Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/06/2025, n. 11383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11383 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11383/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01753/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Luigino Mior, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno di respingimento della domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 L. 91/92, cui veniva assegnato il protocollo-OMISSIS-Area IV, emesso in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS- (all.2)
- della relazione contenente gli elementi istruttori forniti dalla Prefettura di Venezia in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 4 novembre 2016, il ricorrente, cittadino di origine marocchina, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992.
2. Il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza con decreto del-OMISSIS- 2021, fondando il diniego sull’esistenza di un decreto penale di condanna del -OMISSIS-, emesso dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- per lesioni personali colpose gravi (art. 590, comma 2 c.p.), con pena pecuniaria sostitutiva di 15 giorni di reclusione, sospesa e non menzionabile.
3. L’Amministrazione ha ritenuto tale precedente sintomatico di un’integrazione sociale non compiutamente raggiunta e ha ulteriormente evidenziato come il ricorrente non avesse autocertificato detta condanna in sede di presentazione dell’istanza.
4. Il ricorrente, tuttavia, ha dedotto nel presente giudizio la violazione dell’art. 10 della L. 241/1990 e il vizio di eccesso di potere, in particolare lamentando il mancato esame delle osservazioni difensive tempestivamente trasmesse all’Amministrazione. Tali osservazioni chiarivano la natura occasionale e colposa del fatto (un infortunio sul lavoro risalente al 2008, avvenuto durante la conduzione di un muletto), e documentavano l’integrazione personale, familiare e lavorativa del ricorrente, che lavora stabilmente presso la medesima azienda ove è occorso l’incidente che ha portato alla condanna dal 2003 e ha ottenuto un attestato di merito dalla stessa.
5. Nonostante ciò, il decreto impugnato afferma erroneamente che non sarebbero pervenute osservazioni, denotando un evidente vizio procedimentale e istruttorio, che ha inficiato l’esercizio del potere discrezionale.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di stile depositando la documentazione rilevante.
7. All’udienza del 16 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Giova rammentare, in via preliminare, lo stato della giurisprudenza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio – Roma, Sez. V-bis, sentenze nn. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), per la quale l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
9. Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen. 10 giugno 1999, n. 9; Cons. Stato, Sez. IV, sentenze n. 798 del 1999; n. 4460 del 2000; n. 195 del 2005; Cons. Stato, Sez, I, sentenza n. 1796 del 2008; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3006 del 2011; Cons. Stato, Sez. III, sentenze n. 6374 del 2018; n. 1390 del 2019, n. 4121 del 2021; TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, sentenze n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920 del 2013; n. 4199 del 2013).
10. L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
11. In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
12. La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.13. In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, TAR Lazio – Roma, Sez. I-ter, sentenze n. 3227 del 2021; n. 12006 del 2021; TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 12568 del 2009; Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019; n. 657 del 2017; n. 2601 del 2015; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3103 del 2006; n.798 del 1999).
13. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
14. Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
15. Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 6473 del 2021; Cons. Stato, Sez. VI, sentenze n. 5913 del 2011; n. 4862 del 2010; n. 3456 del 2006; TAR Lazio – Roma, Sez. I-ter, sentenza n. 3226 del 2021; TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 5665 del 2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 5615 del 2015).
16. Ebbene, valutando la vicenda amministrativa controversa alla stregua delle coordinate giurisprudenziali evidenziate, emergono la carenza istruttoria e il vizio di motivazione denunziati dal ricorrente.
17. Il provvedimento impugnato ignora del tutto le osservazioni difensive inviate dal ricorrente e dalla sua difesa legale, la cui trasmissione è documentalmente provata in atti. La mancata considerazione delle medesime equivale a una omissione istruttoria, che ha privato l’Amministrazione degli elementi necessari a una decisione consapevole e proporzionata.
18. Inoltre, la valutazione del precedente penale come ostativo risulta effettuata in termini del tutto avulsi dal contesto concreto: si tratta di una condotta colposa, isolata, di oltre dieci anni prima della decisione, sanzionata con pena pecuniaria sostitutiva, sospesa e non menzionabile, e originata da un infortunio sul lavoro. La stessa condotta è stata valutata dai giudici penali come priva di particolare disvalore.
19. L’Amministrazione omette ogni valutazione sulla vita lavorativa e familiare del ricorrente, sulla sua permanenza regolare e continua in Italia dal 2003, sul contratto di lavoro a tempo indeterminato, sull’integrazione effettiva e dimostrata da numerosi documenti allegati.
20. Il provvedimento si limita a una motivazione stereotipata, priva di individualizzazione e di alcun riferimento a criteri di proporzionalità, ragionevolezza o buon andamento, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
21. Si rammenta, a tal proposito, che il principio di leale collaborazione fra amministrazione e privato, corollario del più generale principio del giusto procedimento, rende il procedimento amministrativo la sede deputata a chiarire le rispettive posizioni fra le parti; in questa ottica l'obbligo previsto dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990 di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo anche se non impone all'amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutti le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 3 della stessa legge n. 241 del 1990, l’esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall'amministrazione attraverso una motivazione dell’atto conclusivo che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative.
22. D’altro canto, nemmeno nel corso del presente giudizio l’amministrazione ha preso posizione sulle argomentazioni svolte dal ricorrente limitandosi al deposito della documentazione rilevante, in parte già agli atti, senza nulla aggiungere in replica a quanto rappresentato dalla parte ricorrente.
22. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va accolto poiché viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria in relazione alla posizione del ricorrente.
23. Ne consegue che il Ministero dovrà riesaminare l’istanza nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla presente decisione anche alla luce della documentazione versata in atti dal ricorrente.
24. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO