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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti Presidente Dott.ssa Rossella Incardona Giudice Relatore Dott.ssa Maria Amoruso Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 14-1/2025 PU
promosso su ricorso depositato in data 12/2/2025
DA
P.IVA: - Cod. Fisc.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Genova, , cia Paolo Imperiale 4, elettivamente domiciliata in 28100 Novara NO, Via Torelli n. 5, presso lo studio dell'Avv. Lucio Giovene (C.F.:
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._1 e numero telefax 0321 682433) che la rappresenta e Email_1 difende in via disgiunta con l'Avv. Giovanna Garrone (C.F.: indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata e numero telefax 02 76110487) Email_2
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P. IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, corrente in Oleggio (NO), Via Negri n.38, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Occhipinti e Andrea Zanetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Novara, Corso Cavour n.9, giusta procura in atti;
Il Tribunale
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso in fatto che:
- con ricorso depositato in data 12/2/2025 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 5/5/2025 a cura dell'ufficio all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII;
- la resistente si è costituita il giorno 11/6/2025 ed ha chiesto un rinvio perché vi erano delle trattative pendenti;
- all'udienza del 17/6/2025, le parti hanno chiesto un differimento per trattative tra loro pendenti;
- all'udienza del 15/7/2025, le parti hanno nuovamente chiesto un breve rinvio per verificare la possibilità di concludere un accordo e il GD ha nuovamente rinviato all'udienza del 23/9/2025;
- all'udienza del 23/9/2025, i difensori del debitore hanno chiesto un breve rinvio per definire le trattative, mentre il creditore ha contestato quanto dedotto dalla debitrice ed ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;
il GR ha pertanto rinviato all'udienza del 7/10/2025;
- all'udienza del 7/10/2025 le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo e pertanto il GD ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Rilevato che:
- sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale dell'impresa è situata in Oleggio, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
- in relazione ai parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
nel caso di specie in particolare si rileva:
➢ un attivo patrimoniale al 2020, pari ad euro 441.492 (ben superiore alla soglia di 300.000);
➢ un ammontare di debiti superiore a € 50.000, di cui € o 52.499,84 per debiti erariali e contributivi, € 63.261,22 per debito in linea capitale della ricorrente;
- quanto al requisito dell'insolvenza, definita dall'art. 2, comma 1, lett. b) come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, essa può desumersi da diversi parametri. Nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
➢ dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente;
➢ dal reiterato mancato deposito dei bilanci (l'ultimo bilancio è del 2021);
➢ dalla pendenza di procedure per esecuzione forzata mobile e immobiliare nei confronti della società;
➢ dall'incapacità a far fronte al debito con la ricorrente, nonostante le trattative in ricorso e la pendenza del ricorso;
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempimento, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. IVA: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Oleggio (NO), P.IVA_3 Via Negri n.38;
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Rossella Incardona;
3. NOMINA Curatore la dott.ssa Persona_1
4. ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. ORDINA al curatore:
• di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
• di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
• ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
6. FISSA per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 10 marzo ore 9:45 innanzi al Giudice Delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Rossella Incardona Dott. Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti Presidente Dott.ssa Rossella Incardona Giudice Relatore Dott.ssa Maria Amoruso Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 14-1/2025 PU
promosso su ricorso depositato in data 12/2/2025
DA
P.IVA: - Cod. Fisc.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Genova, , cia Paolo Imperiale 4, elettivamente domiciliata in 28100 Novara NO, Via Torelli n. 5, presso lo studio dell'Avv. Lucio Giovene (C.F.:
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._1 e numero telefax 0321 682433) che la rappresenta e Email_1 difende in via disgiunta con l'Avv. Giovanna Garrone (C.F.: indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata e numero telefax 02 76110487) Email_2
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P. IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, corrente in Oleggio (NO), Via Negri n.38, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Occhipinti e Andrea Zanetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Novara, Corso Cavour n.9, giusta procura in atti;
Il Tribunale
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso in fatto che:
- con ricorso depositato in data 12/2/2025 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 5/5/2025 a cura dell'ufficio all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII;
- la resistente si è costituita il giorno 11/6/2025 ed ha chiesto un rinvio perché vi erano delle trattative pendenti;
- all'udienza del 17/6/2025, le parti hanno chiesto un differimento per trattative tra loro pendenti;
- all'udienza del 15/7/2025, le parti hanno nuovamente chiesto un breve rinvio per verificare la possibilità di concludere un accordo e il GD ha nuovamente rinviato all'udienza del 23/9/2025;
- all'udienza del 23/9/2025, i difensori del debitore hanno chiesto un breve rinvio per definire le trattative, mentre il creditore ha contestato quanto dedotto dalla debitrice ed ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;
il GR ha pertanto rinviato all'udienza del 7/10/2025;
- all'udienza del 7/10/2025 le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo e pertanto il GD ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Rilevato che:
- sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale dell'impresa è situata in Oleggio, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
- in relazione ai parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
nel caso di specie in particolare si rileva:
➢ un attivo patrimoniale al 2020, pari ad euro 441.492 (ben superiore alla soglia di 300.000);
➢ un ammontare di debiti superiore a € 50.000, di cui € o 52.499,84 per debiti erariali e contributivi, € 63.261,22 per debito in linea capitale della ricorrente;
- quanto al requisito dell'insolvenza, definita dall'art. 2, comma 1, lett. b) come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, essa può desumersi da diversi parametri. Nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
➢ dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente;
➢ dal reiterato mancato deposito dei bilanci (l'ultimo bilancio è del 2021);
➢ dalla pendenza di procedure per esecuzione forzata mobile e immobiliare nei confronti della società;
➢ dall'incapacità a far fronte al debito con la ricorrente, nonostante le trattative in ricorso e la pendenza del ricorso;
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempimento, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. IVA: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Oleggio (NO), P.IVA_3 Via Negri n.38;
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Rossella Incardona;
3. NOMINA Curatore la dott.ssa Persona_1
4. ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. ORDINA al curatore:
• di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
• di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
• ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
6. FISSA per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 10 marzo ore 9:45 innanzi al Giudice Delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Rossella Incardona Dott. Andrea Ghinetti