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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Lavoro festivo nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha infrasettimanale pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5856/2024 R.G. N. 5856/24 Affari Civili Contenziosi, discusso nel termine fissato del giorno
02.12.2025, avente ad oggetto: “Lavoro festivo infrasettimanale”; CRONOLOGICO e vertente N. _______________ tra e , rappresentati e difesi dall'avv. E. Parte_1 Parte_2 REPERTORIO
De Rosa del Foro di Nocera Inferiore in virtù di mandato allegato al N. _______________
n. 164/2025 R.B ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Cava de' Tirreni (Sa), Corso Umberto I, n. 283;
Discusso nel termine
Ricorrenti del 02.12.2025
e
Controparte_1
[...]
[...]
e difesa dall'avv. A. Colantuono in virtù di mandato allegato alla Deposito minuta
_________________ memoria difensiva, elettivamente domiciliata in Salerno, Via San
Leonardo;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 5856/24 R.G. Siani + 1 c/o pag. 1 CP_2 §§§
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14.11.2024 e Parte_1 Pt_2
adivano il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedevano
[...]
quanto segue: “a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività svolta nei giorni festivi infrasettimanali, al riconoscimento del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ai sensi dell'art. 9 del CCNL 20 settembre
2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, nonché dell'art. 29 del
CCNL 21 maggio 2018, e ora dell'art. 106 del CCNL 22 novembre
2022, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 per la ricorrente e nel periodo compreso Parte_1
tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 per il ricorrente Pt_2
;
[...]
b)per l'effetto, condannare l Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva lorda di euro 6851,47 (euro seimilaottocentocinquantuno,47), di cui euro 4168,35 (euro quattromilacentosessantotto,35) in favore del sig.
, ed euro 2683,12 (euro duemilaseicentoottantatre,12) in Parte_2
favore della sig.ra , a titolo di compensi per il lavoro Parte_1
straordinario prestato nei giorni festivi infrasettimanali durante il periodo indicato e/o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
c)in via subordinata, si richiede che il compenso dovuto venga liquidato in via equitativa, tenendo conto delle festività infrasettimanali previste annualmente dal calendario;
d)con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Giudizio n. 5856/25 R.G. + 1 c/o pag. 2 Pt_1 CP_2 Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio l resistente, la quale impugnava CP_1
l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando che i ricorrenti erano stati pagati.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 02.12.2025 depositate le note difensive della parte ricorrente in data 18.11.2025, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da e è fondato e, Parte_1 Parte_3
pertanto, va accolto.
In via preliminare, va evidenziato che la questione sottoposta al vaglio del Tribunale, ossia quella relativa al diritto degli infermieri professionali e degli O.S.S. di percepire il compenso per il lavoro festivo infrasettimanale, è stata affrontata da numerosi Tribunali con contrastanti soluzioni.
Ad avviso del Tribunale, pur nella consapevolezza di diverse soluzioni adottate, va condiviso l'orientamento positivo, già espresso da numerosi
Tribunali, tra i quali, di recente, dallo stesso Tribunale adito, a modifica melius re perpensa del precedente orientamento (cfr. sentenze n.
2497/24, n. 393/25, n. 782/25 e n. 1120/25), le cui motivazioni vanno richiamate in questa sede ai sensi dell'art 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto complete, analitiche e pienamente condivisibili.
In particolare, con la sentenza n. 1120/25, l'adito Tribunale, in maniera condivisibile, ha così argomentato: “Giova preliminarmente rilevare che con il cedolino paga di maggio 2025 è stata corrisposta alla parte ricorrente parte dell'indennità di cui si discorre, ossia euro 2.318,11 in relazione ad alcuni giorni e mesi degli anni dal 2019 al 2022; pertanto,
Giudizio n. 5856/25 R.G. + 1 c/o pag. 3 Pt_1 CP_2 in relazione a tali somme può essere dichiarata la cessata materia del contendere.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Ciò detto, non risultando corrisposta interamente l'invocata indennità mai contestata né nell'an né nel quantum, atteso che l' CP_1
Giudizio n. 5856/25 R.G. + 1 c/o pag. 4 Pt_1 CP_2 con la busta paga di maggio 2025 non ha correttamente CP_1
pagato i festivi infrasettimanali, non corrispondendo inoltre nulla per gli anni 2016, 2017 e il 2018 – nonostante la costituzione tardiva e la mancata eccezione di prescrizione - si precisa quanto segue.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, i ricorrenti hanno chiesto il compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, per l'attività lavorativa prestata in giorni festivi infrasettimanali - per come risultante dai cartellini marcatempo - senza aver goduto del riposo compensativo.
