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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14186/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ANDREINA GILI, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSANA Controparte_1 C.F._2
VENEZIANI, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
“parte convenuta dichiara di rinunciare alla domanda di assegno divorzile e parte ricorrente accetta la rinuncia. Il sig. provvederà al mantenimento della figlia e la signora Pt_1 Per_1 CP_1 corrisponderà esclusivamente al sig. il 40% delle spese straordinarie sostenute per la figlia Pt_1
, come da protocollo del Tribunale di Torino. Spese legali compensate”. Per_1
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
IO (TO), il 14/01/2001.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IO
(atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12.06.2003 maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente e il 17.04.2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino il 24/11/2023.
Con ricorso depositato il 05/08/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 25/03/2025 si costituiva la sig.ra Controparte_1
All'udienza del 28/04/2025 avanti al GR le parti venivano sentite alla presenza di entrambi gli avvocati. Il giudice esperiva il tentativo di conciliazione e le parti trovavano un accordo. Parte convenuta dichiarava di rinunciare alla domanda di assegno divorzile e parte ricorrente accettava la rinuncia.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico, parte convenuta ha espressamente rinunciato alla domanda di assegno divorzile e parte ricorrente ha accettato la rinuncia.
Spese di lite compensate come da accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO (TO) e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
pagina 2 di 3 DISPONE che il sig. provveda al mantenimento della figlia e che la signora Pt_1 Per_1 CP_1 corrisponda esclusivamente al sig. il 40% delle spese straordinarie sostenute per la figlia stessa, Pt_1 come da protocollo del Tribunale di Torino.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 10.06.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14186/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ANDREINA GILI, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSANA Controparte_1 C.F._2
VENEZIANI, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
“parte convenuta dichiara di rinunciare alla domanda di assegno divorzile e parte ricorrente accetta la rinuncia. Il sig. provvederà al mantenimento della figlia e la signora Pt_1 Per_1 CP_1 corrisponderà esclusivamente al sig. il 40% delle spese straordinarie sostenute per la figlia Pt_1
, come da protocollo del Tribunale di Torino. Spese legali compensate”. Per_1
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
IO (TO), il 14/01/2001.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IO
(atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12.06.2003 maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente e il 17.04.2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino il 24/11/2023.
Con ricorso depositato il 05/08/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 25/03/2025 si costituiva la sig.ra Controparte_1
All'udienza del 28/04/2025 avanti al GR le parti venivano sentite alla presenza di entrambi gli avvocati. Il giudice esperiva il tentativo di conciliazione e le parti trovavano un accordo. Parte convenuta dichiarava di rinunciare alla domanda di assegno divorzile e parte ricorrente accettava la rinuncia.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico, parte convenuta ha espressamente rinunciato alla domanda di assegno divorzile e parte ricorrente ha accettato la rinuncia.
Spese di lite compensate come da accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO (TO) e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
pagina 2 di 3 DISPONE che il sig. provveda al mantenimento della figlia e che la signora Pt_1 Per_1 CP_1 corrisponda esclusivamente al sig. il 40% delle spese straordinarie sostenute per la figlia stessa, Pt_1 come da protocollo del Tribunale di Torino.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 10.06.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
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