Art. 1. Articolo unico.
La disposizione prevista dalla legge 13 giugno 1961, n. 526 , concernente il riconoscimento di diritto dei territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991 , come localita' economicamente depresse e' estesa ai Comuni con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti, ma limitatamente a quelli il cui territorio sia totalmente classificato montano a tenore dell' articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 , e il cui capoluogo non ecceda i 20.000 abitanti di popolazione residente.
Nella circoscrizione amministrativa di tali Comuni montani si applicano tutte le provvidenze disposte con l' articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 , e successive modificazioni e integrazioni.
La disposizione prevista dalla legge 13 giugno 1961, n. 526 , concernente il riconoscimento di diritto dei territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991 , come localita' economicamente depresse e' estesa ai Comuni con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti, ma limitatamente a quelli il cui territorio sia totalmente classificato montano a tenore dell' articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 , e il cui capoluogo non ecceda i 20.000 abitanti di popolazione residente.
Nella circoscrizione amministrativa di tali Comuni montani si applicano tutte le provvidenze disposte con l' articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 , e successive modificazioni e integrazioni.