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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6167 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3432/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice OV AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3432/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente Controparte_1 C.F._1 in Calatabiano (CT), via Lapide Vecchia n.2;
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), residente in [...]; C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_3 C.F._3 residente in [...],
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_4 C.F._4 residente in [...]di Sicilia, Contrada Liberto Coop. San Biagio,
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._5 residente in [...],
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._6
residente in [...], tutti difesi dall'avv. Valeria Giovanna ACCARDO (C.F. del C.F._7 Foro di Messina,
ATTORI contro
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca Enrico CASTORINA e dell'avv. OV CASTORINA GIOVANNI ( ); C.F._8
CONVENUTA
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note e art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 07.10.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ridotti ex art.190 comma
2 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Pt_1
e in proprio e quali eredi di convenivano in
[...] Parte_2 Persona_1 giudizio la chiedendo l'accertamento della Controparte_6 responsabilità della struttura sanitaria per violazione dell'obbligo di adeguata informazione e per l'illegittima esecuzione dell'intervento chirurgico in assenza di valido consenso informato, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis.
La difesa di parte attrice esponeva che ricoverato presso la nel Persona_1 CP_6 gennaio 2016 per intervento di rivascolarizzazione miocardica, non riceveva un'adeguata, chiara e personalizzata informazione circa l'elevatissimo rischio operatorio (Euroscore standard 12%, logistico
33%, rischio anestesiologico ASA III).
Il modulo di consenso informato risultava generico, precompilato e privo di indicazioni sui rischi specifici, nonostante la documentazione clinica precedente dimostrasse che il paziente, soggetto ansioso, aveva più volte rifiutato esami invasivi proprio per timore delle conseguenze.
L'intervento veniva eseguito il 19.01.2016 e il paziente decedeva il 26.01.2016.
La , inoltre, non aderiva alla procedura di mediazione, rimanendo assente ingiustificata. CP_6
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la struttura sanitaria aveva violato l'obbligo contrattuale di corretta informazione, impedendo al paziente di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione; il consenso informato raccolto era invalido, poiché privo di riferimenti ai rischi concreti e alle alternative terapeutiche, in contrasto con la giurisprudenza consolidata;
la condotta omissiva dei sanitari integrava inadempimento contrattuale sia sotto il profilo del consenso informato sia sotto il profilo dell'esecuzione del contratto di spedalità; in base alla valutazione controfattuale, il non si CP_1
pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sarebbe sottoposto all'intervento se correttamente informato, come dimostrato dai precedenti rifiuti documentati;
la struttura era pertanto responsabile sia del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, sia del danno alla salute e da perdita del rapporto parentale.
Pertanto, parte attrice concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità della CP_6 per violazione dell'obbligo di informazione e per l'esecuzione dell'intervento in assenza di valido consenso;
condannarsi la convenuta al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis; valutarsi negativamente, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la mancata partecipazione della alla mediazione. CP_6
§§§§§
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_5 integrale di tutte le domande attoree, per infondatezza in fatto e in diritto, nonché la condanna degli attori alle spese di lite.
La difesa del sintetizzate le ragioni poste a fondamento della citazione, sosteneva che Controparte_5 gli attori erano privi di legittimazione attiva, non avendo prodotto alcuna documentazione attestante la qualità di congiunti o eredi di , né avendo conferito al difensore procura nella qualità Persona_1 di eredi.
Inoltre, la difesa eccepiva che le domande iure proprio erano prescritte, essendo decorso il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. dalla data del decesso (26.01.2016) senza che vi fossero validi atti interruttivi.
In ogni caso, la difesa sosteneva che non sussisteva alcuna responsabilità della struttura, poiché la cartella clinica dimostrava che il paziente aveva ricevuto più atti di consenso informato, completi e specifici, contenenti l'indicazione del rischio “altissimo” secondo Euroscore e della classe ASA III, nonché dettagliate spiegazioni sui rischi dell'intervento e dell'anestesia. Evidenziava altresì che il paziente ed i familiari erano già stati informati dei “gravissimi rischi per la vita” anche durante il precedente ricovero presso l'Ospedale Cannizzaro.
Quanto al merito, non era configurabile alcun illecito penale, né alcuna ipotesi di colpa medica, essendo l'intervento indicato, correttamente eseguito e l'assistenza adeguata.
pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In via subordinata, la difesa della società convenuta sosteneva che, anche in ipotesi di ritenuto deficit informativo, gli attori non avevano provato né che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento, né
l'esistenza di un danno risarcibile iure hereditatis o iure proprio secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza sul consenso informato.
