Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1009/2020 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NACCI ALESSANDRO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. GALIZIA OSVALDO Controparte_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha dedotto: di essere stata assunta alle dipendenze della parte resistente, con la mansione di economo presso il “Serené Village” di Cutro, a far data dall'8/4/2019 (vedi contratto di lavoro a tempo determinato in atti, con scadenza 8/10/2019); dopo un primo periodo di formazione, di aver preso possesso dell'ufficio economato del “Serené Village” di Cutro il 27/4/2019 e di averlo ridipinto e pulito
(essendo tale ufficio in cattive condizioni manutentive e igieniche), avendone inoltre sistemato e inventariato il magazzino detersivi;
che, a far data dal 6/5/2019, fu assunto come magazziniere tale , il quale aiutò la parte ricorrente a rendere il Per_1 magazzino e le celle di conservazione idonei all'uso; che il 20/5/2019 i listini prezzi aggiornati delle merci da acquistare dalle piattaforme DAC e MARR non erano ancora pronti, nonostante l'apertura al pubblico della struttura ricettiva fosse prevista per il
30/5/2019, con la conseguenza che la parte ricorrente non poteva confrontare i prezzi delle merci da acquistare;
che in data 28/5/2019 fu assunto come magazziniere tale mentre il 3/6/2019 entrò in servizio come tirocinante tale , Persona_2 Persona_3 la cui formazione professionale fu interamente affidata alla parte ricorrente (avendo sostituito il precedente tirocinante, formato dall'azienda, che aveva Persona_3 rinunziato all'assunzione); di essersi lagnata più volte con la direzione del villaggio turistico (e, in particolare, con il vicedirettore ) della carenza di Testimone_1
1
che dalla fine del mese di giugno 2019, allo scopo di ridurre la media del costo dei pasti, fu richiesto all'economato di utilizzare, per la scelta delle merci da acquistare, anche i listini prezzi dei produttori locali (da confrontare con quelli dei fornitori nazionali), in contrasto con la direttiva aziendale - ricevuta nell'iniziale periodo di formazione - di rifornirsi soltanto da talune piattaforme nazionali, con ulteriore aggravio di lavoro a carico dell'economato; che dal 20 al 29/6/2019 fu inviato presso la struttura ricettiva tale , il quale però aiutava la parte ricorrente Persona_4 solo dalle ore 21 alle ore 24, costringendola quindi a lavorare fino a mezzanotte;
che la situazione peggiorò dal mese di luglio 2019 in ragione del maggiore afflusso turistico, ma l'azienda continuò a negare alla parte ricorrente (nonostante le reiterate richieste) l'assunzione di una nuova unità come aiuto-economo, motivo per il quale la parte ricorrente rassegnò le proprie dimissioni per giusta causa con decorrenza
23/7/2019, pur restando materialmente nella struttura ricettiva fino al 9/7/2019, dovendo smaltire riposi settimanali fino a quel momento non goduti;
che la nuova economa chiamata in sostituzione della parte ricorrente, tale la quale Persona_5 iniziò a lavorare proprio il 9/7/2019, rassegnò le proprie dimissioni già il 21/7/2019, venendo successivamente sostituita dal nuovo economo, tale Persona_6 affiancato da un nuovo tirocinante (che si aggiunse ad ) e da Persona_3 [...]
, questa volta assegnato stabilmente all'ufficio economato fino alla fine Persona_4 della stagione, a riprova della bontà delle lagnanze della parte ricorrente in ordine alla carenza di organico dell'ufficio economato del villaggio turistico;
di aver lavorato anche nel 2002 e nel 2003 presso il “Serené Village” di Cutro che, nonostante all'epoca potesse ospitare meno turisti, aveva un organico superiore a quello del 2019, composto da un economo (la parte ricorrente), un aiuto-economo, un tirocinante e due magazzinieri.
Tanto premesso, addebitando le sue dimissioni per giusta causa alla colpevole condotta datoriale, la parte ricorrente rivendica nel presente giudizio le retribuzioni che avrebbe percepito se avesse lavorato fino alla naturale scadenza del contratto, il risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza della condotta della parte resistente, le differenze retributive maturate per effetto dell'espletamento di lavoro straordinario e del mancato godimento dei riposi settimanali e l'indennità relativa al ruolo di preposto, chiedendo per tali titoli la condanna della controparte al pagamento della complessiva somma di euro 25.100 (oltre accessori come per legge).
