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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/12/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7916/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Nunziante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli,
Via Santa Lucia, 36
- parte attrice -
Contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AS ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via
Santa Sofia,18
Nonché dei confronti di
(C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Sergio ed elettivamente P.IVA_2 domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Simone D'Orsenigo, 6, contumace Controparte_3
- terzi pignorati-
Conclusioni dell'attore
L'ill.mo Tribunale adito,rigettate tutte le opposte domande,voglia così provvedere: 1) Accertata l'insussistenza all'epoca di idonei titoli esecutivi a fondamento della sopraindicata esecuzione forzata proposta da Parte_2
, nei confronti di esso istante e, comunque, 1'insussistenza del diritto di
[...] essa a procedere a codesta esecuzione, accogliere la proposta Parte_2 opposizione e, per l'effetto, annullare (e/o dichiararne l'inefficacia) 1'atto di precetto pagina 1 di 10 notificato a esso arch. il 2.1.2023, nonché l'atto di pignoramento prezzo terzi Parte_1 notificato il 26.1.2024 ed ogni provvedimento esecutivo, ivi compresa l'ordinanza di assegnazione, assunto in suo danno nella procedura Trib. Monza R.G.Es. 458/2024; condannando, altresì, la società assicuratrice alla restituzione in favore del terzo pignorato,
, delle somme da essa incassate, in forza Controparte_2 delle avvenuta assegnazione, già nella disponibilità di quest'ultimo, quali corrispettivi di lavoro dipendente da esso dovuti all'istante; ivi compresi gli importi connessi addebitati a esso attore per spese e competenze relative alla medesima procedura esecutiva, oltre interessi maturati e maturandi;
2) Annullare ogni provvedimento, anche cautelare, emesso nell'ambito della sopraindicata procedura esecutiva Tribunale Monza RG 458/2024 e condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni subiti da esso attore in ragione dell'esecuzione forzata proposta in assenza dei relativi presupposti e diritti ex art. 96 comma 2 cpc, tenendo all'uopo in conto la durata delle sottrazioni monetarie operate in danno di esso istante;
3) Condannare controparte al pagamento di spese e competenze di ogni fase di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
Conclusioni della convenuta
Voglia il Tribunale Civile adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previa ogni opportuna declaratoria o provvedimento di legge;
riservata ogni più opportuna istanza o deduzione istruttoria;
Nel merito:
- Dichiarare inammissibile ed infondata l'opposizione ex articolo 615 comma secondo c.p.c. proposta dall'architetto per i motivi indicati in atti. Parte_1
- Respingere, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dal debitore esecutato.
- Respingere, in ogni caso, le domande del terzo pignorato in relazione alla restituzione delle somme versate alla creditrice stante la validità ed efficacia dell'esecuzione mobiliare. In ogni caso: Con vittoria di spese, anche forfettarie, onorari di causa, i.v.a. e c.p.a..
Conclusioni del terzo pignorato Controparte_2
• “Ogni contraria istanza, eccezione e richiesta reietta, accertare e dichiarare correttamente e regolarmente assolti gli obblighi di Legge ricadenti in capo al terzo pignorato,
[...]
per effetto della notifica dell'atto di pignoramento presso Controparte_2 terzi ad istanza di in data 30.01.2024”; • “Nell'ipotesi in cui, in CP_4 accoglimento della spiegata opposizione, venisse accertata e dichiarata la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto di pignoramento notificato e di ogni connesso e dipendente atto processuale, voglia l'adito Giudice dell'opposizione ordinare al creditore procedente la restituzione in favore dell' , di tutte le Controparte_2 somme frattanto già corrisposte in esecuzione di detti atti, affinché provveda a corrisponderle al legittimo titolare del credito”;
• “In ogni caso, con condanna di chi vi risulterà tenuto all'esito del presente giudizio al pagamento di spese e compensi professionali sostenute dal terzo pignorato”.
Motivi della decisione
pagina 2 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha tempestivamente Parte_1 introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposto con ricorso in data 16.02.2024 a seguito della notificazione, da parte di
[...]
(d'ora innanzi Controparte_1 anche soltanto ), all'odierno attore e ai terzi CP_1 Controparte_5
e di atto di pignoramento presso terzi.
[...] Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, l'attore, dato conto dello svolgimento della fase sommaria del giudizio dell'opposizione culminata con il rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva da parte del G.E., ha dedotto ed eccepito che:
- l'esecuzione si fondava su due titoli esecutivi costituiti dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 910/2025 e dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n.