§§§§§
La difesa di parte attrice, dopo avere sostenuto che 'la procura alle liti è stata rilasciata espressamente nell'interesse “proprio e nella qualità di eredi di ”, ma purtroppo per mero errore Persona_1 materiale è stato notificato e, conseguentemente, depositato un file errato' (cfr. note di preverbale del
14.06.2023), con note del 10.07.2023 producevano procura rilasciata dagli attori anche nella qualità di eredi di Persona_1
§§§§§
In corso di causa venivano depositate memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. unicamente da parte della difesa di parte attrice che ribadiva le proprie posizioni ed articolava richieste istruttorie.
Con ordinanza del 27.03.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie.
Indi, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note e art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 07.10.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ridotti ex art.190 comma 2 c.p.c..
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto domande risarcitorie fondate su diritti di cui era titolare Per_2
, paziente deceduto a seguito di intervento presso la struttura sanitaria convenuta e di cui sono
[...] titolari, in atto, i suoi eredi, e su diritti propri vantati dagli odierni attori a titolo di cd. danno parentale.
Gli odierni attori – salvo quanto si dirà in ordine alla procura alle liti – hanno allegato di agire sia iure hereditatis, facendo valere quali eredi il diritto al risarcimento del danno spettante al de cuius in dipendenza del sostenuto difetto di informazioni al momento della raccolta del 'consenso', sia iure proprio, facendo valere, ognuno, il danno derivante dal decesso del sulle singole Persona_1 rispettive posizioni personali.
pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Operate la superiore premessa in termini di inquadramento delle domande proposte da parte attrice, va richiamato l'orientamento, consolidato, secondo cui la responsabilità dei sanitari nei confronti del paziente è di tipo contrattuale mentre quella fatta valere dai parenti per il danno da essi subìto ha natura extracontrattuale.
Sul punto, può richiamarsi quanto anche di recente statuito dalla Suprema Corte, secondo cui
'in tema di responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica,
l'azione proposta dai parenti della vittima per la perdita del rapporto parentale a causa del decesso del congiunto va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio, e ciò in quanto il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi a favore dei terzi, perché , fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.
1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale' (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2023 n.6386; in enso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2022 n.
14471)
Discende da ciò che la azione iure hereditatis ha natura contrattuale e quella iure proprio ha natura extracontrattuale e resta del tutto isolata e minoritaria la interpretazione di merito offerta dalla difesa di parte attrice.
Pertanto, il termine di prescrizione per la azione extracontrattuale per danno parentale è di cinque anni.
Nel caso specifico punti fermi oggettivi sono costituiti da:
- data evento (decesso del paziente): 26.01.2016;
- data invio lettera raccomandata con richiesta di risarcimento: 11.06.2021.
pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
E' incontestato che non vi siano atti interruttivi della prescrizione in epoca antecedente all'11.06.2021;
d'altra parte, le difese di parte attrice si sono svolte, sul punto, solo sul versante det termine di prescrizione, a torto ritenuto come decennale.
Con riguardo alle domande esercitate iure proprio deve, in conclusione, dichiararsi la intervenuta prescrizione.
§§§§§
Procedendo con l'esame delle domande esercitate iure hereditatis, deve affrontarsi la questione preliminare di carenza di ius postulandi eccepita dalla difesa della società convenuta sin dalla costituzione in giudizio.
Va premesso che il presente giudizio è regolato dalle norme procedurali antecedenti alla riforma
Cartabia; in particolare, quanto al passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, l'art. 35 comma 1
d.lgs 149/22 prevede che 'le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti'.
La causa risulta iscritta a ruolo in data 28.02.2023 e, pertanto, il giudizio è regolato dalla disciplina ante riforma.
Operata tale premessa, come anticipato parte convenuta ha eccepito la 'mancanza di ius postulandi' evidenziando che 'dalla lettura della procura alle liti rilasciata dagli attori e allegata all'atto di citazione, non risulta che gli stessi abbiano conferito al loro Difensore il potere di agire in giudizio nella loro qualità eredi del sig. cosicché le domande di risarcimento del danno in via Persona_1 ereditaria non potevano essere proposte per carenza del relativo potere rappresentativo'.
La difesa di parte attrice, con le note del 14.06.2023, ha sostenuto che 'la procura alle liti è stata rilasciata espressamente nell'interesse “proprio e nella qualità di eredi di ”, ma Persona_1 purtroppo per mero errore materiale è stato notificato e, conseguentemente, depositato un file errato'.
