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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…4039 /2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. ES De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4039/2020 R.G.,
promossa da
, con Avv. L.
Parte_1
Barsotti
ATTORE
OGGETTO:
contro
APPALTO: ALTRE IPOTESI EX ART.
Condominio “ di Pontedera, 1655 E SS. CC (IVI Controparte_1
COMPRESA Piazza Martiri della Libertà n.30, con Avv. R. Galardi L'AZIONE EX 1669CC) CONVENUTO
con Avv. M. Susini Controparte_2
TERZO CHIAMATO
con Avv. G. Ranieri Controparte_3
TERZO CHIAMATO
e , con Avv. F. CP_4 Controparte_5
Giglioli
INTERVENUTO viste le conclusioni precisate dalle parti, come precisate nelle note depositate a seguito del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 14 maggio 2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha chiesto, Parte_1 in via principale: “preso atto preliminarmente della mancanza di legittimazione ad agire in via riconvenzionale nei confronti dell'Impresa comparente, avendo l'Amministratore condominiale resistente travalicato l'ambito delle attribuzioni di cui all'art.1130 c.c. stante l'assenza di preventiva e conforme delibera assembleare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del convenuto e dunque l'inammissibilità delle domande tutte spiegate in via riconvenzionale, anche per l'accertamento della risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno, nella comparsa di costituzione e risposta;
II) accogliere per contro le conclusioni tutte rassegnate dalla ricorrente e per l'effetto condannare il
[...]
, Controparte_6
C.F. , in persona dell'Amministratore, a P.IVA_1 pagare, in favore della in persona Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_8
l'importo di €.71.137,53, IVA compresa, oltre a
[...] interessi legali dalla data delle fatture, e/o comunque dalla domanda, fino al saldo, oppure l'importo minore o maggiore che risulterà di ragione e di giustizia, oltre
2 interessi al tasso legale dalla data delle fatture, e/o comunque dalla domanda, fino al saldo, e/o, in ogni modo, a comunicare alla predetta, in conformità al disposto di cui alla clausola contrattuale art.7.2, i dati identificativi e generalità dei condomini attualmente in mora con i versamenti straordinari da ciascuno di essi dovuti per il saldo del credito, ad oggi complessivamente maturato in favore dell'Impresa appaltatrice in forza del contratto di appalto 1.2.2019, precisando le esatte quote di rispettiva, residua spettanza in base ai millesimi di competenza e agli acconti eventualmente già versati nelle casse condominiali. III) Fissare in ogni caso, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., tenendo conto del ritardo già accumulato e dell'entità del credito ancora reclamato dalla
Impresa comparente, una somma a carico dell'obbligato per ogni eventuale, ulteriore giorno di ritardo nella esecuzione di tale condanna”.
A fondamento della domanda, ha dedotto la conclusione del contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Controparte_6 di Pontedera, Piazza Martiri della Libertà n.30,
[...]
l'effettiva realizzazione delle opere, l'emissione dei corrispondenti s.a.l., il recesso esercitato dal condominio in data 13.11.2020, l'inadempimento dell'appaltante all'obbligo di pagamento del saldo delle opere, e la mancata indicazione da parte del condominio dei condomini morosi.
Si è costituito il convenuto e ha chiesto CP_6
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa nel merito, rigettare le
3 domande formulate da Controparte_7 unipersonale, dall'Arch. e da CP_2 Controparte_3
perché infondate per tutti i motivi indicati nella
[...] comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.; accertare l'inadempimento di
[...] unipersonale al contratto di appalto, e, Controparte_7 per l'effetto, in via riconvenzionale, condannare la ricorrente anche in solido con il terzo chiamato CP_7
Arch. al pagamento dell'importo di Controparte_2
€ 79.567,00 o di quello diverso, maggiore o minore, di giustizia, oltre della somma pari a € 8.440,37, a titolo di ripetizione dell'indebito. In via istruttoria, pur ritenendo ampiamente provata, da un lato, l'infondatezza della domanda avversaria e, dall'altro, la fondatezza della domanda proposta in via riconvenzionale dal , CP_6 si insiste per l'ammissione delle prove richieste con la memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c.”.