4055/2017 con le quali era stato condannato al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di , determinate in € 20.000,00 oltre accessori con CP_1 la sentenza di primo grado ed € 17.000,00 oltre accessori con la sentenza di secondo grado;
- la sentenza della Corte di Appello era stata tuttavia impugnata con ricorso in cassazione e il processo si era concluso con la pronuncia, da parte della Corte di
Cassazione, della sentenza n. 20447/2023 del 24.5.2023, pubblicata il 17.7.2023, con la quale la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio, in accoglimento del primo e del quinto motivo di gravame dell'istante, relativi, rispettivamente, alla non applicabilità di determinate prescrizioni alla fattispecie di causa, con incidenza sulla rideterminazione, al ribasso e da eseguirsi in sede di rinvio, degli importi da liquidarsi a carico dell'odierno attore a titolo risarcitorio, e al riconoscimento della copertura assicurativa di in favore dell'odierno attore;
Controparte_6
- aveva quindi instaurato il procedimento di rinvio avanti alla Parte_1
Corte d'Appello di Milano, ancora pendente, chiedendo, oltre alla rideterminazione delle somme dallo stesso dovute a titolo risarcitorio con riconoscimento della copertura assicurativa di alla luce dei principi espressi dalla Controparte_6
Suprema Corte, anche la rivisitazione del regime dele spese legali delle precedenti fasi di giudizio, sia in quanto il minore valore del danno liquidato avrebbe determinato un minor valore della causa ai fini dell'applicazione dei parametri per pagina 3 di 10 la liquidazione delle spese legali, sia perché l'accertamento della fondatezza della domanda in garanzia avrebbe “prognosticamente determinato il venir meno dell'interesse dell'istante a introdurre le ulteriori fasi di gravame”;
- pertanto, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione e dell'instaurazione del giudizio di rinvio, dovrebbero ritenersi caducate e, comunque, prive di efficacia esecutiva, le pronunce sulle spese di lite contenute nelle sentenze di primo e secondo grado, dovendo il giudice del rinvio, anche in ragione dell'effetto espansivo della cassazione parziale stabilito dall'art. 336 c.p.c., provvedere, in caso di riforma della sentenza di primo grado, sulle spese dell'intero giudizio, all'esito globale del medesimo;
- l'effetto espansivo non sarebbe precluso dal fatto che la pronuncia alla condanna alle spese in favore della convenuta sarebbe stata emessa in conseguenza del rigetto
– capo confermato all'esito del giudizio di cassazione - della domanda di Parte_1
contro , chiamato in causa dall'odierno attore e
[...] Controparte_7 che aveva a sua volta chiamato in causa la propria assicurazione;
difatti, il CP_1 rigetto, in sede di legittimità, dell'impugnazione relativa alla responsabilità di potrebbe tuttalpiù far passare in giudicato la pretesa di di CP_7 CP_1 rimborso delle spese di lite sostenute a seguito della chiamata in causa del proprio assicurato in punto di an, ma non in punto di quantum, da rideterminarsi alla luce del variato valore della causa.
Ha quindi chiesto, accertata l'insussistenza di idonei titoli esecutivi a fondamento dell'esecuzione intrapresa da , di accogliere l'opposizione, “annullando” o CP_1 dichiarando inefficaci l'atto di precetto e il pignoramento presso terzi e condannando la convenuta a restituirgli gli importi già incassati in ragione dell'espropriazione intrapresa, oltre esborsi e interessi, nonché al risarcimento dei danni subiti per aver promosso l'esecuzione forzata senza la normale prudenza.
Si è costituita in giudizio , deducendo che: CP_1
- i capi delle sentenze n. 910/2015 del Tribunale di Monza e n. 4055/2017 della Corte di Milano, concernenti il rigetto delle domande di garanzia formulate nei confronti di da parte dell'odierno attore e la condanna di quest'ultimo a CP_7 corrispondere le spese legali sostenute da nei due gradi di giudizio, CP_1
pagina 4 di 10 sarebbero passati in giudicato, siccome capi autonomi della sentenza integralmente impugnata in cassazione e riformata solo parzialmente;
- difatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20447/2023, aveva respinto l'impugnazione nei confronti del capo della decisione di secondo grado che aveva confermato il rigetto della domanda di manleva formulata dall'attore nei confronti dell'ingegner e rinviato la causa alla Corte di Appello di Milano CP_7 unicamente al fine di rideterminare le somme risarcitorie dovute da Parte_1
agli originari attori e per la liquidazione delle sole spese legali
[...] riguardanti il giudizio di cassazione;
- nel giudizio riassunto avanti la Corte di Appello di Milano a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, non avrebbe formulato Parte_1 alcuna domanda finalizzata ad ottenere una riduzione delle spese liquidate nei due gradi di giudizio a favore di . CP_1
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con decreto in data 20.01.2025, il precedente giudice assegnatario del procedimento ha ordinato, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati entro il 03.02.2025.
Regolarmente e tempestivamente notificato l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio ai terzi pignorati e Controparte_3 Controparte_5
quest'ultimo si è costituito in giudizio, deducendo che:
[...]
