Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4726 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. NACCARATO MARCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
_ Controparte_1 con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Parte resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente proponeva opposizione ad avviso di addebito n. 33420230002150272000, notificato in data
29 Novembre 2023, per un importo complessivo di euro 1.280,14, a titolo di revoca disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie relative all'anno 2007.
Eccepiva la prescrizione dei crediti, l'inesistenza della notifica in quanto l'CP_1 avrebbe eseguito la notifica a mezzo poste italiane e non tramite i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 26 D.P.R.
Si costituiva l' CP_1 chiedendo il rigetto della opposizione. Rappresentava che con sentenza della Corte di Appello era stata confermata la legittimità della cancellazione dagli elenchi per l'anno 2007, sicchè si era disposto il recupero delle prestazioni previdenziali già erogate, nel caso di specie indennità di disoccupazione anno 2007.
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza si decide.
***
L'ONERE DELLA PROVA E L'INDEBITO.
E' opportuno richiamare quanto sostenuto anche di recente dalla S.C. in materia di indebito previdenziale: "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell" "accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (Cass. 11.02.2016, n. 2739).
L'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per poter beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014).
Nel caso di specie, in via preliminare e assorbente si osserva che la cancellazione dagli elenchi è stata ritenuta legittima con sentenza della Corte di
Appello di Catanzaro che, con sentenza 1013\18, ha rigettato la richiesta di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2007.
Né può ritenersi sussistente la prescrizione del diritto al recupero delle prestazioni, atteso che il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c.
Va detto che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Quanto alla decorrenza del termine decennale, deve tenersi in considerazione anche quanto sostenuto dalla Cassazione (sentenza n. 10828/15), secondo cui
"l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento". Nel caso di specie, il termine prescrizionale è stato validamente interrotto dalle comunicazioni di indebito in atti e dai giudizi che hanno dato luogo alla sentenza
1013\18 della Corte di Appello di Catanzaro.1
Spese compensate, in considerazione della natura del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, d.ssa Anna Caputo, così provvede:
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Castrovillari, 06/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Prestazione: CAT. DSAGR N. 008000407405892, pagata in data 8.7.2008. Notifica del 16.12.2014, a mezzo poste italiane, entro il termine prescrizionale di 10 anni dalla data del pagamento. Sollecito 26.4.2018, a mezzo poste italiane con racc A.R. (fascicolo telematico