Tali circostanze non sono state in alcun modo contestate dalla convenuta, la quale, come detto, si è costituitain giudizio solo per riferire della predisposizione dei pagamenti di quanto richiesto con la busta paga di maggio 2025.
Lo scrivente, melius re perpensa, ritiene di uniformarsi al recente consolidato orientamento della giurisprudenza sulla materia in esame, recepito in diverse pronunce anche della locale Corte di Appello e dello stesso Tribunale, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att., condividendone il percorso argomentativo operato.
Occorre anzitutto fare un breve excursus della normativa riferibile alla materia in esame e la giurisprudenza su di essa delineatasi nel corso degli anni.
L'art. 20 del C.C.N.L. del 1° settembre 1995, rubricato, “Riposo settimanale”, prevede: “1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della
Giudizio n. 5856/25 R.G. Siani + 1 c/o pag. 5 CP_2 struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2”.
L'art. 34 C.C.N.L. 7 aprile 1999 (rubricato “Lavoro straordinario”) stabilisce, invece, che: “1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992
(distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali
I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola
Giudizio n. 5856/25 R.G. Siani + 1 c/o pag. 6 CP_2 ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1° gennaio
1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997.
Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.
Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1”.
Tali principi sono stati poi ripresi dall'art. 9 del C.C.N.L. 20 settembre
2001 e ribaditi dalla Contrattazione Collettiva di Categoria afferente al triennio 2016 – 2018 che, all'art. 29, comma 6, recita: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Il suddetto art. 29, comma 6, è stato poi oggetto di interpretazione
Giudizio n. 5856/25 R.G. Siani + 1 c/o pag. 7 CP_2 giurisprudenziale circa la sua portata applicativa.
A ben vedere, la Suprema Corte ha affermato che l'indennità prevista dal C.C.N.L. 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal C.C.N.L. 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260 del 1949, poi modificata dalla legge n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo, ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del
2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in
Giudizio n. 5856/25 R.G. Siani + 1 c/o pag. 8 CP_2 particolare il C.C.N.L. 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo
III, (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni, dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il C.C.N.L. 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, e, al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il C.C.N.L. 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. 7 aprile 1999, le parti collettive, mediante l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “ad integrazione di quanto previsto dal C.C.N.L. 1 settembre 1995, art. 20, e dal C.C.N.L. 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro
Giudizio n. 5856/25 R.G. + 1 c/o AOU Salerno pag. 9 Pt_1 trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, e ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria, determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi e allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, e ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazionisono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”). Di analogo contenuto è inoltre l'art. 45, comma 6, del CCNL 2019-2021.
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal C.C.N.L. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il
Giudizio n. 5856/25 R.G. Siani + 1 c/o pag. 10 CP_2 personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Pertanto, alla luce della richiamata ricostruzione del quadro normativo e contrattuale, la Corte regolatrice ha ritenuto che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal
C.C.N.L. 20 settembre 2001, art. 9, “non rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.”, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17). Il Supremo Collegio ha inoltre rimarcato che la clausola contrattuale invocata è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro e il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, quindi, nell'evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per
Giudizio n. 5856/25 R.G. Siani + 1 c/o pag. 11 CP_2 tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo (si veda, per la ricostruzione illustrata,
Cass. Civ., Sez. Lav., 24/01/2022, n. 2006 e, in senso conforme, le recenti Cassazione civile sez. lav., 18/07/2023, n.20743, Cass. Civ., Sez.
Lav., n. 1747 del 2023, nonché Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1505 del 2021,
Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6716 del 2021 e Cass. Civ., Sez. Lav., n. 33126 del 2021).
Ne' può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Dunque, l'indennità prevista dall'art. 44, alla luce dei principi testè illustrati, è cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del C.C.N.L. 20 settembre 2001 – attuale art. 29, comma 6, del C.C.N.L. relativo al triennio 2016-2018.
Rileva infine aggiungere che non risulta ostativa al riconoscimento dell'emolumento de quo la circostanza che la parte ricorrente non abbia formulato, entro i trenta giorni successivi al lavoro festivo
Giudizio n. 5856/25 R.G. + 1 c/o AOU Salerno pag. 12 Pt_1 infrasettimanale prestato, un'esplicita richiesta di fruire del riposo compensativo o, in alternativa, di ottenere la monetizzazione dell'attività svolta.