- con ordinanza del 02.12.2024, il G.E. aveva disposto l'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore procedente per un importo di € 51.740,61, oltre €
4.377,36 per spese di procedura, somme che il terzo pignorato stava regolarmente provvedendo ad accantonare e corrispondere alla parte creditrice;
- nel caso di accoglimento dell'opposizione, graverebbe sulla convenuta un obbligo restitutorio di tutte le somme corrisposte dal terzo in esecuzione del provvedimento del G.E..
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare correttamente e regolarmente assolti gli obblighi di legge ricadenti in capo al terzo pignorato e, in caso di accoglimento dell'opposizione, di ordinare al creditore procedente la restituzione in proprio favore di tutte le somme frattanto pagina 5 di 10 già corrisposte in esecuzione degli atti esecutivi, affinché provveda a corrisponderle al legittimo titolare del credito.
Fissata con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 10.04.2025 la prima udienza, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c..
All'udienza dell'08.05.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 18.12.2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
***
ha agito in via esecutiva ponendo a fondamento dell'esecuzione i titoli esecutivi CP_1 costituiti dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 910/2025 e dalla sentenza della Corte di
Appello di Milano n. 4055/2017 con le quali è stato condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di , determinate in € 20.000,00 oltre accessori CP_1 con la sentenza di primo grado ed € 17.000,00 oltre accessori con la sentenza di secondo grado (cfr., docc. nn. 4 e 5 attore).
Va osservato che, con sentenza n. 910/2025, il Tribunale di Monza aveva accolto la domanda svolta nei confronti (anche) di , condannando quest'ultimo Parte_1 al pagamento, in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di denaro, determinata come in motivazione della sentenza sulla base degli accertamenti svolti dal CTU, oltre al pagamento delle spese di lite, mentre aveva rigettato le domande svolte da nei confronti (anche) del terzo chiamato , il Parte_1 Controparte_7 quale aveva a sua volta chiamato in garanzia la propria assicurazione , e CP_1 conseguentemente l'aveva condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato vittorioso e di , essendo la chiamata in garanzia dipesa CP_7 CP_1 dalla domanda svolta da nei confronti di . La Corte di Appello di Parte_1 CP_7
Milano, con sentenza n. 4055/2017, aveva accolto solo parzialmente, limitatamente all'aliquota IVA determinata dal primo giudice sugli importi dovuti a titolo di risarcimento e ferme le restanti statuizioni, l'appello incidentale svolto da e Parte_1
l'aveva condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti, per quanto ora rileva, di e di . Controparte_7 CP_1
La predetta sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata in cassazione e la Suprema
Corte, con sentenza n. 2044/2023, ha rigettato il secondo motivo del ricorso proposto da pagina 6 di 10 , relativo all'accertamento della responsabilità del terzo chiamato Parte_1
, accogliendo invece, per quanto rileva, il primo e il quinto motivo di Controparte_7 ricorso, attinenti alla quantificazione del danno e alla copertura della polizza
[...] in favore dell'odierno attore, cassando la sentenza con rinvio ad altra Controparte_8 sezione della Corte d'Appello di Milano (cfr., doc. n. 6 attore).
Così ricostruite le vicende relative ai provvedimenti giurisdizionali posti a fondamento dell'azione esecutiva da parte della convenuta , ritiene il Tribunale che la cassazione CP_1 della sentenza Corte di Appello di Milano n. 4055/2017, limitatamente ai profili attinenti alla quantificazione del danno risarcibile in favore degli originari attori e alla domanda in garanzia svolta da nei confronti di non comporti Parte_1 Controparte_6
l'effetto di caducare i capi della sentenza della Corte d'Appello di Milano relativi alla conferma della statuizione sulle spese di lite di primo grado e alla condanna alle spese del secondo grado di giudizio in favore di . CP_1
Difatti, il motivo di ricorso relativo alla responsabilità di è stato Controparte_7 espressamente rigettato all'esito del giudizio di cassazione, sicché la relativa statuizione deve ritenersi passata in giudicato e, con essa, quella conseguenziale a quest'ultima (e non ad altre statuizioni) relativa al regime delle spese di lite, sia nei rapporti tra la Parte_1
e , sia tra e , quale terza
[...] Controparte_7 Parte_1 CP_1 chiamata in causa da in conseguenza della domanda, poi rigettata, Controparte_7 svolta nei suoi confronti da . Parte_1
Nè potrebbe sostenersi che il passaggio in giudicato riguarderebbe solo l'an della pretesa alla refusione delle spese di lite, ma non il quantum delle medesime, che risulterebbe invece caducato per effetto della riforma di altri capi della sentenza. In primo luogo, difatti, detta lettura non trova alcun riscontro normativo, posto che un capo della sentenza, se non direttamente cassato, può o rimanere immune all'effetto espansivo della riforma, laddove indipendente da quello cassato, oppure essere caducato integralmente, non essendo predicabile un passaggio in giudicato “parziale”. Del resto, anche nel caso – diverso da quello di specie - di caducazione dei capi sulle spese di lite siccome connessi al capo di merito cassato, la pronuncia sulle spese va integralmente rivista, in punto sia di an che di quantum. In secondo luogo, la riforma dei capi relativi alla quantificazione del danno da risarcirsi da parte di e alla sua copertura assicurativa in nessun modo Parte_1
pagina 7 di 10 potrebbe incidere sulla quantificazione delle spese di lite liquidate in favore del terzo chiamato e della compagnia assicurativa a sua volta chiamata in causa in garanzia, in ragione del definitivo rigetto della domanda svolta da nei confronti Parte_1 del terzo chiamato. Difatti, ha chiamato in causa Parte_1 [...]
chiedendo ne venisse accertata la responsabilità esclusiva con riguardo alle CP_7 pretese avanzate in giudizio dagli attori (cfr., conclusioni riportate nella sentenza di appello, doc. 5). Il valore della domanda nei confronti del terzo chiamato era pertanto pari alla pretesa risarcitoria vantata dagli attori, che, secondo quanto riferito dallo stesso attore, avevano richiesto il “risarcimento dei danni come emergenti dalle risultanze processuali e dagli esti della CTU” (cfr., p. 21 citazione). Nel caso di rigetto della domanda – come nella specie, ove la domanda svolta da nei confronti di è Parte_1 CP_7 stata integralmente rigettata –, diversamente da quanto accade nel caso di accoglimento parziale della stessa, il valore della causa da prendere a riferimento per la liquidazione delle spese di lite è quello della domanda complessivamente proposta (cfr., ex multis, Cass. n.
8920/2025) e, quindi, quello pari ai danni emergenti dalla CTU svolta in primo grado, essendo la domanda svolta dagli attori niente affatto “generica” nel senso di cui all'art. 278
c.p.c., ma esattamente determinata per relazione al contenuto dell'atto processuale costituito dall'elaborato peritale. Pertanto, le spese di lite da rifondersi al terzo chiamato e alla sua compagnia assicurativa , a sua volta chiamata in manleva, sono state CP_1 liquidate sul valore della domanda rigettata e sulla quale i terzi chiamati si sono difesi, né tale liquidazione può essere travolta dalla riforma di altri capi della sentenza di appello relativi alla responsabilità di , posto che il valore della domanda Parte_1 definitivamente rigettata non è mutato.
Da ultimo, va osservato che, sebbene nel giudizio di rinvio avesse Parte_1 richiesto anche la revisione dei capi delle sentenze di primo e secondo grado con riguardo alla regolazione delle spese di lite nei confronti (anche) di , la Corte d'Appello di CP_1
Milano, con sentenza 1919/2025, resa all'esito del giudizio di rinvio (cfr., doc. 3 convenuta) ha condannato a rifondere (anche) a le spese del giudizio di Parte_1 CP_1 rinvio “fermi i compensi professionali come già liquidati per il giudizio innanzi al tribunale
e per il giudizio di II grado”. Inoltre, come riconosciuto dallo stesso attore, la Corte
d'Appello ha confermato l'importo risarcitorio (e il valore del giudizio) come determinato pagina 8 di 10 nelle precedenti fasi di merito, sicché “non è venuto a configurarsi alcun nuovo presupposto, o determinazione quantitativa di base, atto a modificare (o a ridurre) la liquidazione delle spese processuali, anche in favore di ” (cfr., p. 6 memoria di CP_1 replica).
Allo stato, pertanto, non può essere messo in dubbio il permanere dell'efficacia esecutiva dei titoli costituiti dalle sentenze del Tribunale di Monza n. 910/2025 e della Corte di
Appello di Milano n. 4055/2017 nei capi relativi alla condanna dell'odierno attore alla refusione delle spese di lite in favore di . CP_1
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione all'esecuzione deve essere rigettata.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda del terzo pignorato di accertamento del regolare assolvimento degli obblighi sullo stesso gravanti, non trattandosi di accertamento oggetto della cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché deve essere Parte_1 condannato a rifondere a , le spese sostenute per Controparte_1 il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Va invece disposta la compensazione delle spese di lite con il terzo pignorato, litisconsorte necessario e quindi evocato in giudizio dall'attore su ordine del giudice esclusivamente al fine della corretta costituzione del contraddittorio, che si è costituito senza prendere posizione sulla fondatezza dell'opposizione e formulando domande esulanti dal perimetro di cognizione del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione e tutte le domande svolte da Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi
[...]
pagina 9 di 10 € 11.268,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) dichiara inammissibili le domande svolte da Controparte_5
[...]
4) compensa integralmente le spese di lite tra Controparte_5
e le altre parti del giudizio.
[...]
