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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/11/2025, n. 4925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4925 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA NO, nella causa iscritta al N. 14057/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CIPOLLINA Parte_1
VI e dall'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'avv. LA GATTUTA FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
OV ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in VIA F.
LAURANA n. 59, AL
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione: D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione reietta: dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di Parte_1
lavoro subordinato in favore dell'
[...]
di Palermo Controparte_1
dall'1/01/2006 al 31/03/2024; condanna l Controparte_3
al pagamento in favore della parte
[...]
ricorrente, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, della somma di €
54.124,72, ivi inclusi interessi legali dal dovuto al 30/06/2025, oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo, ex art. 2126 c.c., a titolo di differenze retributive e della somma di € 21.882,51, ivi inclusi interessi legali dal dovuto al
30.06.2025, oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo, a titolo di
TFR, calcolati per la qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, categoria
A del CCNL applicato dalla resistente, di cui ha svolto di fatto le mansioni dall'1/01/2006 all'11/09/2015, nonché per la qualifica di assistente amministrativo in segreteria, categoria B del CCNL applicato dalla resistente, di cui ha svolto di fatto le mansioni dal 12/09/2015 al 31/03/2024; condanna l Controparte_1
di Palermo a costituire il rapporto previdenziale
[...]
della parte ricorrente con l' in relazione al rapporto di lavoro sopra accertato CP_2
e a versare all' medesimo la somma € 36.250,02, a titolo di contribuzione CP_4
non versata sulla retribuzione sino al 31/03/2024, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale.
Condanna la resistente l'
[...]
di Palermo alla rifusione, in Controparte_1
favore della parte ricorrente e dell' delle spese di lite, che liquida per la parte CP_2
ricorrente in complessivi € 10.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. GRECO GIUSEPPE e dell'avv. CIPOLLINA
VI, antistatari, e per l' in complessivi € 2.500,00, per compensi CP_2
professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico dell'
[...]
le spese di C.T.U. Controparte_1
liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/11/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' – estendendo il contraddittorio Controparte_1
anche nei confronti dell' –, chiedendo la condanna della parte convenuta al CP_2
pagamento delle differenze retributive e di TFR, anche ex art. 2126 c.c., al riconoscimento della sua anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, al versamento in favore dell' dei maggiori contributi maturati CP_2
in ragione del rapporto di subordinazione svoltosi sin dal gennaio 2006 e sino al momento del deposito del ricorso e successivamente, per le ragioni compiutamente ed estesamente esposte in ricorso.
A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, ex pip incluso nel bacino
“Emergenza Palermo”, innanzitutto, ha dedotto che a partire dal 2006 - prima formalmente gestito dalla poi assunto dalla fino CP_5 Controparte_6
al 2013 e successivamente sulla base di convenzioni stipulate dall con il CP_1
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione
Siciliana - avrebbe svolto attività di lavoro subordinato in favore dell CP_1
(formalmente ente utilizzatore dei progetti), con mansioni di assistente socio- sanitario specializzato prima e mansioni di tipo amministrativo dopo (superiori e diverse da quelle previste nelle apposite convenzioni che regolavano l'esecuzione dei progetti), espletate con le medesime modalità dei dipendenti aziendali. Ha argomentato, quindi, circa il carattere subordinato della prestazione resa (anche in considerazione del venir meno della matrice assistenziale del rapporto) e, quindi, circa il suo diritto alla percezione ex art. 2126 c.c. delle consequenziali differenze retributive, al riconoscimento dell'anzianità di servizio ed alla regolarizzazione contributiva del rapporto.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta , Controparte_1
eccependo la decadenza e la prescrizione dei crediti eventualmente maturati in data antecedente al quinquennio calcato a ritroso a far data dalla notifica del ricorso;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza, anche in relazione ai conteggi effettuati in ricorso.
Con la memoria di costituzione l' ha chiesto l'accoglimento della domanda CP_2
attorea previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato e comunque nei limiti dell'eccepita prescrizionale quinquennale.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' convenuta. CP_1
Come è recentemente stato chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e poi ribadito anche in alcune pronunce successive, la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione sia perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. U - Sentenza n. 36197/2023).
