Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/11/2025, n. 21211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21211 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21211/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09580/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9580 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in Qualità di Titolare e Legale Rappresentante dell'Impresa Individuale "Manò di -OMISSIS- Manuela", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte e Andrea Merciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Damonte in Roma, via Asiago 8;
contro
Comune di Nettuno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco e Fabio Tonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Bifulco in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;
nei confronti
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 33935, trasmesso a mezzo PEC in data 1/6/2022, avente ad oggetto "Riscontro nota pec prot. 33626 del 01/06/2022 – Sig. -OMISSIS- Comunicazione", per mezzo del quale il Comune di Nettuno ha intimato e diffidato la signora -OMISSIS- "dall'occupare a qualunque titolo aree demaniali marittime a destinazione turistico ricettiva e dallo svolgere sulle stesse attività che esulino dalla normale fruizione pubblica degli arenili";
nonché per l'annullamento
di ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, comunque inerente, cognito e non, nessuno escluso;
e per l'accertamento e la condanna, anche ex art. 30, d.lgs. n. 104/2010,
dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno e di Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa TT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto che con atto depositato in data 9 ottobre 2015 la ricorrente ha rappresentato che, nelle more della definizione del presente giudizio, è venuto meno il proprio interesse alla decisione del ricorso epigrafato, tenuto anche conto dell’evolversi del quadro normativo e giurisprudenziale, per l'effetto superando l'esigenza di una pronuncia di merito sull'oggetto del contendere;
Considerato che con il medesimo atto la ricorrente ha concluso formulando una richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenute sussistenti giustificate ragioni, anche per la chiusura in rito della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL AT, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
TT CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT CE | IL AT |
IL SEGRETARIO