Ha dedotto che le opere sarebbero state eseguite non a regola d'arte, e che l'impresa, unitamente al direttore dei lavori sarebbe responsabile del conseguente CP_2 danno, nonché del danno da ritardo, pari alla somma pattuita a titolo di penale, considerato un ritardo nell'esecuzione di dieci mesi.
Parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale articolata dal , oltre a CP_6 contestarne la fondatezza, sia perché proposta in difetto di legittimazione attiva, sia perché tardiva, in quanto genericamente prospettata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., e puntualmente descritta (a mezzo
4 dell'allegazione dei fatti costituitivi relativi alla quantificazione della penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere) solo in memoria conclusionale.
Si è costituito il terzo chiamato arch. e ha CP_2 eccepito il difetto di legittimazione attiva del condominio, in relazione alla formulazione della domanda riconvenzionale, oltre a contestare nel merito la fondatezza della domanda. Ha chiamato in causa, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche della condanna, la propria compagnia assicuratrice. Infine, in via riconvenzionale, a sua volta ha chiesto di accertare la responsabilità del Sig. , nella sua Controparte_9 qualità di amministratore pro tempore del condominio ubicato in Pontedera (PI) Piazza Martiri Controparte_1 della Libertà n.30, nella infondata risoluzione del contratto di appalto e nelle condotte serbate verso l'impresa, incluso il mancato invio delle informazioni che l'impresa ha dovuto chiedere con l'instaurazione del presente giudizio, e condannarlo per l'effetto a risarcire tutti i danni subiti e subendi, nella misura risultante all'esito del presente giudizio ed anche con valutazione equitativa.
La compagnia assicuratrice terza chiamata da ha CP_2 chiesto il rigetto della domanda ed eccepito l'inoperatività della polizza, chiedendo, in via subordinata, che la condanna sia limitata all'effettiva percentuale di responsabilità riconosciuta in capo all'assicurato, e nei limiti della franchigia contrattuale.
Sono intervenute le condomine e CP_4
, aderendo alle difese formulate dal Controparte_5
5 condominio.
Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e c.t.u..
Con provvedimento del 25 maggio 2022, il Presidente del
Tribunale ha respinto la richiesta riunione al presente procedimento del procedimento r.g. 4426/2020 instaurato contro l'impresa e il direttore dei lavori dal CP_6 convenuto.
È stato necessario, fra l'altro, disporre la rimessione della causa su ruolo, a seguito del rilievo di un difetto afferente la legittimazione processuale del . CP_6
Sanato il difetto, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 182 c.p.c, con riferimento all'autorizzazione assembleare rispetto all'articolazione delle domande svolte dal , è stata erroneamente fissata, nonostante CP_6 il disposto mutamento di rito, udienza per la discussione del ricorso, originariamente proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c..
Le parti, tuttavia, non hanno chiesto la concessione dei termini per la redazione di memorie conclusionali e repliche e, del resto, pare abbiano compiutamente articolato le proprie difese, avendo anche già depositato, prima della rimessione della causa su ruolo, le memorie conclusionali e repliche.
Nel merito della controversia, pertanto, è possibile osservare quanto segue.
È pacifica la conclusione del contratto, ed è pacifico che le
6 opere non siano state ultimate dall'appaltatore, il quale, come accennato, contesta di essere stato abusivamente escluso dal cantiere, e chiede il pagamento dei s.al. emessi a completamento delle opere.
In base alle risultanze della c.t.u., condotta in modo accurato e fondata su analisi dettagliate dei documenti e dello stato dei luoghi, può dirsi accertato che l'esecuzione del contratto di appalto per cui è causa è avvenuta in modo non sempre diligente e, dal punto di vista del rispetto degli oneri relativi alla completa e regolare della documentazione, piuttosto negligente.
