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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
4609/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4609/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Florinda Policarpo giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in OR Annunziata alla Via Corso
Vittorio Emanuele III n. 419
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Rovigo
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da conclusioni rassegnate in ricorso: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.
2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 CP_1 civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) assegnare la casa coniugale sita in
1 OR Annunziata alla Via Carminiello n. 13/A di cui è proprietaria la Sig.ra e il Sig. Parte_1
in via esclusiva alla Sig.ra c) riconoscere in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 200,00 mensili da porsi a Pt_1 carico del Sig. nel momento in cui lo stesso sarà nelle condizioni di esercitare un'attività CP_1 lavorativa.
Il Pubblico Ministero, in data 27.10.2025, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in OR Annunziata in data 28.10.1992, nel corso del quale sono nati due figli, , in data 29.03.1994, e in data 03.09.1998, esponeva che a causa di Per_1 Per_2 una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la convivenza coniugale, ricorreva al Tribunale di OR Annunziata che, con sentenza n. 318/2010, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi
(prevedendo l'affido esclusivo dei minori alla madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, nonché la disciplina del diritto di visita e l'obbligo per il di versare alla moglie l'importo CP_1 mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento della moglie e dei figli).
Non essendo intervenuta alcuna riconciliazione ed essendosi protratto lo stato di separazione senza alcuna interruzione, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
domandava, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale sita in OR Annunziata alla
Via Carminiello n. 13/A, nonché di porre a carico del resistente, a tiolo di assegno divorzile, la somma pari a euro 200,00 mensili, da corrispondere nel momento in cui lo stesso sarà nelle condizioni di esercitare un'attività lavorativa. Nulla chiedeva, invece, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni, in quanto economicamente autosufficienti.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, alla suddetta udienza, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, attesa la mancata costituzione del resistente, si procedeva all'ascolto della ricorrente;
all'esito, dichiarata la contumacia di CP_1
e confermate in via urgente e provvisoria le condizioni della separazione eccezion fatta per le
[...] disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento dei figli nonché all'assegnazione della casa familiare, avendo i figli ormai raggiunto la maggiore età ed essendo economicamente autosufficienti, la causa veniva rinviata per la decisione della causa all'udienza del 15.10.2025, assegnando i termini ex art. 473 bis. 28.
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione
2 dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di OR Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale (udienza del 11.06.2009), conclusosi con sentenza n. 318/2010 del 23.03.2010, passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria in atti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto. Inoltre, considerato che la ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio nella contumacia del resistente, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Domande di assegnazione della casa familiare e di assegno divorzile.
Quanto ai provvedimenti accessori, nulla va disposto rispetto ai figli in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di conseguenza va rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale che la ricorrente ha dichiarato essere in comproprietà tra i coniugi.
Occorre, poi, analizzare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente.
In punto di diritto, si premette che, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile è necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio.
Ebbene, applicando tali principi, la domanda di assegno divorzile va rigettata.
In particolare, la ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di versare euro 200,00 mensili “nel momento in cui lo stesso sarà nelle condizioni di esercitare un'attività lavorativa”.
Orbene, la genericità della domanda non consente di verificare la condizione della ricorrente medesima ed anzi è indicativa dell'impossibilità del resistente di provvedere al versamento dell'assegno. Infatti, in atti non vi è alcuna documentazione attestante i redditi percepiti dalla ricorrente, né risultano allegati elementi da cui desumere l'impossibilità per la stessa di procurarsi mezzi di sostentamento;
all'udienza di comparizione, poi, la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato, saltuariamente, come collaboratrice domestica, di aver pagato le rate del mutuo della casa e di aver interrotto tale attività lavorativa circa sei anni fa, a causa di sopraggiunte problematiche di salute, ma di aver percepito, poi, il reddito di cittadinanza la cui erogazione è stata, però, sospesa in quanto ella risulta nello stesso stato di famiglia delle figlia maggiorenne, la quale a sua volta lavora. Inoltre, proprio la ricorrente ha allegato che da quando il coniuge è in stato di detenzione, ovvero da sei anni,
3 nulla ha versato per il mantenimento della moglie e dei figli, potendosi, pertanto, desumere l'impossibilità allo stato per il resistente di versare qualsiasi cifra a titolo di assegno divorzile.
In definitiva, nella specie, è da escludersi la prova della sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra i coniugi imputabile a scelte compiute durante il matrimonio, per cui la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile;
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di OR Annunziata per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (atto n. 238, parte II, serie A, anno 1992 del Comune di OR Annunziata);
5) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in OR Annunziata nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4609/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Florinda Policarpo giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in OR Annunziata alla Via Corso
Vittorio Emanuele III n. 419
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Rovigo
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da conclusioni rassegnate in ricorso: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.
