Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA opposizione ad intimazione di pagamento per crediti
In nome del Popolo italiano previdenziali notifica e prescrizione.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 921/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
28.3.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato in data 22.7.2024, Parte_1
per chiedere, previa adozione di provvedimento di sospensione in via cautelare, di
“…dichiarare nullo e/o inefficace l'intimazione di pagamento gravata n.
08020239012001304/00 nella parte de qua ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e
consequenziale per i motivi espressi in narrativa. In via subordinata: - Dichiarare l'intervenuta
prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 08020070026779609000 indicata
in narrativa e, conseguentemente, dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del
provvedimento gravato nella parte de qua, ordinando la proporzionale riduzione della
intimazione di pagamento gravata…”. Ha riferito che, con l'atto menzionato, l'Agenzia
per la riscossione gli ha intimato il pagamento di € 279.322,77 e che il solo credito di €
CP_ 6.344,36 ha natura previdenziale ed è rivendicato dalla sede di Perugia per
080 20070026779609000. Ha rilevato che detta cartella non risulta essere mai stata notificata e che “Sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 60549369150-5,
prodotta in copia da non è riportato il numero di codice dell'atto corrispondente a quello CP_2
indicato nella intimazione di pagamento, per cui non sussiste alcuna prova circa la
riconducibilità dell'avviso medesimo alla cartella di pagamento in oggetto e, quindi, della
regolarità della notifica stessa.” ed ha eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione
CP_ del credito vantato da
CP_ Costituitosi con memoria depositata il 18.3.2025, l' ha rilevato che la cartella esattoriale di cui si discute è stata regolarmente notificata e che la pretesa contributiva
è, comunque, incontrovertibile per omessa incardinazione del giudizio di opposizione a ruolo ed ha dedotto che il termine di prescrizione è stato più volte interrotto e poi sospeso per legge a seguito dell'emergenza pandemica.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non esiste prova in atti della regolare notifica della cartella esattoriale n. 080
20070026779609000, con la quale l' , a giudicare Controparte_3
quanto si apprende dall'intimazione di pagamento in contestazione, avrebbe chiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di € 6.344,36 per contributi previdenziali e sanzioni civili destinati alla gestione lavoratori dipendenti per l'anno 2006. Invero,
come eccepito dal ricorrente, l'avviso di ricevimento che l ha inviato su CP_3
richiesta al difensore del non contiene alcun riferimento alla cartella in Pt_1
questione ed è relativo, peraltro, non ad una notifica eseguita il 30.4.2009 come risultante dall'intimazione, bensì il 20.9.2007. Il credito previdenziale rivendicato da
CP_ è estinto per intervenuta prescrizione, poiché, in assenza di regolare notifica della cartella (con conseguente impossibilità di invocare l'incontrovertibilità del credito limitando la verifica del decorso del termine di prescrizione al periodo successivo al consolidamento), le obbligazioni relative alla gestione lavoratori dipendenti maturate nel 2006 dovevano essere oggetto di una messa in mora da perfezionarsi entro il quinquennio dalla data di maturazione delle stesse e cioè, per ciascuna mensilità (artt.
17 e 18 del d.lgs. n. 241/1997), dal giorno 16 della mensilità successiva mentre è in
22 radice pacifico che nulla è stato recapitato all'interessato nell'arco temporale in questione, prospettandosi il compimento di un primo atto interruttivo solo dal
27.1.2015.
Alla luce delle considerazioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nella parte relativa alla pretesa di
CP_ pagamento di contribuzione di cui alla cartella esattoriale n. 080
20070026779609000 e l'estinzione per prescrizione dei crediti in questione.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore (parametri compresi fra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia in relazione agli incombenti effettivamente disimpegnati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara illegittima l'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa alla pretesa di cui alla cartella esattoriale n. 080 20070026779609000 e dichiara
CP_ prescritti i crediti ivi incorporati;
- condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 1.750,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e
Cap come per legge.
Perugia, lì 28.3.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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