Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 428/2022 R.G., promossa da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domi-ciliato in S. Agata Militello, Via C.F._1
Asmara, 20, presso lo studio degli avv. ti Giu-seppe COLLURA (C.F.:
) e Felice GAMBADAURO (C.F.: C.F._2
), che lo rappresentano e difendono giusta procura in C.F._3
atti;
-attore contro
, nata a [...] il [...] c.f. CP_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Vagliasindi C.F._4
n. 51, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ficarra che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-convenuta
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione
1
premettendo di avere contratto matrimonio in data 3.3.20211 Parte_1
con - annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune CP_1
di Caronia atto n. 1 P. 1 anno 2011 – che successivamente l'affectio coniugalis era venuta meno a causa della condotta posta in essere dalla moglie che, nella specie, aveva omesso di prestare l'assistenza morale e materiale al marito divenuto invalido, ha chiesto la separazione giudiziale e l'assegnazione della casa familiare.
Lo stesso ha precisato che dal matrimonio non erano nati figli e si è dichiarato disponibile a corrispondere alla moglie un assegno mensile per il suo mantenimento nella somma di € 200,00.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di CP_1
separazione ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto la pronuncia di addebito affermando, a tal fine, di avere subìto condotte violente e maltrattamenti da parte del marito;
la stessa ha chiesto, altresì, un contributo per il mantenimento di € 500,00 mensili oltre il rigetto della domanda avente ad oggetto l'assegnazione della casa familiare.
Il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei e provvisori ed ha rimesso glia atti al Giudice istruttore.
Nelle more del giudizio il procuratore di parte ricorrente ha affermato che
[...]
è deceduto ed ha chiesto l'interruzione del giudizio. Pt_1
Orbene, osserva il Collegio che stante il decesso del coniuge avvenuto nelle more del giudizio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “ In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status" che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non
2 definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce” (Cass. n. 4092/18).
Nulla sulle spese stante la cessata materia del contendere per intervenuto decesso del coniuge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 428/2022 R.G., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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