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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8553/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8553/2019 Ruolo Generale, vertente
TRA in persona del l.r. p.t., rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Gerardo Paciulo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla via Polveriera n. 16;
OPPONENTE
E in persona del l.r. p.t. rappresentata e difesa, in Controparte_1
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Pasquale
Bonanni e Brunella Annunziata, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Duomo n.348;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2493/2019 - N.R.G.
7238/2019 (emesso dal Tribunale di Nola il 06.11.2019 e notificato in pari data alla debitrice), con il quale le veniva intimato il pagamento, in solido con la
[...]
nel termine di 40 giorni in favore della CP_2 Controparte_1
della somma di euro 125.919,80, a fronte di diverse fatture insolute emesse dalla detta società per prestazioni di trasporto di merci su strada eseguite dal mese di agosto 2018 al mese di maggio 2019 su incarico dell'odierna opponente (quale primo vettore a sua volta incaricato dalla committente , oltre Controparte_2
interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002, nonché spese di procedura e compensi.
La veniva dichiarata fallita il 17.10.2019 e l'opposizione Controparte_2
veniva avanzata solo da parte della Parte_1
A sostegno dell'azione l'odierna opponente eccepiva la nullità della domanda monitoria per “violazione dell'editio actionis” e la carenza di legittimazione delle parti processuali, atteso che le ragioni creditorie si basano su fatture e documenti di trasporto relativi a soggetti estranei al giudizio;
deduceva, inoltre, l'infondatezza delle avverse pretese, negando di aver intrattenuto rapporti con l'opposta a partire dal luglio del 2018.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità del decreto opposto e, nel merito, revocarlo in quanto destituito di fondamento.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le carenze Controparte_1
del ricorso per ingiunzione denunciate ex adverso, specificava le modalità dei trasporti eseguiti per conto dell'opponente e, quindi, evidenziava l'inconsistenza e comunque l'infondatezza della spiegata opposizione.
Insisteva, perciò, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, né l'ordinanza invocata ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., in seguito al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti con la sola eccezione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, regolarmente reso all'udienza del 07.06.2022. All'esito, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e, all'udienza del
10.12.2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n. 12311; Cass.
14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass.
11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione,
Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite,
07.07.1993, n. 7448).
Va ancora preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per presunta
“violazione dell'editio actionis”, in quanto nella fattispecie deve escludersi che manchi un'adeguata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, così come che sia stato omesso e sia assolutamente incerto l'oggetto della stessa. Parimenti deve disattendersi l'eccepita carenza di legittimazione processuale delle parti in causa, in quanto è ius receptum il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice. Si perviene a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, pertanto legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis,
Cass. n. 11284/2010; Cass. n. 13756/2006).
Nel caso in esame, l'eccezione proposta dall'opponente (cui è stato ingiunto il pagamento di fatture insolute) attiene non già alla legittimazione passiva, ma al merito, avendo essa contestato soltanto l'effettiva titolarità dal lato attivo e passivo del rapporto sostanziale affermato dall'opposta e comunque la corretta identificazione dei soggetti di tale rapporto.
Priva di pregio, ancora, è l'eccepita prescrizione di “gran parte dei corrispettivi rivendicati dalla società opposta (ex plurimis, fatture nn. 121 del 31.08.2018, 135 del
30.09.2018 e n.158 del 31.10.2018)” (cfr. comparsa opponente) per il decorso del termine annuale di cui all'art. 2951 c.c., in quanto la prima di Controparte_1
notificare il decreto ingiuntivo (06.11.2019), ha interrotto la detta prescrizione con la costituzione in mora inviata a mezzo pec del 23.09.2019 (v. all. 13 monitorio).
Venendo al merito, l'opposizione presentata dalla debitrice ingiunta è risultata fondata per quanto di seguito esplicitato.
