Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3692/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3692/2024 R.G. promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Parte_1 C.F._1
Ricci Iamino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), in Via dei Bartolotti n. 6, in virtù di procura allegata al ricorso
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Controparte_1 C.F._2
Casamento, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), in Corso Matteotti n. 25, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“accogliere e disporre quanto segue:
1) l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione paritaria presso i Persona_1 genitori;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi pagina 1 di 3
Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
2) La permanenza nell'abitazione familiare, in Lugo (RA), in Via Gramsci n. 30, al primo piano con i figli, proseguirà fino a quando la ricorrente non trovi - a Lugo (RA) - una sistemazione abitativa più confacente alle esigenze proprie e dei figli;
mentre, continuerà a risiedere a Lugo Controparte_1
(RA);
3) La facoltà della madre di tenere con sé da domenica sera alle 21 a venerdì alle 12:30; così Per_1
come quella del padre di tenere con sé il figlio da venerdì alle 12:30 a domenica alle 21:00; entrambi i genitori potranno vedere al di fuori delle giornate indicate, quando lo desiderino previo Per_1
accordo;
4) Che abbia la facoltà di tenere con sé per due fine settimana Controparte_1 Persona_2
alternati al mese, così da consentire la prosecuzione del proprio rapporto affettivo alla presenza altresì del figlio;
Per_1
5) La facoltà dei genitori di trascorrere con il figlio nel periodo estivo almeno 7 giorni anche Per_1
consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno tra i genitori, i quali dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
6) La facoltà di ciascun genitore di trascorrere le festività natalizie, per giorni 7 (sette) anche consecutivi, con il figlio;
in particolare, Natale con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro, ad anni alterni;
e, quella di trascorrere durante le festività pasquali il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
7) tenuto a corrispondere interamente il canone di locazione della attuale residenza Controparte_1
familiare per i successivi due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, così come la totalità dei costi delle utenze;
inoltre, a trasferire l'assegno unico e universale per i minori e , Per_1 Per_2
immediatamente alla loro percezione alla sig.ra e a porre in essere quanto Parte_2
necessario affinché tali assegni vengano inviati direttamente alla ricorrente;
inoltre, allo scadere dei due mesi, al pagamento di € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario di;
Per_1
8) Il genitore tenuto al rimborso dell'altro che abbia sostenuto nell'interesse del figlio le spese Per_1
straordinarie come definite e regolate dal protocollo per i procedimenti in materia di famiglia presso il
Tribunale di Ravenna, in ragione del 50% (cinquanta per cento) delle spese;
9) L'assenza del consenso reciproco dei genitori al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, né che ciascuno di loro possa inserire il figlio nel proprio passaporto”. pagina 2 di 3 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/9/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 7/12/2024 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con gl'interessi del figlio minore o con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, permanenza del figlio presso i genitori e mantenimento dello stesso e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto al figlio minore.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3692/2024 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, permanenza del figlio presso i genitori e mantenimento dello stesso;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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