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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/08/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4294/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 7.8.2025, promossa da
, con l'avv. Filomena D'Addario; Parte_1
ricorrente
contro contumace;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: licenziamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.4.2025, , premesso di avere Parte_1
lavorato quale installatore di impianti dal 3.6.2024 al 29.10.2024, in forza di contratto a tempo determinato full time stipulato il 27.5.2024 con scadenza iniziale al 31.7.2024 e prorogato il 24.7.2024 sino al 31.12.2024,
alle dipendenze della chiedeva dichiararsi nullo, Controparte_1
inefficace o comunque illegittimo il licenziamento intimatogli e condannarsi il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al
1 pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale mensile dall'ottobre 2024 fino al giorno della reintegrazione, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
La convenuta rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'istante è stato attinto da due licenziamenti.
Il primo recesso gli è stato intimato con messaggio whatsapp del
21.10.2024, a seguito di contestazione disciplinare del 9.10.2024, per avere il giorno 8.10.2024, in un cantiere sito in Castellaneta, operando in modo difforme dalle indicazioni ricevute, adottato soluzioni tecniche inadeguate nel corso della realizzazione di un impianto idrico-fognario.
Il secondo recesso gli è stato intimato con lettera del 29.10.2024, a seguito di contestazione disciplinare del 16.10.2024, per avere il giorno
16.10.2024, dopo un periodo di assenza per malattia, omesso di riprendere il lavoro e di informarne il datore di lavoro o il responsabile del cantiere.
In relazione al primo recesso, l'istante deduce in primo luogo il difetto di forma scritta.
2 La censura è infondata, in quanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito qui condiviso, il licenziamento intimato con messaggio whatsapp è valido ove, come nella specie, ne sia provato il ricevimento da parte del lavoratore.
In secondo luogo, l'istante deduce il difetto di motivazione.
La censura è fondata, in quanto nel messaggio in questione si legge testualmente “da domani non lavori più per me”, senza alcun'altra precisazione e senza alcun richiamo alla pregressa contestazione disciplinare del 9.10.2024.
In terzo luogo, l'istante deduce la insussistenza del fatto contestato.
La censura è fondata, in quanto, come attestato dal certificato medico telematico in atti, il giorno 8.10.2024, in cui sarebbe stato commesso il preteso illecito disciplinare, l'istante era assente dal lavoro per malattia.
In relazione al secondo recesso, l'istante ne deduce in primo luogo la natura ritorsiva.
La censura è infondata, in difetto di ogni allegazione al riguardo.
In secondo luogo, l'istante deduce la comunicazione del recesso non al lavoratore ma al suo difensore non domiciliatario.
La censura è fondata, in quanto, per insegnamento della S.C., il licenziamento trasmesso all'avvocato è valido soltanto se il lavoratore abbia eletto domicilio presso di lui nel procedimento disciplinare (cfr.
3 Cass. 20.3.2025 n. 7480), laddove l'istante non risulta avere eletto domicilio presso il suo difensore se non nel ricorso giudiziale.
In terzo luogo, l'istante deduce la insussistenza del fatto contestato.
La censura è fondata, in quanto il giorno 16.10.2024 l'istante non ha ripreso a lavorare perché ancora malato, così come comunicato lo stesso giorno al datore di lavoro con messaggio whatsapp, cui faceva seguito, nel giorno immediatamente successivo, l'invio del certificato medico telematico di continuazione della malattia sino al 21.10.2024.
In quarto luogo, l'istante deduce il difetto di proporzionalità della sanzione.
La censura resta assorbita dalla rilevata fondatezza di quelle precedenti.
Entrambi gli intimati licenziamenti devono pertanto dichiararsi illegittimi.
Circa le conseguenze sanzionatorie derivanti da tale statuizione, deve evidenziarsi che, in caso di illegittimità del licenziamento di un lavoratore,
quale l'istante, assunto con contratto a tempo determinato, gli spetta il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate sino alla scadenza del termine pattuito.
Deve pertanto condannarsi la convenuta a pagare all'istante, a titolo di risarcimento del danno, un importo commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate dal 21.10.2024 (data del primo recesso) sino al
31.12.2024 (data di scadenza del contratto a tempo determinato), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate
4 (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38/SU) con decorrenza ex art. 429 co. 3
c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante
P. q. m.
dichiara illegittimi gli intimati licenziamenti e condanna la resistente a pagare all'istante, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari alle retribuzioni che sarebbero maturate dal 21.10.2024 al 31.12.2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dal giorno della maturazione del diritto;
rigetta nel resto la domanda;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro
1.030,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dell'avv. Filomena D'Addario.
