Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/09/2021, n. 26107
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Ordinanza 27 settembre 2021

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L'art. 1 quinquies del d.l. n. 688 del 1985, introdotto dalla l. di conversione n. 11 del 1986 - che ha esteso alle imprese assicuratrici, nel caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'art. 8 della l. n. 526 del 1982, l'obbligo di corrispondere la "somma aggiuntiva", prevista dall'art. 1, comma 1, del citato d.l. n. 688 del 1985 per i datori di lavoro e da determinarsi in relazione all'entità del ritardo - non è stato abrogato implicitamente dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 536 del 1987, conv. dalla l. n. 48 del 1988, ma, in maniera esplicita, solo dal successivo art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 1995. Pertanto, è legittima l'ingiunzione di pagare tale "somma aggiuntiva", emessa da una Direzione provinciale del Tesoro nei confronti di un'impresa assicuratrice, dopo l'entrata in vigore del citato art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 1995, ma con riferimento ad un ritardato versamento del contributo di cui all'art. 8 della l. n. 526 del 1982 verificatosi anteriormente, poiché l'applicazione della disciplina abrogatrice del d.lgs. n. 175 del 1995 dipende non dalla data di emissione della detta ingiunzione, ma dal momento nel quale si colloca il fatto generatore del credito, rappresentato dal ritardato versamento. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio massimato, ha confermato la decisione di merito, che aveva respinto l'opposizione di una impresa assicurativa contro un'ingiunzione emessa il 15 gennaio 1996 in ordine ad una rata di pagamento del contributo in esame scaduta il 31 gennaio 1994 ed onorata solo il 15 aprile 1994).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/09/2021, n. 26107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26107
    Data del deposito : 27 settembre 2021

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