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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1049/2022 promossa da:
C.F. ) con l'Avvocato SPINELLI STEFANO Parte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto in P.ZA DEL POPOLO, 44 47023 CESENA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) con l'Avvocato DA RE ALESSANDRO con domicilio eletto in CP_1 P.IVA_2 CORSO GARIBALDI 36 FORLI' C/O STUDIO AVV. GIAN GIACOMO FLAMIGNI;
con l'Avvocato MAJER CARLO e l'Avvocato PITTARELLO Controparte_2 SABRINA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 13/12/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29/11/20217 adiva il Tribunale di Forlì per sentir CP_1
condannare al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e precontrattuale Parte_1
per l'importo di € 33.210,20.
pagina 1 di 7 A fondamento della domanda deduceva di aver effettuato a in data 15/2/2016 un Parte_1
ordine relativo ad una serie di prodotti indicando i tempi di consegna e specificando, per quanto riguarda in particolare il prodotto di 20.000 “perle di aglio” che la consegna doveva essere effettuata “prima possibile”.
Affermava che aveva trascurato di provvedere al reperimento dei prodotti forniti nei Parte_1
tempi dettati dall'attrice, posto che a due mesi di distanza dall'ordine comunicava la Parte_1
difficoltà nell'approvvigionarsi del prodotto presso il proprio fornitore Controparte_2
Riferiva che in data 12/7/2016 evidenziava l'impossibilità di provvedere alla Parte_1
consegna del prodotto, facendo presente che la responsabilità di tale situazione non dipendeva da sua volontà ma da ingiustificato comportamento del predetto fornitore.
Deduceva dunque che a fronte della mancata consegna da parte di aveva subito un Parte_1
danno quantificabile sulla base delle vendite dei medesimi prodotti dell'anno precedente.
La causa veniva iscritta al nr. 4586/17 del Ruolo Generale del Tribunale adito.
Si costituiva la quale contestava le ragioni della domanda e chiedeva ed otteneva Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di per essere da questa manlevata Controparte_2
rispetto alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice, proponendo altresì nei suoi confronti domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'esecuzione delle forniture ad essa commesse.
Si costituiva la quale contestava la domanda di garanzia spiegata da Controparte_2 Pt_1
chiedendo in via riconvenzionale la condanna di al pagamento delle somme
[...] Parte_1
dovute per forniture di merce eseguite nei suoi confronti dalla chiamata in causa.
Con Ordinanza del 13/9/2019 il Tribunale riteneva la causa di natura documentale e fissava l'Udienza del 6/4/2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con Sentenza nr. 1223/21 il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda proposta da CP_1
condannando al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 33.210,20 oltre Parte_1
pagina 2 di 7 accessori come indicato in dispositivo, rigettava la domanda di garanzia e la riconvenzionale proposte da ed infine accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 Controparte_2
condannando al pagamento dell'importo di € 6.456,10, oltre interessi al saggio di cui al Parte_1
d.lgs. n. 231/02 dalla domanda giudiziale dell' 8/10/20218 al saldo.
Avverso detta Sentenza proponeva appello e le parti appellate si Parte_1
costituivano instando per il rigetto del gravame.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'Udienza sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'appellante non ha impugnato il capo della Sentenza di primo grado con il quale è
stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla chiamata in causa nei Controparte_2
suoi confronti, si osserva nel resto quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la responsabilità di ex art. 1218 c.c. in quanto l'ordine di non era Parte_1 CP_1
mai stato accettato.
Afferma altresì che l'attrice, informata della situazione causata asseritamente da Controparte_2
non aveva annullato l'ordine né aveva mosso alcuna contestazione, dando così luogo ad
[...]
un'ipotesi di concorso colposo del creditore.
Afferma inoltre che il Tribunale avrebbe errato circa la qualificazione del termine assegnato da che non potevano ritenersi né perentori né essenziali. CP_1
Contr Evidenzia inoltre che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che il prodotto richiesto da poteva da essere reperito da altro fornitore, ciò in quanto aveva un Parte_1 Parte_1
contratto che obbligava all'acquisto esclusivamente da Catalent Italy s.r.l.
Il motivo non può essere condiviso.
pagina 3 di 7 Contr Posto che nel caso concreto il rapporto intercorso tra non richiede particolari forme Pt_1
per la conclusione del contratto, deve ritenersi – come fatto correttamente dal Tribunale – che il vincolo contrattuale sia sorto.
Contr Tale affermazione trova supporto nel fatto che tra e erano già correnti rapporti Pt_1
commerciali di talchè la prassi dell'invio dell'ordine e dell'evasione dello stesso da parte di rappresenta elemento fondante l'affermata fonte contrattuale del rapporto dedotto in Pt_1
giudizio.
In aggiunta a ciò, nel caso concreto aveva provveduto – per quanto dalla stessa riferito – a Pt_1
chiedere a di provvedere ad inviarle i prodotti da rivendere a ed ha Controparte_2 CP_1
provveduto all'invio delle comunicazioni descritte in Sentenza relative al ritardo nella consegna da parte del proprio fornitore, comportamento che consente di affermare la conclusione dell'accordo con conseguente vincolo contrattuale e sussistenza di responsabilità secondo la previsione di cui all'art. 1218 c.c.
