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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5828 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA LI Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. EA SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 2226/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. FRANCHI ELENA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(avv. BARATTO ANITA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza dell'11/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “conferma dei provvedimenti provvisori del 16/10/2024 ad eccezione degli aspetti economici. Con decorrenza da ottobre 2025 il sig. verserà alla resistente un contributo di € CP_1
300,00/mese per la figlia , di € 400,00/mese per il figlio e di € 400,00/mese per la moglie, oltre Per_1 Per_2 rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/09/2000, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di GUSSAGO (BS) (atto n. 48, parte II, serie A, anno 2000), unione dalla quale sono nati i figli (n. Per_1
21/4/2005) e (n. 5/7/2010). Per_2
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza dell'11/9/2025, all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
1 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA LI EA SI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA LI Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. EA SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 2226/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. FRANCHI ELENA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(avv. BARATTO ANITA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza dell'11/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “conferma dei provvedimenti provvisori del 16/10/2024 ad eccezione degli aspetti economici. Con decorrenza da ottobre 2025 il sig. verserà alla resistente un contributo di € CP_1
300,00/mese per la figlia , di € 400,00/mese per il figlio e di € 400,00/mese per la moglie, oltre Per_1 Per_2 rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/09/2000, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di GUSSAGO (BS) (atto n. 48, parte II, serie A, anno 2000), unione dalla quale sono nati i figli (n. Per_1
21/4/2005) e (n. 5/7/2010). Per_2
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza dell'11/9/2025, all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
1 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA LI EA SI
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