La società creditrice, odierna opposta, ha esposto di aver eseguito da giugno del 2016
a maggio 2019, per conto della primo-vettore sub- Parte_1
mittente, trasporti di merce su strada di prodotti della mittente Ha CP_2 precisato che l'ingiunta, quale primo vettore, curava il ritiro della merce presso la sede della in provincia di Catania, trasportandola fino al deposito della CP_2
a cui era affidato il trasporto dal proprio deposito sino al Controparte_1
destinatario finale.
L'opposta ha asserito che, nello svolgimento di siffatte commesse, utilizzava i documenti di trasporto redatti dalla mittente e consegnati al primo CP_2
vettore, fatturando alla unicamente la tratta dal proprio Parte_1
deposito in Nola a quello del destinatario. Ha riferito, inoltre, di aver curato anche lo scambio dei pallets (bancali a rendere), occupandosi di ritirare dalla destinataria, cliente della un numero di bancali pari a quelli consegnati ad ogni singolo CP_2
trasporto, per poi restituirli all'opponente.
Ha dedotto ancora che la sporadicamente abbinava ai Parte_1
trasporti commissionati dalla altri trasporti di merci di propri clienti CP_2
( , Bellanca, La Scopa di Tipa Giuseppe, Bisinella, Virag, Controparte_3
Ecoplast), o ordinava alla di curare, per conto della il Controparte_1 CP_2
ritiro di merce dal cliente . CP_4
L'opponente ha contestato integralmente le avverse allegazioni, evidenziando di aver intrattenuto rapporti di lavoro con la sino al mese di luglio Controparte_1
dell'anno 2018 quando decideva di non affidare più alla stessa incarichi di trasporto.
Il rapporto presuntivamente intercorso tra le parti, dunque, si inquadra nello schema negoziale della sub-vezione, ovvero il contratto che prevede il coinvolgimento di più soggetti nella fornitura di servizi di autotrasporto. Tale fattispecie, non contemplata nel codice civile, ha trovato una disciplina propria in seguito agli interventi legislativi del 2015, che hanno modificato ed integrato il D.Lgs. n. 286/2005 e l'art.83-bis del
D.L. n. 112/2008 (conv. con la L. 133/08), con cui sono state definite le figure dei vettori, dei c.d. committenti logistici e dei sub-vettori, disciplinando l'attività di questi ultimi, che rappresentano uno dei soggetti più diffusi nell'ambito dei servizi di autotrasporto. Per sub-vettore si intende l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009.
A norma dell'art. 6-ter, c. 1, del D.Lgs. 286/2005 (Disciplina della sub-vettura),
“
1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4 ter art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni”.
L'art. 7-ter del D.Lgs. 286/2005 prevede: “Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 286/2005, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”.
In forza di quanto previsto dall' art. 83-bis, c. 4 del D.L. 112/2008 (conv. con la L.
133/08), infine, sussiste la possibilità di contrattare liberamente i prezzi e le condizioni del contratto di trasporto, stipulato sia in forma scritta che verbale, sempreché si tenga conto “dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”.
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di pagamento del servizio di trasporto asseritamente eseguito dalla quale sub-vettore, per incarico Controparte_1 della primo vettore, nel contestato periodo dall'agosto Parte_1
2018 al maggio 2019.
L'azione intrapresa dalla creditrice, quindi, è di tipo contrattuale e sull'odierna opposta incombeva l'onere di dar conto dell'esistenza del titolo negoziale e della prestazione eseguita nel periodo contestato e solo di allegare, con sufficiente precisione, l'inadempimento della controparte, incombendo viceversa sulla debitrice opponente la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento. “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa...” (v. ex multis Cass. n. 826/2015).
A dimostrazione delle proprie ragioni la ha esibito il certificato Controparte_1
di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori (v. all. 1 produzione opposta), le fatture di cui reclama il pagamento, nonché i documenti di trasporto
(DDT) allegati a ciascuna fattura (v. all. da 2 a 11 produzione opposta).
