Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2453/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2453/2024 promossa da: (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il Patrocinio dell'Avv. TOMASELLI MARY C.F._2
APPELLANTI contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MEZZADRI LORENZO APPELLATO
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 758/24 del Giudice di Pace di CP_1
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
in qualità di conducente del veicolo Alfa Romeo 147 tg. Parte_1
DJ250SF, ha proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di in opposizione ai CP_1 verbali di contestazione n. 20135360 e n. 20134324 elevati nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di con riferimento al sinistro occorso il 21.12.2023, presso la rotonda CP_1 in Viale Martiri di Piazza EN EN (all'altezza dell'esercizio commerciale Maxigross), per non essere stata in grado di mantenere il controllo del veicolo e di arrestarlo tempestivamente e per aver impegnato l'intersezione senza concedere la precedenza, in violazione degli artt. 141, commi 2 e 11 - 145, commi 4 e 10 del Codice della Strada. A fondamento dell'opposizione ha dedotto preliminarmente la nullità formale dei verbali per l'omessa o comunque errata indicazione dei riferimenti spazio-temporali dell'infrazione (data, orario e località) e per l'errata modalità di esecuzione della notifica che, a norma dell'art. 201 C.d.S., avrebbe dovuto essere effettuata in modalità differita, vista l'impossibilità materiale di eseguirla sul luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto, essendo gli agenti intervenuti sul posto quando ella era già stata trasportata all'Ospedale di Nel merito, ha CP_1 contestato la dinamica del fatto così come ricostruita dalle Forze dell'ordine nei verbali.
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I motivi di opposizione coincidono con quelli già svolti dalla Parte_1
Disposta la riunione della due cause, il Giudice di Pace, con sentenza n. 758 del 16.07.2024, ha rigettato i ricorsi e, ritenendo la pretestuosità dell'impugnazione dei verbali di contestazione, ha disposto l'aumento dell'importo delle sanzioni irrogate. Avverso la pronuncia e , con unico Parte_1 Parte_2 atto e medesimo difensore, hanno proposto tempestivo appello censurando:
1) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace non si sarebbe espresso in merito alle eccepite nullità formali dei verbali di contestazione;
2) la ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto illogica e basata unicamente sulla documentazione della Polizia Locale. Dunque, ritenuta la nullità ex art. 161 c.p.c. della sentenza impugnata, ne hanno chiesto l'integrale riforma. Il ha resistito all'impugnazione, deducendo: Controparte_1
- che l'eccezione di nullità dei verbali (che al più potrebbe riguardare la sola
è infondata poiché la contestazione degli agenti di Polizia, effettuata presso Parte_1 il Pronto Soccorso in cui è stata trasportata dopo l'incidente, è da considerarsi immediata, data la continuità operativa e temporale tra l'intervento, i rilievi e la contestazione delle violazioni;
- che i verbali contengono tutti gli elementi essenziali per la loro validità e, oltre a rimandare al rapporto di incidente stradale n. 1486/2023, indicano sia il luogo in cui è avvenuta la contestazione degli illeciti, sia il luogo dell'accertamento;
- che la ricostruzione fattuale del sinistro prospettata dagli appellanti è confutata dai rilievi effettuati dagli operatori intervenuti sul luogo e dalle dichiarazioni rilasciate dal teste oculare estraneo al sinistro, dal conducente del primo veicolo rimasto coinvolto nell'incidente e dalle dichiarazioni della stessa , che, tra l'altro, non accennava ad alcun Parte_1 guasto della vettura, come invece sostenuto in sede di ricorso. All'esito della prima udienza, non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per discussione. 2. Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza del primo Giudice per avere del tutto omesso di motivare in ordine alle eccezioni preliminari di nullità formale dei verbali di contestazione dovute a:
- vizio della notifica eseguita nei confronti di poiché gli Parte_1 operatori di Polizia hanno provveduto alla consegna dei verbali quando quest'ultima si trovava già presso il pronto soccorso dell'Ospedale in cui è stata trasportata in seguito al sinistro e, dunque, avrebbero dovuto procedere alla contestazione differita ai sensi dell'art. 201 comma 1 C.d.S.;
2 - errata compilazione dei verbali nella parte in cui riportano, quale luogo dell'infrazione, l'indirizzo dell'Ospedale ove è stata trasportata (viale Parte_1
Risorgimento 80), anziché quello del punto in cui è avvenuto l'incidente (Viale Martiri di Piazza EN An Men). Benché, in effetti, la sentenza di primo grado ometta completamente di prendere posizione su dette eccezioni, cionondimeno esse sono infondate:
- in primo luogo, il dedotto vizio di notifica è stato senz'altro stato sanato dal raggiungimento dello scopo della notifica stessa ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c., atteso che la ha potuto proporre tempestiva opposizione al verbale svolgendo Parte_1 compiutamente tutte le sue difese, né ha dedotto quale eventuale lesione del proprio diritto di difesa avrebbe comportato l'utilizzo, da parte degli operatori di polizia, della modalità di contestazione immediata, anziché di quelle della contestazione differita (sul punto cfr, ex multis, C. 3426/23);
- in secondo luogo, la dedotta, errata indicazione del luogo in cui è stata commessa l'infrazione costituisce, invece, un mero errore materiale, immediatamente percepibile dagli interessati, i quali sono stati perfettamente in grado di svolgere compiutamente le proprie difese (si richiama, al riguardo, C. 28516/13, secondo cui: “In materia di violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento che contenga un errore materiale facilmente emendabile (nella specie, il numero della patente di guida quale identificativo delle carte di qualificazione del conducente) non è viziato da nullità in quanto idoneo a rendere il conducente edotto delle contestazioni ed a consentirgli di contrapporre le proprie difese”); peraltro il verbale, nella parte in cui viene specificata violazione della norma del Codice della Strada, riporta l'indirizzo corretto del punto in cui si è verificata l'infrazione. 3. Quanto al secondo motivo di appello, attinente alla “illogica e faziosa ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal GdP”, che, nel rigettare l'opposizione, si sarebbe basato unicamente sulla ricostruzione del fatto operata dalla Polizia Municipale, senza tenere conto delle contestazioni svolte dalla alla prima udienza tenutasi in quel giudizio, si Parte_1 osserva:
- il ricorso in opposizione proposto dinanzi al Giudice di primo grado non contiene alcuna specifica contestazione della ricostruzione contenuta nei verbali delle Forze dell'Ordine intervenute nell'immediatezza del fatto, ma si limita a prospettare una versione alternativa, in modo peraltro del tutto generico, senza allegare alcun elemento a sostegno e senza articolare istanze istruttorie;
- del pari, le contestazioni svolte dalla alla prima udienza innanzi al Parte_1
G.d.P. (riportate pedissequamente nella pronuncia qui impugnata) sono del tutto apodittiche poiché consistono unicamente nel mettere in dubbio i rilievi e le conclusioni della Polizia Municipale, ma, ancora una volta in assenza di qualsivoglia supporto probatorio o argomentativo (anche solo, ad esempio, una perizia cinematica di parte);
- gli otto punti in cui si articola il presente motivo di appello sono in parte una mera riproposizione di quanto già dedotto, e in parti argomenti nuovi, non dedotti in primo grado e dei quali non è possibile tenere conto in questa sede. In definitiva, l'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata. 3.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento della fase istruttoria. Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA l'impugnata sentenza;
CONDANNA gli appellanti, in solido, a pagare all'appellato le spese di lite, che liquida in € 350,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02, della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti, in solido, di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione. Così deciso a Reggio Emilia il 26/03/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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