Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 500 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA (C.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1 Cosenza, Via De Franco 19 già Via G. Tommasi Fabbr. presso lo studio Pt_2 dell'Avv. Angelo F. Callea, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso in appello appellante E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen CP_1 C.F._2 Multari, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, in Taverna di Montalto Uffugo (CS), via P. Nenni n. 7, è elettivamente domiciliato appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Opposizione a precetto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… riformi parzialmente la Sentenza gravata ed accolga totalmente l'appello e, per l'effetto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la domanda il rigetto e la declaratoria dell'inammissibile ed infondata opposizione per le ragioni di cui in narrativa e nella narrativa della costituzione nel giudizio di primo grado, con conferma del precetto in rinnovazione opposto e con dichiarazione di debenza della somma in esso portata. 6 Con la vittoria delle spese e competenze di lite, aggravata per evidente temerarietà stante la piena ammissione e non contestazione del debito e del doppio grado di giudizio>>; per l'appellato: <<… rigetti totalmente l'appello proposto avverso la sentenza n 1681/2023, Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando in toto le statuizioni ivi contenute. Con condanna alle spese e competenze>> FATTO E DIRITTO
§ 1
1
§2 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<Con ricorso depositato il 10 gennaio 2023, ha proposto CP_1 opposizione all'atto di precetto notificato in data 22.12.2022, con cui è stato intimato il pagamento della somma di euro 33.534,32 a titolo di crediti di lavoro fondai su un verbale di conciliazione esecutivo redatto ai sensi dell'art 11 del D.lgs. n 124 del 2004. L'opponente eccepiva la nullità del precetto per la mancata indicazione degli estremi del titolo esecutivo e la prescrizione del credito. Chiedeva, pertanto, una declaratoria dell'insussistenza del diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata con l'azione promossa con atto di precetto notificato il 22.12.2022. Si costituiva l'opposto , contestando le Parte_1 censure formulate con l'atto di opposizione, di cui chiedeva il rigetto>>.
§3 Il Tribunale dichiara la “insussistenza del diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base del Verbale di Conciliazione in data 7.10.2011 reso esecutivo dal Tribunale di Cosenza in data 08.06.2017. Condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 3.689,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge, per competenze, ed in euro 259,00 per esborsi”, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione: <<…A differenza che per la sentenza, non opera, infatti, per il verbale di accordo reso esecutivo ex art. 411 c.p.c. la c.d. actio iudicati dell'art. 2953 c.c. (le prescrizioni brevi sono trasformate in prescrizioni decennali solo a seguito della pronuncia di sentenza passata in giudicato). Invero, il verbale di conciliazione, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, consiste in una scrittura privata avente natura di atto negoziale tra le parti, in quanto la conciliazione è frutto dell'incontro delle volontà delle parti, onde l'interpretazione del contenuto di detto verbale postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto (Cass. 4564/2014; Cass. 14911/2007); sotto il profilo formale, pertanto, il verbale di conciliazione stipulato nell'ambito di un giudizio non può comportare gli effetti esecutivi di una sentenza idonea a passare in giudicato, ma solo gli effetti giuridici di un titolo contrattuale esecutivo ex art. 474, n. 3, c.p.c. Il termine di prescrizione, pertanto, è quello quinquennale previsto per i crediti di lavoro. Ne discende che, tenuto conto della data di notifica (17.07.2017) dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione precedente la notifica del precetto rinnovato alla data di notifica del precetto opposto (22.12.2022) il termine quinquennale era ormai compiuto…>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che lamenta errata Parte_1 ricostruzione dei fatti di causa ed omesso esame della documentazione in atti, dal momento che: << …la prima formula esecutiva sul verbale di conciliazione del 07/10/2011 è stata apposta in data 07/11/2012, notificata con successivi atti di precetto nelle date del 22/04/2012, 27/02/2015, in rinnovazione l'11/01/2016, con richiesta di pignoramento mobiliare del 29/10/2013 ed ancora, dopo apposizione di nuova formula esecutiva del 08/06/2017 e del 12/06/2017, rinotificato in data 17/07/2017 con nuovo atto di precetto ed allegazione integrale del titolo esecutivo.
2 ….il creditore provvedeva a pignoramento mobiliare …, prima in data 28/09/2017 e poi in data 17/10/2017, interrompendo nuovamente la prescrizione che, unitamente agli effetti del D.L. del 17/03/2020 art.83 (Decreto Covid), comma 4, spostano i termini della prescrizione, alla data del 20/12/2022 ben fermati dal precetto opposto del 16/12/2022 (data di notificazione, persino errata sulla sentenza e giorno in cui il Sig. ha deciso di esercitare il proprio diritto)…>>. Pt_1 Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 26 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto. Orbene, osserva il Collegio che il precetto opposto è stato notificato il 20 dicembre 2022 (cfr. allegato al ricorso in opposizione). Quanto all'interruzione della prescrizione, va detto che <Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di "pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c. >> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 41386 del 23/12/2021). Ciò posto, nel caso di specie i pignoramenti del 28.9.2017 e del 17.10.2017, in base ai principi appena richiamati, in quanto pignoramenti non fruttuosi, non sono idonei ad interrompere la prescrizione, perché, per come emerge dai relativi verbali redatti dall'ufficiale giudiziario (allegati alla memoria di costituzione opposta in primo grado), non sono entrati nella sfera giuridica del debitore, avendo l'addetto trovato il domicilio chiuso in entrambi i casi. Pertanto, dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, 17 luglio 2017 (notifica del precedente precetto), sono trascorsi – al 20.12.2022 - cinque anni, anche computando la cd. sospensione covid., ossia il periodo di 64 giorni, compresi tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 – in cui il termine è rimasto sospeso in virtù del disposto degli artt. 83 DL 18/20 e 36 DL 23/20.
§6 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 24 aprile 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1681/2023, resa in data 25 ottobre 2023, così provvede: rigetta l'appello;
3 condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 4.996,00, oltre accessori come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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