Decreto cautelare 14 agosto 2024
Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Orsola Pronestì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Stefanaconi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Calzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Stefanaconi del -OMISSIS-, di demolizione e rimozione delle opere presuntamente realizzate in assenza di titoli abilitativi sull’area individuata in catasto terreni al foglio 4, particella 1098;
- di ogni altro atto preordinato, antecedente, connesso e consequenziale e, ove dovesse occorrere, della segnalazione di violazione edilizia ed urbanistica del 15 maggio 2024, prot. n. 2053.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Stefanaconi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Comune di Stefanaconi ha ordinato ad -OMISSIS- la demolizione di un muro realizzato con blocchetti in calcestruzzo, lungo m. 41,50, di altezza variabile tra m. 1,60 e m. 2,10, poggiante su un preesistente muro di altezza variabile tra m. 0,40 e m. 1,65, nonché di un altro muro realizzato con blocchetti in calcestruzzo, lungo m. 12,00, poggiante su una trave in cemento armato realizzata ex novo quale base.
L’amministrazione ha dato atto che -OMISSIS- aveva depositato il -OMISSIS- SCIA finalizzata al livellamento del terreno e alla sostituzione della preesistente rete di recinzione, con la realizzazione di un muro in blocchi; nondimeno, ha ritenuto che l’opera determini una durevole modifica dello stato dei luoghi, da considerarsi a tutti gli effetti intervento di nuova costruzione, e quindi bisognoso di permesso di costruire, previa comunicazione al competente servizio tecnico regionale, nella specie mancante.
L’ordine di demolizione, quindi, si fonda sull’art. 31, comma 2 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. – -OMISSIS-, rivolgendosi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione.
Innanzitutto, sarebbero state violate le garanzie partecipative, non essendo stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, necessaria soprattutto perché l’opera era stata eseguita a seguito di una SCIA presentata nel 2021.
In secondo luogo, le opere realizzate sarebbero conformi al progetto per cui è stata presentata la SCIA. L’amministrazione, quindi, non avrebbe potuto tout court ordinare la demolizione del manufatto, dovendo piuttosto esercitare, ove ne fossero sussistiti i presupposti, i poteri di autotutela.
D’altra parte, nemmeno si comprenderebbe quali lavori necessitassero del permesso di costruire, trattandosi di mera riqualificazione di una recinzione esistente, e comunque di opere prive di rilevanza ai fini dell’incolumità, di talché nemmeno si sarebbe potuto ordinare la demolizione, ma solo irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria.
In ogni caso, ci sarebbe stato un chiaro difetto di istruttoria, anche quanto ai presupposti per ordinare una semplice sanzione pecuniaria.
3. – Costituitosi, il Comune di Stefanaconi ha insistito che il muro, di altezza superiore a tre metri, avrebbe necessitato del permesso di costruire, previa comunicazione al competente servizio tecnico regionale.
Ciò posto, il suo operato sarebbe stato del tutto conforme al modello legale.
4. – Si è costituita anche -OMISSIS-, proprietaria dell’immobile il cui confine è oggi segnato dal muro controverso.
Ebbene, ella ha difeso l’operato dell’amministrazione comunale, evidenziando come l’opera eseguita abbia mutato significativamente la situazione di fatto, tale da necessitare senza dubbio di un permesso di costruire e tale che la SCIA presentata sarebbe priva di rilevanza giuridica.
5. – Con decreto del 14 agosto 2024, n. 487, e successiva ordinanza del 9 settembre 2024, n. 581, è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato.
Previo scambio di memorie, il ricorso è stato quindi trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 16 aprile 2025.
6. – Il Tribunale rileva preliminarmente che l’ordinanza oggetto di impugnativa non rileva alcuna difformità tra l’opera realizzata dal ricorrente e il progetto presentato con la SCIA del -OMISSIS-. Solo, assume che l’edificazione del muro di cui si tratta avrebbe necessitato l’ottenimento del permesso di costruire.
Conseguentemente, eventuali difformità, invero dedotte in giudizio dal Comune di Stefanaconi con la memoria depositata il 10 marzo 2025, sono – ai fini del presente giudizio – irrilevanti.
L’elemento fattuale rilevate è, piuttosto, che il ricorrente abbia realizzato un muro in blocchetti di calcestruzzo, per come comunicato con la SCIA di cui si tratta.
7. – Ciò premesso, di recente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2025, n. 181) ha precisato che la SCIA, affinché possa produrre gli effetti giuridici tipizzati dal legislatore, deve rispondere al modello delineato da questi, occorrendo, tra l’altro, che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l’utilizzo del relativo strumento giuridico.
Quando ciò non avviene, impiegandosi la SCIA al di fuori del proprio ambito applicativo, non può operare il relativo regime giuridico, incentrato, altresì, sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante. Diversamente ragionando si perverrebbe ad elaborare una tipologia di provvedimento implicito sganciata dal rispetto del principio di legalità desumibile dall'art. 97 Cost.
8. – Ora, nel caso di specie l’istituto della SCIA è stato adoperato per l’erezione di un muro di confine, e quindi non è pertinente affermare che lo strumento giuridico sia stato adoperato al di fuori della fattispecie astratta delineata dal legislatore.
Infatti, così come la giurisprudenza insegna, in assenza di precise indicazioni ritraibili dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, devono essere considerate non in base all'astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell'impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della SCIA ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre necessitano del permesso di costruire ove detta soglia risulta superata in ragione dell'importanza dimensionale degli interventi posti in essere (TAR Campania – Napoli, Sez. II , 15 aprile 2019, n. 2122).
9. – Riepilogando, poiché l’edificazione di un muro di cinta può rientrare nella fattispecie astratta di attività edilizia realizzabile mediante SCIA, la presentazione di questa e il mancato tempestivo intervento inibitorio da parte dell’amministrazione non è privo di effetti giuridici.
Al contrario, il titolo edilizio, in astratto idoneo, deve essere dall’amministrazione annullato in via di autotutela, ove l’idoneità del titolo non sussista in concreto per le caratteristiche progettuali del muro da realizzare.
10. – Quindi, è illegittimo l'operato dell'amministrazione comunale che, in presenza di SCIA per la realizzazione di un intervento edilizio, adotti provvedimenti di diffida a non proseguire le opere, di sospensione dei lavori o di demolizione dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso all'adozione di poteri in autotutela e senza alcuna motivazione in punto di interesse pubblico alla rimozione del titolo annullato e di necessaria comparazione tra interesse pubblico e interesse privato e di prevalenza del primo sul secondo; diversamente opinando, si finirebbe per negare ogni rilevanza alla prescrizione di legge secondo cui l'amministrazione può e deve inibire i lavori entro trenta giorni e si introdurrebbe nel sistema un elemento di profonda incertezza, rendendo necessario individuare, nel silenzio della legge, quale possa essere il "termine ragionevole" entro il quale l'Amministrazione può annullare senza motivare sull'interesse pubblico (TAR Campania – Salerno, Sez.- II, 2 dicembre 2021, n. 290; TAR Lazio - Latina, 6 giugno 2018, n. 290; TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 dicembre 2016, n. 2488).
11. – Il secondo motivo di ricorso, assorbente, si rivela quindi fondato e comporta l’accoglimento del gravame.
La peculiarità giuridica della vicenda giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Stefanaconi del -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO