativo a Persona_6
[...]
3) dispone che il minore perda il cognome paterno “ e che gli sia attribuito il cognome materno PE
; CP_1
4) compensa le spese di lite tra le parti;
5) condanna e Parte_1 Controparte_1 ciascuno in misura del 50%, al pagamento delle spese di lite del curatore speciale del minore, che liquida in €3.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA sugli importi imponibili, da
5 versarsi all'Erario;
6) pone le spese di CTU genetica definitivamente a carico di e Parte_1
in ragione del 50% ciascuno. Controparte_1
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 12.11.2024
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
6