Estremamente complessa, nella considerazione dell'ausiliario, la valutazione della contabilità di cantiere,
“… a causa di frequenti e ripetute imprecisioni e conseguenti modifiche e correzioni da un S.A.L. all'altro che rendono estremamente arduo – e comunque soggetto ad un eccessivo ma inevitabile margine di aleatorietà - ricostruire linearmente l'andamento dei lavori. Sono state più volte riscontrate modificazioni delle quantità e non rari errori di attribuzione delle lavorazioni ai soggetti coinvolti
(“Condominio + Centro Otello Cirri” e “ ”) oltre CP_6 all'inversione tra loro, all'interno di alcuni S.A.L., delle somme dovute dai soggetti stessi. Non è stato seguito il criterio della progressività dei S.A.L., che dovrebbe consentire la puntuale, progressiva quantificazione e verifica di ciò che è stato eseguito determinando conseguentemente il credito maturato dall'Appaltatore.
L'assenza di precisi documenti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità), pur non obbligatori negli
7 appalti privati, e la genericità nella descrizione di alcune voci di spesa fanno sì che - come diffusamente documentato nella relazione - la verifica contabile risulti estremamente difficoltosa…” (così, la perizia in atti).
Parimenti lacunosa e comunque non regolare l'emissione dei certificati di pagamento, fra i quali quelli relativi al
S.A.L. 2 (emessi il 31/07/2019 con importi anche superiori alla quantità di lavori effettivamente svolti e corretti soltanto tre giorni dopo con analoghi, macroscopici errori)
… paradigmatici di una gestione particolarmente confusa degli aspetti contabili.
Risulta, poi, inevitabilmente condotta con un certo grado di approssimazione anche la valutazione della quantità e della qualità dei lavori eseguiti, innanzitutto avendo riguardo agli interventi non riscontrabili (per i quali è pacifico che le parti abbiano unanimemente rinunciato all'esecuzione di saggi).
In ogni caso, il c.t.u. riferisce di lavorazioni non completate a regola d'arte: in particolare, le facciate, che presentano inaccettabili aloni di colore più chiaro che non possono essere riferiti ad una volontaria modalità esecutiva, e l'errata realizzazione del parziale rifacimento della copertura, eseguito con modalità non condivisibili dal punto di vista della tenuta statica, nonché la posa in opera della fossa Imhoff, con la sua collocazione parzialmente fuori terra (poi “risolta” mediante la creazione di un'aiuola inizialmente non prevista).
Si tratta, peraltro, di vizi e difetti che risultano
8 tempestivamente portati a conoscenza dell'impresa e formalizzati anche nella comparsa di costituzione del
, a patrocinio del precedente difensore. CP_6
Ciò chiarito, in diritto deve rilevarsi quanto segue.
E' condivisibile la difesa articolata dal terzo chiamato
CP_2
In base alla condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr. di recente Cass. 421/2024), “a fronte di 'difformità' o 'vizi' rilevati in corso d'opera, quali mere lacune in procedendo - ossia non ancora definitive e, quindi, astrattamente sanabili nell'ipotetico prosieguo dell'esecuzione -, il committente può avvalersi delle facoltà di cui all'art. 1662, secondo comma, c.c. e, ove si cristallizzi la definitiva interruzione dell'appalto, indipendentemente dall'imputazione al committente o all'assuntore di detta interruzione, può essere invocata la tutela riparatoria secondo il regime ordinario (Sez. 2,
Sentenza n. 6931 del 22/03/2007; Sez. 2, Sentenza n.
3239 del 27/03/1998). Tanto perché, ove l'appaltatore non proceda secondo le prescrizioni contrattuali e le regole dell'arte, a fronte di un'opera ancora in itinere e di lavori ancora in progress, non può essere effettuata, in quel momento storico, alcuna prognosi sul completamento
e sulla perfetta realizzazione alla scadenza contrattuale, salvo che, a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, il compimento dell'appalto venga ritenuto irrimediabilmente compromesso e, dunque, siano integrati irregolarità o inconvenienti in corso d'opera ai quali l'artefice non possa più rimediare, attesa la loro irreparabilità e definitività,
9 potendo, in tal caso, invocarsi, non già il regime della garanzia speciale per le difformità e i vizi, ma il regime ordinario della risoluzione per inadempimento (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5828 del 14/06/1990; Sez. 2, Sentenza n.