L'art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 pone su un piano di equivalenza il "riposo compensativo" e il "compenso per... lavoro straordinario festivo", fissando un termine al lavoratore per effettuare la scelta per una delle due soluzioni. Pertanto, in caso di mancata richiesta da parte del personale sanitario (creditore) entro il predetto termine, non si verifica alcuna decadenza dal beneficio spettante per legge, ma l'obbligazione alternativa si trasforma in obbligazione semplice;
di talché, l'interesse creditorio può essere soddisfatto unicamente mediante la monetarizzazione dell'attività lavorativa resa, con applicazione dei termini decadenziali contrattuali classici (ossia la prescrizione quinquennale).
Tale principio è stato di recente affermato anche dalla locale Corte
d'Appello, la quale, con riguardo al termine fissato dall'art. 29, comma
6, del C.C.N.L. Comparto Sanità, ha rimarcato che la clausola contrattuale, così come formulata, lascia libero il lavoratore di scegliere il riposo compensativo oppure il pagamento del lavoro festivo infrasettimanale e che la monetizzazione di tale prestazione costituisce una facoltà del creditore, di fronte alla quale il datore di lavoro non può che essere obbligato al pagamento, in mancanza di espressa preferenza del dipendente circa il riposo compensativo (si veda, in tal senso, Corte
d'Appellodi Salerno, Sez. Lav., 28.12.2023, n. 634, secondo cui il termine previsto dal C.C.N.L., tutt'al più, pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla – alternativa - maggiorazione retributiva, che spetta già in base alla legge).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ritiene il giudicante che la parte ricorrente possa vantare pieno diritto a fruire dello straordinario con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo per il lavoro
Giudizio n. 5856/25 R.G. Siani + 1 c/o AOU Salerno pag. 13 espletato nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso e corrispondenti a quelli risultanti dai marcatori temporali denominati
“cartellini marcatempo”, nonché dalle buste paga versate in atti, da cui emerge che le ore di servizio prestate nelle suddette giornate non sono state regolarmente retribuite.
In ordine al quantum della pretesa azionata, può senz'altro farsi riferimento alle modalità di calcolo indicate in ricorso in quanto conformi alle previsioni della contrattazione collettiva di categoria e in alcun modo specificamente contestate.
Pertanto, la ricorrente avrà diritto al pagamento della residua parte degli importi chiesti e non contestati a titolo di festivi infrasettimanali anche notturni e pari ad € 3.667,87”.
Orbene, alla luce dei principi espressi dalla richiamata sentenza, va evidenziato che, nel caso in esame, l resistente ha dichiarato CP_1
(cfr. la memoria di costituzione) di aver provveduto al pagamento delle somme spettanti al ricorrente;
tuttavia, la difesa della parte ricorrente nelle note scritte in data 30.05.2025 ha rappresentato quanto segue:
“che ad entrambi i ricorrenti sono state riconosciute solo parzialmente sulla busta paga di maggio 2025 (allegate) le indennità richieste in ricorso;
vi è infatti mancata corresponsione di un numero significativo di ore lavorate e dei relativi importi, anche per un intero turno.
In particolare per per l'anno 2018 manca il completo Parte_2
riconoscimento dell'anno stesso;
per l'anno 2019 manca il completo riconoscimento del turno del 21.9.2019, per altri turni vi è un riconoscimento solo parziale (22.4.2019, 26.12.2019); per l'anno 2020 manca il completo riconoscimento del turno del 25.4.2020, 1.6.2020,
1.11.2020), per altri turni vi è un riconoscimento solo parziale
(1.1.2020, 1.5.2020, 21.9.2020; per l'anno 2021 manca il completo riconoscimento del turno dell'1.5.2021, 15.9.2021, 25.12.2021, per altri turni vi è un riconoscimento solo parziale (1.1.2021, 5.4.2021, 1.6.2021,
1.11.2021); per l'anno 2022 vi è un riconoscimento solo parziale dei
Giudizio n. 5856/25 R.G. Siani + 1 c/o pag. 14 CP_2 turni del 6.1.2022, 18.4.2022, 2.6.2022, 15.8.2022, 1.11.2022). Il tutti per un importo da riconoscere a saldo in favore del ricorrente Pt_2
come da conteggi agli atti, pari ad euro 1578,97.
