Ordinanza 27 settembre 2021
Massime • 1
L'art. 1 quinquies del d.l. n. 688 del 1985, introdotto dalla l. di conversione n. 11 del 1986 - che ha esteso alle imprese assicuratrici, nel caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'art. 8 della l. n. 526 del 1982, l'obbligo di corrispondere la "somma aggiuntiva", prevista dall'art. 1, comma 1, del citato d.l. n. 688 del 1985 per i datori di lavoro e da determinarsi in relazione all'entità del ritardo - non è stato abrogato implicitamente dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 536 del 1987, conv. dalla l. n. 48 del 1988, ma, in maniera esplicita, solo dal successivo art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 1995. Pertanto, è legittima l'ingiunzione di pagare tale "somma aggiuntiva", emessa da una Direzione provinciale del Tesoro nei confronti di un'impresa assicuratrice, dopo l'entrata in vigore del citato art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 1995, ma con riferimento ad un ritardato versamento del contributo di cui all'art. 8 della l. n. 526 del 1982 verificatosi anteriormente, poiché l'applicazione della disciplina abrogatrice del d.lgs. n. 175 del 1995 dipende non dalla data di emissione della detta ingiunzione, ma dal momento nel quale si colloca il fatto generatore del credito, rappresentato dal ritardato versamento. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio massimato, ha confermato la decisione di merito, che aveva respinto l'opposizione di una impresa assicurativa contro un'ingiunzione emessa il 15 gennaio 1996 in ordine ad una rata di pagamento del contributo in esame scaduta il 31 gennaio 1994 ed onorata solo il 15 aprile 1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/09/2021, n. 26107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26107 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2021 |
Testo completo
- ricorrente -
Rep. CC 02/03/2021 2021 680 Civile Ord. Sez. 3 Num. 26107 Anno 2021 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 27/09/2021 contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5615/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
Rilevato che: la Centurion Assicurazioni s.p.a. propose opposizione ex art 3 R.D. n. 639/1910 avverso l'ingiunzione del 15.1.1996 con cui la Direzione Provinciale del Tesoro di Roma le aveva ordinato il pagamento della somma di £ 1.427.333.445, oltre a £ 202.955.090 a titolo di interessi di mora, «per somma aggiuntiva su contributo sanitario ex art. 8 L. 526 del 7.8.1982, su rata scaduta il 31.1.1994 e pagata il 15.4.1994, con 74 giorni di ritardo»; il Ministero dell'Economia e delle Finanze resistette all'opposizione; il giudizio, rimasto sospeso fino all'anno 2009 per la contemporanea pendenza di un ricorso avanti al TAR, venne definito con sentenza n. 9889/2010 con cui il Tribunale di Roma rigettò l'opposizione; provvedendo sul gravame proposto dalla AXA Assicurazioni s.p.a., in qualità di cessionaria del ramo assicurativo della Centurion Assicurazioni, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza impugnata, compensando le spese del grado;
ha proposto ricorso per cassazione la AXA Assicurazioni s.p.a., nell'anzidetta qualità, affidandosi a tre motivi illustrati da memoria;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: il primo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 354, comma 1 c.p.c. e degli artt. 111, comma 6 e 24, comma 2 della Costituzione laddove ha ritenuto la sentenza di primo grado motivata. Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»: la ricorrente censura la Corte 3 per avere rigettato il motivo di appello con cui era stata denunciata la nullità della sentenza di primo grado per totale carenza di motivazione;
il motivo è inammissibile giacché, «in virtù dell'effetto sostitutivo della sentenza di appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado -per la quale di deduce la mancanza di motivazione- non rilevato dal giudice di appello» (Cass. n. 17072/2007); deve ritenersi, infatti, che una tale censura difetti di interesse, «giacché una decisione di accoglimento avrebbe comportato null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello» (Cass. n. 21943/2020 e Cass. n. 12642/2014), trattazione che è stata compiuta nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha ampiamente argomentato sulle questioni dedotte con l'opposizione all'ingiunzione, sostituendo la propria motivazione a quella (del tutto apparente) del giudice di primo grado;
