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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2024, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 18/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.3326 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, n VICO EQUENSE e residente in Parte_1
: , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di STABIA alla via VIRGILIO n.96 presso lo studio degli avv.ti Gaetano VIVO e Giovanni D'AURIA che la rappresentano e difendono giusta mandato a margine dell'atto introduttivo di lite RICORRENTE CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 to in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE ad AVVISI di ADDEBITO.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi da intendersi qui richiamate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 3.6.2024 la sig.ra si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo l'annullamento di sette avvisi di addebito notificatile il 22 aprile 2024, aventi ad oggetto il recupero di somme erogatele in un arco temporale ricompreso fra il 2002 e il 2008 a causale indennità disoccupazione agricola e prestazioni accessorie, all'uopo denunciando la maturata prescrizione decennale delle poste recuperatorie.
1 Si costituiva tempestivamente in giudizio l che instava per il rigetto CP_1 dell'iniziativa attorea e la condanna della ricorrente al pagamento delle somme di cui agli atti impositivi.
Il Giudice, ritenuta la causa istruita su base documentale, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 18 ottobre 2024, assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
La domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata.
Assume la ricorrente che i sette avvisi di addebito notificatile il 22 aprile 2024 sono da annullare in quanto predisposti e comunicati a distanza di oltre dieci anni dalla intervenuta erogazione delle prestazioni assistenziali in assenza di qualsivoglia atto recuperatorio intermedio. Gli avvisi di addebito per cui è causa sono i seguenti.
371 2024 00022 75258, euro 1.170,49, anno di riferimento del sotteso indebito 2002;
371 2024 00022 75177, euro 9.112,09, anno di riferimento del sotteso indebito 2003;
371 2024 00022 75056, euro 1.296,08, anno di riferimento del sotteso indebito 2004;
371 2024 00022 74955, euro 1.095,75, anno di riferimento del sotteso indebito 2005;
371 2024 00022 74854, euro 652,27, anno di riferimento del sotteso indebito 2006;
371 2024 00022 74753, euro 6.351,91, anno di riferimento del sotteso indebito 2007;
371 2024 00022 74652, euro 2.602,29, anno di riferimento del sotteso indebito 2008.
Nel costituirsi in giudizio l allega e documenta situazioni del tutto CP_1 concludenti a sostegno della infondatezza dell'iniziativa attorea. Resta, infatti, documentato che:
-- le poste recuperatorie sono state oggetto di mirati provvedimenti di indebito seguiti da puntuali solleciti di pagamento, gli uni e gli altri all'evidenza rimasti “regolarmente” inevasi;
-- gli originari provvedimenti di indebito rimandavano agli accertamenti eseguiti da cui era emerso che non ricorrevano le condizioni per l'iscrizione della sig.ra Pt_1 nell'apposito elenco dei braccianti agricoli, circostanza da cui discende(va) la non debenza delle prestazioni erogate da indennità di disoccupazione agricola, malattia e maternità;
-- incrociando i dati desumibili dal supporto cartolare veicolato dal resistente CP_2 si ottiene che nessuna prescrizione è maturata per nessuno degli anni di riferimento;
-- la cronologia documentata degli accadimenti è, infatti, la seguente: indebito originario notificato il 23 marzo 2012; primo sollecito notificato l'11 novembre 2013;
2 secondo sollecito notificato il 15 novembre 2022; avviso di addebito notificato il 22 aprile 2024. Ora, se si pone mente al fatto che la posta in recupero più “antica” risale al 2002 è agevole concludere che nessuna prescrizione risulta vulnerare la pretesa azionata con gli atti impositivi in questa sede “opposti”. (3)
Con le note sostitutive la ricorrente contesta l'avversa produzione documentale da un'unica prospettiva, sostenendo che le ricevute prodotte sarebbero incomplete in quanto prive dell'attestazione di consegna del plico nelle mani del destinatario dell'atto. Contrariamente da quanto dichiarato da controparte, nessuno di tali plichi raccomandati è corredato di ricevuta di ritorno;
ed invero parte resistente deposita esclusivamente la ricevuta di consegna all'ufficio postale di ciascuna raccomandata dando quindi esclusivamente la prova dell'invio, manca invece, per ciascun invio, il retro della cartolina, indispensabile al fine di provare l'effettiva ricezione da parte del destinatario di ciascun plico.>
L'assunto è infondato in punto di riscontro documentale e rimanda ad uno scenario giuridico-ermeneutico errato.