La parte resistente ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo: che i locali dell'ufficio economato, al momento dell'arrivo della parte
2 ricorrente nel villaggio turistico, non necessitavano di essere puliti (essendo agibili e salubri), né il magazzino detersivi abbisognava di essere inventariato, essendo soltanto previsti degli interventi di tinteggiatura da parte della squadra di manutenzione che, tuttavia, la parte ricorrente non attese, provvedendo autonomamente agli stessi in assenza di qualsivoglia direttiva datoriale al riguardo;
che il magazziniere Per_1 fu assunto a far data dall'1/5/2019 (e non dal 6/5/2019); che nel mese di maggio 2019 il facchino e l'addetto cucina furono assegnati in Parte_2 Parte_3 ausilio all'ufficio economato per scaricare e stoccare merci;
che la parte ricorrente lavorava dalle ore 8 alle ore 16, godeva dei riposi settimanali, non lasciava traccia degli ordini telefonici, commetteva errori e trascorreva la mattinata fuori dall'ufficio iniziando a operare sul gestionale solo nel pomeriggio;
che la parte ricorrente percepì la somma di euro 1.409,91 a titolo di superminimo pattuito per le ore di lavoro straordinario eventualmente prestato;
di aver inviato presso la struttura ricettiva
[...]
, a far data dal 20/6/2019, il quale coadiuvò la parte ricorrente fino alle sue Persona_4 dimissioni, restando anche successivamente nel villaggio turistico al fine di rimediare alle disfunzioni organizzative determinate dalle predette dimissioni;
che la parte ricorrente si approvvigionava soltanto dalla piattaforma MARR senza seguire parametri di convenienza economica e senza effettuare alcuna comparazione dei listini prezzi tra i vari fornitori, con la conseguenza che nel mese di giugno 2019 l'azienda sopportò, per i pasti somministrati nella struttura ricettiva, un maggiore costo (rispetto al budget assegnato) di circa 60.000 euro;
che il tirocinante fu Persona_7 assunto in data 22/7/2019 in sostituzione del tirocinante (e non in aggiunta Persona_3 allo stesso).
Muovendo dalla domanda di condanna della parte resistente alla corresponsione, in favore della controparte, delle differenze retributive maturate per effetto dell'espletamento di lavoro straordinario, deve rilevarsi che dalle prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria è emerso che la parte ricorrente lavorava sicuramente dalle ore 7 (orario riferito dai testi e Tes_2 Persona_2
entrambi colleghi della parte ricorrente nel periodo per cui è causa) Persona_3 alle ore 18.30 (orario riferito dai testi indifferenti ed Testimone_3
- e non dalle ore 8 alle ore 16, come invece sostenuto dal datore Persona_4 di lavoro nella memoria difensiva - , con l'effetto che la domanda in parola merita accoglimento seppur entro i limiti del suindicato orario lavorativo, dovendosi però defalcare dalle differenze retributive così calcolate gli importi percepiti dal lavoratore a titolo di superminimo, che (per espressa previsione contrattuale) era da intendersi assorbibile, fino a concorrenza del suo ammontare, a copertura delle ore di lavoro straordinario eventualmente svolto.
3 Al contrario, non coglie nel segno la domanda di condanna della parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle differenze retributive che sarebbero maturate in conseguenza del mancato godimento dei riposi settimanali, perché è stato lo stesso lavoratore a dedurre in ricorso di aver rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 23/7/2019, pur restando materialmente nella struttura ricettiva fino al
9/7/2019, dovendo smaltire riposi settimanali fino a quel momento non goduti, circostanza che preclude in radice il riconoscimento dell'emolumento in argomento.