il secondo motivo deduce «violazione o falsa applicazione dell'art. 8 della Legge n. 526 1982 e del D.M. 21 marzo 1988» e censura la sentenza «in quanto, in evidente violazione delle citate norme, ha ritenuto legittima la inosservanza della procedura prevista dall'art. 8 della L. n. 526 per l'adozione annuale del D.P.R. che doveva stabilire la misura del contributo e le modalità di versamento dello stesso»; richiamato il contenuto dell'art. 8 della I. n. 526/82 (concernente il contributo in favore dello Stato gravante sulle imprese assicuratrici) e quelli dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 688/1985 come modificato dalla I. di conversione n. 11/1986 (che - rispettivamente- prevedono la misura della "somma aggiuntiva" da versare agli enti previdenziali ed assistenziali in caso di pagamenti effettuati oltre il termine stabilito ed estendono le disposizioni sulla "somma aggiuntiva" alle imprese assicuratrici in caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'art. 8 I. n. 526/82), la ricorrente lamenta che la materia della "somma aggiuntiva" non sia 4 stata disciplinata con Decreto del Presidente della Repubblica e dopo aver sentito l'Organizzazione delle imprese di assicurazione più rappresentative sul piano nazionale (ANIA); assume pertanto che è risultata «violata la riserva di regolamento di cui al citato art. 8 della L. n. 526/1982» e conclude che «gli atti amministrativi sulla scorta dei quali è stato calcolato l'addebito da parte della D.P.T. di Roma, sono illegittimi così come lo è il provvedimento di ingiunzione, con cui sono state richieste le maggiori somme, che risulta altresì nullo e/o annullabile per illegittimità derivata»; al riguardo, deve rilevarsi che: la motivazione della sentenza impugnata, là dove sostiene apoditticamente che non sarebbe stata prevista alcuna nullità od illegittimità per l'inosservanza della procedura prevista dall'art. 8 della I. n. 526 del 1982, suppone, contrariamente alla logica propria del diritto amministrativo, che l'illegittimità di un procedimento che una p.a. debba seguire per adottare determinati atti, tanto più come nella specie certamente provvedimentali, incidenti su situazioni soggettive o riguardo ai quali, comunque, siano individuabili soggetti che hanno interesse alla sua osservanza, debba essere espressamente prevista;
al contrario, è sufficiente la circostanza che il provvedimento sia idoneo ad incidere su quella situazione o veda l'esistenza di soggetti interessati alle modalità della sua adozione, perché possibili suoi destinatari, per giustificare la conseguenza che essi possano lamentare la loro illegittimità se le regole di adozione non vengano osservate;
una siffatta motivazione è, dunque, certamente errata;
peraltro, deve considerarsi che dall'esposizione del ricorso emerge che, come atto presupposto dell'ingiunzione, il provvedimento della Direzione Provinciale del Tesoro di Roma del 17 giugno 1994, determinativo delle sanzioni, e i suoi atti presupposti erano stati impugnati dinanzi al T.A.R.; tra essi doveva essere compreso (il ricorso non lo dice espressamente, ma così parrebbe doversi intendere quanto si dice a pag. 3 nelle ultime quattro righe, che indicano l'impugnazione 5 di "ogni altro atto ... presupposto") il D.M. 21 marzo 1988, in base al quale la determinazione delle sanzioni venne fatta nel detto provvedimento;
dunque, era stata la stessa ricorrente ad attivarsi in sede amministrativa censurando il detto D.M. e l'atto determinativo applicativo del 17 giungo 1994, così mostrando di ben comprendere che la relativa cognizione apparteneva, concernendo l'esercizio del potere sanzionatorio della p.a., alla cognizione del giudice amministrativo (cfr. Cass., S.U. n. 29529/2008 e n. 1238/2002); nella specie, quindi, la questione della validità del D.M. 21 marzo 1988 era stata correttamente introdotta davanti al g.a. e il giudice ordinario avrebbe dovuto ritenerla estranea alla sua cognizione ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639/1910, dichiarando su di essa il proprio difetto di giurisdizione;