Dalla prima prospettiva risulta per tabulas il deposito delle ricevute complete. Ogni singola cartella di riferimento è composta da un file a duplice pagina, scorrendo il quale si passa dalla prima pagina concernente l'inoltro della raccomandata alla seconda attestante la consegna del plico al ricevente, con firma puntualmente apposta dallo stesso. In argomento non è possibile sostenere il contrario in quanto trattasi di evenienze cartolari non suscettibili di interpretazioni alternative. (4)
La questione giuridico ermeneutica incidentalmente posta concerne le modalità di notifica degli indebiti e dei connessi solleciti di pagamento. Il riferimento alla sentenza della Corte Regolatrice del 2021 si palesa da un lato incompiuto e dall'altro errato.
La premessa, pacifica fra le parti, è che le missive in disamina sono state notificate con il sistema della “raccomandata con ricevuta di ritorno” che prevede la consegna del plico nelle mani del “ricevente”, e non del destinatario.
Ora, la notifica dell'atto avvenuta con tale sistema riflette una procedura peculiare, la cui legittimità e la cui efficacia si specchiano nel vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice.
3 <Vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità … per i quali “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente … In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sembra sostenere il ricorrente …, che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
… Va perciò affermato che … “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., 3^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che <per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale … Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011; N. 270 del 2012; N. 9111 del 06/06/2012).
4 Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. 6^, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che
<costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).>> Così Cass. Sez. 6^, ordinanza n.2339/2021.
Il sistema ermeneutico in tal modo delineato trova definitiva conferma, e non smentita, nell'intervento delle Sezioni Unite del 2021 (sentenza n.10012/21), richiamato dalla ricorrente, che traccia la diversa perimetrazione giuridica per i casi in cui l'iter notificatorio si compia secondo le previsioni della Legge n.890/1982. Si legge, ancora, in Cass. n.28093/23:
5 <a sua volta, tale nullità può essere sanata (oltre che dalla costituzione della parte convenuta, anche) qualora sia provata la ricezione della raccomandata semplice, c.d. informativa, contenente la notizia dell'avvenuta notificazione;
quest'ultima, infatti, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (v. Cass. nn. 24899/22 e 19795/17)>>. La questione in questo caso affrontata dai Giudici di legittimità è chiaramente diversa, ma il principio generale di diritto è sempre lo stesso. La spedizione di raccomandata con ricevuta di ritorno si sottrae alle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta, con la conseguenza che la prova del regolare esaurimento dell'iter notificatorio è utilmente data dalla produzione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal “ricevente” senza altre formalità. Come nel caso di specie, peraltro caratterizzato dalla spedizione delle missive al domicilio della destinataria, nuovamente come da documentazione prodotta e, sul punto specifico, non contestata. (5)
La domanda attorea va, pertanto, disattesa. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle somme indicate nei sette avvisi di addebito opposti, condanna che, naturalmente, ingloba in sé quella alla restituzione degli indebiti.
