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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7369 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N.6342/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/09/2025 tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma N.5783/2019
e vertente tra
Parte_1 Rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Stazzi
- appellante – nei confronti di
, Controparte_1 Rappresentata e difeso dall'avv. to Paolo Garau
-appellata-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5783/2019, condannò a pagare ad Parte_1 la somma di euro 6.200; Controparte_1
-I fatti di causa possono essere così riassunti: citò in giudizio chiedendone la condanna per Controparte_1 Parte_1 negligenza nella negoziazione dell'assegno bancario n.8236495504 con clausola di intrasferibilità a persona diversa dal beneficiario. Si costituì la convenuta, la quale contestò la propria responsabilità sul presupposto di aver eseguito la negoziazione con la dovuta diligenza. Il tribunale accolse la domanda di parte attorea sul presupposto per cui nel caso di specie la banca girataria per l'incasso fosse stata negligente nella negoziazione del titolo, non avendo debitamente effettuato i controlli anagrafici necessari sul soggetto presentatosi per l'incasso e non avendo ritenuto sospetto la contestuale apertura di un libretto postale in luogo geografico diverso dal luogo di emissione dell'assegno Da qui l'appello la quale chiese la riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 lamentando una l'erronea valutazione circa l'accertamento della propria responsabilità e il mancato riconoscimento di responsabilità concorrente in capo alla banca emittente per avere la stessa trasmesso i titoli non ricorrendo alla posta assicurata. Si costituì in giudizio la convenuta, deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone quindi il rigetto.;
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 09/09/2025 di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- Ritenuto che: -Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta una erronea valutazione da parte del giudice di prime cure nell'accertamento della responsabilità della stessa, in quanto banca girataria per l'incasso, per aver negoziato il titolo senza la diligenza del “bonus argentarius” (art. 1176 c.c. c.2). Il motivo è infondato e va rigettato, pur se alla stregua delle considerazioni che seguono;
-L'assegno in questione è classificabile come assegno di traenza non trasferibile, al quali si applica interamente la disciplina dell'art. 43 c.2 r.d. 1736\33, c.d. legge assegni;
-Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel sancire che sussiste la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge 1933/1736 cd legge bancaria in caso di pagamento di assegno, non trasferibile, a persona diversa dal prenditore, con conseguente applicazione del regime probatorio tipico, per cui è consentito alla banca negoziatrice fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile, ovvero non sia dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la stessa - essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all' articolo 1176 cc , in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. (Cass. n. 25888/2024); è infatti superato (da Cass. sez. un., sent., 12477\18) l'orientamento che qualificava suddetta tale responsabilità come oggettiva;
-in definitiva la giurisprudenza riconduce la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato nell'alveo della responsabilità contrattuale;
-il giudice deve quindi accertare in concreto se l'istituto bancario abbia tenuto, o meno, la diligenza dell'”accorto banchiere” , in applicazione del principio di cui all'art. 1176 c.c.; In particolar modo, all'operatore di sportello è richiesto un controllo particolarmente attento sull'identità dei soggetti che si presentano per l'incasso di un assegno. In tema di controlli sui documenti d'identità, “è sufficiente, per andare esente da responsabilità, che la banca negoziatrice abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità (Cass.n.15062/2024, peraltro in un caso similari tra le medesime parti in causa”; v. ex plurimis Cass., n. 12861/2023; Cass. n. 6356/2022; Cass. n. 38110/2022, Cass., n. 3649/2021;
-questa Corte reputa, in particolare, che non sia conforme alla diligenza richiesta un controllo limitato ad una valutazione superficiale della genuinità del documento identificativo;
- né è decisivo il controllo non di uno, ma di più documenti di identità, in quanto, "la presentazione di due (o più) documenti di identità non esclude l'eventualità che entrambi siano contraffatti;
né, per altro verso, la contraffazione di un secondo documento comporta, in linea di principio almeno, margini di difficoltà superiori a quelli rappresentati dalla contraffazione del primo" (Cass. n. 15642/2022; Cass. n. 15934/2022, Cass. n. 9842/2021, Cass. n. 34107/2019);
