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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 6435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6435 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06435/2025REG.PROV.COLL.
N. 09797/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9797 del 2024, proposto dalla società La Nuova Terra s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvino Brancaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sportello Unico per lee Attività Produttive Città di Lomazzo (S.U.A.P. di Lomazzo), non costituito in giudizio;
nei confronti
della Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del signor Carlo Peverelli, in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore del COMITATO “PASTURA DA VIVERE”, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Ribolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Vertemate con Minoprio, Parco delle Groane, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8086/2024.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Como e del signor Carlo Peverelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 la consigliera Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Premesso che la società appellante ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza, meglio indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione terza, n. 1888 del 4 agosto 2022;
Rilevato che in data 17 aprile 2025, la società ha notificato la dichiarazione di rinuncia all’appello alle parti intimate;
Rilevato che le parti costituite non si sono opposte e hanno aderito alla richiesta di compensazione delle spese;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti indicati dall’art. 84 c.p.a. per la dichiarazione di estinzione del processo e che le spese del grado possano essere compensate tra le parti costituite, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvia Martino |
IL SEGRETARIO