Monza, 22 dicembre 2025
Il giudice
RI AN
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7916/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Nunziante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli,
Via Santa Lucia, 36
- parte attrice -
Contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AS ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via
Santa Sofia,18
Nonché dei confronti di
(C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Sergio ed elettivamente P.IVA_2 domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Simone D'Orsenigo, 6, contumace Controparte_3
- terzi pignorati-
Conclusioni dell'attore
L'ill.mo Tribunale adito,rigettate tutte le opposte domande,voglia così provvedere: 1) Accertata l'insussistenza all'epoca di idonei titoli esecutivi a fondamento della sopraindicata esecuzione forzata proposta da Parte_2
, nei confronti di esso istante e, comunque, 1'insussistenza del diritto di
[...] essa a procedere a codesta esecuzione, accogliere la proposta Parte_2 opposizione e, per l'effetto, annullare (e/o dichiararne l'inefficacia) 1'atto di precetto pagina 1 di 10 notificato a esso arch. il 2.1.2023, nonché l'atto di pignoramento prezzo terzi Parte_1 notificato il 26.1.2024 ed ogni provvedimento esecutivo, ivi compresa l'ordinanza di assegnazione, assunto in suo danno nella procedura Trib. Monza R.G.Es. 458/2024; condannando, altresì, la società assicuratrice alla restituzione in favore del terzo pignorato,
, delle somme da essa incassate, in forza Controparte_2 delle avvenuta assegnazione, già nella disponibilità di quest'ultimo, quali corrispettivi di lavoro dipendente da esso dovuti all'istante; ivi compresi gli importi connessi addebitati a esso attore per spese e competenze relative alla medesima procedura esecutiva, oltre interessi maturati e maturandi;
2) Annullare ogni provvedimento, anche cautelare, emesso nell'ambito della sopraindicata procedura esecutiva Tribunale Monza RG 458/2024 e condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni subiti da esso attore in ragione dell'esecuzione forzata proposta in assenza dei relativi presupposti e diritti ex art. 96 comma 2 cpc, tenendo all'uopo in conto la durata delle sottrazioni monetarie operate in danno di esso istante;
3) Condannare controparte al pagamento di spese e competenze di ogni fase di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
Conclusioni della convenuta
Voglia il Tribunale Civile adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previa ogni opportuna declaratoria o provvedimento di legge;
riservata ogni più opportuna istanza o deduzione istruttoria;
Nel merito:
- Dichiarare inammissibile ed infondata l'opposizione ex articolo 615 comma secondo c.p.c. proposta dall'architetto per i motivi indicati in atti. Parte_1
- Respingere, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dal debitore esecutato.
- Respingere, in ogni caso, le domande del terzo pignorato in relazione alla restituzione delle somme versate alla creditrice stante la validità ed efficacia dell'esecuzione mobiliare. In ogni caso: Con vittoria di spese, anche forfettarie, onorari di causa, i.v.a. e c.p.a..
Conclusioni del terzo pignorato Controparte_2
• “Ogni contraria istanza, eccezione e richiesta reietta, accertare e dichiarare correttamente e regolarmente assolti gli obblighi di Legge ricadenti in capo al terzo pignorato,
[...]
per effetto della notifica dell'atto di pignoramento presso Controparte_2 terzi ad istanza di in data 30.01.2024”; • “Nell'ipotesi in cui, in CP_4 accoglimento della spiegata opposizione, venisse accertata e dichiarata la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto di pignoramento notificato e di ogni connesso e dipendente atto processuale, voglia l'adito Giudice dell'opposizione ordinare al creditore procedente la restituzione in favore dell' , di tutte le Controparte_2 somme frattanto già corrisposte in esecuzione di detti atti, affinché provveda a corrisponderle al legittimo titolare del credito”;
• “In ogni caso, con condanna di chi vi risulterà tenuto all'esito del presente giudizio al pagamento di spese e compensi professionali sostenute dal terzo pignorato”.
Motivi della decisione
pagina 2 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha tempestivamente Parte_1 introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposto con ricorso in data 16.02.2024 a seguito della notificazione, da parte di
[...]
(d'ora innanzi Controparte_1 anche soltanto ), all'odierno attore e ai terzi CP_1 Controparte_5
e di atto di pignoramento presso terzi.
[...] Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, l'attore, dato conto dello svolgimento della fase sommaria del giudizio dell'opposizione culminata con il rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva da parte del G.E., ha dedotto ed eccepito che:
- l'esecuzione si fondava su due titoli esecutivi costituiti dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 910/2025 e dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n.