-non v'è ragione oggettiva, infatti, per assegnare al controllo del documento d'identità un valore senz'altro esaustivo o tale da mettere sempre e comunque a tacere ogni diversa indicazione che, nell'eventualità, il contorno della fattispecie concreta venga a presentare. Il controllo affidato al documento di identità esibito dal prenditore si pone cioè come aspetto fisiologico e naturale di un comportamento diligente della banca negoziatrice, ma non può dirsi in sé stesso sufficiente, allorché per la concreta presenza di altre circostanze "extracartolari" si esige l'effettuazione di altre, più specifiche e approfondite verifiche;
-va inoltre menzionata in materia la circolare ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia e che viene richiamata dal giudice di prime cure). Ebbene, pur non avendo la stessa natura precettiva (Cass. n. 26866/2022), non se ne può escludere una particolare influenza indicativa nella determinazione del grado di diligenza che il buon banchiere debba adoperare nel compimento della propria attività. Tale Circolare, emessa dal medesimo organo interbancario per ovviare - tra l'altro - anche al problema del pagamento di assegno non trasferibile all'apparente legittimato e alle conseguenti fattispecie di responsabilità della - espressamente prevede, in tema di "rischio legato al CP_2 servizio di pagamento degli assegni", talune ipotesi operative che consistono: 1) nella riproduzione in copia fotostatica del documento di identità esibito dal presentatore dell'assegno; 2) nella richiesta di altro documento munito di fotografia, oltre la carta di identità (notoriamente soggetto a contraffazioni); 3) nella valutazione - a seconda dell'ammontare della somma recata nel titolo - della distanza tra il luogo dell'emissione del titolo e il luogo del pagamento dello stesso;
4) nell'identificazione del presentatore - ove naturalmente lo stesso non sia soggetto conosciuto dalla banca che procede al pagamento - a mezzo fidefacienti (ovviamente conosciuti dalla banca) che sottoscrivono il titolo sotto la dicitura "per conoscenza e garanzia";
-può allora essere deciso il caso di specie, dove in primo luogo, è incontestato che l'assegno in questione sia genuino;
il portatore dell'assegno é stato identificato con un documento idoneo all'identificazione e munito di fotografia;
é stato inoltre esibito il tesserino sanitario, peraltro documento ormai desueto e privo di foto, insufficiente per un controllo esaustivo. Da suddetti documenti presentati per l'incasso dal sedicente beneficiario risulta il nome Per_1
, nato a Palermo il [...], in [...] reale beneficiario , nato a [...]
[...] Persona_1 il 29/05/1965;
-la superficialità del controllo effettuato è confermata dalla circostanza che, contestualmente all'incasso (entrambi il giorno 26 maggio 2010), il portatore aprì un libretto di risparmio per l'accredito della somma recata dal titolo;
Ciò non solo esclude una pregresso rapporto, e dunque una pregressa conoscenza, tra il sedicente beneficiario e la banca negoziatrice, ma avrebbe dovuto fondare un legittimo sospetto sulla genuinità dell'operazione in capo all'operatore.
-va infine precisato che non ha valore esimente l'attivazione del sistema della stanza di compensazione (la quale si limita ad essere un sistema di definizione delle partite di dare/avere tra i correntisti) poiché, nel caso di specie, i titoli furono incassati senza alterazioni dell'indicazione del beneficiario, ma con l'esibizione di documenti falsi, tale controllo non avrebbe comunque rilevato alcuna anomalia;
-in definitiva può confermarsi la sentenza di primo grado, nel ritenere che il comportamento tenuto in concreto dall'operatore, pur non discostandosi dalla prassi, non risulti idoneo ad una identificazione del beneficiario improntata al canone di diligenza richiesto al buon banchiere;
-Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta il mancato accertamento da parte del giudice di primo grado di un concorso colposo del creditore ex art. 1227 comma 1 c.c. Ciò sul presupposto per cui gli assegni sarebbero stati inviati mediante posta ordinaria e non raccomandata, agevolando l'intento fraudolento del falso beneficiario;
-Il motivo è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione;
-la giurisprudenza di legittimità (da Cass. sez. un. 10079\20 e 0769\20; v. anche Cass. Cass.n.15062/2024, peraltro in un caso similare tra le medesime parti in causa) afferma ormai che
“Qualora una banca paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal legittimo beneficiario in virtù dell'accertata violazione dell'obbligo di diligenza nell'identificazione del presentatore del titolo, è configurabile un concorso di colpa del soggetto che ha spedito il medesimo assegno a mezzo di posta ordinaria, anziché mediante posta raccomandata o assicurata”;
