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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4316 - 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Achille De Gregorio.
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione – Sanzioni
– Prescrizione – Eccezione di cancellazione - Esclusione.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 il ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione OI–001640564 notificata il 12.8.2024 con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.900,60, a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute in favore dei lavoratori dipendenti nell'anno 2017. L'ingiunzione faceva riferimento all'atto di accertamento .7201.17/12/2018.0239093 del CP_1
17/12/2018. Dalla lettura del suddetto avviso di accertamento si rileva che i contributi omessi riguardano in realtà non l'anno 2017 bensì il 4^ trimestre dell'anno 2016.
La opponente ha eccepito il mancato svolgimento di attività imprenditoriale nel 2017, la cancellazione della propria impresa individuale con decorrenza dal 20.08.2017, la mancata notifica dell'atto di accertamento del 17.12.2018 e l'intervenuta CP_1
prescrizione della pretesa creditoria.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale (termine cui sono pacificamente assoggettate le sanzioni).
L' , difatti, ha dato prova della notifica dell'avviso di CP_1
accertamento in data 27.2.2019, siccome consegnato nelle mani del coniuge convivente. Inoltre, ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'ultimo atto interruttivo, deve tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n.
183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021,
n. 21.
Dunque, devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza che il termine quinquennale non era ancora decorso all'atto della notifica avvenuta in data 12 agosto 2024 dell'ordinanza – ingiunzione.
Nel merito si ribadisce che l'atto presupposto (avviso di accertamento) risulta notificato dall in data 27.2.2019, CP_1
palesandosi dunque infondata l'eccezione di nullità derivata dell'atto di ingiunzione in conseguenza della mancata notifica dell'atto prodromico.
Sotto altro profilo deve poi evidenziarsi che la ricorrente non ha contestato l'omissione contributiva che ha dato origine alla sanzione comminata dall e non ha fornito idonea prova CP_2
contraria. L'avvenuta cancellazione dalla camera di commercio della ditta individuale della ricorrente è avvenuta solo in data
20.8.2017 (v. visura camerale prodotta in atti ), nel mentre la sanzione riguarda il quarto trimestre dell'anno 2016; dunque la cancellazione avvenuta nel 2017 risulta del tutto inconferente ai fini di causa.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione dell'esigua materia del contendere.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: rigetta l'opposizione e compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 05.02.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Achille De Gregorio.
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione – Sanzioni
– Prescrizione – Eccezione di cancellazione - Esclusione.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 il ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione OI–001640564 notificata il 12.8.2024 con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.900,60, a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute in favore dei lavoratori dipendenti nell'anno 2017. L'ingiunzione faceva riferimento all'atto di accertamento .7201.17/12/2018.0239093 del CP_1
17/12/2018. Dalla lettura del suddetto avviso di accertamento si rileva che i contributi omessi riguardano in realtà non l'anno 2017 bensì il 4^ trimestre dell'anno 2016.
La opponente ha eccepito il mancato svolgimento di attività imprenditoriale nel 2017, la cancellazione della propria impresa individuale con decorrenza dal 20.08.2017, la mancata notifica dell'atto di accertamento del 17.12.2018 e l'intervenuta CP_1
prescrizione della pretesa creditoria.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale (termine cui sono pacificamente assoggettate le sanzioni).
L' , difatti, ha dato prova della notifica dell'avviso di CP_1
accertamento in data 27.2.2019, siccome consegnato nelle mani del coniuge convivente. Inoltre, ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'ultimo atto interruttivo, deve tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n.
183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021,
n. 21.
Dunque, devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza che il termine quinquennale non era ancora decorso all'atto della notifica avvenuta in data 12 agosto 2024 dell'ordinanza – ingiunzione.
Nel merito si ribadisce che l'atto presupposto (avviso di accertamento) risulta notificato dall in data 27.2.2019, CP_1
palesandosi dunque infondata l'eccezione di nullità derivata dell'atto di ingiunzione in conseguenza della mancata notifica dell'atto prodromico.
Sotto altro profilo deve poi evidenziarsi che la ricorrente non ha contestato l'omissione contributiva che ha dato origine alla sanzione comminata dall e non ha fornito idonea prova CP_2
contraria. L'avvenuta cancellazione dalla camera di commercio della ditta individuale della ricorrente è avvenuta solo in data
20.8.2017 (v. visura camerale prodotta in atti ), nel mentre la sanzione riguarda il quarto trimestre dell'anno 2016; dunque la cancellazione avvenuta nel 2017 risulta del tutto inconferente ai fini di causa.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione dell'esigua materia del contendere.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: rigetta l'opposizione e compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 05.02.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)