4055/2017 con le quali era stato condannato al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di , determinate in € 20.000,00 oltre accessori con CP_1 la sentenza di primo grado ed € 17.000,00 oltre accessori con la sentenza di secondo grado;
- la sentenza della Corte di Appello era stata tuttavia impugnata con ricorso in cassazione e il processo si era concluso con la pronuncia, da parte della Corte di
Cassazione, della sentenza n. 20447/2023 del 24.5.2023, pubblicata il 17.7.2023, con la quale la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio, in accoglimento del primo e del quinto motivo di gravame dell'istante, relativi, rispettivamente, alla non applicabilità di determinate prescrizioni alla fattispecie di causa, con incidenza sulla rideterminazione, al ribasso e da eseguirsi in sede di rinvio, degli importi da liquidarsi a carico dell'odierno attore a titolo risarcitorio, e al riconoscimento della copertura assicurativa di in favore dell'odierno attore;
Controparte_6
- aveva quindi instaurato il procedimento di rinvio avanti alla Parte_1
Corte d'Appello di Milano, ancora pendente, chiedendo, oltre alla rideterminazione delle somme dallo stesso dovute a titolo risarcitorio con riconoscimento della copertura assicurativa di alla luce dei principi espressi dalla Controparte_6
Suprema Corte, anche la rivisitazione del regime dele spese legali delle precedenti fasi di giudizio, sia in quanto il minore valore del danno liquidato avrebbe determinato un minor valore della causa ai fini dell'applicazione dei parametri per pagina 3 di 10 la liquidazione delle spese legali, sia perché l'accertamento della fondatezza della domanda in garanzia avrebbe “prognosticamente determinato il venir meno dell'interesse dell'istante a introdurre le ulteriori fasi di gravame”;
- pertanto, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione e dell'instaurazione del giudizio di rinvio, dovrebbero ritenersi caducate e, comunque, prive di efficacia esecutiva, le pronunce sulle spese di lite contenute nelle sentenze di primo e secondo grado, dovendo il giudice del rinvio, anche in ragione dell'effetto espansivo della cassazione parziale stabilito dall'art. 336 c.p.c., provvedere, in caso di riforma della sentenza di primo grado, sulle spese dell'intero giudizio, all'esito globale del medesimo;
- l'effetto espansivo non sarebbe precluso dal fatto che la pronuncia alla condanna alle spese in favore della convenuta sarebbe stata emessa in conseguenza del rigetto
– capo confermato all'esito del giudizio di cassazione - della domanda di Parte_1
contro , chiamato in causa dall'odierno attore e
[...] Controparte_7 che aveva a sua volta chiamato in causa la propria assicurazione;
difatti, il CP_1 rigetto, in sede di legittimità, dell'impugnazione relativa alla responsabilità di potrebbe tuttalpiù far passare in giudicato la pretesa di di CP_7 CP_1 rimborso delle spese di lite sostenute a seguito della chiamata in causa del proprio assicurato in punto di an, ma non in punto di quantum, da rideterminarsi alla luce del variato valore della causa.
Ha quindi chiesto, accertata l'insussistenza di idonei titoli esecutivi a fondamento dell'esecuzione intrapresa da , di accogliere l'opposizione, “annullando” o CP_1 dichiarando inefficaci l'atto di precetto e il pignoramento presso terzi e condannando la convenuta a restituirgli gli importi già incassati in ragione dell'espropriazione intrapresa, oltre esborsi e interessi, nonché al risarcimento dei danni subiti per aver promosso l'esecuzione forzata senza la normale prudenza.
Si è costituita in giudizio , deducendo che: CP_1
- i capi delle sentenze n. 910/2015 del Tribunale di Monza e n. 4055/2017 della Corte di Milano, concernenti il rigetto delle domande di garanzia formulate nei confronti di da parte dell'odierno attore e la condanna di quest'ultimo a CP_7 corrispondere le spese legali sostenute da nei due gradi di giudizio, CP_1
pagina 4 di 10 sarebbero passati in giudicato, siccome capi autonomi della sentenza integralmente impugnata in cassazione e riformata solo parzialmente;
- difatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20447/2023, aveva respinto l'impugnazione nei confronti del capo della decisione di secondo grado che aveva confermato il rigetto della domanda di manleva formulata dall'attore nei confronti dell'ingegner e rinviato la causa alla Corte di Appello di Milano CP_7 unicamente al fine di rideterminare le somme risarcitorie dovute da Parte_1
agli originari attori e per la liquidazione delle sole spese legali
[...] riguardanti il giudizio di cassazione;
- nel giudizio riassunto avanti la Corte di Appello di Milano a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, non avrebbe formulato Parte_1 alcuna domanda finalizzata ad ottenere una riduzione delle spese liquidate nei due gradi di giudizio a favore di . CP_1
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con decreto in data 20.01.2025, il precedente giudice assegnatario del procedimento ha ordinato, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati entro il 03.02.2025.
Regolarmente e tempestivamente notificato l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio ai terzi pignorati e Controparte_3 Controparte_5
quest'ultimo si è costituito in giudizio, deducendo che:
[...]