Ciononostante, la pretesa non ha trovato adeguato riscontro probatorio, innanzitutto perché non vi è dimostrazione del contratto di sub-vezione - contestato dall'opponente - suppostamente intercorso in epoca successiva al mese di luglio 2018
e dunque del fatto - ugualmente contestato - che la avrebbe Controparte_1
eseguito su incarico della dal mese di agosto 2018 Parte_1
al mese di maggio 2019, le prestazioni di trasporto di merci su strada, originariamente commissionate alla seconda dalla mittente Controparte_2
E tale lacuna non avrebbe potuto essere colmata attraverso la prova testimoniale, pure richiesta in tal senso, ma rigettata perché articolata in modo generico ed avente ad oggetto circostanze da dimostrarsi documentalmente in quanto “è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio” (v. Cass.
n.144/2002; Cass. n. 2988/1990).
Né a dimostrazione del credito nella presente fase processuale possono avere rilievo le fatture esibite dall'opposta, dal momento che - come ben noto - “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v. ex multis Cass. n. 299/2016, Cass. n.
15383/2010).
Parimenti dicasi per quel che riguarda i documenti di trasporto depositati dall'opposta, che, nella fattispecie, soprattutto in considerazione della contestata esecuzione del servizio, non possono costituire prova né del rapporto contrattuale, né dell'esecuzione delle prestazioni asseritamente rese dalla Controparte_1
Difatti, se è vero che il DDT è un documento di natura fiscale, che certifica un trasferimento di merci dal cedente al cessionario, quelli depositati in giudizio dalla parte opposta non recano alcuna menzione della né delle Controparte_1
targhe degli autoveicoli utilizzati per il trasporto, che potrebbero eventualmente ricondurli all'opposta.
Anzi, per l'esattezza, nel documento denominato “N. 11 (v. all. 8 Parte_2
alla produzione dell'opposta) vi sono alcuni “Moduli di Ricevimento Merci”, intestati al vettore Trasporti Auriemma, che indubbiamente è soggetto diverso dalla CP_1
la cui detenzione potrebbe spiegarsi in virtù degli asseriti rapporti
[...]
familiari esistenti tra i soci delle predette società.
Quindi tale documentazione, anziché avvalorare la pretesa creditoria, induce ancor più a dubitare della sua fondatezza, dal momento che i detti documenti (v. ancora all. 8 alla produzione dell'opposta) recano il nominativo della Trasporti Auriemma e, dunque, l'opposta non ha titolo per richiedere il pagamento del corrispettivo del trasporto eseguito da altra società.
Né in senso contrario, appare dirimente che nei predetti moduli sia annotato il nominativo dei conducenti dei mezzi, e Persona_1 Persona_2
dipendenti della come risulta dalle buste paga in atti (v. all. 9 Controparte_1
della produzione dell'opposta), giacché come vettore è sempre indicata la Trasporti
Auriemma.
Non milita in favore delle ragioni dell'opposta neppure la deduzione che per tutta la durata del rapporto i DDT redatti dalla mittente avrebbero sempre indicato CP_2
Par esclusivamente il primo vettore in considerazione delle Parte_1
contestazioni svolte dall'opponente che imponevano un suffragio documentale più rigoroso.
A ben vedere, piuttosto, in DDT depositati da parte opponente (all.11 memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.) relativi alla fase pregressa del rapporto (ovvero fino a luglio 2018), recano l'indicazione del sub-vettore che, invece, non si rinviene più nei DDT relativi alla fase successiva del rapporto, oggetto di contestazione.
Le fatture ed i DDT esibiti dall'opposta, in sostanza, non valgono a dimostrare che il rapporto intercorso con la sorto nel 2016, sarebbe Parte_1
continuato sino al maggio 2019, “allorquando, essa opposta interrompeva
l'esecuzione delle prestazioni, in ragione del fatto che dall'agosto del 2018
l'opponente aveva sospeso il pagamento delle fatture, accumulando la consistente debitoria di €.134.919,80, ridotta in fase stragiudiziale, ad €.125.919,80, pari all'importo ingiunto, per effetto del pagamento parziale dell'esiguo importo di
€.9.000,00” (cfr. comparsa conclusionale . Controparte_1
Anzi, la circostanza che i pagamenti sarebbero stati interrotti sin dal mese di agosto
2018 e che, ciononostante, l'opposta avrebbe continuato a svolgere l'attività di trasporto per conto dell'opponente sino al maggio 2019 risulta poco verosimile alla luce del fatto che la in tale periodo avrebbe accumulato un Controparte_1 credito di oltre centomila euro e che agli atti non è stata esibita alcuna richiesta di saldo delle fatture medio tempore emesse e rimaste inevase, utile eventualmente anche alla dimostrazione della persistenza del contestato rapporto di sub-vezione.