non avendolo fatto il tribunale con la sentenza di primo grado e non essendo stato rilevato il difetto di giurisdizione nemmeno dalla p.a. (ai sensi di Cass., S.U. n. 24883/2008), la questione di giurisdizione è ormai rimasta preclusa;
d'altro canto, il giudizio amministrativo si era nel frattempo perento e, pertanto, il giudice ordinario si trovava nella condizione di dover semplicemente rilevare che, essendosi consolidato il D.M. del 1988, per il venir meno della sua impugnazione, parte ricorrente non poteva più discutere sulla sua legittimità; corretta in tal senso la motivazione, il motivo va rigettato;
a ciò deve aggiungersi che: priva di pregio è l'argomentazione svolta nella prima parte del motivo (pagg. 10-13 del ricorso) nel senso di postulare che l'art. 1- quinquies del d.l. n. 688 del 1985, convertito nella legge n. 11 del 1986, là dove estendeva la sua applicazione anche alle imprese assicuratrici, avesse avuto il valore di determinare l'applicabilità del procedimento indicato dall'art. 8 della legge n. 526 del 1982 all'attività della p.a. determinativa, in applicazione del suo disposto, delle 6 sanzioni: è sufficiente osservare che l'art. 8 si occupava solo del procedimento di determinazione delle misure del contributo e delle modalità del loro versamento, ma non dei profili inerenti alla disciplina del ritardo nel versamento;
con la conseguenza che l'attività di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 11/1986 -estese, in virtù del richiamo effettuato dall'art. 1 quinquies al "caso di ritardato versamento del contributo" previsto dall'art. 8 della I. n. 526/1982- non poteva essere letto nel senso di disporre l'applicazione del procedimento in esso previsto, cioè quello che contemplava l'adozione del d.p.r. per la determinazione dei contributi e delle modalità del loro versamento, anche alle sanzioni per il ritardato versamento;
per tale ragione, il motivo sarebbe stato, se esaminabile, comunque privo di fondamento;
il terzo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 4 d.l. n. 536/1987 convertito in I. n. 48/1988, dell'art. 125 del D. Lgs. n. 175/1995 e degli artt. 11 e 15 delle preleggi per avere la sentenza «ritenuto ancora operante e applicabile al caso di specie il disposto di cui agli artt. 1 e 1-quinquies della legge n. 11 del 1986 nonché irrilevante la abrogazione del contesto normativo applicabile alla fattispecie de qu[r3] intervenuta esplicitamente ad opera del D.Lgs. 175/1995»; la ricorrente assume che il sistema sanzionatorio concernente il versamento delle somme aggiuntive era stato implicitamente abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 536/1987, convertito in I. n. 48/1988 (che ha disciplinato la stessa materia di cui all'art. 1 del d.l. n. 688/1985, convertito in I. n. 11/1986 e ha dettato disposizioni incompatibili con le precedenti) e che tale abrogazione doveva intendersi estesa anche all'art. 1 quinquies del d.l. n. 688/1985 (come modificato in sede di conversione) concernente specificamente il versamento dovuto dalle imprese assicurative ai sensi dell'art. 8 I. n. 526/1982; 7 sotto altro profilo, la ricorrente evidenzia che l'abrogazione del contesto normativo posto a base dell'ingiunzione era intervenuta anche esplicitamente ad opera dell'art. 125 del successivo D. L.gs n. 175/1995, che aveva abrogato sia l'art. 8 della I. n. 526/1982 che l'art. 1 quinquies del d.l. n. 688/1985, convertito con modificazioni in I. n. 11/1986, «a decorrere dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore» del medesimo decreto, ossia a far data dal 19.7.1995; assume pertanto che, «al momento in cui è stata emessa l'ingiunzione impugnata (15 gennaio 1996, con esecutorietà del 14 febbraio 1996) le norme sostanziali poste a fondamento della sanzione non erano più in vigore»; il motivo va disatteso in relazione ad entrambe le censure;
l'assunto dell'abrogazione tacita ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 536/1987 è infondato, alla luce del condivisibile precedente di questa Corte secondo cui «l'art.