- con ordinanza del 02.12.2024, il G.E. aveva disposto l'assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore procedente per un importo di € 51.740,61, oltre €
4.377,36 per spese di procedura, somme che il terzo pignorato stava regolarmente provvedendo ad accantonare e corrispondere alla parte creditrice;
- nel caso di accoglimento dell'opposizione, graverebbe sulla convenuta un obbligo restitutorio di tutte le somme corrisposte dal terzo in esecuzione del provvedimento del G.E..
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare correttamente e regolarmente assolti gli obblighi di legge ricadenti in capo al terzo pignorato e, in caso di accoglimento dell'opposizione, di ordinare al creditore procedente la restituzione in proprio favore di tutte le somme frattanto pagina 5 di 10 già corrisposte in esecuzione degli atti esecutivi, affinché provveda a corrisponderle al legittimo titolare del credito.
Fissata con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 10.04.2025 la prima udienza, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c..
All'udienza dell'08.05.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 18.12.2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
***
ha agito in via esecutiva ponendo a fondamento dell'esecuzione i titoli esecutivi CP_1 costituiti dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 910/2025 e dalla sentenza della Corte di
Appello di Milano n. 4055/2017 con le quali è stato condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di , determinate in € 20.000,00 oltre accessori CP_1 con la sentenza di primo grado ed € 17.000,00 oltre accessori con la sentenza di secondo grado (cfr., docc. nn. 4 e 5 attore).
Va osservato che, con sentenza n. 910/2025, il Tribunale di Monza aveva accolto la domanda svolta nei confronti (anche) di , condannando quest'ultimo Parte_1 al pagamento, in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di denaro, determinata come in motivazione della sentenza sulla base degli accertamenti svolti dal CTU, oltre al pagamento delle spese di lite, mentre aveva rigettato le domande svolte da nei confronti (anche) del terzo chiamato , il Parte_1 Controparte_7 quale aveva a sua volta chiamato in garanzia la propria assicurazione , e CP_1 conseguentemente l'aveva condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato vittorioso e di , essendo la chiamata in garanzia dipesa CP_7 CP_1 dalla domanda svolta da nei confronti di . La Corte di Appello di Parte_1 CP_7
Milano, con sentenza n. 4055/2017, aveva accolto solo parzialmente, limitatamente all'aliquota IVA determinata dal primo giudice sugli importi dovuti a titolo di risarcimento e ferme le restanti statuizioni, l'appello incidentale svolto da e Parte_1
l'aveva condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti, per quanto ora rileva, di e di . Controparte_7 CP_1
La predetta sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata in cassazione e la Suprema
Corte, con sentenza n. 2044/2023, ha rigettato il secondo motivo del ricorso proposto da pagina 6 di 10 , relativo all'accertamento della responsabilità del terzo chiamato Parte_1
, accogliendo invece, per quanto rileva, il primo e il quinto motivo di Controparte_7 ricorso, attinenti alla quantificazione del danno e alla copertura della polizza
[...] in favore dell'odierno attore, cassando la sentenza con rinvio ad altra Controparte_8 sezione della Corte d'Appello di Milano (cfr., doc. n. 6 attore).
Così ricostruite le vicende relative ai provvedimenti giurisdizionali posti a fondamento dell'azione esecutiva da parte della convenuta , ritiene il Tribunale che la cassazione CP_1 della sentenza Corte di Appello di Milano n. 4055/2017, limitatamente ai profili attinenti alla quantificazione del danno risarcibile in favore degli originari attori e alla domanda in garanzia svolta da nei confronti di non comporti Parte_1 Controparte_6
l'effetto di caducare i capi della sentenza della Corte d'Appello di Milano relativi alla conferma della statuizione sulle spese di lite di primo grado e alla condanna alle spese del secondo grado di giudizio in favore di . CP_1
Difatti, il motivo di ricorso relativo alla responsabilità di è stato Controparte_7 espressamente rigettato all'esito del giudizio di cassazione, sicché la relativa statuizione deve ritenersi passata in giudicato e, con essa, quella conseguenziale a quest'ultima (e non ad altre statuizioni) relativa al regime delle spese di lite, sia nei rapporti tra la Parte_1
e , sia tra e , quale terza
[...] Controparte_7 Parte_1 CP_1 chiamata in causa da in conseguenza della domanda, poi rigettata, Controparte_7 svolta nei suoi confronti da . Parte_1
Nè potrebbe sostenersi che il passaggio in giudicato riguarderebbe solo l'an della pretesa alla refusione delle spese di lite, ma non il quantum delle medesime, che risulterebbe invece caducato per effetto della riforma di altri capi della sentenza. In primo luogo, difatti, detta lettura non trova alcun riscontro normativo, posto che un capo della sentenza, se non direttamente cassato, può o rimanere immune all'effetto espansivo della riforma, laddove indipendente da quello cassato, oppure essere caducato integralmente, non essendo predicabile un passaggio in giudicato “parziale”. Del resto, anche nel caso – diverso da quello di specie - di caducazione dei capi sulle spese di lite siccome connessi al capo di merito cassato, la pronuncia sulle spese va integralmente rivista, in punto sia di an che di quantum. In secondo luogo, la riforma dei capi relativi alla quantificazione del danno da risarcirsi da parte di e alla sua copertura assicurativa in nessun modo Parte_1
pagina 7 di 10 potrebbe incidere sulla quantificazione delle spese di lite liquidate in favore del terzo chiamato e della compagnia assicurativa a sua volta chiamata in causa in garanzia, in ragione del definitivo rigetto della domanda svolta da nei confronti Parte_1 del terzo chiamato. Difatti, ha chiamato in causa Parte_1 [...]