Né a riprova della continuità del rapporto contrattuale è stato documentato il fisiologico scambio di corrispondenza che l'esecuzione di tante commesse avrebbe sicuramente richiesto.
A ciò aggiungasi che non v'è alcun riscontro del fatto che la Parte_1
avrebbe annotato nei propri registri Iva le fatture passive oggetto del
[...]
ricorso monitorio, come pure sostenuto dall'opposta.
Infine, nessuna valenza ricognitiva può attribuirsi agli assegni emessi dall'opponente in favore della (di cui uno di euro 4.000,00 del 05.08.2019 e Controparte_1
l'altro di euro 5.000,00 del 18.09.2019, v. all. 7 produzione opposta), atteso che non risulta in alcun modo che gli stessi si riferiscano alle fatture emesse a far data dall'agosto del 2018, visto e considerato che tra le parti in causa è pacifica la sussistenza di rapporti contrattuali antecedenti a tale epoca.
Inoltre, se pur si volesse in astratto ipotizzare il contestato pagamento parziale di una delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, ciò non potrebbe integrare un riconoscimento di debito complessivo da parte dell'opponente, atteso che “il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito” (v. ex multis Cass. n. 7820/2017).
Per le motivazioni innanzi specificate, poiché la pretesa creditoria oggetto di causa non ha trovato adeguato conforto probatorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi fondata e va pertanto accolta con conseguente revoca del decreto opposto.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2.condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre Parte_1
euro 406,50 per spese, nonché rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.
Nola, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8553/2019 Ruolo Generale, vertente
TRA in persona del l.r. p.t., rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Gerardo Paciulo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla via Polveriera n. 16;
OPPONENTE
E in persona del l.r. p.t. rappresentata e difesa, in Controparte_1
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Pasquale
Bonanni e Brunella Annunziata, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Duomo n.348;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2493/2019 - N.R.G.
7238/2019 (emesso dal Tribunale di Nola il 06.11.2019 e notificato in pari data alla debitrice), con il quale le veniva intimato il pagamento, in solido con la
[...]
nel termine di 40 giorni in favore della CP_2 Controparte_1
della somma di euro 125.919,80, a fronte di diverse fatture insolute emesse dalla detta società per prestazioni di trasporto di merci su strada eseguite dal mese di agosto 2018 al mese di maggio 2019 su incarico dell'odierna opponente (quale primo vettore a sua volta incaricato dalla committente , oltre Controparte_2
interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002, nonché spese di procedura e compensi.
La veniva dichiarata fallita il 17.10.2019 e l'opposizione Controparte_2
veniva avanzata solo da parte della Parte_1
A sostegno dell'azione l'odierna opponente eccepiva la nullità della domanda monitoria per “violazione dell'editio actionis” e la carenza di legittimazione delle parti processuali, atteso che le ragioni creditorie si basano su fatture e documenti di trasporto relativi a soggetti estranei al giudizio;
deduceva, inoltre, l'infondatezza delle avverse pretese, negando di aver intrattenuto rapporti con l'opposta a partire dal luglio del 2018.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità del decreto opposto e, nel merito, revocarlo in quanto destituito di fondamento.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le carenze Controparte_1
del ricorso per ingiunzione denunciate ex adverso, specificava le modalità dei trasporti eseguiti per conto dell'opponente e, quindi, evidenziava l'inconsistenza e comunque l'infondatezza della spiegata opposizione.