Parimenti infondata è la domanda di condanna della parte resistente al versamento, in favore della controparte, dell'indennità relativa al ruolo di preposto, in quanto la parte ricorrente non ha assolto all'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto rivendicato, essendosi limitata a produrre un documento (vedi allegato n.25 al ricorso) da cui risulta soltanto l'attribuzione al lavoratore del ruolo di preposto (e non anche l'insorgenza dell'obbligo datoriale di erogazione di un'indennità correlata a tale funzione), né la parte ricorrente ha individuato quale sarebbe la specifica fonte (normativa o della contrattazione collettiva) di tale obbligazione.
Merita invece accoglimento la domanda risarcitoria di condanna della parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle retribuzioni che quest'ultima avrebbe incassato se avesse lavorato fino alla naturale scadenza del contratto, in quanto dagli atti di causa emerge (alla luce del principio, valido in ambito civilistico, del “più probabile che non”) che le dimissioni della parte ricorrente furono giustificate, ai sensi dell'art.2119 c.c., da una condotta colpevole del datore di lavoro talmente grave da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, dell'attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultimo.
Ciò perché: 1) la parte resistente, nonostante le reiterate lagnanze della parte ricorrente in ordine alla carenza di organico dell'ufficio economato del villaggio turistico, non adottò (fino alle dimissioni della parte ricorrente) alcuna misura volta a fronteggiare tale problematica (ad eccezione dell'invio, presso la struttura ricettiva, di il quale fu tuttavia destinato all'ufficio acquisti Persona_4 aziendale, limitandosi a supportare (all'occorrenza) l'ufficio economato: vedi, al riguardo, le dichiarazioni rese dal teste nell'udienza del 7/3/2024); 2) le Persona_4 suddette ripetute lagnanze della parte ricorrente erano certamente giustificate, in quanto nel 2002 e nel 2003 il “Serené Village” di Cutro, nonostante all'epoca potesse ospitare meno turisti, aveva un organico superiore a quello del 2019, composto da un economo (tra l'altro, sempre la parte ricorrente), un aiuto-economo, un tirocinante e due magazzinieri (circostanza dedotta dalla parte ricorrente e non specificatamente contestata dalla controparte e, dunque, da porre a fondamento della decisione a mente
4 dell'art.115 c.p.c.), mentre nel 2019 la parte ricorrente era coadiuvata soltanto da un tirocinante ( , il quale era tra l'altro del tutto inesperto - come confermato Persona_3 dallo stesso nell'udienza del 26/1/2023 - , essendo subentrato in sostituzione del Per_3 precedente tirocinante, formato dall'azienda, che aveva rinunziato all'assunzione - circostanza dedotta dalla parte ricorrente e non specificatamente contestata dalla controparte e, quindi, da porre a base della decisione ai sensi dell'art.115 c.p.c. - ) e da due magazzinieri e;
3) la nuova economa Per_1 Persona_2 Persona_5 assunta con decorrenza 10/7/2019 in sostituzione della parte ricorrente, rassegnò le proprie dimissioni già in data 21/7/2019, cioè dopo appena 10 giorni (vedi LUL in atti), a riprova del fatto che la carenza di organico più volte lamentata dalla parte ricorrente impediva il corretto funzionamento dell'ufficio economato, rendendone impossibile la gestione; 4) dopo le dimissioni di Persona_5
l'azienda decise di ampliare l'organico dell'ufficio economato (così riconoscendo, seppur tardivamente, la bontà delle lagnanze della parte ricorrente), affiancando al nuovo economo assunto con decorrenza 24/7/2019 (vedi LUL Persona_6 in atti) e supportato da (come narrato da quest'ultimo nell'udienza Persona_4 del 7/3/2024), un ulteriore tirocinante in aggiunta ad Persona_7 Per_3
(e non in sua sostituzione, atteso che fu assunto a far data dal
[...] Per_7
22/7/2019 e cessò di lavorare il 31/8/2019, come si evince dal LUL in atti); 5) il Per_3
20/5/2019 i listini prezzi aggiornati delle merci da acquistare dalle piattaforme
DAC e MARR non erano ancora pronti (vedi, al riguardo, la conversazione
“whatsapp” tra la parte ricorrente e tale responsabile dell'ufficio acquisti Per_8 aziendale), nonostante l'apertura al pubblico del villaggio turistico fosse prevista per il 30/5/2019, con la conseguenza che la parte ricorrente non poteva confrontare i prezzi delle merci da acquistare, motivo per il quale la lamentata omessa comparazione dei listini prezzi tra i vari fornitori non fu certo imputabile al lavoratore, ma allo stesso datore di lavoro.