3465 del 18/05/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2236 del
30/03/1985; Sez. 3, Sentenza n. 936 del 02/04/1974;
Sez. 1, Sentenza n. 275 del 05/02/1971)”.
La domanda di condanna al risarcimento del danno articolata nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori in solido, pertanto, non appare fondata, in quanto articolata in relazione a vizi o difetti, che, al momento del pacifico recesso operato, si sarebbero potuti astrattamente ritenere eliminabili o comunque emendabili da parte dell'appaltatore, poiché “prima della consegna, infatti, l'opera può essere ancora modificata dall'appaltatore, sicché non può darsi giudizio né sulla sua idoneità alla destinazione concordata, né sull'esistenza in essa di vizi o difformità” (Cass. 18.9.2022, n. 1846, Cass.
20.6.2019, 16609).
D'altra parte, per quanto sopra osservato in ordine alla diligenza dell'appaltatore, nella tenuta della contabilità di cantiere e, soprattutto, nella esecuzione delle opere oggetto di appalto, avuto riguardo ai pagamenti già ottenuti dalla committenza, non pare potersi ritenere assolto l'onere probatorio in generale incombente su chi pretenda l'adempimento altrui all'obbligo di pagamento pattuito (cfr. la condivisibile giurisprudenza di legittimità, fin da Cass. 13522/2001), e non pare, pertanto, meritevole di accoglimento la corrispondente domanda di
10 condanna, né, ancor prima, pare profilarsi alcuna responsabilità dell'amministratore pro tempore del
, in relazione alla mancata segnalazione dei CP_6 nominativi dei singoli condomini (e vista la rinuncia alla solidarietà, pattuita al momento dell'affidamento dell'appalto), proprio considerate le modalità – riscontrate dal c.t.u. – di tenuta della contabilità.
L'esito della controversia fonda la compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti, attrice e convenuta, in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta le domande principale e riconvenzionali perché infondate.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite, e pone definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta in solido. Controparte_6
Così deciso in Pisa, il 03/06/2025.
IL GIUDICE
Dott. ES De Durante
11
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…4039 /2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. ES De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4039/2020 R.G.,
promossa da
, con Avv. L.
Parte_1
Barsotti
ATTORE
OGGETTO:
contro
APPALTO: ALTRE IPOTESI EX ART.
Condominio “ di Pontedera, 1655 E SS. CC (IVI Controparte_1
COMPRESA Piazza Martiri della Libertà n.30, con Avv. R. Galardi L'AZIONE EX 1669CC) CONVENUTO
con Avv. M. Susini Controparte_2
TERZO CHIAMATO
con Avv. G. Ranieri Controparte_3
TERZO CHIAMATO
e , con Avv. F. CP_4 Controparte_5
Giglioli
INTERVENUTO viste le conclusioni precisate dalle parti, come precisate nelle note depositate a seguito del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 14 maggio 2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha chiesto, Parte_1 in via principale: “preso atto preliminarmente della mancanza di legittimazione ad agire in via riconvenzionale nei confronti dell'Impresa comparente, avendo l'Amministratore condominiale resistente travalicato l'ambito delle attribuzioni di cui all'art.1130 c.c. stante l'assenza di preventiva e conforme delibera assembleare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del convenuto e dunque l'inammissibilità delle domande tutte spiegate in via riconvenzionale, anche per l'accertamento della risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno, nella comparsa di costituzione e risposta;
II) accogliere per contro le conclusioni tutte rassegnate dalla ricorrente e per l'effetto condannare il
[...]
