Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10620/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da con l'Avv.to SANSONE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
11358100961, Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 12/09/2024, il ricorrente conveniva in giudizio la società al fine di vedere accolte Parte_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni:
«piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
B. Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario».
All'udienza del 13/11/2024 il ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva. All'udienza odierna il giudice rilevava la questione dell'intervenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 5/9/2024.
Rileva il giudicante come la società convenuta risulti cancellata dal Registro delle Imprese in data antecedente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuto il 12/09/2024.
A mente dell'art. 2945 c.c., la cancellazione delle società di capitali, di persone e cooperative dal
Registro delle imprese determina l'estinzione della società ma non dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, i quali si trasferiscono ai soci, che ne rispondono in maniera limitata ovvero senza limiti a seconda dei casi.
Sotto il profilo processuale la cancellazione della società determina la sopravenuta carenza della capacità della società di stare in giudizio (Cass., sez. un., n. 6070/2013), con conseguente inammissibilità del giudizio intrapreso successivamente a tale evento (App. Napoli, sez. lav., n.
2144/2023).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da . Nulla sulle spese. Parte_1
Milano, 24/01/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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