Insisteva, perciò, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, né l'ordinanza invocata ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., in seguito al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti con la sola eccezione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, regolarmente reso all'udienza del 07.06.2022. All'esito, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e, all'udienza del
10.12.2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto, costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (ex multis, Cass. 04.12.1997, n. 12311; Cass.
14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass.
11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione,
Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite,
07.07.1993, n. 7448).
Va ancora preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per presunta
“violazione dell'editio actionis”, in quanto nella fattispecie deve escludersi che manchi un'adeguata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, così come che sia stato omesso e sia assolutamente incerto l'oggetto della stessa. Parimenti deve disattendersi l'eccepita carenza di legittimazione processuale delle parti in causa, in quanto è ius receptum il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice. Si perviene a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, pertanto legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis,
Cass. n. 11284/2010; Cass. n. 13756/2006).
Nel caso in esame, l'eccezione proposta dall'opponente (cui è stato ingiunto il pagamento di fatture insolute) attiene non già alla legittimazione passiva, ma al merito, avendo essa contestato soltanto l'effettiva titolarità dal lato attivo e passivo del rapporto sostanziale affermato dall'opposta e comunque la corretta identificazione dei soggetti di tale rapporto.
Priva di pregio, ancora, è l'eccepita prescrizione di “gran parte dei corrispettivi rivendicati dalla società opposta (ex plurimis, fatture nn. 121 del 31.08.2018, 135 del
30.09.2018 e n.158 del 31.10.2018)” (cfr. comparsa opponente) per il decorso del termine annuale di cui all'art. 2951 c.c., in quanto la prima di Controparte_1
notificare il decreto ingiuntivo (06.11.2019), ha interrotto la detta prescrizione con la costituzione in mora inviata a mezzo pec del 23.09.2019 (v. all. 13 monitorio).
Venendo al merito, l'opposizione presentata dalla debitrice ingiunta è risultata fondata per quanto di seguito esplicitato.
La società creditrice, odierna opposta, ha esposto di aver eseguito da giugno del 2016
a maggio 2019, per conto della primo-vettore sub- Parte_1
mittente, trasporti di merce su strada di prodotti della mittente Ha CP_2 precisato che l'ingiunta, quale primo vettore, curava il ritiro della merce presso la sede della in provincia di Catania, trasportandola fino al deposito della CP_2
a cui era affidato il trasporto dal proprio deposito sino al Controparte_1
destinatario finale.
L'opposta ha asserito che, nello svolgimento di siffatte commesse, utilizzava i documenti di trasporto redatti dalla mittente e consegnati al primo CP_2
vettore, fatturando alla unicamente la tratta dal proprio Parte_1
deposito in Nola a quello del destinatario. Ha riferito, inoltre, di aver curato anche lo scambio dei pallets (bancali a rendere), occupandosi di ritirare dalla destinataria, cliente della un numero di bancali pari a quelli consegnati ad ogni singolo CP_2
trasporto, per poi restituirli all'opponente.
Ha dedotto ancora che la sporadicamente abbinava ai Parte_1
trasporti commissionati dalla altri trasporti di merci di propri clienti CP_2
( , Bellanca, La Scopa di Tipa Giuseppe, Bisinella, Virag, Controparte_3
Ecoplast), o ordinava alla di curare, per conto della il Controparte_1 CP_2
ritiro di merce dal cliente . CP_4
L'opponente ha contestato integralmente le avverse allegazioni, evidenziando di aver intrattenuto rapporti di lavoro con la sino al mese di luglio Controparte_1
dell'anno 2018 quando decideva di non affidare più alla stessa incarichi di trasporto.
Il rapporto presuntivamente intercorso tra le parti, dunque, si inquadra nello schema negoziale della sub-vezione, ovvero il contratto che prevede il coinvolgimento di più soggetti nella fornitura di servizi di autotrasporto. Tale fattispecie, non contemplata nel codice civile, ha trovato una disciplina propria in seguito agli interventi legislativi del 2015, che hanno modificato ed integrato il D.Lgs. n. 286/2005 e l'art.83-bis del
D.L. n. 112/2008 (conv. con la L. 133/08), con cui sono state definite le figure dei vettori, dei c.d. committenti logistici e dei sub-vettori, disciplinando l'attività di questi ultimi, che rappresentano uno dei soggetti più diffusi nell'ambito dei servizi di autotrasporto. Per sub-vettore si intende l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009.