, Controparte_6
C.F. , in persona dell'Amministratore, a P.IVA_1 pagare, in favore della in persona Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore, Ing. CP_8
l'importo di €.71.137,53, IVA compresa, oltre a
[...] interessi legali dalla data delle fatture, e/o comunque dalla domanda, fino al saldo, oppure l'importo minore o maggiore che risulterà di ragione e di giustizia, oltre
2 interessi al tasso legale dalla data delle fatture, e/o comunque dalla domanda, fino al saldo, e/o, in ogni modo, a comunicare alla predetta, in conformità al disposto di cui alla clausola contrattuale art.7.2, i dati identificativi e generalità dei condomini attualmente in mora con i versamenti straordinari da ciascuno di essi dovuti per il saldo del credito, ad oggi complessivamente maturato in favore dell'Impresa appaltatrice in forza del contratto di appalto 1.2.2019, precisando le esatte quote di rispettiva, residua spettanza in base ai millesimi di competenza e agli acconti eventualmente già versati nelle casse condominiali. III) Fissare in ogni caso, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., tenendo conto del ritardo già accumulato e dell'entità del credito ancora reclamato dalla
Impresa comparente, una somma a carico dell'obbligato per ogni eventuale, ulteriore giorno di ritardo nella esecuzione di tale condanna”.
A fondamento della domanda, ha dedotto la conclusione del contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Controparte_6 di Pontedera, Piazza Martiri della Libertà n.30,
[...]
l'effettiva realizzazione delle opere, l'emissione dei corrispondenti s.a.l., il recesso esercitato dal condominio in data 13.11.2020, l'inadempimento dell'appaltante all'obbligo di pagamento del saldo delle opere, e la mancata indicazione da parte del condominio dei condomini morosi.
Si è costituito il convenuto e ha chiesto CP_6
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa nel merito, rigettare le
3 domande formulate da Controparte_7 unipersonale, dall'Arch. e da CP_2 Controparte_3
perché infondate per tutti i motivi indicati nella
[...] comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.; accertare l'inadempimento di
[...] unipersonale al contratto di appalto, e, Controparte_7 per l'effetto, in via riconvenzionale, condannare la ricorrente anche in solido con il terzo chiamato CP_7
Arch. al pagamento dell'importo di Controparte_2
€ 79.567,00 o di quello diverso, maggiore o minore, di giustizia, oltre della somma pari a € 8.440,37, a titolo di ripetizione dell'indebito. In via istruttoria, pur ritenendo ampiamente provata, da un lato, l'infondatezza della domanda avversaria e, dall'altro, la fondatezza della domanda proposta in via riconvenzionale dal , CP_6 si insiste per l'ammissione delle prove richieste con la memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c.”.
Ha dedotto che le opere sarebbero state eseguite non a regola d'arte, e che l'impresa, unitamente al direttore dei lavori sarebbe responsabile del conseguente CP_2 danno, nonché del danno da ritardo, pari alla somma pattuita a titolo di penale, considerato un ritardo nell'esecuzione di dieci mesi.
Parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale articolata dal , oltre a CP_6 contestarne la fondatezza, sia perché proposta in difetto di legittimazione attiva, sia perché tardiva, in quanto genericamente prospettata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., e puntualmente descritta (a mezzo
4 dell'allegazione dei fatti costituitivi relativi alla quantificazione della penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere) solo in memoria conclusionale.
Si è costituito il terzo chiamato arch. e ha CP_2 eccepito il difetto di legittimazione attiva del condominio, in relazione alla formulazione della domanda riconvenzionale, oltre a contestare nel merito la fondatezza della domanda. Ha chiamato in causa, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche della condanna, la propria compagnia assicuratrice. Infine, in via riconvenzionale, a sua volta ha chiesto di accertare la responsabilità del Sig. , nella sua Controparte_9 qualità di amministratore pro tempore del condominio ubicato in Pontedera (PI) Piazza Martiri Controparte_1 della Libertà n.30, nella infondata risoluzione del contratto di appalto e nelle condotte serbate verso l'impresa, incluso il mancato invio delle informazioni che l'impresa ha dovuto chiedere con l'instaurazione del presente giudizio, e condannarlo per l'effetto a risarcire tutti i danni subiti e subendi, nella misura risultante all'esito del presente giudizio ed anche con valutazione equitativa.
La compagnia assicuratrice terza chiamata da ha CP_2 chiesto il rigetto della domanda ed eccepito l'inoperatività della polizza, chiedendo, in via subordinata, che la condanna sia limitata all'effettiva percentuale di responsabilità riconosciuta in capo all'assicurato, e nei limiti della franchigia contrattuale.
