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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1816/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1816/2024
Oggi 18 febbraio 2025 davanti al giudice Arianna Toppan, sono presenti:
Per l'Avv. Alessia Brenna in sostituzione dell'Avv. BORSANI PAOLO Parte_1
per delega orale
Per , nessuno Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il Dott. Alessandro Granata.
Il giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio già depositato telematicamente.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1816/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Paolo Borsani, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Piazzale Gerbetto, 6
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. , contumace Controparte_1 C.F._1
- parte convenuta –
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria del caso
Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 bis del TIMG e degli artt. 46 - 48 TIVG e/o della norma meglio vista, a procedere alla disalimentazione del Punto di Riconsegna di gas n.
03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, intestato al signor C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(Pakistan), il 14.10.1972, residente in [...] e conseguentemente:
A) ordinare a parte convenuta o a chiunque si trovi in possesso e/o nella detenzione del predetto contatore ovvero a qualunque terzo occupi l'immobile e/o i locali ove risulta collocato il Punto di Riconsegna n. 03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070 LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8, di permettere ai tecnici incaricati dalla ricorrente di accedere all'immobile ed eseguire in loco l'intervento di distacco, chiusura, asportazione, piombatura o qualsivoglia operazione si rendesse necessaria per la definitiva disalimentazione del predetto Punto di Riconsegna;
B) in via alternativa autorizzare la ricorrente, anche a mezzo di propri delegati e, se necessario, con l'ausilio della forza pubblica, ad accedere all'immobile e/o ai locali ove risulta collocato il Punto di Riconsegna n. 03160000282919, alimentato dal contatore pagina 2 di 7 matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070 LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8 al fine di permettere ai tecnici dalla medesima incaricati di eseguire in loco l'intervento di distacco, chiusura, asportazione, piombatura o qualsivoglia operazione si rendesse necessaria per la definitiva disalimentazione del predetto Punto di Riconsegna.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse opportuno integrare e/o chiarire le produzioni documentali in atti, si chiede sin d'ora essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che l'odierna ricorrente riceveva dalla società di vendita la richiesta di procedere alla chiusura del Punto di Riconsegna (PDR) n. 03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070 LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8, intestato al signor C.F. nato Controparte_1 C.F._1
a Gujrat (Pakistan), il 14.10.1972, residente in [...].
Si indicano quali testi:
• il “Responsabile Operations Commerciale” del Venditore, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva di Parte_1 meglio rubricarlo. 2) Vero che l'intervento di chiusura del Punto di Riconsegna (PDR) n. 03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070 LO PO
(CO), Vialetto PO, n. 8, intestato al signor C.F. Controparte_1
in data 06.09.2024 ha dato esito negativo come da doc. 6 che si C.F._1 rammostra. Si indica quale teste:
• il tecnico operatore n. C0001293 signor incaricato di svolgere il predetto Testimone_1 intervento, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva di Parte_1 meglio rubricarlo.
3) Vero che il Venditore comunicava a parte convenuta l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento e richiedeva all'odierna ricorrente di procedere alla cessazione amministrativa per morosità del Punto di Riconsegna (PDR) n. n. 03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070 LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8, intestato al signor C.F. Controparte_1
come da doc. 6 che si esibisce. Si indicano a testi: C.F._1
• il “Responsabile Operations Commerciale” del Venditore, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva di Parte_1 meglio rubricarlo.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: CP_1
- di essere impresa gerente la distribuzione del gas sul territorio del Comune di
LO PO (CO);
- di essere pertanto tenuta alla sospensione o all'interruzione della fornitura, su richiesta delle società di vendita, per il caso di morosità del cliente finale, secondo pagina 3 di 7 quanto disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità n. 99/2011 (Testo integrato
Morosità Gas – TIMG) e, ove la chiusura del PDR non sia possibile, alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nell'ambito del servizio di “default” disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità n. 241/2013;
- di aver ricevuto dalla società di vendita di gas, richiesta di Controparte_2
procedere alla chiusura del PDR n. 03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, ubicato in 22070 LO PO (CO), Vialetto
PO, n. 8, in ragione della morosità del cliente finale, Controparte_1
intestatario del contratto stipulato per la fornitura presso il predetto PDR;
- di non aver avuto la possibilità di accedere al contatore, posto all'interno della proprietà del convenuto;
- che aveva comunicato al cliente finale, tramite raccomandata, Controparte_2
l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento e aveva chiesto all'attrice la cessazione amministrativa per morosità del PDR, con conseguente passaggio del cliente finale al “servizio di default”;
- che, pertanto, sussiste l'obbligo di di provvedere alla disalimentazione Parte_1
fisica del PDR, mediante ogni più opportuna iniziativa giudiziaria.
