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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
9672/2024 R.G. pendente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Galliani, in virtù di procura Parte_1 in atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.5.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dal procuratore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.9.2024 , premesso che: Parte_1
- in data 25.5.1995 aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
;
[...]
- dall'unione coniugale nascevano le figlie (n. il 19.9.1998) e Persona_1
(n. il 18.5.2002); Per_2
- con sentenza n. 2048/2023 del 24.5.2023 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le condizioni concordate tra i coniugi che prevedevano, tra l'altro, a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione alla di un contributo mensile di €600,00 (pari a €300,00 per ciascuna CP_1 FI), oltre rivalutazione annuale istat e spese straordinarie nella misura del
50%; - nelle more, la FI , di anni 26, aveva reperito un'attività di Persona_1 lavoro presso lo studio medico del dott. , così divenendo Persona_3 economicamente indipendente;
- la FI , divenuta proprietaria di un immobile in Bitonto a Persona_1 seguito di donazione dallo stesso posta in essere, aveva provveduto a locare il detto immobile, ritraendo il canone di locazione;
- egli aveva visto una contrazione reddituale in conseguenza del suo stato di salute e della contrazione di nuove nozze, dovendo sopportare il pagamento del canone di locazione della casa coniugale;
tutto quanto premesso, chiedeva, in modifica delle condizioni di divorzio, la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per il mantenimento della FI Persona_1 con decorrenza dalla domanda.
Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, nessuno si costituiva per e ne era Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dal ricorrente e di acquisizione presso l'Ufficio del Lavoro dello stato occupazionale della FI Persona_1 all'udienza del 28.5.2025 era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione di certificazione di Cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta.
Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus
e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello
Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24/9/2002 n. 13863).
Nel caso di specie risulta provato che la FI abbia raggiunto Persona_1
l'indipendenza economica: dalla certificazione dell'Arpal Puglia del 6.2.2025 acquisita agli atti di causa emerge, invero, che è occupata dal 6.6.2023 presso lo Persona_1 studio medico dapprima con contratto a tempo determinato, Persona_3 trasformato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 20.12.2023.
Quantunque, quindi, non vi sia prova di ulteriori entrate economiche da parte della FI
(non avendo il ricorrente provveduto ad allegare il contratto di locazione relativo all'immobile da egli donato nel 2018, e quindi in data antecedente alla pronuncia di divorzio) e della contrazione dei redditi del resistente (non essendo all'uopo sufficiente l'allegazione della contrazione di nuove nozze e il deposito di 4 buste paga), la circostanza per cui la FI , prossima al compimento di anni 27, lavori orami da Persona_1 tempo presso il medesimo studio medico, con contratto a tempo indeterminato, è indice della raggiunta indipendenza economica della stessa, sicchè la domanda di revoca del contributo al mantenimento paterno può trovare accoglimento.
Conseguentemente va revocato, con decorrenza dalla proposizione della presente domanda, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della FI Persona_1 mediante la corresponsione della somma di €300,00 mensili (oltre rivalutazione istat) e del 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite devono porsi a carico della resistente soccombente;
tali spese si liquidano facendo applicazione dei valori medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le cause di valore da
€5.200,00 a €26.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata (nulla si riconosce per la fase istruttoria in concreto non svolta, non avendo la parte ricorrente provveduto al deposito delle relative memorie).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di divorzio recepite con sentenza n. 2048/2023 del 24.5.2023 emessa nel procedimento n.r.g.
14748/2023:
- revoca, con decorrenza dalla presente domanda, l'obbligo posto in capo al di corrispondere alla a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della FI , la somma di €300,00 mensile Persona_1 oltre rivalutazione istat e oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della medesima FI;
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano in €284,10 per esborsi documentati e in €1.700,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, cpa e iva ove dovuta come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il
3.6.2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
9672/2024 R.G. pendente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Galliani, in virtù di procura Parte_1 in atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.5.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dal procuratore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.9.2024 , premesso che: Parte_1
- in data 25.5.1995 aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
;
[...]
- dall'unione coniugale nascevano le figlie (n. il 19.9.1998) e Persona_1
(n. il 18.5.2002); Per_2
- con sentenza n. 2048/2023 del 24.5.2023 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le condizioni concordate tra i coniugi che prevedevano, tra l'altro, a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione alla di un contributo mensile di €600,00 (pari a €300,00 per ciascuna CP_1 FI), oltre rivalutazione annuale istat e spese straordinarie nella misura del
50%; - nelle more, la FI , di anni 26, aveva reperito un'attività di Persona_1 lavoro presso lo studio medico del dott. , così divenendo Persona_3 economicamente indipendente;
- la FI , divenuta proprietaria di un immobile in Bitonto a Persona_1 seguito di donazione dallo stesso posta in essere, aveva provveduto a locare il detto immobile, ritraendo il canone di locazione;
- egli aveva visto una contrazione reddituale in conseguenza del suo stato di salute e della contrazione di nuove nozze, dovendo sopportare il pagamento del canone di locazione della casa coniugale;
tutto quanto premesso, chiedeva, in modifica delle condizioni di divorzio, la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per il mantenimento della FI Persona_1 con decorrenza dalla domanda.
Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, nessuno si costituiva per e ne era Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dal ricorrente e di acquisizione presso l'Ufficio del Lavoro dello stato occupazionale della FI Persona_1 all'udienza del 28.5.2025 era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione di certificazione di Cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta.
Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus
e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello
Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24/9/2002 n. 13863).
Nel caso di specie risulta provato che la FI abbia raggiunto Persona_1
l'indipendenza economica: dalla certificazione dell'Arpal Puglia del 6.2.2025 acquisita agli atti di causa emerge, invero, che è occupata dal 6.6.2023 presso lo Persona_1 studio medico dapprima con contratto a tempo determinato, Persona_3 trasformato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 20.12.2023.
Quantunque, quindi, non vi sia prova di ulteriori entrate economiche da parte della FI
(non avendo il ricorrente provveduto ad allegare il contratto di locazione relativo all'immobile da egli donato nel 2018, e quindi in data antecedente alla pronuncia di divorzio) e della contrazione dei redditi del resistente (non essendo all'uopo sufficiente l'allegazione della contrazione di nuove nozze e il deposito di 4 buste paga), la circostanza per cui la FI , prossima al compimento di anni 27, lavori orami da Persona_1 tempo presso il medesimo studio medico, con contratto a tempo indeterminato, è indice della raggiunta indipendenza economica della stessa, sicchè la domanda di revoca del contributo al mantenimento paterno può trovare accoglimento.
Conseguentemente va revocato, con decorrenza dalla proposizione della presente domanda, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della FI Persona_1 mediante la corresponsione della somma di €300,00 mensili (oltre rivalutazione istat) e del 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite devono porsi a carico della resistente soccombente;
tali spese si liquidano facendo applicazione dei valori medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le cause di valore da
€5.200,00 a €26.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata (nulla si riconosce per la fase istruttoria in concreto non svolta, non avendo la parte ricorrente provveduto al deposito delle relative memorie).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di divorzio recepite con sentenza n. 2048/2023 del 24.5.2023 emessa nel procedimento n.r.g.
14748/2023:
- revoca, con decorrenza dalla presente domanda, l'obbligo posto in capo al di corrispondere alla a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della FI , la somma di €300,00 mensile Persona_1 oltre rivalutazione istat e oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della medesima FI;
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano in €284,10 per esborsi documentati e in €1.700,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, cpa e iva ove dovuta come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il
3.6.2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato