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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Vittoria Colonna, 7, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Trapani, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Marco Berretta, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'insussistenza del debito per contributi, sanzioni civili, interessi moratori, oneri di riscossione portato nell'avviso di addebito nr. 369 2024 00179405 87 000, per tutti i motivi indicati e dedotti in atto;
2) per l'effetto dichiarare l'illegittimità, annullare e/o revocare il medesimo avviso di addebito;
3) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del procedimento, CPA, IVA, rimborso delle spese forfettarie e del contributo unificato.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1 1) respingere siccome infondata l'opposizione ex adverso proposta e tutte le avverse domande e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte l'avviso di addebito opposto, condannando al pagamento, delle somme tutte Parte_1 indicate nell'avviso di addebito opposto, o di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, con le ulteriori somme aggiuntive ed interessi legali calcolati sino al saldo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 30 dicembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente che gli era stato notificato l'avviso di addebito n. 369 2024 00179405 87 000 con raccomandata A.R. in data 21 novembre 2024. L' gli CP_1 aveva intimato il pagamento di complessivi € 28.051,25 per mancato pagamento di contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti nel periodo dal 10/2017 al 12/2023 (docc. 1 e 2 fasc. ric.). riferiva di essere socio, presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante della società HIGH TECH s.r.l. (doc. 3 fasc. ric.). In ragione della propria attività quale amministratore della società, aveva percepito il relativo compenso professionale, versando i Parte_1 relativi contributi alla Gestione Separata come risultava dai cedolini allegati CP_1
(doc. 4 fasc. ric.). era inoltre amministratore della società CARGO RISTO s.r.l. Parte_1 ed oggi suo liquidatore, senza ricevere alcun compenso (doc. 5 fasc. ric.). Entrambe le società avevano svolto la propria attività mediante complessa organizzazione aziendale con l'utilizzo di numerosi dipendenti, come risultava dai UL (docc. 6 e 7 fasc. ric.). riteneva che non ricorressero i presupposti per il versamento Parte_1 alla Gestione Commercianti dell' . CP_1
L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Rilevava l' che che era stato iscritto d'ufficio dall' CP_1 Parte_1 CP_1 alla Gestione Commercianti con provvedimento del 3.1.2023 (doc. 1 fasc. ) a CP_1 seguito di delibera camerale del 23.12.2022 (doc. 2 fasc. ) che segnalava la CP_1 variazione della carica societaria (nomina liquidatore nel 2022), nella CARGO RISTO s.r.l. in liquidazione, lavorava ed aveva lavorato abitualmente e con prevalenza all'interno delle imprese (CARGO RISTO s.r.l. e HIGH TECH s.r.l.) provvedendo personalmente a tutte le operazioni gestionali concernenti l'attività descritta, ivi compresa la selezione del personale, i rapporti con i fornitori, la gestione dei contratti di prestazione servizi intrattenuti con altre società e collaboratori.
2 All'udienza del 30 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. si oppone all'avviso di addebito n. 368 2024 00179405 Parte_1
87 000 con il quale l' pretende il pagamento di contributi e sanzioni per CP_1 complessivi € 28.051,25 dovuti per iscrizione nella Gestione Commercianti periodo 10/2017 – 12/2023. L'opponente è socio e presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante di HIGH TECH s.r.l. (doc. 3 fasc. ric.). Quale amministratore, egli percepisce un compenso professionale, versando i relativi contributi nella Gestione separata (doc. 4 fasc. ric.). Egli riferisce che HIGH TECH s.r.l. è dotata di una complessa organizzazione aziendale, occupando 58 dipendenti, di cui il 70% con orario di lavoro full-time ed altri, una minima parte, con contratto a tempo determinato (doc. 3 fasc. ric.). Egli riferisce inoltre che, nella sua qualità di presidente del Consiglio d'Amministrazione, dispone di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge, l'atto costitutivo e lo statuto non riservano espressamente all'assemblea dei soci e nell'ambito dei propri poteri può delegare parte delle proprie funzioni e nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti (doc. 3 fasc. ric.). I poteri del Consiglio d'Amministrazione e dello stesso Presidente si evincono dal verbale di assemblea del consiglio del 26 maggio 2005 (doc. 8 fasc. ric.). Stessa cosa riferisce per l'altra società CARGO RISTO s.r.l., di proprietà della HIGH TECH s.r.l., di cui è stato amministratore ed oggi Parte_1 liquidatore (docc. 5 e 6 fasc. ric.).
2. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1, comma 203, della l. 662/1996 che dispone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti che, tra gli altri, abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. La S.C. (nella sentenza n. 24898/2010) statuisce che la lett. c) del comma 203 cit. prevede, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui prevede la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della “piena responsabilità dell'impresa”, con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., “... deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni
3 specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti”. Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del soci amministratore di s.r.l., qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. 10426/2018). La Cassazione ha inoltre affermato: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. 4440/2017; in senso conforme anche Cass. 19273/2018). A quanto precede si aggiunge la giurisprudenza della locale Corte d'appello che ha recentemente statuito (App. Milano, 8 aprile 2023, n. 132 richiamando in motivazione altro suo precedente, il n. 1123/2021): “Il primo Giudice ha rigettato il X, socio amministratore della srl Parte_2 con unico socio, facesse presumere – in assenza di precise allegazioni contrarie da parte dell'opponente – che la stessa, in virtù del suo ruolo di “titolare” e
“responsabile” della società, svolgesse attività lavorativa all'interno dell'impresa commerciale in via abituale e prevalente. Tale motivazione non è corretta e non tiene conto della recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha sempre affermato che, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora
4 si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019). Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass., 14/05/2020, n. 8945). È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017). La circostanza, quindi, che il socio unico sia amministratore della Srl unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Tale presunzione, peraltro, non vale neppure nelle società di persone, come più volte affermato da questa Corte d'Appello in precedenti relativi, ad es., alla posizione dei soci accomandatari (vedi, ad es., sentenza 5-7-2016, causa n. 876/2013 RG, rel. ). Tale orientamento è stato più volte confermato dalla Per_1
5 Suprema Corte che ha affermato che “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass., 26-2-2016, n. 3835; Cass., 28-2-2017, n. 5210).”
3. Peraltro, l'applicazione delle regole generali in tema di onere probatorio opera in modo invariato quale che sia la parte che abbia assunto l'iniziativa processuale. Pertanto, resta a carico del creditore (l' ) la prova dei presupposti del proprio CP_1 diritto, quand'anche sia stato il debitore ad esercitare in ordine allo stesso eventuale azione di accertamento negativo. Si tratta di un insegnamento ribadito dalla S.C. con la pronuncia n. 22862 del 10 novembre 2010, secondo la quale: “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
4. L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie induce ad affermare che spetta all' dimostrare la sussistenza, in capo a degli CP_1 Parte_1 elementi richiesti dalla legge per l'iscrizione alla Gestione Commercianti. L' sostiene che, consistendo l'attività della società HIGH TECH s.r.l. nel CP_1
“commercio al dettaglio di prodotti non alimentari via Internet” la partecipazione al lavoro aziendale va ravvisata nella materiale esecuzione del servizio, nelle singole fasi in cui essa si compone, come anche nel controllo e nella direzione di tale attività, nonché nell'espletamento e/o nella direzione di tutte le altre distinte attività connesse al ciclo produttivo aziendale. L'asserzione pare corretta, poiché l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa. Tale asserto non è però seguito da affermazioni conseguenziali, visto che l' CP_1 convenuto riferisce che nella qualità di socio di maggioranza e Parte_1
6 di Presidente del Consiglio di Amministrazione di HIGH TECH s.r.l., dovrebbe tout-court sottostare agli obblighi contributivi previsti per gli esercenti attività commerciali (ex art. 29 della legge 160/1975: memoria, p. 5), visto anche il suo parallelo impegno in CARGO RISTO s.r.l., poi liquidata. La conclusione non è condivisibile, poiché non è dubbio che Parte_1 svolga compiti tipici dell'amministratore della società, ma rimane dubbio il fatto ch'egli partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, anche in considerazione della complessa organizzazione di HIGH TECH s.r.l. (v. sopra, § 1). L' chiede, in proposito, l'ammissione della prova orale indicata a p. 7 della CP_1 memoria. Tale prova orale si rivela superflua, in quanto mira palesemente a dimostrare compiti di natura amministrativa (stabilire le condizioni contrattuali da applicare ai fornitori;
dimostrare i rapporti con gli istituti di credito;