La sig.ra a, altresì, condannata alle spese di giudizio. Pt_1
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata “in opposizione” da così provvede: Parte_1
A) rigetta la domanda attorea;
B) condanna la ricorrente a versare all'ente previdenziale le somme di cui ai sette avvisi di addebito opposti, oltre ulteriori accessori a decorrere dalla notifica
6 degli stessi, a tacitazione anche dei pregressi indebiti e dei pregressi solleciti di pagamento;
C) condanna la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.750,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 30/10/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 18/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.3326 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, n VICO EQUENSE e residente in Parte_1
: , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di STABIA alla via VIRGILIO n.96 presso lo studio degli avv.ti Gaetano VIVO e Giovanni D'AURIA che la rappresentano e difendono giusta mandato a margine dell'atto introduttivo di lite RICORRENTE CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 to in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE ad AVVISI di ADDEBITO.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi da intendersi qui richiamate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 3.6.2024 la sig.ra si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo l'annullamento di sette avvisi di addebito notificatile il 22 aprile 2024, aventi ad oggetto il recupero di somme erogatele in un arco temporale ricompreso fra il 2002 e il 2008 a causale indennità disoccupazione agricola e prestazioni accessorie, all'uopo denunciando la maturata prescrizione decennale delle poste recuperatorie.
1 Si costituiva tempestivamente in giudizio l che instava per il rigetto CP_1 dell'iniziativa attorea e la condanna della ricorrente al pagamento delle somme di cui agli atti impositivi.
Il Giudice, ritenuta la causa istruita su base documentale, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 18 ottobre 2024, assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
La domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata.
Assume la ricorrente che i sette avvisi di addebito notificatile il 22 aprile 2024 sono da annullare in quanto predisposti e comunicati a distanza di oltre dieci anni dalla intervenuta erogazione delle prestazioni assistenziali in assenza di qualsivoglia atto recuperatorio intermedio. Gli avvisi di addebito per cui è causa sono i seguenti.
371 2024 00022 75258, euro 1.170,49, anno di riferimento del sotteso indebito 2002;
371 2024 00022 75177, euro 9.112,09, anno di riferimento del sotteso indebito 2003;
371 2024 00022 75056, euro 1.296,08, anno di riferimento del sotteso indebito 2004;
371 2024 00022 74955, euro 1.095,75, anno di riferimento del sotteso indebito 2005;
371 2024 00022 74854, euro 652,27, anno di riferimento del sotteso indebito 2006;
371 2024 00022 74753, euro 6.351,91, anno di riferimento del sotteso indebito 2007;
371 2024 00022 74652, euro 2.602,29, anno di riferimento del sotteso indebito 2008.
Nel costituirsi in giudizio l allega e documenta situazioni del tutto CP_1 concludenti a sostegno della infondatezza dell'iniziativa attorea. Resta, infatti, documentato che:
-- le poste recuperatorie sono state oggetto di mirati provvedimenti di indebito seguiti da puntuali solleciti di pagamento, gli uni e gli altri all'evidenza rimasti “regolarmente” inevasi;
-- gli originari provvedimenti di indebito rimandavano agli accertamenti eseguiti da cui era emerso che non ricorrevano le condizioni per l'iscrizione della sig.ra Pt_1 nell'apposito elenco dei braccianti agricoli, circostanza da cui discende(va) la non debenza delle prestazioni erogate da indennità di disoccupazione agricola, malattia e maternità;
-- incrociando i dati desumibili dal supporto cartolare veicolato dal resistente CP_2 si ottiene che nessuna prescrizione è maturata per nessuno degli anni di riferimento;
-- la cronologia documentata degli accadimenti è, infatti, la seguente: indebito originario notificato il 23 marzo 2012; primo sollecito notificato l'11 novembre 2013;
2 secondo sollecito notificato il 15 novembre 2022; avviso di addebito notificato il 22 aprile 2024. Ora, se si pone mente al fatto che la posta in recupero più “antica” risale al 2002 è agevole concludere che nessuna prescrizione risulta vulnerare la pretesa azionata con gli atti impositivi in questa sede “opposti”. (3)
Con le note sostitutive la ricorrente contesta l'avversa produzione documentale da un'unica prospettiva, sostenendo che le ricevute prodotte sarebbero incomplete in quanto prive dell'attestazione di consegna del plico nelle mani del destinatario dell'atto. Contrariamente da quanto dichiarato da controparte, nessuno di tali plichi raccomandati è corredato di ricevuta di ritorno;
ed invero parte resistente deposita esclusivamente la ricevuta di consegna all'ufficio postale di ciascuna raccomandata dando quindi esclusivamente la prova dell'invio, manca invece, per ciascun invio, il retro della cartolina, indispensabile al fine di provare l'effettiva ricezione da parte del destinatario di ciascun plico.>
L'assunto è infondato in punto di riscontro documentale e rimanda ad uno scenario giuridico-ermeneutico errato.