2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 CP_1 civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) assegnare la casa coniugale sita in
1 OR Annunziata alla Via Carminiello n. 13/A di cui è proprietaria la Sig.ra e il Sig. Parte_1
in via esclusiva alla Sig.ra c) riconoscere in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 200,00 mensili da porsi a Pt_1 carico del Sig. nel momento in cui lo stesso sarà nelle condizioni di esercitare un'attività CP_1 lavorativa.
Il Pubblico Ministero, in data 27.10.2025, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in OR Annunziata in data 28.10.1992, nel corso del quale sono nati due figli, , in data 29.03.1994, e in data 03.09.1998, esponeva che a causa di Per_1 Per_2 una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la convivenza coniugale, ricorreva al Tribunale di OR Annunziata che, con sentenza n. 318/2010, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi
(prevedendo l'affido esclusivo dei minori alla madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, nonché la disciplina del diritto di visita e l'obbligo per il di versare alla moglie l'importo CP_1 mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento della moglie e dei figli).
Non essendo intervenuta alcuna riconciliazione ed essendosi protratto lo stato di separazione senza alcuna interruzione, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
domandava, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale sita in OR Annunziata alla
Via Carminiello n. 13/A, nonché di porre a carico del resistente, a tiolo di assegno divorzile, la somma pari a euro 200,00 mensili, da corrispondere nel momento in cui lo stesso sarà nelle condizioni di esercitare un'attività lavorativa. Nulla chiedeva, invece, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni, in quanto economicamente autosufficienti.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, alla suddetta udienza, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, attesa la mancata costituzione del resistente, si procedeva all'ascolto della ricorrente;
all'esito, dichiarata la contumacia di CP_1
e confermate in via urgente e provvisoria le condizioni della separazione eccezion fatta per le
[...] disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento dei figli nonché all'assegnazione della casa familiare, avendo i figli ormai raggiunto la maggiore età ed essendo economicamente autosufficienti, la causa veniva rinviata per la decisione della causa all'udienza del 15.10.2025, assegnando i termini ex art. 473 bis. 28.
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione
2 dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di OR Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale (udienza del 11.06.2009), conclusosi con sentenza n. 318/2010 del 23.03.2010, passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria in atti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto. Inoltre, considerato che la ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio nella contumacia del resistente, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Domande di assegnazione della casa familiare e di assegno divorzile.
Quanto ai provvedimenti accessori, nulla va disposto rispetto ai figli in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di conseguenza va rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale che la ricorrente ha dichiarato essere in comproprietà tra i coniugi.
Occorre, poi, analizzare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente.
In punto di diritto, si premette che, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile è necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio.
Ebbene, applicando tali principi, la domanda di assegno divorzile va rigettata.
In particolare, la ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di versare euro 200,00 mensili “nel momento in cui lo stesso sarà nelle condizioni di esercitare un'attività lavorativa”.
Orbene, la genericità della domanda non consente di verificare la condizione della ricorrente medesima ed anzi è indicativa dell'impossibilità del resistente di provvedere al versamento dell'assegno. Infatti, in atti non vi è alcuna documentazione attestante i redditi percepiti dalla ricorrente, né risultano allegati elementi da cui desumere l'impossibilità per la stessa di procurarsi mezzi di sostentamento;
all'udienza di comparizione, poi, la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato, saltuariamente, come collaboratrice domestica, di aver pagato le rate del mutuo della casa e di aver interrotto tale attività lavorativa circa sei anni fa, a causa di sopraggiunte problematiche di salute, ma di aver percepito, poi, il reddito di cittadinanza la cui erogazione è stata, però, sospesa in quanto ella risulta nello stesso stato di famiglia delle figlia maggiorenne, la quale a sua volta lavora. Inoltre, proprio la ricorrente ha allegato che da quando il coniuge è in stato di detenzione, ovvero da sei anni,
3 nulla ha versato per il mantenimento della moglie e dei figli, potendosi, pertanto, desumere l'impossibilità allo stato per il resistente di versare qualsiasi cifra a titolo di assegno divorzile.
In definitiva, nella specie, è da escludersi la prova della sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra i coniugi imputabile a scelte compiute durante il matrimonio, per cui la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile;
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di OR Annunziata per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (atto n. 238, parte II, serie A, anno 1992 del Comune di OR Annunziata);
5) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in OR Annunziata nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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