Con successive note del 10.07.2023 la difesa di parte attrice produceva una procura conferita dai signori Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
e 'tutti in proprio e nella qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 [...]
Per_1
Come già anticipato, il presente giudizio è regolato dalla disciplina ante Cartabia e, in particolare, per quel che rileva sul punto, dall'art.182 nella sua precedente formulazione:
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza,
o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione
La eccezione formulata da parte convenuta è fondata.
La procura prodotta unitamente all'atto di citazione, datata 17.02.2022, contiene conferimento di incarico professionale dei signori Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
e senza alcun riferimento alla qualità di CP_4 Parte_1 Parte_2
'eredi' di Persona_1
Solo la successiva procura, prodotta a seguito della eccezione preliminare in questione, contiene la indicazione di conferimento di incarico non solo 'in proprio' ma anche quale 'eredi' di Per_1
.
[...]
Da ciò discende che, al momento della proposizione della azione, risultava conferito mandato 'in proprio' ma non 'nella qualità di eredi'.
Secondo la interpretazione della Suprema Corte, consolidatasi dopo recente intervento a Sezioni Unite,
'l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite' (Cass. civ., sez. unite, 21 dicembre 2022 n.37434); ancora più specificamente, 'l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato
pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza' (Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 2023 n.28251)
Pertanto, con riferimento all'esercizio di azione per la tutela di diritti iure hereditatis deve ritenersi la mancanza di valida procura, la conseguente insanabilità ex art.182 comma 2 c.p.c. applicabile ratione temporis e la conseguente irrilevanza della procura prodotta con le note del 10.07.2023.
Ulteriore conseguenza è che deve ritenersi in via preliminare rispetto ad ogni questione di merito il difetto di ius postulandi.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle ragioni della decisione, alla evoluzione interpretativa in tema di mancanza di procura ed alla successiva novità normativa che, sebbene non applicabile al presente giudizio, evidenzia la criticità delle questioni, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiara il difetto di ius postulandi in capo all'avv. Valeria Giovanna Accardo con riferimento alle domande formalmente svolte nell'interesse degli attori iure hereditatis; rigetta le domande proposte iure proprio; compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Catania, 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
OV AR
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice OV AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3432/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente Controparte_1 C.F._1 in Calatabiano (CT), via Lapide Vecchia n.2;
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), residente in [...]; C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_3 C.F._3 residente in [...],
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_4 C.F._4 residente in [...]di Sicilia, Contrada Liberto Coop. San Biagio,
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._5 residente in [...],
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._6
residente in [...], tutti difesi dall'avv. Valeria Giovanna ACCARDO (C.F. del C.F._7 Foro di Messina,
ATTORI contro
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca Enrico CASTORINA e dell'avv. OV CASTORINA GIOVANNI ( ); C.F._8
CONVENUTA
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note e art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 07.10.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ridotti ex art.190 comma
2 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Pt_1
e in proprio e quali eredi di convenivano in
[...] Parte_2 Persona_1 giudizio la chiedendo l'accertamento della Controparte_6 responsabilità della struttura sanitaria per violazione dell'obbligo di adeguata informazione e per l'illegittima esecuzione dell'intervento chirurgico in assenza di valido consenso informato, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis.
La difesa di parte attrice esponeva che ricoverato presso la nel Persona_1 CP_6 gennaio 2016 per intervento di rivascolarizzazione miocardica, non riceveva un'adeguata, chiara e personalizzata informazione circa l'elevatissimo rischio operatorio (Euroscore standard 12%, logistico
33%, rischio anestesiologico ASA III).
Il modulo di consenso informato risultava generico, precompilato e privo di indicazioni sui rischi specifici, nonostante la documentazione clinica precedente dimostrasse che il paziente, soggetto ansioso, aveva più volte rifiutato esami invasivi proprio per timore delle conseguenze.
L'intervento veniva eseguito il 19.01.2016 e il paziente decedeva il 26.01.2016.
La , inoltre, non aderiva alla procedura di mediazione, rimanendo assente ingiustificata. CP_6
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la struttura sanitaria aveva violato l'obbligo contrattuale di corretta informazione, impedendo al paziente di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione; il consenso informato raccolto era invalido, poiché privo di riferimenti ai rischi concreti e alle alternative terapeutiche, in contrasto con la giurisprudenza consolidata;
la condotta omissiva dei sanitari integrava inadempimento contrattuale sia sotto il profilo del consenso informato sia sotto il profilo dell'esecuzione del contratto di spedalità; in base alla valutazione controfattuale, il non si CP_1
pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sarebbe sottoposto all'intervento se correttamente informato, come dimostrato dai precedenti rifiuti documentati;
la struttura era pertanto responsabile sia del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, sia del danno alla salute e da perdita del rapporto parentale.
