Decreto cautelare 4 gennaio 2019
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2019
Ordinanza collegiale 11 maggio 2022
Decreto decisorio 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 11/05/2022, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2022
N. 00746/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2019, proposto da
RA RE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Mattia RE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’ASL Lecce, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario, Unità Operativa di Nardò, prot. n. 179825 del 28.12.2018, notificato in data 2.1.2019, con il quale si ordinava l'immediata sospensione dell’attività del laboratorio annesso allo stabilimento di macellazione (A.N. 2065/M), gestito dalla ditta ricorrente per la ricerca di trichinella;
- di ogni altro atto precedente, concomitante, presupposto e/o consequenziale al predetto provvedimento e, in particolare, del provvedimento dell’ASL Lecce, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario, prot. n. 173188 del 12.12.2018, notificato il successivo 13.12.2018;
nonché per la condanna dell’ASL Lecce al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, pari ad euro 10.000,00, o altra somma determinata dal Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti.
1) Rilevato che, con memoria del 14 gennaio 2022, il difensore di parte ricorrente ha comunicato, « al fine dell’adozione dei provvedimenti di rito ex officio », che la società ricorrente, RA RE s.r.l., si è estinta, a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese del 24 luglio 2019, come da visura camerale allegata alla citata memoria.
2) Rilevato che, a seguito della modificazione dell'art. 2495 cod. civ. (come da art. 4, D. Lgs. n. 6/2003), « la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione è stato adottato (con la sola eccezione della "fictio iuris" di cui all'art. 10 Legge Fall.) (Cass. civ. S.U. 12 marzo 2013 n. 6970). Donde l'interruzione del processo del quale la società sia parte, ai sensi degli artt. 299 c.p.c. e ss., dal momento in cui l'evento interruttivo sia stato dichiarato o fatto constatare nei modi di legge; interruzione a cui deve fare seguito la riassunzione da parte dei soci, o nei confronti dei soci che siano subentrati nei rapporti già facenti capo alla società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. » (Cass. Civ. n. 5855 del 24 marzo 2015).
3) Ritenuto quindi che vada dichiarata l’interruzione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dà atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO