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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 30/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 14874 / 2024 vertente
TRA
, nato il [...], , nato il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti DI Parte_1 Parte_2
GENOVA ALESSANDRO e Parte_3
ricorrenti
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.06.2024 i ricorrenti, nella loro qualità, adivano codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare che i ricorrenti hanno diritto a percepire i ratei maturati e non riscossi (cd. rateo di tredicesima CP_ mensilità) della defunta nonna sig.ra e, per l'effetto, condannare l' in persona del proprio Persona_1 legale rappresentante pro tempore, a liquidare e corrispondere detta prestazione in favore degli stessi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
” con vittoria di spese.
Premesso che la de cuius, , era titolare di pensione n. 80100057 cat. VR, esponevano che a Persona_1 CP_ seguito del decesso della (avvenuto in data 9.11.2022), avevano presentato all' in data Per_1
13/01/2023 istanza di pagamento dei ratei di tredicesima mensilità sulla pensione di cui la de cuius era CP_ titolare;
che con provvedimento del 25/01/2023, l' aveva respinto la domanda, sostenendo che: “I rapporti di parentela tra i richiedenti e la dante causa non risultano conformi alle risultanze anagrafiche”.
1 Deducevano di aver impugnato il provvedimento di reiezione, evidenziando di essere nipoti della dante causa, ed unici e legittimi eredi per rappresentanza, in quanto figli di a sua volta unica Controparte_2 figlia di ), morta il 09/01/2002. Persona_1
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo che la domanda avanzata dai ricorrenti era stata respinta a causa dell'errata indicazione del legame di parentela con la de cuius, in quanto si erano dichiarati nipote e pronipote della stessa, laddove in realtà erano entrambi nipoti della . Concludeva pertanto per il rigetto del Per_1 ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 30/04/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Nel caso di specie sussistono i requisiti necessari per il riconoscimento in capo ai ricorrenti dei ratei di tredicesima mensilità sulla pensione di cui la de cuius era titolare.
La sig.ra , titolare di pensione n. 80100057 cat. VR, era deceduta in data 09.11.2022. , Sono Persona_1 dunque maturati in favore della predetta nell'anno 2022, antecedentemente al decesso della stessa, ratei di tredicesima, che non sono stati erogati alla scadenza di pagamento a cagione del sopraggiunto decesso .
Tali ratei competono senza dubbio agli eredi;
gli odierni istnti hanno documentao in atti la loro qualità di unici eredi di , per essere premorta la figlia della medesima ,loro madre. Persona_1
Né, d'altronde, appare incidere sul diritto degli odierni ricorrenti nella loro qualità all'ottenimento dei predetti ratei l'errata indicazione all'atto della domanda del legame di parentela con la de cuius, quale “nipote e pronipote”, piuttosto che “nipoti”, avendo i ricorrenti corretto l'errore materiale in cui erano incorsi nel ricorso in via amministrativa tempestivamente proposto evidenziando di essere nipoti ed unici e legittimi eredi della
.. Per_1
La proposizione di ricorso amministrativa contenente emenda dell'errore destituisce di fondamento la CP_ eccezione dell' che ha sostenuto in senso defatigatorio – con vanificazione della funzione stessa del ricorso amministrativo - che i ricorrenti avrebbero dovuto presentare una nuova istanza con dichiarazione della corretta linearità discendente.
Pertanto, la domanda va dunque accolta, dovendosi dichiarare il diritto dei ricorrenti, nella loro qualità, al riconoscimento dei ratei di tredicesima mensilità sulla pensione di cui era titolare la de cuius, . Persona_1 CP_ L' quale ente tenuto all'erogazione, va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti dei relativi ratei maturati e non corrisposti.
Le spese vanno poste a carico dell' soccombente con attribuzione, intendendo il giudice dare CP_1 sostanziale rilevanza alla circostanza che la parte ricorrente ha, con il ricorso amministrativo proposto, chiaramente emendato il proprio errore formale, offrendo all'istituto convenuta la possibilità di definire la procedura nella sede naturale, evitando l'instaurazione del procedimento giudiziario .
P.Q.M.
dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire i ratei di tredicesima mensilità sulla pensione n. 80100057 cat. VR di cui era titolare la de cuius . Persona_1
CP_ condanna l' al pagamento dei ratei relativi, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2 CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.100,00 per esborsi, diritti ed onorari, oltre iva cpa e rimborsi come per legge, con attribuzione agli avv.ti DI GENOVA ALESSANDRO e Parte_3 anticipatari.
[...]
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 30.04.2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara
3
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 30/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 14874 / 2024 vertente
TRA
, nato il [...], , nato il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti DI Parte_1 Parte_2
GENOVA ALESSANDRO e Parte_3
ricorrenti
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.06.2024 i ricorrenti, nella loro qualità, adivano codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare che i ricorrenti hanno diritto a percepire i ratei maturati e non riscossi (cd. rateo di tredicesima CP_ mensilità) della defunta nonna sig.ra e, per l'effetto, condannare l' in persona del proprio Persona_1 legale rappresentante pro tempore, a liquidare e corrispondere detta prestazione in favore degli stessi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
” con vittoria di spese.
Premesso che la de cuius, , era titolare di pensione n. 80100057 cat. VR, esponevano che a Persona_1 CP_ seguito del decesso della (avvenuto in data 9.11.2022), avevano presentato all' in data Per_1
13/01/2023 istanza di pagamento dei ratei di tredicesima mensilità sulla pensione di cui la de cuius era CP_ titolare;
che con provvedimento del 25/01/2023, l' aveva respinto la domanda, sostenendo che: “I rapporti di parentela tra i richiedenti e la dante causa non risultano conformi alle risultanze anagrafiche”.
1 Deducevano di aver impugnato il provvedimento di reiezione, evidenziando di essere nipoti della dante causa, ed unici e legittimi eredi per rappresentanza, in quanto figli di a sua volta unica Controparte_2 figlia di ), morta il 09/01/2002. Persona_1
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo che la domanda avanzata dai ricorrenti era stata respinta a causa dell'errata indicazione del legame di parentela con la de cuius, in quanto si erano dichiarati nipote e pronipote della stessa, laddove in realtà erano entrambi nipoti della . Concludeva pertanto per il rigetto del Per_1 ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 30/04/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Nel caso di specie sussistono i requisiti necessari per il riconoscimento in capo ai ricorrenti dei ratei di tredicesima mensilità sulla pensione di cui la de cuius era titolare.
La sig.ra , titolare di pensione n. 80100057 cat. VR, era deceduta in data 09.11.2022. , Sono Persona_1 dunque maturati in favore della predetta nell'anno 2022, antecedentemente al decesso della stessa, ratei di tredicesima, che non sono stati erogati alla scadenza di pagamento a cagione del sopraggiunto decesso .
Tali ratei competono senza dubbio agli eredi;
gli odierni istnti hanno documentao in atti la loro qualità di unici eredi di , per essere premorta la figlia della medesima ,loro madre. Persona_1
Né, d'altronde, appare incidere sul diritto degli odierni ricorrenti nella loro qualità all'ottenimento dei predetti ratei l'errata indicazione all'atto della domanda del legame di parentela con la de cuius, quale “nipote e pronipote”, piuttosto che “nipoti”, avendo i ricorrenti corretto l'errore materiale in cui erano incorsi nel ricorso in via amministrativa tempestivamente proposto evidenziando di essere nipoti ed unici e legittimi eredi della
.. Per_1
La proposizione di ricorso amministrativa contenente emenda dell'errore destituisce di fondamento la CP_ eccezione dell' che ha sostenuto in senso defatigatorio – con vanificazione della funzione stessa del ricorso amministrativo - che i ricorrenti avrebbero dovuto presentare una nuova istanza con dichiarazione della corretta linearità discendente.
Pertanto, la domanda va dunque accolta, dovendosi dichiarare il diritto dei ricorrenti, nella loro qualità, al riconoscimento dei ratei di tredicesima mensilità sulla pensione di cui era titolare la de cuius, . Persona_1 CP_ L' quale ente tenuto all'erogazione, va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti dei relativi ratei maturati e non corrisposti.
Le spese vanno poste a carico dell' soccombente con attribuzione, intendendo il giudice dare CP_1 sostanziale rilevanza alla circostanza che la parte ricorrente ha, con il ricorso amministrativo proposto, chiaramente emendato il proprio errore formale, offrendo all'istituto convenuta la possibilità di definire la procedura nella sede naturale, evitando l'instaurazione del procedimento giudiziario .
P.Q.M.
dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire i ratei di tredicesima mensilità sulla pensione n. 80100057 cat. VR di cui era titolare la de cuius . Persona_1
CP_ condanna l' al pagamento dei ratei relativi, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2 CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.100,00 per esborsi, diritti ed onorari, oltre iva cpa e rimborsi come per legge, con attribuzione agli avv.ti DI GENOVA ALESSANDRO e Parte_3 anticipatari.
[...]
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 30.04.2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara
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