Ha quindi chiesto di ordinare a parte convenuta o a chiunque si trovi in possesso e/o nella detenzione del predetto contatore ovvero a qualunque terzo occupi l'immobile e/o i locali ove risulta collocato il Punto di Riconsegna n. 03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070 LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8, di permettere ai tecnici incaricati dalla ricorrente di accedere all'immobile ed eseguire in loco l'intervento di distacco, chiusura, asportazione, piombatura o qualsivoglia operazione si rendesse necessaria per la definitiva disalimentazione del predetto Punto di Riconsegna o, in alternativa, di autorizzare la ricorrente, anche per mezzo della forza pubblica, ad accedere all'immobile e/o ai locali ove risulta collocato il Punto di Riconsegna n.
03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070
LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8 al fine di permettere ai tecnici dalla medesima incaricati di eseguire in loco l'intervento di distacco, chiusura, asportazione, piombatura o qualsivoglia operazione si rendesse necessaria per la definitiva disalimentazione del predetto Punto di Riconsegna.
pagina 4 di 7 Nessuno si è costituito per il convenuto che è stato quindi dichiarato contumace all'udienza del 24.09.2024, all'esito della quale la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 18.02.2025.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve infatti innanzitutto osservarsi che, sul piano normativo e in astratto, deve ritenersi sussistente il diritto/dovere della società, titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano, di operare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, a norma delle
Deliberazioni AEEG 99/11 (TIMG) e 241/2013 (o, meglio, del Testo Integrato Delle
Attivitá Di Vendita Al Dettaglio Di Gas Naturale E Gas Diversi Da Gas Naturale Distribuiti
A Mezzo Di Reti Urbane – TIVG, valido dal 01.04.2023), a seguito dell'attivazione del servizio di “default” conseguente alla risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile, di cui all'articolo 13 del . Pt_2
Difatti: 1) a norma dell'art. 5 TIMG l'utente del servizio di distribuzione può formulare al distributore richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, dopo aver costituito in mora il cliente finale;
2) a seguito della richiesta di cui al citato articolo 5, l'impresa di distribuzione procede alla chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (art. 6 TIMG); 3) a norma dell'art. 13 TIMG,
l'utente del servizio di distribuzione può richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna nei casi in cui l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non sia stato eseguito dall'impresa di distribuzione per non fattibilità tecnica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.
La richiesta può essere presentata qualora l'esercente abbia comunicato al cliente finale la volontà di risolvere il contratto per inadempimento e a seguito della risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna il SII applica la disciplina prevista per il Servizio di default;
4) a norma dell'art. 32 TIVG La fornitura del servizio di default si attiva, senza soluzione di continuità, dalla data di produzione degli effetti della risoluzione contrattuale per morosità di cui all'articolo
13 del TIMG;
5) il servizio di default si articola nelle attività funzionali (anche) alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna e tale attività sono in carico all'impresa di distribuzione (cfr., ancora art. 32 TIVG).
pagina 5 di 7 Venendo al caso in esame, la documentazione depositata dalla ricorrente e acquisita dalla società venditrice è idonea a dimostrare il verificarsi delle condizioni Controparte_2 per l'attivazione del servizio di default, in quanto dimostra:
1) la sussistenza di un contratto di fornitura di gas metano tra e Controparte_2
per il PDR 03160000282919 ubicato in LO PO, Controparte_1
Viale PO, 8 (cfr., in particolare, le bollette relative alla predetta fornitura, depositate sub doc. n. 5a);
2) l'avvenuta costituzione in mora del convenuto da parte di con Controparte_2
lettera raccomandata datata 07.07.2023, risultante consegnata in data 13.07.2023, contenente l'intimazione di pagamento dell'insoluto pari ad € 347,12 (cfr., doc. n.
