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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/11/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
composto dai Magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2944 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BALESTRI ALBERTO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
nei confronti di:
CONTRI (c.f. ) Pt_2 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di
1 udienza del 15/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/09/1994 in
FI (MO) e dalla loro unione sono nati i figli in data Per_1
13/01/1995 e in data 06/12/2000, entrambi maggiorenni ed Per_2
economicamente autosufficienti.
2. I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Modena in data 16/04/2007 e la separazione è stata pronunciata con decreto del
19/04/2007, reso nell'ambito del procedimento per separazione consensuale iscritto al n. 359/2007 R.G. con cui sono state omologate le condizioni concordate tra le parti.
3. Con ricorso depositato il 17/06/2025, ha chiesto Parte_1
all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza formulare alcuna domanda accessoria.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla resistente.
4. All'udienza del 15/10/2025, parte resistente è comparsa personalmente,
dichiarando di non avere nulla da obiettare al divorzio. Il legale di parte ricorrente ha concluso come in atti, con rinuncia alle spese del giudizio.
La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione.
§
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia nel presente
2 procedimento di CONTRI. Pt_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
03/09/1994 a FI (MO) con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero
2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti innanzi al Presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale iscritta al n. 359/2007 R.G., definita con decreto di omologa del 19/04/2007, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domanda e di prole minorenne o ancora non economicamente autosufficiente.
Nulla sulle spese del giudizio, stante la rinuncia di parte ricorrente (cfr verbale di udienza del 15/10/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara la contumacia di CONTRI;
Pt_2
2. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/09/1994 a FI (MO) tra Parte_1
3 nato a [...] in data [...] e CP_1
nata a [...] il giorno 21/02/1971;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FI
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune: Anno 1994, Atto n. 5, P.
II Serie A;
4. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 29/10/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
composto dai Magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2944 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BALESTRI ALBERTO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
nei confronti di:
CONTRI (c.f. ) Pt_2 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di
1 udienza del 15/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/09/1994 in
FI (MO) e dalla loro unione sono nati i figli in data Per_1
13/01/1995 e in data 06/12/2000, entrambi maggiorenni ed Per_2
economicamente autosufficienti.
2. I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Modena in data 16/04/2007 e la separazione è stata pronunciata con decreto del
19/04/2007, reso nell'ambito del procedimento per separazione consensuale iscritto al n. 359/2007 R.G. con cui sono state omologate le condizioni concordate tra le parti.
3. Con ricorso depositato il 17/06/2025, ha chiesto Parte_1
all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza formulare alcuna domanda accessoria.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla resistente.
4. All'udienza del 15/10/2025, parte resistente è comparsa personalmente,
dichiarando di non avere nulla da obiettare al divorzio. Il legale di parte ricorrente ha concluso come in atti, con rinuncia alle spese del giudizio.
La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione.
§
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia nel presente
2 procedimento di CONTRI. Pt_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
03/09/1994 a FI (MO) con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero
2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti innanzi al Presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale iscritta al n. 359/2007 R.G., definita con decreto di omologa del 19/04/2007, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domanda e di prole minorenne o ancora non economicamente autosufficiente.
Nulla sulle spese del giudizio, stante la rinuncia di parte ricorrente (cfr verbale di udienza del 15/10/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara la contumacia di CONTRI;
Pt_2
2. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/09/1994 a FI (MO) tra Parte_1
3 nato a [...] in data [...] e CP_1
nata a [...] il giorno 21/02/1971;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FI
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune: Anno 1994, Atto n. 5, P.
II Serie A;
4. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 29/10/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
4