Art. 1.
Lo Stato corrispondera', a partire dall'esercizio finanziario 1953-54, un contributo annuo di lire 25.000.000 all'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, istituito con legge 23 febbraio 1952, n. 101 , per l'attuazione delle opere cui questo) deve provvedere per quanto disposto dall'art. 1 della legge stessa.
Lo Stato corrispondera', a partire dall'esercizio finanziario 1953-54, un contributo annuo di lire 25.000.000 all'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, istituito con legge 23 febbraio 1952, n. 101 , per l'attuazione delle opere cui questo) deve provvedere per quanto disposto dall'art. 1 della legge stessa.