5b);
3) l'intervenuta richiesta, da parte della società di vendita alla ricorrente, della sospensione per morosità della fornitura sul punto di riconsegna indicato in ricorso, intestato al convenuto, e la comunicazione, da parte della ricorrente alla società di vendita, di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna
(cfr., doc. n. 6);
4) la comunicazione da parte di al convenuto del preavviso di Controparte_2
automatica risoluzione del contratto per inadempimento, nonché della richiesta di cessazione amministrativa per morosità, con attivazione del servizio di default, con raccomandata in data 06.12.2023, risultante depositata presso l'Ufficio Postale dal
14.12.2023 e da ritenersi, quindi, consegnata per compiuta giacenza (cfr., doc. n. 7).
Pertanto, deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di fornitura, quale conseguenza normativamente stabilita della protratta morosità del convenuto nel pagamento del corrispettivo della fornitura di gas e, in definitiva, della risoluzione del contratto tra il cliente finale e il venditore e del passaggio dell'utenza al regime di default.
Conseguentemente, deve essere ordinato a o a chiunque si trovi Controparte_1
in possesso o nella detenzione del contatore che alimenta il PDR n. 03160000282919, sito in 22070 LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8, o dell'immobile ove esso è collocato, di permettere ai tecnici incaricati da di accedere all'immobile e ai locali dello Parte_1
stesso ove risulta ubicato il predetto punto di riconsegna e il relativo contatore, al fine di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Controparte_1
condannato a rifondere le spese sostenute per il presente giudizio che si Parte_1
liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della bassa complessità della controversia, del valore indeterminabile della causa, del rito e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, secondo i parametri minimi per tutte le fasi - in complessivi € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ordina a o a chiunque si trovi in possesso o nella Controparte_1
detenzione del contatore che alimenta il PDR n. 03160000282919, sito in 22070
LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8, o dell'immobile ove esso è collocato, di permettere ai tecnici incaricati da di accedere all'immobile e ai locali Parte_1
dello stesso ove risulta ubicato il predetto punto di riconsegna e il relativo contatore, al fine di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna:
2) condanna a rifondere le spese sostenute per Controparte_1 Parte_1 il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, €
545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Como, 18 febbraio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1816/2024
Oggi 18 febbraio 2025 davanti al giudice Arianna Toppan, sono presenti:
Per l'Avv. Alessia Brenna in sostituzione dell'Avv. BORSANI PAOLO Parte_1
per delega orale
Per , nessuno Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il Dott. Alessandro Granata.
Il giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio già depositato telematicamente.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1816/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Paolo Borsani, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Piazzale Gerbetto, 6
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. , contumace Controparte_1 C.F._1
- parte convenuta –
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria del caso
Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 bis del TIMG e degli artt. 46 - 48 TIVG e/o della norma meglio vista, a procedere alla disalimentazione del Punto di Riconsegna di gas n.
03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, intestato al signor C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(Pakistan), il 14.10.1972, residente in [...] e conseguentemente:
A) ordinare a parte convenuta o a chiunque si trovi in possesso e/o nella detenzione del predetto contatore ovvero a qualunque terzo occupi l'immobile e/o i locali ove risulta collocato il Punto di Riconsegna n. 03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070 LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8, di permettere ai tecnici incaricati dalla ricorrente di accedere all'immobile ed eseguire in loco l'intervento di distacco, chiusura, asportazione, piombatura o qualsivoglia operazione si rendesse necessaria per la definitiva disalimentazione del predetto Punto di Riconsegna;
B) in via alternativa autorizzare la ricorrente, anche a mezzo di propri delegati e, se necessario, con l'ausilio della forza pubblica, ad accedere all'immobile e/o ai locali ove risulta collocato il Punto di Riconsegna n. 03160000282919, alimentato dal contatore pagina 2 di 7 matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070 LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8 al fine di permettere ai tecnici dalla medesima incaricati di eseguire in loco l'intervento di distacco, chiusura, asportazione, piombatura o qualsivoglia operazione si rendesse necessaria per la definitiva disalimentazione del predetto Punto di Riconsegna.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse opportuno integrare e/o chiarire le produzioni documentali in atti, si chiede sin d'ora essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che l'odierna ricorrente riceveva dalla società di vendita la richiesta di procedere alla chiusura del Punto di Riconsegna (PDR) n. 03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070 LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8, intestato al signor C.F. nato Controparte_1 C.F._1
a Gujrat (Pakistan), il 14.10.1972, residente in [...].