Peraltro, recentemente la Corte di Cassazione, proprio in tema di rapporti sorti con una matrice assistenziale e non lavorativa, quali quelli degli LSU - affini a quelli degli ex PIP oggetto di causa, sotto questo profilo -, ha avuto modo di precisare che “Se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto” (Cass. civ., sez. lav., n. 11628/2024).
Alla luce delle superiori argomentazioni sulla piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, pure di mero fatto, con la P.A., dunque, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, dovrebbero ritenersi prescritti tutti i crediti retributivi eventualmente spettanti al lavoratore per il periodo antecedente al 2/01/2015 (data così individuata calcolando un quinquennio a ritroso rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla pec del 2/01/2020 indirizzata alla resistente con richiesta di regolarizzazione e pagamento di differenze retributive). Il TFR, esigibile solo dalla data di cessazione del rapporto, non risulterebbe prescritto neppure in parte, atteso che il rapporto di lavoro dedotto è cessato il 31.03.2024.
Anche l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali sollevata dall' deve reputarsi fondata, in ragione della natura pubblicistica ed CP_2
obbligatoria della medesima.
Risolte le questioni preliminari, va osservato quanto segue.
A sostegno della tesi per cui la parte resistente avrebbe abusato della prestazione di parte ricorrente, impiegandolo oltre i limiti delle convenzioni stipulate con gli enti gestori come un normale lavoratore subordinato, parte ricorrente ha dedotto sostanzialmente due elementi: la durata del rapporto ampiamente ultraventennale
(dal gennaio 2006 al 31/03/2024) ed il suo inserimento, come quello degli altri ex
Pip, nell'organizzazione aziendale predisposta per la realizzazione degli scopi istituzionali della convenuta, con assegnazione di mansioni del tutto analoghe a quelle dei dipendenti di ruolo.
Ora, se la straordinaria durata del rapporto è pacifica tra le parti (in ossequio alle convenzioni via via stipulate, secondo la convenuta;
a prescindere dalle medesime convenzioni, secondo il ricorrente), l'inserimento di parte ricorrente nell'organizzazione aziendale risulta contestato dalla parte resistente, ma con argomentazioni che non convincono: il fatto che parte ricorrente osservasse un orario di lavoro (di 24 e poi di 30 ore settimanali) diverso dai lavoratori formalmente assunti (circostanza di per sé non dirimente, visto che due lavoratori subordinati possono certamente essere assunti ed impiegati con un orario diverso), il mancato esercizio del potere disciplinare (ch'è, peraltro, soltanto uno degli indici della subordinazione, a prescindere dal carattere soltanto labiale delle relativa allegazione difensiva) e l'esclusione della sottoposizione di parte ricorrente alla
“vigilanza del polo unico delle visite fiscali presso l' (pienamente conforme CP_2
alla veste formale del rapporto), infatti, sono elementi da valutarsi alla luce della pacifica circostanza per cui il personale ex Pip veniva impiegato come “importante supporto” al personale di ruolo, svolgendo mansioni non predeterminate al momento dell' assegnazione da parte degli enti gestori, che, a differenza dei primi, secondo questa giudice depongono univocamente, insieme ad una durata del rapporto palesemente incompatibile con qualsiasi finalità di formazione ed inserimento, a favore della tesi della subordinazione sostenuta da parte ricorrente.
Siffatto convincimento, del resto, ha trovato piena conferma nelle prove orali assunte, dalle quali è emerso che parte ricorrente – ad onta dello svolgimento di un inferiore orario di lavoro, del resto di recente aumentato, - ha svolto, dal
1.01.2006 al 11.09.2015, le medesime mansioni degli operatori socio sanitari di ruolo e, dal 12.09.2015 al 31.03.2014, quelle degli assistenti amministrativi in segreteria, alternandosi in turno con i medesimi, nonché nella documentazione acquisita e relativa all'esecuzione del rapporto tra le parti, del tutto analoga a quella del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti di ruolo (v. timbrature e giustificativi esibiti in giudizio dalla resistente su ordine del giudice).
Le considerazioni che precedono conducono il Tribunale a ritenere accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa subordinata sin dal
1/01/2006, allorquando il medesimo veniva impiegato dalla convenuta al di fuori di qualsivoglia progetto, sino al 31/03/2024, data di cessazione del rapporto.
La domanda di pagamento delle differenze retributive non può, quindi, che trovare accoglimento, ex art. 2126 c.c..
Infatti, parte ricorrente ha allegato di aver svolto, dal 1/01/2006 al 11/09/2015, mansioni riconducibili al profilo di ausiliario specializzato previsto dalla Categoria
A del CCNL di categoria e, dal 12/09/2015 al 31/03/2024 mansioni riconducibili al profilo di Assistente Amministrativo in segreteria previsto dalla Categoria B del
CCNL di categoria. e la convenuta non ha specificamente contestato lo svolgimento di tale attività (cfr. memoria in cui non viene precisata l'attività diversa in concreto svolta dal ricorrente), che è risultata provata anche sulla scorta delle prove orali e documentali assunte.
Nella specie, inoltre, va considerato che al ricorrente spetta il TFR, spettante agli omologhi lavoratori a tempo indeterminato alla cessazione del rapporto, qui come detto cessato il 31/03/2024, come calcolate dal CTU, atteso che la prescrizione del medesimo, che ha iniziato a decorrere in corso di causa, non si è né in tutto né in parte maturata.
Per le ragioni appena esposte, condivisi i conteggi operati dal C.T.U. nella relazione, la resistente va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somme complessive indicate in parte dispositiva, a titolo di differenze retributive e di TFR, calcolate nella relazione dal CTU, oltre gli accessori di legge dal dovuto al saldo, come per legge.
In particolare, deve reputarsi esatta l'ipotesi di calcolo esposta dal CTU che tiene conto della prescrizione quinquennale eccepita dall' conforme ai criteri CP_1
stabiliti nei quesiti e a quello della omogeneità degli importi del minuendo e del sottraendo, nonché aderente alle risultanze delle prove testimoniali e documentali, in relazione alle mansioni svolte e ai periodi in cui le prestazioni lavorative sono state rese.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano, infatti, altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Accertato il carattere subordinato della prestazione resa da parte ricorrente in favore della resistente, poi, quest'ultima va contestualmente condannata al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale maturata nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall' (cfr., per l'affermazione di tale CP_2
regola in una caso analogo, Cass., sez. lav., ordinanza n. 3314 del 5 febbraio 2019:
“in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c.”).
L'accertamento della natura subordinata del rapporto, infatti, comporta – sempre ex art. 2126 c.c. - l'obbligo per la resistente di costituire il relativo rapporto previdenziale con l' e la sua condanna al pagamento in favore di quest'ultimo CP_2
dei conseguenti contributi previdenziali dovuti, nei limiti della prescrizione quinquennale, correttamente calcolati dal C.T.U. nelle richiamate relazioni e chiarimenti e indicati in dispositivo, oltre accessori come per legge.
L'autonoma domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, invece, secondo questa giudice va ritenuta inammissibile per carenza d'interesse e comunque non potrebbe trovare accoglimento, visto che parte ricorrente non ha dedotto a quale fine dovrebbe valere tale riconoscimento.
La ricostruzione della carriera, con il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, infatti, può essere operata solo in seguito all'assunzione in ruolo del dipendente pubblico
(anche privatizzato), mentre non potrebbe essere effettuata prima di questo momento, atteso che, nella specie, il rapporto qui riconosciuto è un rapporto di lavoro di fatto, la cui tutela si esplica unicamente ex art. 2126 c.c., in relazione al rapporto di lavoro reso di fatto, mediante la corresponsione a tale titolo delle differenze retributive (anche di anzianità) fra quanto percepito e quanto sarebbe stato spettante in esecuzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Nella fattispecie il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato, ma da una società diversa dall' resistente. CP_1
Vanno conclusivamente emesse le statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese di lite di parte ricorrente, liquidate e distratte come in parte dispositiva,
e quelle dell' pure ivi liquidate, seguono la soccombenza assolutamente CP_2
prevalente della parte resistente, al pari delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, che pure vanno poste a suo carico.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 16/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/10/2025
La Giudice
LA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA NO, nella causa iscritta al N. 14057/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CIPOLLINA Parte_1
VI e dall'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'avv. LA GATTUTA FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
OV ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in VIA F.