Pertanto, parte attrice concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità della CP_6 per violazione dell'obbligo di informazione e per l'esecuzione dell'intervento in assenza di valido consenso;
condannarsi la convenuta al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis; valutarsi negativamente, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la mancata partecipazione della alla mediazione. CP_6
§§§§§
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_5 integrale di tutte le domande attoree, per infondatezza in fatto e in diritto, nonché la condanna degli attori alle spese di lite.
La difesa del sintetizzate le ragioni poste a fondamento della citazione, sosteneva che Controparte_5 gli attori erano privi di legittimazione attiva, non avendo prodotto alcuna documentazione attestante la qualità di congiunti o eredi di , né avendo conferito al difensore procura nella qualità Persona_1 di eredi.
Inoltre, la difesa eccepiva che le domande iure proprio erano prescritte, essendo decorso il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. dalla data del decesso (26.01.2016) senza che vi fossero validi atti interruttivi.
In ogni caso, la difesa sosteneva che non sussisteva alcuna responsabilità della struttura, poiché la cartella clinica dimostrava che il paziente aveva ricevuto più atti di consenso informato, completi e specifici, contenenti l'indicazione del rischio “altissimo” secondo Euroscore e della classe ASA III, nonché dettagliate spiegazioni sui rischi dell'intervento e dell'anestesia. Evidenziava altresì che il paziente ed i familiari erano già stati informati dei “gravissimi rischi per la vita” anche durante il precedente ricovero presso l'Ospedale Cannizzaro.
Quanto al merito, non era configurabile alcun illecito penale, né alcuna ipotesi di colpa medica, essendo l'intervento indicato, correttamente eseguito e l'assistenza adeguata.
pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In via subordinata, la difesa della società convenuta sosteneva che, anche in ipotesi di ritenuto deficit informativo, gli attori non avevano provato né che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento, né
l'esistenza di un danno risarcibile iure hereditatis o iure proprio secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza sul consenso informato.
§§§§§
La difesa di parte attrice, dopo avere sostenuto che 'la procura alle liti è stata rilasciata espressamente nell'interesse “proprio e nella qualità di eredi di ”, ma purtroppo per mero errore Persona_1 materiale è stato notificato e, conseguentemente, depositato un file errato' (cfr. note di preverbale del
14.06.2023), con note del 10.07.2023 producevano procura rilasciata dagli attori anche nella qualità di eredi di Persona_1
§§§§§
In corso di causa venivano depositate memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. unicamente da parte della difesa di parte attrice che ribadiva le proprie posizioni ed articolava richieste istruttorie.
Con ordinanza del 27.03.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie.
Indi, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note e art.127 ter
c.p.c., con ordinanza del 07.10.2025 la causa veniva posta in decisione, con termini ridotti ex art.190 comma 2 c.p.c..
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto domande risarcitorie fondate su diritti di cui era titolare Per_2
, paziente deceduto a seguito di intervento presso la struttura sanitaria convenuta e di cui sono
[...] titolari, in atto, i suoi eredi, e su diritti propri vantati dagli odierni attori a titolo di cd. danno parentale.
Gli odierni attori – salvo quanto si dirà in ordine alla procura alle liti – hanno allegato di agire sia iure hereditatis, facendo valere quali eredi il diritto al risarcimento del danno spettante al de cuius in dipendenza del sostenuto difetto di informazioni al momento della raccolta del 'consenso', sia iure proprio, facendo valere, ognuno, il danno derivante dal decesso del sulle singole Persona_1 rispettive posizioni personali.
pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Operate la superiore premessa in termini di inquadramento delle domande proposte da parte attrice, va richiamato l'orientamento, consolidato, secondo cui la responsabilità dei sanitari nei confronti del paziente è di tipo contrattuale mentre quella fatta valere dai parenti per il danno da essi subìto ha natura extracontrattuale.
Sul punto, può richiamarsi quanto anche di recente statuito dalla Suprema Corte, secondo cui
'in tema di responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica,
l'azione proposta dai parenti della vittima per la perdita del rapporto parentale a causa del decesso del congiunto va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio, e ciò in quanto il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi a favore dei terzi, perché , fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.