chiedendo ne venisse accertata la responsabilità esclusiva con riguardo alle CP_7 pretese avanzate in giudizio dagli attori (cfr., conclusioni riportate nella sentenza di appello, doc. 5). Il valore della domanda nei confronti del terzo chiamato era pertanto pari alla pretesa risarcitoria vantata dagli attori, che, secondo quanto riferito dallo stesso attore, avevano richiesto il “risarcimento dei danni come emergenti dalle risultanze processuali e dagli esti della CTU” (cfr., p. 21 citazione). Nel caso di rigetto della domanda – come nella specie, ove la domanda svolta da nei confronti di è Parte_1 CP_7 stata integralmente rigettata –, diversamente da quanto accade nel caso di accoglimento parziale della stessa, il valore della causa da prendere a riferimento per la liquidazione delle spese di lite è quello della domanda complessivamente proposta (cfr., ex multis, Cass. n.
8920/2025) e, quindi, quello pari ai danni emergenti dalla CTU svolta in primo grado, essendo la domanda svolta dagli attori niente affatto “generica” nel senso di cui all'art. 278
c.p.c., ma esattamente determinata per relazione al contenuto dell'atto processuale costituito dall'elaborato peritale. Pertanto, le spese di lite da rifondersi al terzo chiamato e alla sua compagnia assicurativa , a sua volta chiamata in manleva, sono state CP_1 liquidate sul valore della domanda rigettata e sulla quale i terzi chiamati si sono difesi, né tale liquidazione può essere travolta dalla riforma di altri capi della sentenza di appello relativi alla responsabilità di , posto che il valore della domanda Parte_1 definitivamente rigettata non è mutato.
Da ultimo, va osservato che, sebbene nel giudizio di rinvio avesse Parte_1 richiesto anche la revisione dei capi delle sentenze di primo e secondo grado con riguardo alla regolazione delle spese di lite nei confronti (anche) di , la Corte d'Appello di CP_1
Milano, con sentenza 1919/2025, resa all'esito del giudizio di rinvio (cfr., doc. 3 convenuta) ha condannato a rifondere (anche) a le spese del giudizio di Parte_1 CP_1 rinvio “fermi i compensi professionali come già liquidati per il giudizio innanzi al tribunale
e per il giudizio di II grado”. Inoltre, come riconosciuto dallo stesso attore, la Corte
d'Appello ha confermato l'importo risarcitorio (e il valore del giudizio) come determinato pagina 8 di 10 nelle precedenti fasi di merito, sicché “non è venuto a configurarsi alcun nuovo presupposto, o determinazione quantitativa di base, atto a modificare (o a ridurre) la liquidazione delle spese processuali, anche in favore di ” (cfr., p. 6 memoria di CP_1 replica).
Allo stato, pertanto, non può essere messo in dubbio il permanere dell'efficacia esecutiva dei titoli costituiti dalle sentenze del Tribunale di Monza n. 910/2025 e della Corte di
Appello di Milano n. 4055/2017 nei capi relativi alla condanna dell'odierno attore alla refusione delle spese di lite in favore di . CP_1
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione all'esecuzione deve essere rigettata.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda del terzo pignorato di accertamento del regolare assolvimento degli obblighi sullo stesso gravanti, non trattandosi di accertamento oggetto della cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché deve essere Parte_1 condannato a rifondere a , le spese sostenute per Controparte_1 il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Va invece disposta la compensazione delle spese di lite con il terzo pignorato, litisconsorte necessario e quindi evocato in giudizio dall'attore su ordine del giudice esclusivamente al fine della corretta costituzione del contraddittorio, che si è costituito senza prendere posizione sulla fondatezza dell'opposizione e formulando domande esulanti dal perimetro di cognizione del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione e tutte le domande svolte da Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi
[...]
pagina 9 di 10 € 11.268,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) dichiara inammissibili le domande svolte da Controparte_5
[...]
4) compensa integralmente le spese di lite tra Controparte_5
e le altre parti del giudizio.
[...]
Monza, 22 dicembre 2025
Il giudice
RI AN
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