LAURANA n. 59, AL
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione: D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione reietta: dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di Parte_1
lavoro subordinato in favore dell'
[...]
di Palermo Controparte_1
dall'1/01/2006 al 31/03/2024; condanna l Controparte_3
al pagamento in favore della parte
[...]
ricorrente, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, della somma di €
54.124,72, ivi inclusi interessi legali dal dovuto al 30/06/2025, oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo, ex art. 2126 c.c., a titolo di differenze retributive e della somma di € 21.882,51, ivi inclusi interessi legali dal dovuto al
30.06.2025, oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo, a titolo di
TFR, calcolati per la qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, categoria
A del CCNL applicato dalla resistente, di cui ha svolto di fatto le mansioni dall'1/01/2006 all'11/09/2015, nonché per la qualifica di assistente amministrativo in segreteria, categoria B del CCNL applicato dalla resistente, di cui ha svolto di fatto le mansioni dal 12/09/2015 al 31/03/2024; condanna l Controparte_1
di Palermo a costituire il rapporto previdenziale
[...]
della parte ricorrente con l' in relazione al rapporto di lavoro sopra accertato CP_2
e a versare all' medesimo la somma € 36.250,02, a titolo di contribuzione CP_4
non versata sulla retribuzione sino al 31/03/2024, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale.
Condanna la resistente l'
[...]
di Palermo alla rifusione, in Controparte_1
favore della parte ricorrente e dell' delle spese di lite, che liquida per la parte CP_2
ricorrente in complessivi € 10.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. GRECO GIUSEPPE e dell'avv. CIPOLLINA
VI, antistatari, e per l' in complessivi € 2.500,00, per compensi CP_2
professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico dell'
[...]
le spese di C.T.U. Controparte_1
liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/11/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' – estendendo il contraddittorio Controparte_1
anche nei confronti dell' –, chiedendo la condanna della parte convenuta al CP_2
pagamento delle differenze retributive e di TFR, anche ex art. 2126 c.c., al riconoscimento della sua anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, al versamento in favore dell' dei maggiori contributi maturati CP_2
in ragione del rapporto di subordinazione svoltosi sin dal gennaio 2006 e sino al momento del deposito del ricorso e successivamente, per le ragioni compiutamente ed estesamente esposte in ricorso.
A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, ex pip incluso nel bacino
“Emergenza Palermo”, innanzitutto, ha dedotto che a partire dal 2006 - prima formalmente gestito dalla poi assunto dalla fino CP_5 Controparte_6
al 2013 e successivamente sulla base di convenzioni stipulate dall con il CP_1
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione
Siciliana - avrebbe svolto attività di lavoro subordinato in favore dell CP_1
(formalmente ente utilizzatore dei progetti), con mansioni di assistente socio- sanitario specializzato prima e mansioni di tipo amministrativo dopo (superiori e diverse da quelle previste nelle apposite convenzioni che regolavano l'esecuzione dei progetti), espletate con le medesime modalità dei dipendenti aziendali. Ha argomentato, quindi, circa il carattere subordinato della prestazione resa (anche in considerazione del venir meno della matrice assistenziale del rapporto) e, quindi, circa il suo diritto alla percezione ex art. 2126 c.c. delle consequenziali differenze retributive, al riconoscimento dell'anzianità di servizio ed alla regolarizzazione contributiva del rapporto.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta , Controparte_1
eccependo la decadenza e la prescrizione dei crediti eventualmente maturati in data antecedente al quinquennio calcato a ritroso a far data dalla notifica del ricorso;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza, anche in relazione ai conteggi effettuati in ricorso.
Con la memoria di costituzione l' ha chiesto l'accoglimento della domanda CP_2
attorea previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato e comunque nei limiti dell'eccepita prescrizionale quinquennale.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' convenuta. CP_1
Come è recentemente stato chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e poi ribadito anche in alcune pronunce successive, la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione sia perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. U - Sentenza n. 36197/2023).