Taranto, 7.8.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4294/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 7.8.2025, promossa da
, con l'avv. Filomena D'Addario; Parte_1
ricorrente
contro contumace;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: licenziamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.4.2025, , premesso di avere Parte_1
lavorato quale installatore di impianti dal 3.6.2024 al 29.10.2024, in forza di contratto a tempo determinato full time stipulato il 27.5.2024 con scadenza iniziale al 31.7.2024 e prorogato il 24.7.2024 sino al 31.12.2024,
alle dipendenze della chiedeva dichiararsi nullo, Controparte_1
inefficace o comunque illegittimo il licenziamento intimatogli e condannarsi il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al
1 pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale mensile dall'ottobre 2024 fino al giorno della reintegrazione, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
La convenuta rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'istante è stato attinto da due licenziamenti.
Il primo recesso gli è stato intimato con messaggio whatsapp del
21.10.2024, a seguito di contestazione disciplinare del 9.10.2024, per avere il giorno 8.10.2024, in un cantiere sito in Castellaneta, operando in modo difforme dalle indicazioni ricevute, adottato soluzioni tecniche inadeguate nel corso della realizzazione di un impianto idrico-fognario.
Il secondo recesso gli è stato intimato con lettera del 29.10.2024, a seguito di contestazione disciplinare del 16.10.2024, per avere il giorno
16.10.2024, dopo un periodo di assenza per malattia, omesso di riprendere il lavoro e di informarne il datore di lavoro o il responsabile del cantiere.
In relazione al primo recesso, l'istante deduce in primo luogo il difetto di forma scritta.
2 La censura è infondata, in quanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito qui condiviso, il licenziamento intimato con messaggio whatsapp è valido ove, come nella specie, ne sia provato il ricevimento da parte del lavoratore.
In secondo luogo, l'istante deduce il difetto di motivazione.
La censura è fondata, in quanto nel messaggio in questione si legge testualmente “da domani non lavori più per me”, senza alcun'altra precisazione e senza alcun richiamo alla pregressa contestazione disciplinare del 9.10.2024.
In terzo luogo, l'istante deduce la insussistenza del fatto contestato.
La censura è fondata, in quanto, come attestato dal certificato medico telematico in atti, il giorno 8.10.2024, in cui sarebbe stato commesso il preteso illecito disciplinare, l'istante era assente dal lavoro per malattia.
In relazione al secondo recesso, l'istante ne deduce in primo luogo la natura ritorsiva.
La censura è infondata, in difetto di ogni allegazione al riguardo.
In secondo luogo, l'istante deduce la comunicazione del recesso non al lavoratore ma al suo difensore non domiciliatario.
La censura è fondata, in quanto, per insegnamento della S.C., il licenziamento trasmesso all'avvocato è valido soltanto se il lavoratore abbia eletto domicilio presso di lui nel procedimento disciplinare (cfr.
3 Cass. 20.3.2025 n. 7480), laddove l'istante non risulta avere eletto domicilio presso il suo difensore se non nel ricorso giudiziale.
In terzo luogo, l'istante deduce la insussistenza del fatto contestato.
La censura è fondata, in quanto il giorno 16.10.2024 l'istante non ha ripreso a lavorare perché ancora malato, così come comunicato lo stesso giorno al datore di lavoro con messaggio whatsapp, cui faceva seguito, nel giorno immediatamente successivo, l'invio del certificato medico telematico di continuazione della malattia sino al 21.10.2024.
In quarto luogo, l'istante deduce il difetto di proporzionalità della sanzione.
La censura resta assorbita dalla rilevata fondatezza di quelle precedenti.
Entrambi gli intimati licenziamenti devono pertanto dichiararsi illegittimi.
Circa le conseguenze sanzionatorie derivanti da tale statuizione, deve evidenziarsi che, in caso di illegittimità del licenziamento di un lavoratore,
quale l'istante, assunto con contratto a tempo determinato, gli spetta il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate sino alla scadenza del termine pattuito.
Deve pertanto condannarsi la convenuta a pagare all'istante, a titolo di risarcimento del danno, un importo commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate dal 21.10.2024 (data del primo recesso) sino al
31.12.2024 (data di scadenza del contratto a tempo determinato), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate
4 (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38/SU) con decorrenza ex art. 429 co. 3
c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante
P. q. m.
dichiara illegittimi gli intimati licenziamenti e condanna la resistente a pagare all'istante, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari alle retribuzioni che sarebbero maturate dal 21.10.2024 al 31.12.2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dal giorno della maturazione del diritto;
rigetta nel resto la domanda;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro
1.030,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dell'avv. Filomena D'Addario.
Taranto, 7.8.2025.
Il giudice
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