Sono intervenute le condomine e CP_4
, aderendo alle difese formulate dal Controparte_5
5 condominio.
Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e c.t.u..
Con provvedimento del 25 maggio 2022, il Presidente del
Tribunale ha respinto la richiesta riunione al presente procedimento del procedimento r.g. 4426/2020 instaurato contro l'impresa e il direttore dei lavori dal CP_6 convenuto.
È stato necessario, fra l'altro, disporre la rimessione della causa su ruolo, a seguito del rilievo di un difetto afferente la legittimazione processuale del . CP_6
Sanato il difetto, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 182 c.p.c, con riferimento all'autorizzazione assembleare rispetto all'articolazione delle domande svolte dal , è stata erroneamente fissata, nonostante CP_6 il disposto mutamento di rito, udienza per la discussione del ricorso, originariamente proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c..
Le parti, tuttavia, non hanno chiesto la concessione dei termini per la redazione di memorie conclusionali e repliche e, del resto, pare abbiano compiutamente articolato le proprie difese, avendo anche già depositato, prima della rimessione della causa su ruolo, le memorie conclusionali e repliche.
Nel merito della controversia, pertanto, è possibile osservare quanto segue.
È pacifica la conclusione del contratto, ed è pacifico che le
6 opere non siano state ultimate dall'appaltatore, il quale, come accennato, contesta di essere stato abusivamente escluso dal cantiere, e chiede il pagamento dei s.al. emessi a completamento delle opere.
In base alle risultanze della c.t.u., condotta in modo accurato e fondata su analisi dettagliate dei documenti e dello stato dei luoghi, può dirsi accertato che l'esecuzione del contratto di appalto per cui è causa è avvenuta in modo non sempre diligente e, dal punto di vista del rispetto degli oneri relativi alla completa e regolare della documentazione, piuttosto negligente.
Estremamente complessa, nella considerazione dell'ausiliario, la valutazione della contabilità di cantiere,
“… a causa di frequenti e ripetute imprecisioni e conseguenti modifiche e correzioni da un S.A.L. all'altro che rendono estremamente arduo – e comunque soggetto ad un eccessivo ma inevitabile margine di aleatorietà - ricostruire linearmente l'andamento dei lavori. Sono state più volte riscontrate modificazioni delle quantità e non rari errori di attribuzione delle lavorazioni ai soggetti coinvolti
(“Condominio + Centro Otello Cirri” e “ ”) oltre CP_6 all'inversione tra loro, all'interno di alcuni S.A.L., delle somme dovute dai soggetti stessi. Non è stato seguito il criterio della progressività dei S.A.L., che dovrebbe consentire la puntuale, progressiva quantificazione e verifica di ciò che è stato eseguito determinando conseguentemente il credito maturato dall'Appaltatore.
L'assenza di precisi documenti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità), pur non obbligatori negli
7 appalti privati, e la genericità nella descrizione di alcune voci di spesa fanno sì che - come diffusamente documentato nella relazione - la verifica contabile risulti estremamente difficoltosa…” (così, la perizia in atti).
Parimenti lacunosa e comunque non regolare l'emissione dei certificati di pagamento, fra i quali quelli relativi al
S.A.L. 2 (emessi il 31/07/2019 con importi anche superiori alla quantità di lavori effettivamente svolti e corretti soltanto tre giorni dopo con analoghi, macroscopici errori)
… paradigmatici di una gestione particolarmente confusa degli aspetti contabili.
Risulta, poi, inevitabilmente condotta con un certo grado di approssimazione anche la valutazione della quantità e della qualità dei lavori eseguiti, innanzitutto avendo riguardo agli interventi non riscontrabili (per i quali è pacifico che le parti abbiano unanimemente rinunciato all'esecuzione di saggi).
In ogni caso, il c.t.u. riferisce di lavorazioni non completate a regola d'arte: in particolare, le facciate, che presentano inaccettabili aloni di colore più chiaro che non possono essere riferiti ad una volontaria modalità esecutiva, e l'errata realizzazione del parziale rifacimento della copertura, eseguito con modalità non condivisibili dal punto di vista della tenuta statica, nonché la posa in opera della fossa Imhoff, con la sua collocazione parzialmente fuori terra (poi “risolta” mediante la creazione di un'aiuola inizialmente non prevista).
