Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1631/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. TORELLI FABRIZIO NICOLA, Parte_1 giusta procura in atti;
ATTORE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MAGGIO GIOVANNI, giusta procura CP_1 in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
25/03/2025, che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato ad istanza di con cui le è stato intimato il CP_1 pagamento della somma di euro 11.595,34 in forza del decreto ingiuntivo n.
2248/2023 emesso dal Tribunale di Bari 16/06/2023, non opposto e munito di formula esecutiva il 04/12/2023.
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Costituendosi in giudizio, il convenuto opposto ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c., la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine pervenuta all'odierna udienza, nella quale viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
****
L'opposizione è inammissibile.
Come già evidenziato in sede cautelare interinale, l'opponente contesta fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa creditoria (ovverosia il difetto di legittimazione della debitrice ingiunta e l'avvenuta estinzione del debito in data antecedente alla proposizione della domanda monitoria) cristallizzata nel titolo esecutivo di formazione giudiziale (il decreto ingiuntivo n. 2157/2023, non opposto e dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., il 04/12/2023), che avrebbero potuto e dovuto essere coltivati soltanto nella sede cognitiva a ciò preposta (il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.).
Deve infatti darsi continuità al tradizionale orientamento di diritto in forza del quale “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (così Cass. n. 3277 del 18/02/2015; nonché, in tempi più recenti, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020, Rv. 657019 - 01).
Si tratta di principio di diritto pacifico sia in dottrina che nella costante giurisprudenza di legittimità, mai contraddetto (cfr. ex multis: Cass., Sez. 3,
pagina 2 di 4 Sentenza n. 1181 del 18/02/1980, Rv. 404670 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3182 del
09/05/1983, Rv. 428089 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 766 del 28/01/1988, Rv.
457180 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5650 del 17/10/1988, Rv. 460196 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 6278 del 22/11/1988, Rv. 460623 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6605 del
05/12/1988, Rv. 460909 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3007 del 12/03/1992, Rv.
476216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997, Rv. 503452 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv.
607522 - 01Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 17903 del 18/10/2012, Rv. 624321 - 01).
L'opposizione deve dunque essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisoria, in ragione del carattere documentale della causa e dell'adozione del modulo decisionale semplificato).
Parte opposta ha infine richiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si ritiene che tale domanda vada accolta in quanto l'opposizione non verte su alcun motivo che sia giuridicamente ammissibile o rilevante e la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata è sufficientemente indicativa di uno stato soggettivo di colpa grave, se non addirittura di mala fede che, rappresentando un palese abuso degli strumenti giuridici, configura un comportamento processuale illecito sub specie di coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero, quantomeno nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza.
L'entità della condanna ben può essere determinata facendo riferimento alla somma liquidata a titolo di spese di lite, tanto più dopo che tale criterio è stato avallato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. 6^, ordinanza 30 novembre 2012
n. 21570) e nel caso di specie si stima adeguata quella di complessivi euro 1.129
pagina 3 di 4 pari a un terzo di quella riconosciuta a titolo di complessivo rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell'opposto , che si liquidano in € 3.387 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- condanna parte opponente al pagamento al pagamento, in favore di parte opposta, ex art. 96 c.p.c., dell'ulteriore somma di € 1.129.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 26/03/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari il Giudice
Andrea Chibelli
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