Per per l'anno 2019 vi è un riconoscimento solo parziale Parte_1
per i turni del 25.12.2019; per l'anno 2020 vi è un riconoscimento solo parziale per i turni dell'1.5.2020, 2.6.2020, 21.9.2020, 8.12.2020,
25.12.2020); per l'anno 2021 manca il completo riconoscimento del turno dell'1.5.2021, 8.12.2021, 26.12.2021; per l'anno 2022 manca il completo riconoscimento del turno dell'1.1.2022, 6.1.2022, vi è un riconoscimento solo parziale dei turni del 25.1.2022, 21.9.2022,
8.12.2022, 26.12.2022. Il tutti per un importo da riconoscere a saldo in favore della ricorrente come da conteggi agli atti, pari ad euro Pt_1
463,79.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente in via principale chiede la nomina di CTU al fine di determinare e quantificare il saldo ancora dovuto in suo favore per le causali indicate in ricorso;
in via subordinata, in caso di riconoscimento della resistente degli importi indicati nell'odierno verbale di udienza, chiede che la causa sia rinviata per la discussione, previa concessione di termine per note difensive”.
Inoltre, la difesa della parte ricorrente nelle note difensive in data
18.11.2025 ha rappresentato quanto segue: “Con le presenti memorie conclusionali parte ricorrente ritiene opportuno precisare che non corrisponde a verità la circostanza dell'integrale pagamento dei ricorrenti alla data del 12.6.2025, data di deposito dell'avversa memoria di costituzione. Infatti, solo con la busta paga del mese di luglio 2025 (cfr. all.te buste paga) provvedeva a versare ulteriori indennità richieste in ricorso, ciò a documentale ed inoppugnabile prova del riconoscimento dell'ulteriore debitoria.
Purtroppo neanche il pagamento del mese di luglio 2025 era a saldo.
Infatti ad oggi risulta la mancata corresponsione di un numero di ore lavorate e dei relativi importi, in particolare:
Giudizio n. 5856/25 R.G. + 1 c/o pag. 15 Pt_1 CP_2 1) Per , come si evince dall'esame delle due buste paga, Parte_2
ancora non risultano pagate le indennità dell'anno 2018 per l'importo complessivo di euro 573,12, nonché le indennità del 21.9.2019 per euro
131,80, dell'1 giugno 2020 per euro 137,52, del 15 settembre 2021 per euro 132,73, dell'8 e 12 dicembre 2022 per euro 292,13 (cfr. all. 4 cedolini presenze, all. 6 conteggi). Pertanto, l'importo di cui risulta creditore il ricorrente è pari alla somma lorda complessiva di Pt_2
euro 1267,30
2) Per , invece, pur risultando pagato con la busta paga di Parte_1
luglio 2025 il saldo delle annualità richieste in ricorso, v'è da rilevare che in data successiva al deposito dello stesso (avvenuto in data
14.11.2024) e per mero caso fortuito, la ricorrente rinveniva sul proprio pc atto di diffida datato 1 febbraio 2021, ed in pari data inviato via pec alla resistente, con la quale si richiedeva il pagamento delle indennità relative ai 5 anni precedenti (rectius da febbraio 2016 a febbraio 2021).
Pertanto, con la presente si richiede, ex art. 420 c.p.c., ad integrazione e modificazione della domanda, che l'On.le Tribunale adito autorizzi l'accertamento, ed il conseguente pagamento, delle prestazioni svolte nei giorni festivi infrasettimanali relative al periodo dall'1.2.2016 al
31.12.2019, per l'importo lordo complessivo di euro 3482,37, come da allegati conteggi (cfr. all.ti conteggi).
A tal uopo, si fa rilevare che non viene introdotta nel giudizio una nuova causa petendi ma viene esclusivamente aumentato il petitum quantitativo con le nuove annualità (dal 2016 al 2019), modifica consentita (cfr. ex multis Cass. lav. n. 2951/2021, n. 17646/2020) anche per evitare un abusivo frazionamento del credito, e contestuale moltiplicazione delle attività processuali, sanzionato finanche con l'improcedibilità (cfr. Cass.
Civ. SS.UU. n. 19 marzo 2025, n. 7299).
In caso di contestazione si insiste per la nomina di un CTU al fine di determinare e quantificare il saldo ancora dovuto in favore dei ricorrenti per le causali indicate in ricorso”.