Peraltro, recentemente la Corte di Cassazione, proprio in tema di rapporti sorti con una matrice assistenziale e non lavorativa, quali quelli degli LSU - affini a quelli degli ex PIP oggetto di causa, sotto questo profilo -, ha avuto modo di precisare che “Se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto” (Cass. civ., sez. lav., n. 11628/2024).
Alla luce delle superiori argomentazioni sulla piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, pure di mero fatto, con la P.A., dunque, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, dovrebbero ritenersi prescritti tutti i crediti retributivi eventualmente spettanti al lavoratore per il periodo antecedente al 2/01/2015 (data così individuata calcolando un quinquennio a ritroso rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla pec del 2/01/2020 indirizzata alla resistente con richiesta di regolarizzazione e pagamento di differenze retributive). Il TFR, esigibile solo dalla data di cessazione del rapporto, non risulterebbe prescritto neppure in parte, atteso che il rapporto di lavoro dedotto è cessato il 31.03.2024.
Anche l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali sollevata dall' deve reputarsi fondata, in ragione della natura pubblicistica ed CP_2
obbligatoria della medesima.
Risolte le questioni preliminari, va osservato quanto segue.
A sostegno della tesi per cui la parte resistente avrebbe abusato della prestazione di parte ricorrente, impiegandolo oltre i limiti delle convenzioni stipulate con gli enti gestori come un normale lavoratore subordinato, parte ricorrente ha dedotto sostanzialmente due elementi: la durata del rapporto ampiamente ultraventennale
(dal gennaio 2006 al 31/03/2024) ed il suo inserimento, come quello degli altri ex
Pip, nell'organizzazione aziendale predisposta per la realizzazione degli scopi istituzionali della convenuta, con assegnazione di mansioni del tutto analoghe a quelle dei dipendenti di ruolo.
Ora, se la straordinaria durata del rapporto è pacifica tra le parti (in ossequio alle convenzioni via via stipulate, secondo la convenuta;
a prescindere dalle medesime convenzioni, secondo il ricorrente), l'inserimento di parte ricorrente nell'organizzazione aziendale risulta contestato dalla parte resistente, ma con argomentazioni che non convincono: il fatto che parte ricorrente osservasse un orario di lavoro (di 24 e poi di 30 ore settimanali) diverso dai lavoratori formalmente assunti (circostanza di per sé non dirimente, visto che due lavoratori subordinati possono certamente essere assunti ed impiegati con un orario diverso), il mancato esercizio del potere disciplinare (ch'è, peraltro, soltanto uno degli indici della subordinazione, a prescindere dal carattere soltanto labiale delle relativa allegazione difensiva) e l'esclusione della sottoposizione di parte ricorrente alla
“vigilanza del polo unico delle visite fiscali presso l' (pienamente conforme CP_2
alla veste formale del rapporto), infatti, sono elementi da valutarsi alla luce della pacifica circostanza per cui il personale ex Pip veniva impiegato come “importante supporto” al personale di ruolo, svolgendo mansioni non predeterminate al momento dell' assegnazione da parte degli enti gestori, che, a differenza dei primi, secondo questa giudice depongono univocamente, insieme ad una durata del rapporto palesemente incompatibile con qualsiasi finalità di formazione ed inserimento, a favore della tesi della subordinazione sostenuta da parte ricorrente.
Siffatto convincimento, del resto, ha trovato piena conferma nelle prove orali assunte, dalle quali è emerso che parte ricorrente – ad onta dello svolgimento di un inferiore orario di lavoro, del resto di recente aumentato, - ha svolto, dal
1.01.2006 al 11.09.2015, le medesime mansioni degli operatori socio sanitari di ruolo e, dal 12.09.2015 al 31.03.2014, quelle degli assistenti amministrativi in segreteria, alternandosi in turno con i medesimi, nonché nella documentazione acquisita e relativa all'esecuzione del rapporto tra le parti, del tutto analoga a quella del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti di ruolo (v. timbrature e giustificativi esibiti in giudizio dalla resistente su ordine del giudice).