A norma dell'art. 6-ter, c. 1, del D.Lgs. 286/2005 (Disciplina della sub-vettura),
“
1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4 ter art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni”.
L'art. 7-ter del D.Lgs. 286/2005 prevede: “Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 286/2005, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”.
In forza di quanto previsto dall' art. 83-bis, c. 4 del D.L. 112/2008 (conv. con la L.
133/08), infine, sussiste la possibilità di contrattare liberamente i prezzi e le condizioni del contratto di trasporto, stipulato sia in forma scritta che verbale, sempreché si tenga conto “dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”.
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di pagamento del servizio di trasporto asseritamente eseguito dalla quale sub-vettore, per incarico Controparte_1 della primo vettore, nel contestato periodo dall'agosto Parte_1
2018 al maggio 2019.
L'azione intrapresa dalla creditrice, quindi, è di tipo contrattuale e sull'odierna opposta incombeva l'onere di dar conto dell'esistenza del titolo negoziale e della prestazione eseguita nel periodo contestato e solo di allegare, con sufficiente precisione, l'inadempimento della controparte, incombendo viceversa sulla debitrice opponente la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento. “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa...” (v. ex multis Cass. n. 826/2015).
A dimostrazione delle proprie ragioni la ha esibito il certificato Controparte_1
di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori (v. all. 1 produzione opposta), le fatture di cui reclama il pagamento, nonché i documenti di trasporto
(DDT) allegati a ciascuna fattura (v. all. da 2 a 11 produzione opposta).
Ciononostante, la pretesa non ha trovato adeguato riscontro probatorio, innanzitutto perché non vi è dimostrazione del contratto di sub-vezione - contestato dall'opponente - suppostamente intercorso in epoca successiva al mese di luglio 2018
e dunque del fatto - ugualmente contestato - che la avrebbe Controparte_1
eseguito su incarico della dal mese di agosto 2018 Parte_1
al mese di maggio 2019, le prestazioni di trasporto di merci su strada, originariamente commissionate alla seconda dalla mittente Controparte_2
E tale lacuna non avrebbe potuto essere colmata attraverso la prova testimoniale, pure richiesta in tal senso, ma rigettata perché articolata in modo generico ed avente ad oggetto circostanze da dimostrarsi documentalmente in quanto “è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio” (v. Cass.
n.144/2002; Cass. n. 2988/1990).
Né a dimostrazione del credito nella presente fase processuale possono avere rilievo le fatture esibite dall'opposta, dal momento che - come ben noto - “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v. ex multis Cass. n. 299/2016, Cass. n.
15383/2010).
Parimenti dicasi per quel che riguarda i documenti di trasporto depositati dall'opposta, che, nella fattispecie, soprattutto in considerazione della contestata esecuzione del servizio, non possono costituire prova né del rapporto contrattuale, né dell'esecuzione delle prestazioni asseritamente rese dalla Controparte_1
Difatti, se è vero che il DDT è un documento di natura fiscale, che certifica un trasferimento di merci dal cedente al cessionario, quelli depositati in giudizio dalla parte opposta non recano alcuna menzione della né delle Controparte_1
targhe degli autoveicoli utilizzati per il trasporto, che potrebbero eventualmente ricondurli all'opposta.
Anzi, per l'esattezza, nel documento denominato “N. 11 (v. all. 8 Parte_2
alla produzione dell'opposta) vi sono alcuni “Moduli di Ricevimento Merci”, intestati al vettore Trasporti Auriemma, che indubbiamente è soggetto diverso dalla CP_1
la cui detenzione potrebbe spiegarsi in virtù degli asseriti rapporti
[...]
familiari esistenti tra i soci delle predette società.
