Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5300/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a segui- to della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.3.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza odierna è stata fissata con modalità cartolare per emettere, nel contraddittorio delle parti, i provvedimenti consequenziali all'istanza di rinuncia alla domanda formulata dalla parte attrice;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere - Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa AR Del Prete, all'udienza del
17.3.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5300/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
CC di AR IO (C.F.: [...]), in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore CC di AR LI CE AR (C.F. [...]),
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- At- tore -
e
Casa di Cura “San Michele” srl., in persona del legale rapp.te p.t., (P
Iva 00258670611), rapp.to e difeso dall'Avv. Marco Ferrara, presso il cui studio in Napoli alla via Sant'Arcangelo a Baiano elett.te domicilia, in virtù della procura in atti,
-
Convenuta – nonché
AmTrust Assicurazioni s.p.a. (C.F. e P.IVA 01917540518), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Fabrizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Gio- sué Carducci n. 6, in virtù di procura in atti,
- Chiamata -
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note di udienza.
Per la convenuta struttura: come da comparsa di costituzione e risposta e no- te di udienza.
Per la compagnia di assicurazione: come da comparsa di costituzione e ri- sposta e note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Ai fini dello svolgimento del processo, va evidenziato che, nel corso del giudi- zio, l'attore ha rinunciato alla domanda (sia a mezzo del procuratore che me- diante dichiarazione sottoscritta personalmente), chiedendo l'estinzione del giudizio.
Le convenuta struttura sanitaria e la compagnia di assicurazione chiamata in causa hanno chiesto la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
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Ciò premesso, va affermato che viene in rilievo una rinuncia all'azione, avendo espressamente l'attore dichiarato di rinunciare alla domanda e dunque non semplicemente agli atti del presente giudizio.
Orbene, ai sensi dell'art. 99 c.p.c., la parte ha piena disponibilità dell'azione e pertanto il giudice non può effettuare una valutazione sull'interesse all'azione, disponendo che si proceda d'ufficio, innanzi ad una rinuncia all'azione.
Tra l'altro, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale, in quan- to determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio anche della controparte non rinunciante, non avendo più quest'ultima interesse ad ot- tenere un pronuncia nel merito, in quanto la pronuncia, in caso di rinuncia all'azione, equivale ad una pronuncia di rigetto.
Per tali ragioni, la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accetta- zione della controparte ed estingue l'azione (cfr. , da ultimo Cass. 23749/2011;
Cass. 18255/2004; Cass. 2268/1999; Cass. n. 8387/99; Tribunale Bari
202/2007; Tribunale Milano 2075/2008).
Va aggiunto che la rinuncia all'azione, diversamente da quella agli atti di giu- dizio non importa l'estinzione del processo ma dell'azione medesima e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. 18255/2004).
Per tali ragioni, va dichiarata la cessata materia del contendere ed l'attore va condannato al pagamento delle spese di lite in favore della struttura resistente e della compagnia di assicurazione, essendosi resa necessaria la chiamata in ga- ranzia di quest'ultima in ragione della natura della domanda e non essendosi rivelata arbitraria detta chiamata.
Le spese si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura del giudizio, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. In particolare va considerato che non è stata svolta attività istruttoria e che il procedimento è sta- to definito con la trattazione di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, I Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa AR Del Prete, così definitivamen- te provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
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• condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della struttura sani- taria convenuta, che liquida nella misura di euro 1.453,00, oltre spese generali
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione chiamata in causa, che liquida nella misura di euro 1.453,00, ol- tre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Santa AR Capua Vetere, 17.3.25
Il Giudice dott.ssa AR Del Prete
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