Quanto al fatto che non potesse procedere all'acquisto presso altri fornitori del prodotto Pt_1
voluto da non si ritiene che il predetto vincolo contrattuale impedisca di configurare la CP_1
responsabilità dell'appellante e ciò in quanto non risulta agli atti di causa che abbia Parte_1
mai rappresentato a l'esclusività di tale vincolo. CP_1
Invero, a fronte dei ritardi nella consegna che vorrebbe imputare a Parte_1 Controparte_2
ben avrebbe potuto e dovuto, nel fare presenti le ragioni del ritardo, evidenziare a
[...] Pt_1
Contr a sussistenza di un suo obbligo esclusivo di approvvigionamento presso , Controparte_2
circostanza che – laddove rappresentata a – avrebbe potuto consentire a questa una più CP_1
Contr corretta determinazione della propria volontà, con conseguente possibilità per di approvvigionarsi utilizzando altri canali di acquisto.
pagina 4 di 7 In mancanza di ciò, non era messa in condizione di apprezzare che il ritardo avrebbe CP_1
avuto una durata imprecisata ed imprecisabile, cosa che avrebbe portato l'attrice in primo grado a meglio orientare le scelte relative alla soddisfazione del proprio fabbisogno.
Invero, la corrispondenza in atti mostra che solo in data 12/7/2016, sempre omettendo Parte_1
di evidenziare quanto fosse stringente il vincolo che la legava a faceva Controparte_2
presente di aver in corso la ricerca di altri fornitori in ragione dell'asserito errato adempimento da parte della chiamata in causa.
è stata dunque indotta a credere che si stava adoperando per il predetto CP_1 Parte_1
reperimento anche presso altri fornitori europei e comunque tale elemento veniva rappresentato solo nella già dichiarata email del 12/7/2016.
Con il secondo motivo l'appellante ritiene che la Sentenza impugnata sarebbe viziata da errata e/o illogica motivazione in punto alla determinazione dell'importo da riconoscere a a titolo CP_1
di risarcimento del danno.
Afferma l'appellante che le cifre di partenza, sulle quali calcolare il predetto danno, sarebbero cifre indicate in maniera unilaterale dalla parte attrice e senza il conforto di una verifica puntuale,
da condursi anche mediante CTU, delle asserite mancate vendite da parte di CP_1
Anche tale motivo non può essere accolto.
Come evidenziato in Sentenza, la domanda proposta da attiene ad un lucro cessante che CP_1
correttamente può essere determinato nel raffronto tra gli incassi dell'anno precedente e quelli dell'anno in cui si è verificato l'inadempimento che sarebbe fonte del danno.
E' condivisibile, dunque, la “verosimiglianza” che ha connotato il risultato dell'indagine condotta dal Tribunale su documenti che, peraltro, provengono da soggetto imprenditoriale con conseguente applicazione del regime probatorio di cui all' art. 2709 c.c.
La documentazione versata in atti dall'attrice in primo grado permette di avere una valutazione di stima, condivisa anche da questo Collegio, circa l'incidenza negativa della mancata consegna di pagina 5 di 7 forniture sulla sfera giuridica dell'appellato e di rapportare la misura di tale incidenza alla situazione economica del precedente anno.
Con il terzo motivo di appello si censura la Sentenza di primo grado in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
Il motivo non può essere accolto.
A fondamento della pretesa, afferma che in forza del contratto in essere con Pt_1 CP_2 CP_2
questa si impegnava a consegnare i quantitativi minimi di ordine effettuati da e che
[...] Pt_1
dal 2016 unilateralmente decideva di non fare più magazzino costringendo, quindi, CP_2
e a sua volta i suoi Clienti) ad effettuare ordinativi maggiori. Pt_1
In realtà, il contratto sopra indicato prevede l'impegno di ad acquistare in ragione di Pt_1
quantitativi minimi e nulla dispone in ordine ad obblighi di di tenere a Controparte_2
disposizione in magazzino determinati quantitativi per soddisfare le richieste del proprio acquirente.
Invero, il predetto contratto non prevede termini di consegna specifici in relazione agli ordini eseguiti da e pertanto non può ritenersi sussistente alcun inadempimento in punto a tardiva Pt_1
evasione di ordini (stante la menzionata assenza di un termine nell'ambito del predetto rapporto ed anzi la necessità di concordare il termine a seconda del tipo di ordine) né può ritenersi inadempiente la condotta di relativamente all'organizzazione della propria Controparte_2
attività logistica, posto che nel contratto dedotto in giudizio non è contemplato un obbligo a carico di di mantenere una determinata giacenza di magazzino in relazione agli ordini Controparte_2
eseguiti da Pt_1
L'assenza di una condotta inadempiente da parte di rende prive di rilievo le Controparte_2
argomentazioni dell'appellante circa la quantificazione del danno che avrebbe subito dal comportamento che questi vorrebbe imputare alla terza chiamata.
pagina 6 di 7 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore delle parti appellate, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da nei confronti della Sentenza del Tribunale di Forlì nr. 1223/21. Parte_1
Condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore Parte_1
di e di spese che liquida per ciascuna di essere nell'importo di € CP_1 Controparte_2
3.500,00 oltre rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento,
da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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