Le considerazioni che precedono conducono il Tribunale a ritenere accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa subordinata sin dal
1/01/2006, allorquando il medesimo veniva impiegato dalla convenuta al di fuori di qualsivoglia progetto, sino al 31/03/2024, data di cessazione del rapporto.
La domanda di pagamento delle differenze retributive non può, quindi, che trovare accoglimento, ex art. 2126 c.c..
Infatti, parte ricorrente ha allegato di aver svolto, dal 1/01/2006 al 11/09/2015, mansioni riconducibili al profilo di ausiliario specializzato previsto dalla Categoria
A del CCNL di categoria e, dal 12/09/2015 al 31/03/2024 mansioni riconducibili al profilo di Assistente Amministrativo in segreteria previsto dalla Categoria B del
CCNL di categoria. e la convenuta non ha specificamente contestato lo svolgimento di tale attività (cfr. memoria in cui non viene precisata l'attività diversa in concreto svolta dal ricorrente), che è risultata provata anche sulla scorta delle prove orali e documentali assunte.
Nella specie, inoltre, va considerato che al ricorrente spetta il TFR, spettante agli omologhi lavoratori a tempo indeterminato alla cessazione del rapporto, qui come detto cessato il 31/03/2024, come calcolate dal CTU, atteso che la prescrizione del medesimo, che ha iniziato a decorrere in corso di causa, non si è né in tutto né in parte maturata.
Per le ragioni appena esposte, condivisi i conteggi operati dal C.T.U. nella relazione, la resistente va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somme complessive indicate in parte dispositiva, a titolo di differenze retributive e di TFR, calcolate nella relazione dal CTU, oltre gli accessori di legge dal dovuto al saldo, come per legge.
In particolare, deve reputarsi esatta l'ipotesi di calcolo esposta dal CTU che tiene conto della prescrizione quinquennale eccepita dall' conforme ai criteri CP_1
stabiliti nei quesiti e a quello della omogeneità degli importi del minuendo e del sottraendo, nonché aderente alle risultanze delle prove testimoniali e documentali, in relazione alle mansioni svolte e ai periodi in cui le prestazioni lavorative sono state rese.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano, infatti, altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Accertato il carattere subordinato della prestazione resa da parte ricorrente in favore della resistente, poi, quest'ultima va contestualmente condannata al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale maturata nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall' (cfr., per l'affermazione di tale CP_2
regola in una caso analogo, Cass., sez. lav., ordinanza n. 3314 del 5 febbraio 2019:
“in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c.”).
L'accertamento della natura subordinata del rapporto, infatti, comporta – sempre ex art. 2126 c.c. - l'obbligo per la resistente di costituire il relativo rapporto previdenziale con l' e la sua condanna al pagamento in favore di quest'ultimo CP_2
dei conseguenti contributi previdenziali dovuti, nei limiti della prescrizione quinquennale, correttamente calcolati dal C.T.U. nelle richiamate relazioni e chiarimenti e indicati in dispositivo, oltre accessori come per legge.
L'autonoma domanda volta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, invece, secondo questa giudice va ritenuta inammissibile per carenza d'interesse e comunque non potrebbe trovare accoglimento, visto che parte ricorrente non ha dedotto a quale fine dovrebbe valere tale riconoscimento.
La ricostruzione della carriera, con il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, infatti, può essere operata solo in seguito all'assunzione in ruolo del dipendente pubblico
(anche privatizzato), mentre non potrebbe essere effettuata prima di questo momento, atteso che, nella specie, il rapporto qui riconosciuto è un rapporto di lavoro di fatto, la cui tutela si esplica unicamente ex art. 2126 c.c., in relazione al rapporto di lavoro reso di fatto, mediante la corresponsione a tale titolo delle differenze retributive (anche di anzianità) fra quanto percepito e quanto sarebbe stato spettante in esecuzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Nella fattispecie il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato, ma da una società diversa dall' resistente. CP_1
Vanno conclusivamente emesse le statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese di lite di parte ricorrente, liquidate e distratte come in parte dispositiva,
e quelle dell' pure ivi liquidate, seguono la soccombenza assolutamente CP_2
prevalente della parte resistente, al pari delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, che pure vanno poste a suo carico.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 16/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/10/2025
La Giudice
LA NO