Si indicano quali testi:
• il “Responsabile Operations Commerciale” del Venditore, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva di Parte_1 meglio rubricarlo. 2) Vero che l'intervento di chiusura del Punto di Riconsegna (PDR) n. 03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070 LO PO
(CO), Vialetto PO, n. 8, intestato al signor C.F. Controparte_1
in data 06.09.2024 ha dato esito negativo come da doc. 6 che si C.F._1 rammostra. Si indica quale teste:
• il tecnico operatore n. C0001293 signor incaricato di svolgere il predetto Testimone_1 intervento, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva di Parte_1 meglio rubricarlo.
3) Vero che il Venditore comunicava a parte convenuta l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento e richiedeva all'odierna ricorrente di procedere alla cessazione amministrativa per morosità del Punto di Riconsegna (PDR) n. n. 03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070 LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8, intestato al signor C.F. Controparte_1
come da doc. 6 che si esibisce. Si indicano a testi: C.F._1
• il “Responsabile Operations Commerciale” del Venditore, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva di Parte_1 meglio rubricarlo.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: CP_1
- di essere impresa gerente la distribuzione del gas sul territorio del Comune di
LO PO (CO);
- di essere pertanto tenuta alla sospensione o all'interruzione della fornitura, su richiesta delle società di vendita, per il caso di morosità del cliente finale, secondo pagina 3 di 7 quanto disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità n. 99/2011 (Testo integrato
Morosità Gas – TIMG) e, ove la chiusura del PDR non sia possibile, alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nell'ambito del servizio di “default” disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità n. 241/2013;
- di aver ricevuto dalla società di vendita di gas, richiesta di Controparte_2
procedere alla chiusura del PDR n. 03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, ubicato in 22070 LO PO (CO), Vialetto
PO, n. 8, in ragione della morosità del cliente finale, Controparte_1
intestatario del contratto stipulato per la fornitura presso il predetto PDR;
- di non aver avuto la possibilità di accedere al contatore, posto all'interno della proprietà del convenuto;
- che aveva comunicato al cliente finale, tramite raccomandata, Controparte_2
l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento e aveva chiesto all'attrice la cessazione amministrativa per morosità del PDR, con conseguente passaggio del cliente finale al “servizio di default”;
- che, pertanto, sussiste l'obbligo di di provvedere alla disalimentazione Parte_1
fisica del PDR, mediante ogni più opportuna iniziativa giudiziaria.
Ha quindi chiesto di ordinare a parte convenuta o a chiunque si trovi in possesso e/o nella detenzione del predetto contatore ovvero a qualunque terzo occupi l'immobile e/o i locali ove risulta collocato il Punto di Riconsegna n. 03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070 LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8, di permettere ai tecnici incaricati dalla ricorrente di accedere all'immobile ed eseguire in loco l'intervento di distacco, chiusura, asportazione, piombatura o qualsivoglia operazione si rendesse necessaria per la definitiva disalimentazione del predetto Punto di Riconsegna o, in alternativa, di autorizzare la ricorrente, anche per mezzo della forza pubblica, ad accedere all'immobile e/o ai locali ove risulta collocato il Punto di Riconsegna n.
03160000282919, alimentato dal contatore matricola n. FIOR034119140001, sito in 22070
LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8 al fine di permettere ai tecnici dalla medesima incaricati di eseguire in loco l'intervento di distacco, chiusura, asportazione, piombatura o qualsivoglia operazione si rendesse necessaria per la definitiva disalimentazione del predetto Punto di Riconsegna.
pagina 4 di 7 Nessuno si è costituito per il convenuto che è stato quindi dichiarato contumace all'udienza del 24.09.2024, all'esito della quale la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 18.02.2025.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve infatti innanzitutto osservarsi che, sul piano normativo e in astratto, deve ritenersi sussistente il diritto/dovere della società, titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano, di operare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, a norma delle
Deliberazioni AEEG 99/11 (TIMG) e 241/2013 (o, meglio, del Testo Integrato Delle
Attivitá Di Vendita Al Dettaglio Di Gas Naturale E Gas Diversi Da Gas Naturale Distribuiti
A Mezzo Di Reti Urbane – TIVG, valido dal 01.04.2023), a seguito dell'attivazione del servizio di “default” conseguente alla risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile, di cui all'articolo 13 del . Pt_2
Difatti: 1) a norma dell'art. 5 TIMG l'utente del servizio di distribuzione può formulare al distributore richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, dopo aver costituito in mora il cliente finale;
2) a seguito della richiesta di cui al citato articolo 5, l'impresa di distribuzione procede alla chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (art. 6 TIMG); 3) a norma dell'art. 13 TIMG,
l'utente del servizio di distribuzione può richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna nei casi in cui l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non sia stato eseguito dall'impresa di distribuzione per non fattibilità tecnica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.