Si tratta, peraltro, di vizi e difetti che risultano
8 tempestivamente portati a conoscenza dell'impresa e formalizzati anche nella comparsa di costituzione del
, a patrocinio del precedente difensore. CP_6
Ciò chiarito, in diritto deve rilevarsi quanto segue.
E' condivisibile la difesa articolata dal terzo chiamato
CP_2
In base alla condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr. di recente Cass. 421/2024), “a fronte di 'difformità' o 'vizi' rilevati in corso d'opera, quali mere lacune in procedendo - ossia non ancora definitive e, quindi, astrattamente sanabili nell'ipotetico prosieguo dell'esecuzione -, il committente può avvalersi delle facoltà di cui all'art. 1662, secondo comma, c.c. e, ove si cristallizzi la definitiva interruzione dell'appalto, indipendentemente dall'imputazione al committente o all'assuntore di detta interruzione, può essere invocata la tutela riparatoria secondo il regime ordinario (Sez. 2,
Sentenza n. 6931 del 22/03/2007; Sez. 2, Sentenza n.
3239 del 27/03/1998). Tanto perché, ove l'appaltatore non proceda secondo le prescrizioni contrattuali e le regole dell'arte, a fronte di un'opera ancora in itinere e di lavori ancora in progress, non può essere effettuata, in quel momento storico, alcuna prognosi sul completamento
e sulla perfetta realizzazione alla scadenza contrattuale, salvo che, a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, il compimento dell'appalto venga ritenuto irrimediabilmente compromesso e, dunque, siano integrati irregolarità o inconvenienti in corso d'opera ai quali l'artefice non possa più rimediare, attesa la loro irreparabilità e definitività,
9 potendo, in tal caso, invocarsi, non già il regime della garanzia speciale per le difformità e i vizi, ma il regime ordinario della risoluzione per inadempimento (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5828 del 14/06/1990; Sez. 2, Sentenza n.
3465 del 18/05/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2236 del
30/03/1985; Sez. 3, Sentenza n. 936 del 02/04/1974;
Sez. 1, Sentenza n. 275 del 05/02/1971)”.
La domanda di condanna al risarcimento del danno articolata nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori in solido, pertanto, non appare fondata, in quanto articolata in relazione a vizi o difetti, che, al momento del pacifico recesso operato, si sarebbero potuti astrattamente ritenere eliminabili o comunque emendabili da parte dell'appaltatore, poiché “prima della consegna, infatti, l'opera può essere ancora modificata dall'appaltatore, sicché non può darsi giudizio né sulla sua idoneità alla destinazione concordata, né sull'esistenza in essa di vizi o difformità” (Cass. 18.9.2022, n. 1846, Cass.
20.6.2019, 16609).
D'altra parte, per quanto sopra osservato in ordine alla diligenza dell'appaltatore, nella tenuta della contabilità di cantiere e, soprattutto, nella esecuzione delle opere oggetto di appalto, avuto riguardo ai pagamenti già ottenuti dalla committenza, non pare potersi ritenere assolto l'onere probatorio in generale incombente su chi pretenda l'adempimento altrui all'obbligo di pagamento pattuito (cfr. la condivisibile giurisprudenza di legittimità, fin da Cass. 13522/2001), e non pare, pertanto, meritevole di accoglimento la corrispondente domanda di
10 condanna, né, ancor prima, pare profilarsi alcuna responsabilità dell'amministratore pro tempore del
, in relazione alla mancata segnalazione dei CP_6 nominativi dei singoli condomini (e vista la rinuncia alla solidarietà, pattuita al momento dell'affidamento dell'appalto), proprio considerate le modalità – riscontrate dal c.t.u. – di tenuta della contabilità.
L'esito della controversia fonda la compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti, attrice e convenuta, in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta le domande principale e riconvenzionali perché infondate.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite, e pone definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta in solido. Controparte_6
Così deciso in Pisa, il 03/06/2025.
IL GIUDICE
Dott. ES De Durante
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