D'altronde, se davvero (come ritenuto nella memoria difensiva) le dimissioni della parte ricorrente non fossero state sorrette da una giusta causa, la parte resistente avrebbe potuto spiegare domanda riconvenzionale volta a ottenere il risarcimento del danno arrecatole dall'asseritamente illegittimo recesso del lavoratore (considerato che, nell'ipotesi di rapporto lavorativo subordinato a tempo determinato, il recesso delle parti prima della scadenza del termine può avvenire solo in presenza di una giusta causa), soprattutto in ragione del fatto che il datore di lavoro ha dedotto nella memoria difensiva di essere stato danneggiato dall'improvviso e asseritamente immotivato allontanamento della parte ricorrente dalla struttura ricettiva, assunto che mal si
5 concilia con la scelta di non proporre alcuna domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti della controparte.
Deve infine essere rigettata la domanda di condanna della parte resistente al ristoro del presunto danno non patrimoniale che la controparte avrebbe patito per effetto della condotta datoriale, non avendo la parte ricorrente dimostrato la sussistenza di tale danno e, dunque, essendo tale domanda sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio.
Su tali basi, è stata disposta CTU con la formulazione del seguente quesito: “1. Accerti il CTU le differenze retributive eventualmente spettanti alla parte ricorrente per le causali indicate nel ricorso (escluse le voci “indennità per riposi settimanali non goduti”, “danni non patrimoniali” e “indennità relativa al ruolo di preposto”), con le seguenti precisazioni: periodo lavorativo dall'8/4/2019 al 22/7/2019 (come da contratto di lavoro, buste paga e modulo di dimissioni in atti); livello di inquadramento: secondo livello del CCNL TURISMO (come da contratto di lavoro
e buste paga in atti); orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 18.30, con un'ora di pausa pranzo;
percepito (come da buste paga sottoscritte dal lavoratore e da ricevute di bonifico per i mesi in cui vi sono in atti, come da ricorso per i restanti mesi).
2. Scomputi il CTU dalle differenze retributive di cui al punto che precede gli importi percepiti dalla parte ricorrente a titolo di superminimo variabile e indichi il risultato di tale operazione, se positivo.
3. Quantifichi il CTU le retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepito, se non si fosse dimessa, dalla data di decorrenza delle dimissioni (23/7/2019) a quella di scadenza del contratto (8/10/2019), considerato l'orario lavorativo (dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 16.00, con un'ora di pausa pranzo) indicato dalla parte resistente nella memoria difensiva”.
Il CTU ha risposto al quesito quantificando in euro 5.344,79 la somma complessiva spettante alla parte ricorrente per differenze retributive (anche a titolo di TFR differenziale) e in euro 6.937,52 l'importo del risarcimento del danno: non vi sono motivi per discostarsi da tali conclusioni, che non sono state contraddette da sufficienti deduzioni di segno contrario.
Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di euro 5.344,79 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, nonché dell'importo di euro 6.937,52 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Le spese di lite sopportate dalla parte ricorrente sono poste a carico della parte resistente (in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della somma riconosciuta al lavoratore e applicando i valori
6 massimi in ragione della complessità e della durata del presente procedimento, oltre che della condotta processuale della parte resistente la quale ha rifiutato ingiustificatamente una proposta conciliativa formulata da questo Giudice per un importo inferiore a quello che dovrà pagare in esecuzione della presente sentenza.
P.Q.M.
Condanna la parte resistente alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di euro 5.344,79 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, nonché dell'importo di euro
6.937,52 a titolo di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto delle rassegnate dimissioni per giusta causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Rigetta per il resto il ricorso.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte ricorrente, liquidate in euro 8.083 per compensi professionali, oltre contributo unificato
(se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente le spese della CTU (liquidate con separato decreto), nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte resistente.
Crotone, 13/02/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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