-più di preciso, in applicazione dei principi in materia di nesso di causalità, la giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte presta adesione, afferma che la trasmissione dell'assegno non trasferibile per posta ordinaria, malgrado la sussistenza di altre modalità di trasmissione più sicure o moderne (come la posta raccomandata o assicurata o i bonifici bancari e i pagamenti elettronici) comporta l'esposizione consapevole del mittente al rischio ingiustificato della sottrazione o dello smarrimento, nonché un aggravamento della posizione della banca trattaria o negoziatrice, in violazione del dovere di agire in modo da salvaguardare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio ex art. 2 Cost., di cui è espressione la regola di cui art. 1227, 1° comma, c.c. ; tale condotta si pone in contrasto con le norme che disciplinano il servizio postale, le quali costituiscono comunque regole di condotta di comune prudenza, sconsigliando la spedizione di denaro e oggetti di valore via posta ordinaria, in quanto non consente alcun controllo circa il percorso e lo stato di avanzamento della trasmissione. Infatti, secondo giurisprudenza costante, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, non solo la condotta tenuta in violazione di precise norme giuridiche, ma anche quella che contrasta con regole di prudenza comportamentale avvertite come vincolanti dalla comunità;
-nel caso di specie, la spedizione del titolo mediante posta ordinaria e non assicurata, per le motivazioni di cui sopra, ha certamente contribuito alla causazione del danno, non escludendo quindi il nesso di causalità tra l'azione del danneggiato e il danno di cui all'art. 1227 comma 2 c.c.; -ai fini del riparto in concreto, deve però rilevarsi il particolare rilievo della grave negligenza, sopra riscontrata, addebitabile all'appellante nell'avere pagato un assegno ad un cliente occasionale e mal identificato, in violazione dell'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 43, comma 2, L.A. e 1176, comma 2, c.c., nonostante i numerosi precedenti, che non hanno indotto l'ente a modificare la propria condotta;
-ne segue, in parziale accoglimento del motivo di gravame, che la somma oggetto di condanna in primo grado va ridotta di un terzo, appunto in relazione al contributo causale dell'appellato alla causazione del danno, come da dispositivo (per approssimazione) ;
-Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle passate incertezze giurisprudenziali di cui si è detto;
P.Q.M
In parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza appellata, ridetermina in euro 4133,00 l'importo della condanna dell'appellante. Conferma per il resto. Spese compensate.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N.6342/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/09/2025 tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma N.5783/2019
e vertente tra
Parte_1 Rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Stazzi
- appellante – nei confronti di
, Controparte_1 Rappresentata e difeso dall'avv. to Paolo Garau
-appellata-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5783/2019, condannò a pagare ad Parte_1 la somma di euro 6.200; Controparte_1
-I fatti di causa possono essere così riassunti: citò in giudizio chiedendone la condanna per Controparte_1 Parte_1 negligenza nella negoziazione dell'assegno bancario n.8236495504 con clausola di intrasferibilità a persona diversa dal beneficiario. Si costituì la convenuta, la quale contestò la propria responsabilità sul presupposto di aver eseguito la negoziazione con la dovuta diligenza. Il tribunale accolse la domanda di parte attorea sul presupposto per cui nel caso di specie la banca girataria per l'incasso fosse stata negligente nella negoziazione del titolo, non avendo debitamente effettuato i controlli anagrafici necessari sul soggetto presentatosi per l'incasso e non avendo ritenuto sospetto la contestuale apertura di un libretto postale in luogo geografico diverso dal luogo di emissione dell'assegno Da qui l'appello la quale chiese la riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 lamentando una l'erronea valutazione circa l'accertamento della propria responsabilità e il mancato riconoscimento di responsabilità concorrente in capo alla banca emittente per avere la stessa trasmesso i titoli non ricorrendo alla posta assicurata. Si costituì in giudizio la convenuta, deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone quindi il rigetto.;
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 09/09/2025 di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- Ritenuto che: -Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta una erronea valutazione da parte del giudice di prime cure nell'accertamento della responsabilità della stessa, in quanto banca girataria per l'incasso, per aver negoziato il titolo senza la diligenza del “bonus argentarius” (art. 1176 c.c. c.2). Il motivo è infondato e va rigettato, pur se alla stregua delle considerazioni che seguono;
-L'assegno in questione è classificabile come assegno di traenza non trasferibile, al quali si applica interamente la disciplina dell'art. 43 c.2 r.d. 1736\33, c.d. legge assegni;
-Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel sancire che sussiste la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge 1933/1736 cd legge bancaria in caso di pagamento di assegno, non trasferibile, a persona diversa dal prenditore, con conseguente applicazione del regime probatorio tipico, per cui è consentito alla banca negoziatrice fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile, ovvero non sia dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la stessa - essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all' articolo 1176 cc , in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. (Cass. n. 25888/2024); è infatti superato (da Cass. sez. un., sent., 12477\18) l'orientamento che qualificava suddetta tale responsabilità come oggettiva;
-in definitiva la giurisprudenza riconduce la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato nell'alveo della responsabilità contrattuale;
-il giudice deve quindi accertare in concreto se l'istituto bancario abbia tenuto, o meno, la diligenza dell'”accorto banchiere” , in applicazione del principio di cui all'art. 1176 c.c.; In particolar modo, all'operatore di sportello è richiesto un controllo particolarmente attento sull'identità dei soggetti che si presentano per l'incasso di un assegno. In tema di controlli sui documenti d'identità, “è sufficiente, per andare esente da responsabilità, che la banca negoziatrice abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità (Cass.n.15062/2024, peraltro in un caso similari tra le medesime parti in causa”; v. ex plurimis Cass., n. 12861/2023; Cass. n. 6356/2022; Cass. n. 38110/2022, Cass., n. 3649/2021;
-questa Corte reputa, in particolare, che non sia conforme alla diligenza richiesta un controllo limitato ad una valutazione superficiale della genuinità del documento identificativo;
- né è decisivo il controllo non di uno, ma di più documenti di identità, in quanto, "la presentazione di due (o più) documenti di identità non esclude l'eventualità che entrambi siano contraffatti;
né, per altro verso, la contraffazione di un secondo documento comporta, in linea di principio almeno, margini di difficoltà superiori a quelli rappresentati dalla contraffazione del primo" (Cass. n. 15642/2022; Cass. n. 15934/2022, Cass. n. 9842/2021, Cass. n. 34107/2019);
-non v'è ragione oggettiva, infatti, per assegnare al controllo del documento d'identità un valore senz'altro esaustivo o tale da mettere sempre e comunque a tacere ogni diversa indicazione che, nell'eventualità, il contorno della fattispecie concreta venga a presentare. Il controllo affidato al documento di identità esibito dal prenditore si pone cioè come aspetto fisiologico e naturale di un comportamento diligente della banca negoziatrice, ma non può dirsi in sé stesso sufficiente, allorché per la concreta presenza di altre circostanze "extracartolari" si esige l'effettuazione di altre, più specifiche e approfondite verifiche;
-va inoltre menzionata in materia la circolare ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia e che viene richiamata dal giudice di prime cure). Ebbene, pur non avendo la stessa natura precettiva (Cass. n. 26866/2022), non se ne può escludere una particolare influenza indicativa nella determinazione del grado di diligenza che il buon banchiere debba adoperare nel compimento della propria attività. Tale Circolare, emessa dal medesimo organo interbancario per ovviare - tra l'altro - anche al problema del pagamento di assegno non trasferibile all'apparente legittimato e alle conseguenti fattispecie di responsabilità della - espressamente prevede, in tema di "rischio legato al CP_2 servizio di pagamento degli assegni", talune ipotesi operative che consistono: 1) nella riproduzione in copia fotostatica del documento di identità esibito dal presentatore dell'assegno; 2) nella richiesta di altro documento munito di fotografia, oltre la carta di identità (notoriamente soggetto a contraffazioni); 3) nella valutazione - a seconda dell'ammontare della somma recata nel titolo - della distanza tra il luogo dell'emissione del titolo e il luogo del pagamento dello stesso;
4) nell'identificazione del presentatore - ove naturalmente lo stesso non sia soggetto conosciuto dalla banca che procede al pagamento - a mezzo fidefacienti (ovviamente conosciuti dalla banca) che sottoscrivono il titolo sotto la dicitura "per conoscenza e garanzia";
-può allora essere deciso il caso di specie, dove in primo luogo, è incontestato che l'assegno in questione sia genuino;
il portatore dell'assegno é stato identificato con un documento idoneo all'identificazione e munito di fotografia;
é stato inoltre esibito il tesserino sanitario, peraltro documento ormai desueto e privo di foto, insufficiente per un controllo esaustivo. Da suddetti documenti presentati per l'incasso dal sedicente beneficiario risulta il nome Per_1
, nato a Palermo il [...], in [...] reale beneficiario , nato a [...]