La richiesta può essere presentata qualora l'esercente abbia comunicato al cliente finale la volontà di risolvere il contratto per inadempimento e a seguito della risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna il SII applica la disciplina prevista per il Servizio di default;
4) a norma dell'art. 32 TIVG La fornitura del servizio di default si attiva, senza soluzione di continuità, dalla data di produzione degli effetti della risoluzione contrattuale per morosità di cui all'articolo
13 del TIMG;
5) il servizio di default si articola nelle attività funzionali (anche) alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna e tale attività sono in carico all'impresa di distribuzione (cfr., ancora art. 32 TIVG).
pagina 5 di 7 Venendo al caso in esame, la documentazione depositata dalla ricorrente e acquisita dalla società venditrice è idonea a dimostrare il verificarsi delle condizioni Controparte_2 per l'attivazione del servizio di default, in quanto dimostra:
1) la sussistenza di un contratto di fornitura di gas metano tra e Controparte_2
per il PDR 03160000282919 ubicato in LO PO, Controparte_1
Viale PO, 8 (cfr., in particolare, le bollette relative alla predetta fornitura, depositate sub doc. n. 5a);
2) l'avvenuta costituzione in mora del convenuto da parte di con Controparte_2
lettera raccomandata datata 07.07.2023, risultante consegnata in data 13.07.2023, contenente l'intimazione di pagamento dell'insoluto pari ad € 347,12 (cfr., doc. n.
5b);
3) l'intervenuta richiesta, da parte della società di vendita alla ricorrente, della sospensione per morosità della fornitura sul punto di riconsegna indicato in ricorso, intestato al convenuto, e la comunicazione, da parte della ricorrente alla società di vendita, di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna
(cfr., doc. n. 6);
4) la comunicazione da parte di al convenuto del preavviso di Controparte_2
automatica risoluzione del contratto per inadempimento, nonché della richiesta di cessazione amministrativa per morosità, con attivazione del servizio di default, con raccomandata in data 06.12.2023, risultante depositata presso l'Ufficio Postale dal
14.12.2023 e da ritenersi, quindi, consegnata per compiuta giacenza (cfr., doc. n. 7).
Pertanto, deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di fornitura, quale conseguenza normativamente stabilita della protratta morosità del convenuto nel pagamento del corrispettivo della fornitura di gas e, in definitiva, della risoluzione del contratto tra il cliente finale e il venditore e del passaggio dell'utenza al regime di default.
Conseguentemente, deve essere ordinato a o a chiunque si trovi Controparte_1
in possesso o nella detenzione del contatore che alimenta il PDR n. 03160000282919, sito in 22070 LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8, o dell'immobile ove esso è collocato, di permettere ai tecnici incaricati da di accedere all'immobile e ai locali dello Parte_1
stesso ove risulta ubicato il predetto punto di riconsegna e il relativo contatore, al fine di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Controparte_1
condannato a rifondere le spese sostenute per il presente giudizio che si Parte_1
liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della bassa complessità della controversia, del valore indeterminabile della causa, del rito e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, secondo i parametri minimi per tutte le fasi - in complessivi € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ordina a o a chiunque si trovi in possesso o nella Controparte_1
detenzione del contatore che alimenta il PDR n. 03160000282919, sito in 22070
LO PO (CO), Vialetto PO, n. 8, o dell'immobile ove esso è collocato, di permettere ai tecnici incaricati da di accedere all'immobile e ai locali Parte_1
dello stesso ove risulta ubicato il predetto punto di riconsegna e il relativo contatore, al fine di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna:
2) condanna a rifondere le spese sostenute per Controparte_1 Parte_1 il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, €
545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Como, 18 febbraio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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