Giudizio n. 5856/25 R.G. + 1 c/o pag. 16 Pt_1 CP_2 Di conseguenza, sulla base di quanto rappresentato dalla parte ricorrente e della documentazione dalla stessa allegata, va dichiarata la totale cessazione della materia del contendere per la domanda proposta da e la parziale cessazione della materia del contendere Parte_1
per la domanda proposta da per l'importo di euro Parte_3
2.901,05; mentre la domanda proposta da risulta Parte_3
fondata per la somma residua e, pertanto, va accolta, con condanna dell resistente al pagamento della somma residua di euro CP_1
1.267,30, oltre accessori di legge.
III. La modifica e/o integrazione della domanda effettuata dalla ricorrente relativamente al periodo Parte_1
01.02.2016/31.12.2019 per la somma di euro 3.482,37, è inammissibile.
Invero, in primo luogo, non ricorrono i gravi motivi, cui fa riferimento l'art. 420, comma I, cpc: in particolare, tale presupposto, oltre a rimanere indimostrato, non avendo la parte ricorrente allegato alcuna documentazione atta a provare la circostanza giustificativa addotta, non può certamente consistere in un fatto imputabile direttamente alla sfera di diligenza/negligenza comportamentale della parte interessata, qual è la condotta menzionata nelle note difensive depositate in data 18.11.2025:
“pur risultando pagato con la busta paga di luglio 2025 il saldo delle annualità richieste in ricorso, v'è da rilevare che in data successiva al deposito dello stesso (avvenuto in data 14.11.2024) e per mero caso fortuito, la ricorrente rinveniva sul proprio pc atto di diffida datato 1 febbraio 2021, ed in pari data inviato via pec alla resistente, con la quale si richiedeva il pagamento delle indennità relative ai 5 anni precedenti (rectius da febbraio 2016 a febbraio 2021)”.
In ogni caso, a parte tale assorbente argomentazione, la modifica/integrazione effettuata dalla parte ricorrente, ad avviso del
Tribunale, si configura come una vera e propria mudatio libelli. Infatti, con i nuovi elementi addotti a sostegno dell'integrazione sono stati aggiunti presupposti di fatto che alterano l'iniziale oggetto sostanziale
Giudizio n. 5856/25 R.G. + 1 c/o pag. 17 Pt_1 CP_2 della domanda e i termini della controversia, introducendo un nuovo tema di indagine (cfr., tra le altre, Cass. n. 4538/2000; Cass. 10316/2002;
Cass. n. 17457/2009): in particolare, con la modifica effettuata non viene semplicemente aumentato il quantum della pretesa azionata (come sostenuto dalla parte ricorrente), bensì viene ampliato il campo di indagine, giacché all'attenzione e alla valutazione del Tribunale, oltre che della difesa di controparte, viene sottoposta la questione, più ampia e di diverso contenuto, relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a Parte_1
percepire le indennità in questione anche per altri anni, precisamente le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019.
Peraltro, come è noto, l'inammissibilità della mutatio libelli va rilevata anche d'ufficio (cfr. Cass. 15147/2007; Cass. 7007/1988), pur se vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte del resistente, essendo l'ammissibilità, in tal caso, incompatibile con lo scopo pubblicistico della speditezza del processo del lavoro, tanto più che è illogico che l'emendatio libelli sia subordinata all'esistenza di gravi motivi e all'autorizzazione del giudice (cfr. Cass. 15147/2007; Cass. 23908/2006)
e sia rimessa invece alla disponibilità dell'altra parte la trattazione della domanda nuova (Cass. 10460/1990); e, inoltre, la motivata valutazione del giudice circa i gravi motivi nel concedere o meno l'autorizzazione alla modifica della domanda è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 3449/1981).
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della resistente Azienda al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
Giudizio n. 5856/25 R.G. + 1 c/o pag. 18 Pt_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti dell Parte_3 [...]
, con ricorso depositato Controparte_1
in data 14.11.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la totale cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta dalla ricorrente diretta alla Parte_1
condanna dell resistente al pagamento delle somme a titolo di CP_1
compenso per il lavoro festivo infrasettimanale, per l'intera somma di euro 2.683,12;
2) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta dal ricorrente , diretta alla Parte_3
condanna dell resistente al pagamento delle somme a titolo di CP_1
compenso per il lavoro festivo infrasettimanale, per la somma di euro
2.901,05;
3) Accoglie il ricorso proposto da per la somma residua;
Parte_3
e, per l'effetto:
4) Condanna l resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma residua di euro 1.267,30, oltre accessori di Parte_3
legge;
5) Condanna l resistente al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 118,50 per spese vive ed euro 1.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 02.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5856/25 R.G. Siani + 1 c/o pag. 19 CP_2