la gestione del personale), compiti certamente inclusi nel perimetro dell'amministrazione (incontestata) ma estranei alla realizzazione abituale e prevalente dell'oggetto sociale (il “commercio al dettaglio di prodotti non alimentari via Internet”). Ne segue che il ricorso va accolto.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'insussistenza del debito per contributi, sanzioni civili, interessi moratori, oneri di riscossione portato nell'avviso di addebito nr. 369 2024 00179405 87 000 di cui dichiara l'illegittimità; 2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio di antistatari, liquidate in complessivi € 2.500,00 Parte_1 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 30 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Vittoria Colonna, 7, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Trapani, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Marco Berretta, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'insussistenza del debito per contributi, sanzioni civili, interessi moratori, oneri di riscossione portato nell'avviso di addebito nr. 369 2024 00179405 87 000, per tutti i motivi indicati e dedotti in atto;
2) per l'effetto dichiarare l'illegittimità, annullare e/o revocare il medesimo avviso di addebito;
3) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del procedimento, CPA, IVA, rimborso delle spese forfettarie e del contributo unificato.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1 1) respingere siccome infondata l'opposizione ex adverso proposta e tutte le avverse domande e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte l'avviso di addebito opposto, condannando al pagamento, delle somme tutte Parte_1 indicate nell'avviso di addebito opposto, o di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, con le ulteriori somme aggiuntive ed interessi legali calcolati sino al saldo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 30 dicembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente che gli era stato notificato l'avviso di addebito n. 369 2024 00179405 87 000 con raccomandata A.R. in data 21 novembre 2024. L' gli CP_1 aveva intimato il pagamento di complessivi € 28.051,25 per mancato pagamento di contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti nel periodo dal 10/2017 al 12/2023 (docc. 1 e 2 fasc. ric.). riferiva di essere socio, presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante della società HIGH TECH s.r.l. (doc. 3 fasc. ric.). In ragione della propria attività quale amministratore della società, aveva percepito il relativo compenso professionale, versando i Parte_1 relativi contributi alla Gestione Separata come risultava dai cedolini allegati CP_1
(doc. 4 fasc. ric.). era inoltre amministratore della società CARGO RISTO s.r.l. Parte_1 ed oggi suo liquidatore, senza ricevere alcun compenso (doc. 5 fasc. ric.). Entrambe le società avevano svolto la propria attività mediante complessa organizzazione aziendale con l'utilizzo di numerosi dipendenti, come risultava dai UL (docc. 6 e 7 fasc. ric.). riteneva che non ricorressero i presupposti per il versamento Parte_1 alla Gestione Commercianti dell' . CP_1
L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Rilevava l' che che era stato iscritto d'ufficio dall' CP_1 Parte_1 CP_1 alla Gestione Commercianti con provvedimento del 3.1.2023 (doc. 1 fasc. ) a CP_1 seguito di delibera camerale del 23.12.2022 (doc. 2 fasc. ) che segnalava la CP_1 variazione della carica societaria (nomina liquidatore nel 2022), nella CARGO RISTO s.r.l. in liquidazione, lavorava ed aveva lavorato abitualmente e con prevalenza all'interno delle imprese (CARGO RISTO s.r.l. e HIGH TECH s.r.l.) provvedendo personalmente a tutte le operazioni gestionali concernenti l'attività descritta, ivi compresa la selezione del personale, i rapporti con i fornitori, la gestione dei contratti di prestazione servizi intrattenuti con altre società e collaboratori.
2 All'udienza del 30 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. si oppone all'avviso di addebito n. 368 2024 00179405 Parte_1
87 000 con il quale l' pretende il pagamento di contributi e sanzioni per CP_1 complessivi € 28.051,25 dovuti per iscrizione nella Gestione Commercianti periodo 10/2017 – 12/2023. L'opponente è socio e presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante di HIGH TECH s.r.l. (doc. 3 fasc. ric.). Quale amministratore, egli percepisce un compenso professionale, versando i relativi contributi nella Gestione separata (doc. 4 fasc. ric.). Egli riferisce che HIGH TECH s.r.l. è dotata di una complessa organizzazione aziendale, occupando 58 dipendenti, di cui il 70% con orario di lavoro full-time ed altri, una minima parte, con contratto a tempo determinato (doc. 3 fasc. ric.). Egli riferisce inoltre che, nella sua qualità di presidente del Consiglio d'Amministrazione, dispone di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge, l'atto costitutivo e lo statuto non riservano espressamente all'assemblea dei soci e nell'ambito dei propri poteri può delegare parte delle proprie funzioni e nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti (doc. 3 fasc. ric.). I poteri del Consiglio d'Amministrazione e dello stesso Presidente si evincono dal verbale di assemblea del consiglio del 26 maggio 2005 (doc. 8 fasc. ric.). Stessa cosa riferisce per l'altra società CARGO RISTO s.r.l., di proprietà della HIGH TECH s.r.l., di cui è stato amministratore ed oggi Parte_1 liquidatore (docc. 5 e 6 fasc. ric.).
2. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1, comma 203, della l. 662/1996 che dispone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti che, tra gli altri, abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. La S.C. (nella sentenza n. 24898/2010) statuisce che la lett. c) del comma 203 cit. prevede, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui prevede la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della “piena responsabilità dell'impresa”, con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., “... deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni
3 specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti”. Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del soci amministratore di s.r.l., qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. 10426/2018). La Cassazione ha inoltre affermato: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. 4440/2017; in senso conforme anche Cass. 19273/2018). A quanto precede si aggiunge la giurisprudenza della locale Corte d'appello che ha recentemente statuito (App. Milano, 8 aprile 2023, n. 132 richiamando in motivazione altro suo precedente, il n. 1123/2021): “Il primo Giudice ha rigettato il X, socio amministratore della srl Parte_2 con unico socio, facesse presumere – in assenza di precise allegazioni contrarie da parte dell'opponente – che la stessa, in virtù del suo ruolo di “titolare” e
“responsabile” della società, svolgesse attività lavorativa all'interno dell'impresa commerciale in via abituale e prevalente. Tale motivazione non è corretta e non tiene conto della recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha sempre affermato che, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora
4 si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019). Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass., 14/05/2020, n. 8945). È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017). La circostanza, quindi, che il socio unico sia amministratore della Srl unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Tale presunzione, peraltro, non vale neppure nelle società di persone, come più volte affermato da questa Corte d'Appello in precedenti relativi, ad es., alla posizione dei soci accomandatari (vedi, ad es., sentenza 5-7-2016, causa n. 876/2013 RG, rel. ). Tale orientamento è stato più volte confermato dalla Per_1
5 Suprema Corte che ha affermato che “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass., 26-2-2016, n. 3835; Cass., 28-2-2017, n. 5210).”
3. Peraltro, l'applicazione delle regole generali in tema di onere probatorio opera in modo invariato quale che sia la parte che abbia assunto l'iniziativa processuale. Pertanto, resta a carico del creditore (l' ) la prova dei presupposti del proprio CP_1 diritto, quand'anche sia stato il debitore ad esercitare in ordine allo stesso eventuale azione di accertamento negativo. Si tratta di un insegnamento ribadito dalla S.C. con la pronuncia n. 22862 del 10 novembre 2010, secondo la quale: “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
4. L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie induce ad affermare che spetta all' dimostrare la sussistenza, in capo a degli CP_1 Parte_1 elementi richiesti dalla legge per l'iscrizione alla Gestione Commercianti. L' sostiene che, consistendo l'attività della società HIGH TECH s.r.l. nel CP_1
“commercio al dettaglio di prodotti non alimentari via Internet” la partecipazione al lavoro aziendale va ravvisata nella materiale esecuzione del servizio, nelle singole fasi in cui essa si compone, come anche nel controllo e nella direzione di tale attività, nonché nell'espletamento e/o nella direzione di tutte le altre distinte attività connesse al ciclo produttivo aziendale. L'asserzione pare corretta, poiché l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa. Tale asserto non è però seguito da affermazioni conseguenziali, visto che l' CP_1 convenuto riferisce che nella qualità di socio di maggioranza e Parte_1
6 di Presidente del Consiglio di Amministrazione di HIGH TECH s.r.l., dovrebbe tout-court sottostare agli obblighi contributivi previsti per gli esercenti attività commerciali (ex art. 29 della legge 160/1975: memoria, p. 5), visto anche il suo parallelo impegno in CARGO RISTO s.r.l., poi liquidata. La conclusione non è condivisibile, poiché non è dubbio che Parte_1 svolga compiti tipici dell'amministratore della società, ma rimane dubbio il fatto ch'egli partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, anche in considerazione della complessa organizzazione di HIGH TECH s.r.l. (v. sopra, § 1). L' chiede, in proposito, l'ammissione della prova orale indicata a p. 7 della CP_1 memoria. Tale prova orale si rivela superflua, in quanto mira palesemente a dimostrare compiti di natura amministrativa (stabilire le condizioni contrattuali da applicare ai fornitori;
dimostrare i rapporti con gli istituti di credito;
la gestione del personale), compiti certamente inclusi nel perimetro dell'amministrazione (incontestata) ma estranei alla realizzazione abituale e prevalente dell'oggetto sociale (il “commercio al dettaglio di prodotti non alimentari via Internet”). Ne segue che il ricorso va accolto.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'insussistenza del debito per contributi, sanzioni civili, interessi moratori, oneri di riscossione portato nell'avviso di addebito nr. 369 2024 00179405 87 000 di cui dichiara l'illegittimità; 2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio di antistatari, liquidate in complessivi € 2.500,00 Parte_1 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 30 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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