[...] Persona_1 il 29/05/1965;
-la superficialità del controllo effettuato è confermata dalla circostanza che, contestualmente all'incasso (entrambi il giorno 26 maggio 2010), il portatore aprì un libretto di risparmio per l'accredito della somma recata dal titolo;
Ciò non solo esclude una pregresso rapporto, e dunque una pregressa conoscenza, tra il sedicente beneficiario e la banca negoziatrice, ma avrebbe dovuto fondare un legittimo sospetto sulla genuinità dell'operazione in capo all'operatore.
-va infine precisato che non ha valore esimente l'attivazione del sistema della stanza di compensazione (la quale si limita ad essere un sistema di definizione delle partite di dare/avere tra i correntisti) poiché, nel caso di specie, i titoli furono incassati senza alterazioni dell'indicazione del beneficiario, ma con l'esibizione di documenti falsi, tale controllo non avrebbe comunque rilevato alcuna anomalia;
-in definitiva può confermarsi la sentenza di primo grado, nel ritenere che il comportamento tenuto in concreto dall'operatore, pur non discostandosi dalla prassi, non risulti idoneo ad una identificazione del beneficiario improntata al canone di diligenza richiesto al buon banchiere;
-Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta il mancato accertamento da parte del giudice di primo grado di un concorso colposo del creditore ex art. 1227 comma 1 c.c. Ciò sul presupposto per cui gli assegni sarebbero stati inviati mediante posta ordinaria e non raccomandata, agevolando l'intento fraudolento del falso beneficiario;
-Il motivo è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione;
-la giurisprudenza di legittimità (da Cass. sez. un. 10079\20 e 0769\20; v. anche Cass. Cass.n.15062/2024, peraltro in un caso similare tra le medesime parti in causa) afferma ormai che
“Qualora una banca paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal legittimo beneficiario in virtù dell'accertata violazione dell'obbligo di diligenza nell'identificazione del presentatore del titolo, è configurabile un concorso di colpa del soggetto che ha spedito il medesimo assegno a mezzo di posta ordinaria, anziché mediante posta raccomandata o assicurata”;
-più di preciso, in applicazione dei principi in materia di nesso di causalità, la giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte presta adesione, afferma che la trasmissione dell'assegno non trasferibile per posta ordinaria, malgrado la sussistenza di altre modalità di trasmissione più sicure o moderne (come la posta raccomandata o assicurata o i bonifici bancari e i pagamenti elettronici) comporta l'esposizione consapevole del mittente al rischio ingiustificato della sottrazione o dello smarrimento, nonché un aggravamento della posizione della banca trattaria o negoziatrice, in violazione del dovere di agire in modo da salvaguardare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio ex art. 2 Cost., di cui è espressione la regola di cui art. 1227, 1° comma, c.c. ; tale condotta si pone in contrasto con le norme che disciplinano il servizio postale, le quali costituiscono comunque regole di condotta di comune prudenza, sconsigliando la spedizione di denaro e oggetti di valore via posta ordinaria, in quanto non consente alcun controllo circa il percorso e lo stato di avanzamento della trasmissione. Infatti, secondo giurisprudenza costante, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, non solo la condotta tenuta in violazione di precise norme giuridiche, ma anche quella che contrasta con regole di prudenza comportamentale avvertite come vincolanti dalla comunità;
-nel caso di specie, la spedizione del titolo mediante posta ordinaria e non assicurata, per le motivazioni di cui sopra, ha certamente contribuito alla causazione del danno, non escludendo quindi il nesso di causalità tra l'azione del danneggiato e il danno di cui all'art. 1227 comma 2 c.c.; -ai fini del riparto in concreto, deve però rilevarsi il particolare rilievo della grave negligenza, sopra riscontrata, addebitabile all'appellante nell'avere pagato un assegno ad un cliente occasionale e mal identificato, in violazione dell'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 43, comma 2, L.A. e 1176, comma 2, c.c., nonostante i numerosi precedenti, che non hanno indotto l'ente a modificare la propria condotta;
-ne segue, in parziale accoglimento del motivo di gravame, che la somma oggetto di condanna in primo grado va ridotta di un terzo, appunto in relazione al contributo causale dell'appellato alla causazione del danno, come da dispositivo (per approssimazione) ;
-Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle passate incertezze giurisprudenziali di cui si è detto;
P.Q.M
In parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza appellata, ridetermina in euro 4133,00 l'importo della condanna dell'appellante. Conferma per il resto. Spese compensate.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)