1 -quinquies del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, introdotto dalla legge di conversione 31 gennaio 1986, n. 11 - che ha esteso alle imprese assicuratrici, nel caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'obbligo del versamento della somma aggiuntiva, prevista dall'art. 1, comma primo, del citato D.L. n. 688/85 per i datori di lavoro e da determinarsi in relazione all'entità del ritardo - non è stato implicitamente abrogato dall'art. 4, comma primo, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48» (Cass. n. 12399/2000); in continuità con tale precedente, deve infatti ribadirsi che la disposizione invocata dalla ricorrente non contiene una qualche espressione da cui possa desumersi la sua estensione anche alle imprese assicuratrici, trattandosi di norma che fa esclusivo riferimento ai contributi o premi dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali ed assistenziali e non anche al contributo da versare da parte delle imprese di assicurazione allo Stato;
8 la tesi che esclude l'avvenuta abrogazione dell'art. 1 quinquies della legge n.11/1986 ad opera dell'art. 4 del D.L. n. 536/87 trova ulteriore conferma nel fatto che il primo è stato, poi, espressamente abrogato dall'art. 125, comma 3, D.L.vo 17 marzo 1995, n.175, che ha riguardato anche l'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n.526, vale a dire la norma che aveva istituito il contributo dovuto dalle imprese assicuratrici;
né deve trascurarsi il fatto che l'anzidetta abrogazione espressa è stata disposta "a decorrere dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore" del D.Lgs. n. 175/1995 e che l'estensione dell'operatività della legge abrogata fino ad un momento addirittura successivo alla sua entrata in vigore conferma ulteriormente come non vi possa essere stata una precedente abrogazione tacita;
parimenti infondato è l'assunto della ricorrente secondo cui il venir meno delle norme abrogate (art. 8 della legge n.526/82 e art. 1 - quinquies del d.l. n.688/85, convertito in legge n.11 del 1986) non avrebbe consentito l'emissione dell'ingiunzione in un momento (gennaio 1996) successivo a quello fissato per l'operatività dell'abrogazione: invero, merita piena condivisione il rilievo compiuto dalla sentenza impugnata secondo cui l'abrogazione non è idonea a incidere su una situazione ormai "esaurita" come quella in esame, in cui il credito era pacificamente maturato in relazione alla rata scaduta il 31.1.1994 e pagata il 15.4.1994; osta, infatti, all'accoglimento della tesi della ricorrente la regola secondo cui la disciplina da applicare alle situazioni sostanziali è quella in vigore al momento del fatto (a norma dell'art. 11 delle preleggi); di talché, nel caso concreto di fattispecie caratterizzata dall'obbligo del pagamento di una somma (aggiuntiva) insorto per scadenza del termine (31.1.94), giusta la previsione della legge n.11/86, la sopravvenuta abrogazione della normativa si appalesa inapplicabile, essendosi ormai già esaurito il rapporto giuridico al momento della sua entrata in vigore (dato che il diritto alla "somma aggiuntiva" costituisce un diritto di credito definitivamente acquisito sotto il vigore della 9 vecchia legge e la cui esistenza non può certamente essere posta nel nulla per effetto della successiva abrogazione della stessa); in tal senso, merita continuità il precedente di legittimità (Cass. n. 12399/2000) richiamato dalla sentenza impugnata, a mente del quale «l'ingiunzione di pagare "una somma aggiuntiva" per ritardato versamento del contributo di cui all'art. 8 della legge n. 526/82, emessa da una Direzione Provinciale del Tesoro nei confronti di un'impresa assicuratrice dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 del citato D.L. n. 536/87 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 125, comma 3, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.175 - che ha espressamente abrogato sia l'art.
1-quinquies della legge n. 11/86 che l'art. 8 della legge n. 526/82 - è legittima, dovendosi anche escludere che la menzionata normativa relativa alla "somma aggiuntiva" possa ritenersi in contrasto con l'art. 3 della Cost.»; rispetto a tale massima, va tuttavia precisato che il riferimento ad un'ingiunzione emessa "prima" dell'entrata in vigore dell'art. 125 D.Lgs. n. 175/1995 non vale ad individuare nella data di emissione dell'ingiunzione il discrimine per l'applicazione della disciplina abrogatrice, atteso che tale riferimento deve ritenersi meramente descrittivo del fatto che -nel caso esaminato- sia il ritardo che l'ingiunzione erano antecedenti, per contro emergendo chiaramente dal contenuto della decisione (concernente il pagamento di una somma aggiuntiva per obbligo di pagamento scaduto nel gennaio 1991) che unicamente rilevante, ai fini dell'applicazione della sanzione, è il momento in cui si colloca il fatto (ritardo) generatore del credito, dovendosi pertanto escludere gli effetti dell'abrogazione per i ritardi determinatisi prima che la stessa abbia avuto efficacia ("a decorrere dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore" del D.Lgs. n. 175/1995), e ciò a prescindere dalla circostanza che l'ingiunzione sia stata emessa in un momento successivo;
il ricorso va pertanto rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza;
10 sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 18.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spes renotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 2.3.2021 Il TI Fun - . crio Fr IA