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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere all'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1673/2022 RG in materia di locazione ad uso abitativo (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 9.03.2022 n. 2463), vertente tra
, , rappresentato e difeso dall'avv. Andreina Martinez, c.f. Parte_1 C.F._1
, appellante C.F._2
e
, c.f. , appellato contumace Controparte_1 C.F._3
Ragioni della decisione
1. Con sentenza del 9.03.2022 n. 2463, il Tribunale di Napoli, definitivamente pronuncian- do sulla domanda proposta da nei confronti di , ha così Controparte_1 Parte_1
provveduto:
1) dichiara risolto il contratto di locazione inter partes relativo all'immobile sito in Napoli alla via Chiaia n. 108, piano secondo, int.7, per inadempimento del conduttore;
2) condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
2.400,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale, oltre interessi legali codicistici dal
27.10.2017;
3) rigetta ogni altra domanda riconvenzionale;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
2. ha proposto appello e ha così concluso: “(…) in riforma integrale della sen- Parte_1
1 tenza n. 2463/2022 (…) accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi della cosa locata e, per l'ef- fetto: - dichiarare legittima l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c. del conduttore, ritenendo legittima la sospensione dei canoni in autotutela dell'appellante, per inadempi- mento del locatore e rigettare la richiesta del locatore, appellato, di risoluzione per inadem- pimento del conduttore, considerato anche che il recesso del conduttore è anteriore, tem- poralmente, all'intimazione di sfratto e alla richiesta di risoluzione dell'appellato; 3) accerta- re e dichiarare, in via riconvenzionale, la sussistenza, in favore dell'appellante, della garanzia per vizi della cosa locata, ai sensi dell'art. 1578 c.c. e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per tali vizi;
3) sempre, in riforma della sentenza e in via principale, ac- cogliere la domanda riconvenzionale, oltre che per la risoluzione, anche per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1578 co. 2 c.c., e, per l'effetto, accertare e dichiarare i danni pa- trimoniali e non patrimoniali patiti dal conduttore, e condannare il locatore, appellato, al ri- sarcimento degli stessi, anche in via equitativa;
4) sempre in riforma della sentenza e in via principale, accogliere la domanda riconvenzionale per ciò che attiene alla ripetizione dell'in- debito, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la riduzione del canone finora pagato per l'ini- doneità abitativa e i gravi vizi dell'immobile, riducendolo del 25%, e per l'effetto condannare il locatore alla restituzione della somma di euro 13.508,00 (…), o somma maggiore o minore accertata dal Giudice, oltre gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino al soddi- sfo, e oltre rivalutazione;
5) Condannare il solo locatore appellato alle spese del giudizio di primo grado;
6) Con vittoria di spese e compensi (…) per il doppio grado di giudizio da liqui- darsi al procuratore antistatario.
3. non si è costituito in giudizio. Controparte_1
4. L'udienza del 23.09.2025, fissata per la discussione in presenza, è stata disertata.
Il rinvio ex art. 127 ter 4° comma c.p.c. all'udienza del 4.11.2025 risulta tempestivamente e ritualmente comunicato al procuratore dell'appellante. Risulta tempestivamente e ritual- mente comunicato anche il successivo decreto in data 8.10.2025 che ha disposto la tratta- zione cartolare con onere alle parti di depositare note di trattazione scritta entro la data dell'udienza. Risulta infine disertata anche l'udienza del 4.11.2025.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, visto l'art. 309 c.p.c., definitivamente pro- nunciando sull'appello proposto da nei confronti di avver- Parte_1 Controparte_1
2 so la sentenza del Tribunale di Napoli 9.03.2022 n. 2463, ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dichiara l'estinzione del giudizio e dispone che le spese del presente grado restino a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Napoli il 4 novembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere all'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1673/2022 RG in materia di locazione ad uso abitativo (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 9.03.2022 n. 2463), vertente tra
, , rappresentato e difeso dall'avv. Andreina Martinez, c.f. Parte_1 C.F._1
, appellante C.F._2
e
, c.f. , appellato contumace Controparte_1 C.F._3
Ragioni della decisione
1. Con sentenza del 9.03.2022 n. 2463, il Tribunale di Napoli, definitivamente pronuncian- do sulla domanda proposta da nei confronti di , ha così Controparte_1 Parte_1
provveduto:
1) dichiara risolto il contratto di locazione inter partes relativo all'immobile sito in Napoli alla via Chiaia n. 108, piano secondo, int.7, per inadempimento del conduttore;
2) condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
2.400,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale, oltre interessi legali codicistici dal
27.10.2017;
3) rigetta ogni altra domanda riconvenzionale;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
2. ha proposto appello e ha così concluso: “(…) in riforma integrale della sen- Parte_1
1 tenza n. 2463/2022 (…) accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi della cosa locata e, per l'ef- fetto: - dichiarare legittima l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c. del conduttore, ritenendo legittima la sospensione dei canoni in autotutela dell'appellante, per inadempi- mento del locatore e rigettare la richiesta del locatore, appellato, di risoluzione per inadem- pimento del conduttore, considerato anche che il recesso del conduttore è anteriore, tem- poralmente, all'intimazione di sfratto e alla richiesta di risoluzione dell'appellato; 3) accerta- re e dichiarare, in via riconvenzionale, la sussistenza, in favore dell'appellante, della garanzia per vizi della cosa locata, ai sensi dell'art. 1578 c.c. e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per tali vizi;
3) sempre, in riforma della sentenza e in via principale, ac- cogliere la domanda riconvenzionale, oltre che per la risoluzione, anche per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1578 co. 2 c.c., e, per l'effetto, accertare e dichiarare i danni pa- trimoniali e non patrimoniali patiti dal conduttore, e condannare il locatore, appellato, al ri- sarcimento degli stessi, anche in via equitativa;
4) sempre in riforma della sentenza e in via principale, accogliere la domanda riconvenzionale per ciò che attiene alla ripetizione dell'in- debito, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la riduzione del canone finora pagato per l'ini- doneità abitativa e i gravi vizi dell'immobile, riducendolo del 25%, e per l'effetto condannare il locatore alla restituzione della somma di euro 13.508,00 (…), o somma maggiore o minore accertata dal Giudice, oltre gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino al soddi- sfo, e oltre rivalutazione;
5) Condannare il solo locatore appellato alle spese del giudizio di primo grado;
6) Con vittoria di spese e compensi (…) per il doppio grado di giudizio da liqui- darsi al procuratore antistatario.
3. non si è costituito in giudizio. Controparte_1
4. L'udienza del 23.09.2025, fissata per la discussione in presenza, è stata disertata.
Il rinvio ex art. 127 ter 4° comma c.p.c. all'udienza del 4.11.2025 risulta tempestivamente e ritualmente comunicato al procuratore dell'appellante. Risulta tempestivamente e ritual- mente comunicato anche il successivo decreto in data 8.10.2025 che ha disposto la tratta- zione cartolare con onere alle parti di depositare note di trattazione scritta entro la data dell'udienza. Risulta infine disertata anche l'udienza del 4.11.2025.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, visto l'art. 309 c.p.c., definitivamente pro- nunciando sull'appello proposto da nei confronti di avver- Parte_1 Controparte_1
2 so la sentenza del Tribunale di Napoli 9.03.2022 n. 2463, ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dichiara l'estinzione del giudizio e dispone che le spese del presente grado restino a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Napoli il 4 novembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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