Dalla prima prospettiva risulta per tabulas il deposito delle ricevute complete. Ogni singola cartella di riferimento è composta da un file a duplice pagina, scorrendo il quale si passa dalla prima pagina concernente l'inoltro della raccomandata alla seconda attestante la consegna del plico al ricevente, con firma puntualmente apposta dallo stesso. In argomento non è possibile sostenere il contrario in quanto trattasi di evenienze cartolari non suscettibili di interpretazioni alternative. (4)
La questione giuridico ermeneutica incidentalmente posta concerne le modalità di notifica degli indebiti e dei connessi solleciti di pagamento. Il riferimento alla sentenza della Corte Regolatrice del 2021 si palesa da un lato incompiuto e dall'altro errato.
La premessa, pacifica fra le parti, è che le missive in disamina sono state notificate con il sistema della “raccomandata con ricevuta di ritorno” che prevede la consegna del plico nelle mani del “ricevente”, e non del destinatario.
Ora, la notifica dell'atto avvenuta con tale sistema riflette una procedura peculiare, la cui legittimità e la cui efficacia si specchiano nel vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice.
3 <Vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità … per i quali “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente … In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sembra sostenere il ricorrente …, che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
… Va perciò affermato che … “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., 3^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che <per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale … Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011; N. 270 del 2012; N. 9111 del 06/06/2012).
4 Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. 6^, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che
<costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).>> Così Cass. Sez. 6^, ordinanza n.2339/2021.
Il sistema ermeneutico in tal modo delineato trova definitiva conferma, e non smentita, nell'intervento delle Sezioni Unite del 2021 (sentenza n.10012/21), richiamato dalla ricorrente, che traccia la diversa perimetrazione giuridica per i casi in cui l'iter notificatorio si compia secondo le previsioni della Legge n.890/1982. Si legge, ancora, in Cass. n.28093/23:
5 <a sua volta, tale nullità può essere sanata (oltre che dalla costituzione della parte convenuta, anche) qualora sia provata la ricezione della raccomandata semplice, c.d. informativa, contenente la notizia dell'avvenuta notificazione;
quest'ultima, infatti, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (v. Cass. nn. 24899/22 e 19795/17)>>. La questione in questo caso affrontata dai Giudici di legittimità è chiaramente diversa, ma il principio generale di diritto è sempre lo stesso. La spedizione di raccomandata con ricevuta di ritorno si sottrae alle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta, con la conseguenza che la prova del regolare esaurimento dell'iter notificatorio è utilmente data dalla produzione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal “ricevente” senza altre formalità. Come nel caso di specie, peraltro caratterizzato dalla spedizione delle missive al domicilio della destinataria, nuovamente come da documentazione prodotta e, sul punto specifico, non contestata. (5)
La domanda attorea va, pertanto, disattesa. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle somme indicate nei sette avvisi di addebito opposti, condanna che, naturalmente, ingloba in sé quella alla restituzione degli indebiti.
La sig.ra a, altresì, condannata alle spese di giudizio. Pt_1
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata “in opposizione” da così provvede: Parte_1
A) rigetta la domanda attorea;
B) condanna la ricorrente a versare all'ente previdenziale le somme di cui ai sette avvisi di addebito opposti, oltre ulteriori accessori a decorrere dalla notifica
6 degli stessi, a tacitazione anche dei pregressi indebiti e dei pregressi solleciti di pagamento;
C) condanna la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.750,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 30/10/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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