1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale' (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2023 n.6386; in enso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2022 n.
14471)
Discende da ciò che la azione iure hereditatis ha natura contrattuale e quella iure proprio ha natura extracontrattuale e resta del tutto isolata e minoritaria la interpretazione di merito offerta dalla difesa di parte attrice.
Pertanto, il termine di prescrizione per la azione extracontrattuale per danno parentale è di cinque anni.
Nel caso specifico punti fermi oggettivi sono costituiti da:
- data evento (decesso del paziente): 26.01.2016;
- data invio lettera raccomandata con richiesta di risarcimento: 11.06.2021.
pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
E' incontestato che non vi siano atti interruttivi della prescrizione in epoca antecedente all'11.06.2021;
d'altra parte, le difese di parte attrice si sono svolte, sul punto, solo sul versante det termine di prescrizione, a torto ritenuto come decennale.
Con riguardo alle domande esercitate iure proprio deve, in conclusione, dichiararsi la intervenuta prescrizione.
§§§§§
Procedendo con l'esame delle domande esercitate iure hereditatis, deve affrontarsi la questione preliminare di carenza di ius postulandi eccepita dalla difesa della società convenuta sin dalla costituzione in giudizio.
Va premesso che il presente giudizio è regolato dalle norme procedurali antecedenti alla riforma
Cartabia; in particolare, quanto al passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, l'art. 35 comma 1
d.lgs 149/22 prevede che 'le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti'.
La causa risulta iscritta a ruolo in data 28.02.2023 e, pertanto, il giudizio è regolato dalla disciplina ante riforma.
Operata tale premessa, come anticipato parte convenuta ha eccepito la 'mancanza di ius postulandi' evidenziando che 'dalla lettura della procura alle liti rilasciata dagli attori e allegata all'atto di citazione, non risulta che gli stessi abbiano conferito al loro Difensore il potere di agire in giudizio nella loro qualità eredi del sig. cosicché le domande di risarcimento del danno in via Persona_1 ereditaria non potevano essere proposte per carenza del relativo potere rappresentativo'.
La difesa di parte attrice, con le note del 14.06.2023, ha sostenuto che 'la procura alle liti è stata rilasciata espressamente nell'interesse “proprio e nella qualità di eredi di ”, ma Persona_1 purtroppo per mero errore materiale è stato notificato e, conseguentemente, depositato un file errato'.
Con successive note del 10.07.2023 la difesa di parte attrice produceva una procura conferita dai signori Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
e 'tutti in proprio e nella qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 [...]
Per_1
Come già anticipato, il presente giudizio è regolato dalla disciplina ante Cartabia e, in particolare, per quel che rileva sul punto, dall'art.182 nella sua precedente formulazione:
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza,
o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione
La eccezione formulata da parte convenuta è fondata.
La procura prodotta unitamente all'atto di citazione, datata 17.02.2022, contiene conferimento di incarico professionale dei signori Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
e senza alcun riferimento alla qualità di CP_4 Parte_1 Parte_2
'eredi' di Persona_1
Solo la successiva procura, prodotta a seguito della eccezione preliminare in questione, contiene la indicazione di conferimento di incarico non solo 'in proprio' ma anche quale 'eredi' di Per_1
.
[...]
Da ciò discende che, al momento della proposizione della azione, risultava conferito mandato 'in proprio' ma non 'nella qualità di eredi'.
Secondo la interpretazione della Suprema Corte, consolidatasi dopo recente intervento a Sezioni Unite,
'l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite' (Cass. civ., sez. unite, 21 dicembre 2022 n.37434); ancora più specificamente, 'l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato
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dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza' (Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 2023 n.28251)
Pertanto, con riferimento all'esercizio di azione per la tutela di diritti iure hereditatis deve ritenersi la mancanza di valida procura, la conseguente insanabilità ex art.182 comma 2 c.p.c. applicabile ratione temporis e la conseguente irrilevanza della procura prodotta con le note del 10.07.2023.
Ulteriore conseguenza è che deve ritenersi in via preliminare rispetto ad ogni questione di merito il difetto di ius postulandi.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle ragioni della decisione, alla evoluzione interpretativa in tema di mancanza di procura ed alla successiva novità normativa che, sebbene non applicabile al presente giudizio, evidenzia la criticità delle questioni, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiara il difetto di ius postulandi in capo all'avv. Valeria Giovanna Accardo con riferimento alle domande formalmente svolte nell'interesse degli attori iure hereditatis; rigetta le domande proposte iure proprio; compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Catania, 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
OV AR
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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