Quindi tale documentazione, anziché avvalorare la pretesa creditoria, induce ancor più a dubitare della sua fondatezza, dal momento che i detti documenti (v. ancora all. 8 alla produzione dell'opposta) recano il nominativo della Trasporti Auriemma e, dunque, l'opposta non ha titolo per richiedere il pagamento del corrispettivo del trasporto eseguito da altra società.
Né in senso contrario, appare dirimente che nei predetti moduli sia annotato il nominativo dei conducenti dei mezzi, e Persona_1 Persona_2
dipendenti della come risulta dalle buste paga in atti (v. all. 9 Controparte_1
della produzione dell'opposta), giacché come vettore è sempre indicata la Trasporti
Auriemma.
Non milita in favore delle ragioni dell'opposta neppure la deduzione che per tutta la durata del rapporto i DDT redatti dalla mittente avrebbero sempre indicato CP_2
Par esclusivamente il primo vettore in considerazione delle Parte_1
contestazioni svolte dall'opponente che imponevano un suffragio documentale più rigoroso.
A ben vedere, piuttosto, in DDT depositati da parte opponente (all.11 memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.) relativi alla fase pregressa del rapporto (ovvero fino a luglio 2018), recano l'indicazione del sub-vettore che, invece, non si rinviene più nei DDT relativi alla fase successiva del rapporto, oggetto di contestazione.
Le fatture ed i DDT esibiti dall'opposta, in sostanza, non valgono a dimostrare che il rapporto intercorso con la sorto nel 2016, sarebbe Parte_1
continuato sino al maggio 2019, “allorquando, essa opposta interrompeva
l'esecuzione delle prestazioni, in ragione del fatto che dall'agosto del 2018
l'opponente aveva sospeso il pagamento delle fatture, accumulando la consistente debitoria di €.134.919,80, ridotta in fase stragiudiziale, ad €.125.919,80, pari all'importo ingiunto, per effetto del pagamento parziale dell'esiguo importo di
€.9.000,00” (cfr. comparsa conclusionale . Controparte_1
Anzi, la circostanza che i pagamenti sarebbero stati interrotti sin dal mese di agosto
2018 e che, ciononostante, l'opposta avrebbe continuato a svolgere l'attività di trasporto per conto dell'opponente sino al maggio 2019 risulta poco verosimile alla luce del fatto che la in tale periodo avrebbe accumulato un Controparte_1 credito di oltre centomila euro e che agli atti non è stata esibita alcuna richiesta di saldo delle fatture medio tempore emesse e rimaste inevase, utile eventualmente anche alla dimostrazione della persistenza del contestato rapporto di sub-vezione.
Né a riprova della continuità del rapporto contrattuale è stato documentato il fisiologico scambio di corrispondenza che l'esecuzione di tante commesse avrebbe sicuramente richiesto.
A ciò aggiungasi che non v'è alcun riscontro del fatto che la Parte_1
avrebbe annotato nei propri registri Iva le fatture passive oggetto del
[...]
ricorso monitorio, come pure sostenuto dall'opposta.
Infine, nessuna valenza ricognitiva può attribuirsi agli assegni emessi dall'opponente in favore della (di cui uno di euro 4.000,00 del 05.08.2019 e Controparte_1
l'altro di euro 5.000,00 del 18.09.2019, v. all. 7 produzione opposta), atteso che non risulta in alcun modo che gli stessi si riferiscano alle fatture emesse a far data dall'agosto del 2018, visto e considerato che tra le parti in causa è pacifica la sussistenza di rapporti contrattuali antecedenti a tale epoca.
Inoltre, se pur si volesse in astratto ipotizzare il contestato pagamento parziale di una delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, ciò non potrebbe integrare un riconoscimento di debito complessivo da parte dell'opponente, atteso che “il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito” (v. ex multis Cass. n. 7820/2017).
Per le motivazioni innanzi specificate, poiché la pretesa creditoria oggetto di causa non ha trovato adeguato conforto probatorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi fondata e va pertanto accolta con conseguente revoca del decreto opposto.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2.condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre Parte_1
euro 406,50 per spese, nonché rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.
Nola, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi